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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/04/2024, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 653/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 653/2022 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Sarah Fontana, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Prato, via Villamagna n. 90/c presso lo studio del difensore;
ATTRICE
, c.f. , contumace;
Controparte_2 C.F._1
CONVENUTA
OGGETTO: Somministrazione
Decisa a Prato in data 2/04/2024 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: Nel merito - Accertare l'esistenza del credito vantato da con CP_1
riferimento alla morosità relativa alle fatture per utenza n. 200002304483, n. 201610482997;
n. 7017011001052155; n. 7018011000480282; n. 7018011001284121; n.
7019011000004693; n. 7019011000469447; n. 7019011000816681; n. 7019011001296920;
n. 7020011000027843; n. 7020011000078935; n. 7020011001005493; n. 7020011001139528
e per utenza n. 250000373609 le fatture n. 7017011000804928; n. 7017011000888721; n.
7017011001011627; n. 7017011001167187; n. 7017011001306669; n. 7017011001429021;
n. 7017011001569884; n. 7017011001728826; n. 7018011000080136; n.
7018011000501072; n. 7018011000934531; n. 7018011001085190; n. 7018011001360019 quantificata in € 48.723,49 e conseguentemente condannare la Sig.ra Controparte_2
pagina 1 di 3 (C.F. ), al pagamento di tale morosità; Conseguentemente - C.F._1
condannare la medesima parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con ivi comprese quelle afferenti il rimborso delle spese generali.
FATTO E DIRITTO
(di seguito: ha convenuto in giudizio, con citazione, Controparte_1 CP_1 [...]
, formulando conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte. CP_2
A fondamento delle domande proposte, l'attrice ha allegato: che la convenuta, in forza dell'autorizzazione allo scarico n. 6410 concessa dall' in data Organizzazione_1
22/07/2016, è titolare di due contratti di utenza stipulati con con conto CP_1
contrattuale n. 250000373609 e n. 200002304483, aventi ad oggetto la fornitura del servizio idrico e depurazioni;
che a fronte della fornitura dei predetti servizi in relazione CP_1
alle due utenze sopra indicate, ha emesso fatture per un importo complessivo di € 48.723,49, conformemente all'art. 45 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
che i solleciti di pagamento e le diffide inviate alla debitrice hanno avuto esito negativo;
che la convenuta è quindi inadempiente alle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto di somministrazione stipulato con CP_1
La convenuta non si è costituita malgrado la regolarità della notificazione della citazione ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali dell'attrice ed è stata trattenuta in decisione senza concedere i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai quali l'attrice stessa ha rinunciato.
***
La domanda è infondata e dev'essere rigettata, non avendo l'attrice provato i fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, al quale dev'essere data continuità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso all'esame l'attrice ha provato documentalmente che con decreto n. 6410 del
22/07/2016 la ha adottato, ai sensi Controparte_3
pagina 2 di 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, il provvedimento di «Autorizzazione Unica Ambientale» a favore dell'impresa individuale « , P.IVA nella Controparte_4 P.IVA_2
persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Firenze, Via
Pratese n. 93 - FI per lo stabilimento in Comune di Firenze, Via Pratese n. 93, che ricomprende e sostituisce ai sensi dell'art. 3 c. 1 i seguenti titoli abilitativi: autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», rispetto al quale , quale gestore del CP_1 [...]
, aveva rilasciato parere favorevole. Org_2
L'attrice non ha però provato l'esistenza dei due contratti di utenza menzionati nella citazione, che allega essere stati stipulati tra e la convenuta e che costituiscono la CP_1
fonte negoziale del diritto di credito azionato nel presente giudizio.
Ai fini della prova in questione, l'autorizzazione allo scarico sopra richiamata è irrilevante perché dimostra unicamente che , per esercitare la propria impresa di Controparte_2
distribuzione di carburante con autolavaggio, era abilitata agli scarichi precisati nel decreto della Controparte_3
Una valenza meramente indiziaria, inidonea di per sé a provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, hanno le fatture, gli estratti conto e le diffide di pagamento prodotte, in quanto atti di formazione unilaterale, promananti dalla creditrice.
La contumacia della convenuta, infine, a fini probatori, è una condotta neutra, che non può assumere il significato di non contestazione dell'altrui diritto di credito o dei fatti allegati dall'attrice.
Malgrado la soccombenza dell'attrice, non vi è da provvedere sulle spese processuali perché
non si è costituita. Controparte_2
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande dell'attrice nei confronti di . Controparte_2
Nulla sulle spese di lite.
Prato, 2/04/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 653/2022 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Sarah Fontana, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Prato, via Villamagna n. 90/c presso lo studio del difensore;
ATTRICE
, c.f. , contumace;
Controparte_2 C.F._1
CONVENUTA
OGGETTO: Somministrazione
Decisa a Prato in data 2/04/2024 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: Nel merito - Accertare l'esistenza del credito vantato da con CP_1
riferimento alla morosità relativa alle fatture per utenza n. 200002304483, n. 201610482997;
n. 7017011001052155; n. 7018011000480282; n. 7018011001284121; n.
7019011000004693; n. 7019011000469447; n. 7019011000816681; n. 7019011001296920;
n. 7020011000027843; n. 7020011000078935; n. 7020011001005493; n. 7020011001139528
e per utenza n. 250000373609 le fatture n. 7017011000804928; n. 7017011000888721; n.
7017011001011627; n. 7017011001167187; n. 7017011001306669; n. 7017011001429021;
n. 7017011001569884; n. 7017011001728826; n. 7018011000080136; n.
7018011000501072; n. 7018011000934531; n. 7018011001085190; n. 7018011001360019 quantificata in € 48.723,49 e conseguentemente condannare la Sig.ra Controparte_2
pagina 1 di 3 (C.F. ), al pagamento di tale morosità; Conseguentemente - C.F._1
condannare la medesima parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con ivi comprese quelle afferenti il rimborso delle spese generali.
FATTO E DIRITTO
(di seguito: ha convenuto in giudizio, con citazione, Controparte_1 CP_1 [...]
, formulando conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte. CP_2
A fondamento delle domande proposte, l'attrice ha allegato: che la convenuta, in forza dell'autorizzazione allo scarico n. 6410 concessa dall' in data Organizzazione_1
22/07/2016, è titolare di due contratti di utenza stipulati con con conto CP_1
contrattuale n. 250000373609 e n. 200002304483, aventi ad oggetto la fornitura del servizio idrico e depurazioni;
che a fronte della fornitura dei predetti servizi in relazione CP_1
alle due utenze sopra indicate, ha emesso fatture per un importo complessivo di € 48.723,49, conformemente all'art. 45 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
che i solleciti di pagamento e le diffide inviate alla debitrice hanno avuto esito negativo;
che la convenuta è quindi inadempiente alle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto di somministrazione stipulato con CP_1
La convenuta non si è costituita malgrado la regolarità della notificazione della citazione ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali dell'attrice ed è stata trattenuta in decisione senza concedere i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai quali l'attrice stessa ha rinunciato.
***
La domanda è infondata e dev'essere rigettata, non avendo l'attrice provato i fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, al quale dev'essere data continuità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso all'esame l'attrice ha provato documentalmente che con decreto n. 6410 del
22/07/2016 la ha adottato, ai sensi Controparte_3
pagina 2 di 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, il provvedimento di «Autorizzazione Unica Ambientale» a favore dell'impresa individuale « , P.IVA nella Controparte_4 P.IVA_2
persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Firenze, Via
Pratese n. 93 - FI per lo stabilimento in Comune di Firenze, Via Pratese n. 93, che ricomprende e sostituisce ai sensi dell'art. 3 c. 1 i seguenti titoli abilitativi: autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», rispetto al quale , quale gestore del CP_1 [...]
, aveva rilasciato parere favorevole. Org_2
L'attrice non ha però provato l'esistenza dei due contratti di utenza menzionati nella citazione, che allega essere stati stipulati tra e la convenuta e che costituiscono la CP_1
fonte negoziale del diritto di credito azionato nel presente giudizio.
Ai fini della prova in questione, l'autorizzazione allo scarico sopra richiamata è irrilevante perché dimostra unicamente che , per esercitare la propria impresa di Controparte_2
distribuzione di carburante con autolavaggio, era abilitata agli scarichi precisati nel decreto della Controparte_3
Una valenza meramente indiziaria, inidonea di per sé a provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, hanno le fatture, gli estratti conto e le diffide di pagamento prodotte, in quanto atti di formazione unilaterale, promananti dalla creditrice.
La contumacia della convenuta, infine, a fini probatori, è una condotta neutra, che non può assumere il significato di non contestazione dell'altrui diritto di credito o dei fatti allegati dall'attrice.
Malgrado la soccombenza dell'attrice, non vi è da provvedere sulle spese processuali perché
non si è costituita. Controparte_2
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande dell'attrice nei confronti di . Controparte_2
Nulla sulle spese di lite.
Prato, 2/04/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 3 di 3