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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/11/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 12/11/2025, alle ore 13,22 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv.GALLETTI ROBERTO in sostituzione dell'Avv. LALLI CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. CARO TOMMASO in sostituzione dell'Avv. CARO MICHELE per la parte resistente lo e e CP_1
l'avv RT IM anche in sostituzione degli Avv.ti
D'CO e TT per il resistente Controparte_2
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
13,24.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 52 /2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. LALLI CLAUDIO
CONTRO
CP_3 rappresentato da avv. CARO MICHELE
OS IA RI, e Controparte_4 Controparte_5 rappresentate da Avv. CARO MICHELE
NI AR
Rappresentato da Avv.ti BONOTTI IM, D'AMICO MATTEO e
RT IM
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.02.2022 Parte_1 premettendo di aver lavorato alle dipendenze della società
[...] dal 19.06.2017 al 25.06.2021 con qualifica di CP_3 barista V livello e di aver subito molestie sessuali durante lo svolgimento delle proprie mansioni da parte di CP_2
2 , fratello di una delle socie, CP_2 Controparte_4 chiedeva che venisse accertata la sussistenza di atti persecutori e mobbizzanti messi in atto dalle socie e da
, che venissero accertate le molestie sessuali Controparte_2 poste in essere dal e che venisse dichiarata CP_2
l'intervenuta costituzione di un rapporto societario di fatto tra la ricorrente e le socie SI TI, Controparte_4
e con conseguente condanna in solido della Controparte_5 società resistente e di tutte le predette persone fisiche al risarcimento del danno da molestie sessuali nella misura di €
50.000,00, nonché il risarcimento del danno psicofisico da mobbing, quantificato in € 99.742,86, nonché al pagamento di differenze retributive per un importo pari ad € 949,00.
Deduceva parte ricorrente che la , azienda esercente la CP_1 vendita e somministrazione di bevande e alimenti all'interno dello stabilimento Nuovo Pignone, aveva imposto alle dipendenti, tra cui lei, di effettuare incassi giornalieri di almeno € 500,00, senza alcuno scontrino fiscale, cosicché le socie avevano beneficiato di importi non dichiarati fiscalmente, pari a circa € 190.000,00; parte ricorrente chiedeva pertanto che le socie rispondessero personalmente e solidalmente nei confronti della ricorrente anche con gli utili sottratti al fisco.
La lamentava inoltre che aveva subito da parte di Parte_1 molestie sessuali, unitamente alla collega Controparte_2
consistenti nelle richieste di prestazioni Persona_2 sessuali, in commenti sessisti e nella visione di materiale pornografico;
che a fronte del rifiuto delle lavoratrici, aveva iniziato a porre in essere nei loro confronti comportamenti vessatori tra cui anche offese verbali di fronte ai clienti, controllo attraverso telecamere, riduzione dell'orario di lavoro, nonché ritardi e omissioni di pagamenti.
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
15.04.2022 si costituiva in giudizio lo contestando CP_1 in toto il ricorso introduttivo e rilevando che la ricorrente non aveva mai denunciato le molestie, in ogni caso negate, in costanza di rapporto di lavoro ma esclusivamente nella settimana precedente il licenziamento;
che la percezione di importi al nero, circostanza contestata in ogni caso, non potesse costituire presupposto per la costituzione di una società di fatto tra la ricorrente e le socie dello zio . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.04.2022 si costituiva in giudizio Controparte_2 contestando la ricostruzione dei fatti di cui al ricorso, negando in particolare di aver posto in essere molestie sessuali e condotte mobbizzanti, anzi rappresentando di aver sempre avuto un buon rapporto con la ricorrente.
Il resistente asseriva di aver ricevuto offese dal fidanzato della che lo Parte_1 aveva accusato di manomettere il distributore automatico di bevande e che, proprio a seguito di tale litigio, la ricorrente aveva abbandonato il posto di lavoro, minacciando il e rimanendo assente per malattia fino alla fine CP_2 del rapporto. Parte resistente evidenziava la tardività della denuncia di molestie, avvenuta solo nel 2021, ossia dopo le rivendicazioni iniziali di natura esclusivamente retributiva avanzate dalla stessa nei confronti della società e contestava la sussistenza dei danni lamentati.
Nel corso del giudizio venivano escussi numerosi testi e veniva disposta CTU medica, nella persona della Dott.ssa Per_3
, al fine di verificare la sussistenza del danno
[...] lamentato dalla e del nesso eziologico con Parte_1
l'attività lavorativa.
1) MANCATA BATTITURA DI SCONTRINI FISCALI
La prima domanda formulata da parte ricorrente nelle proprie conclusioni ha per oggetto l'accertamento dell'intervenuta
4 costituzione di un rapporto societario di fatto tra la
Pa
e le socie in ragione degli incassi Parte_1 CP_3 introitati da queste ultime “al nero”.
Al riguardo si evidenzia che diversi testi escussi hanno effettivamente confermato che una parte degli incassi veniva
Co battuto non con lo scontrino fiscale ma con lo scontrino privo dell'indicazione della Partita Iva e quindi non valido fiscalmente (v. dep. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
).
[...]
La società sul punto si è difesa sostenendo che CP_3 quello del tk è un sistema che registra nell'immediato l'incasso, consentendo successivamente la fatturazione alla società obbligata al momento dell'effettivo pagamento, senza però fornire un'adeguata prova: parte resistente, infatti, non ha prodotto in giudizio né le convenzioni richiamate intercorse con le aziende che operavano all'interno dello stabilimento Nuovo Pignone, né ha prodotto documentazione fiscale attestante le fatturazioni effettuate successivamente alle ditte.
Tuttavia, l'omissione di scontrini fiscali e la produzione di reddito “al nero” non pare possa indurre all'accoglimento della domanda di cui alle conclusioni punto 1): parte ricorrente chiede di accertare “un rapporto societario di fatto anche con le socie SI AR TI, CP_5
e avendo le stesse
[...] Controparte_4 ricevuto personalmente gli utili provenienti dall'attività della società incassandoli e trattenendoli per uso personale”, senza tuttavia indicare il fondamento giuridico e le norme di legge da applicare.
Non si vede come si possa ipotizzare una società di fatto laddove non si individuino soci occulti di un imprenditore individuale, ma si indichino come socie di fatto le stesse socie di diritto.
5 La percezione da parte delle socie di utili extra contabilità non pare scalfire l'autonomia patrimoniale della società di capitali, che non viene meno in caso di illeciti tributari: il denaro eventualmente preso in nero è stato preso dalle socie in ragione della loro partecipazione alla società e non uti singuli.
E' poi da rilevare che il diritto tributario prevede l'imputazione degli utili ai soci per trasparenza ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. n. 917/1986, secondo cui “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”
(comma 1) e “Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali” (comma 2).
Ma la imputazione per trasparenza riguarda le società di persone, governate da diversi principi rispetto alle società di capitali.
Nemmeno l'amministratrice e rappresentante dell'impresa SI
AR TI, poi, pare debba rispondere a titolo personale degli eventuali utili non contabilizzati, considerato che non
è stato dedotto e non risulta che la stessa abbia tenuto condotte illecite incompatibili con l'interesse sociale, tali da risolvere il rapporto di immedesimazione organica.
In particolare, l'art. 2394 c.c. (esteso alle S.r.l. per effetto della riforma della crisi d'impresa) prevede che gli amministratori rispondano verso i creditori sociali quando il
6 patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i loro crediti, ma tale condizione non è stata neppure allegata.
L'art. 2395 c.c., invece, fa salvo il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori, ma anche in questo caso non sono state compiute le necessarie allegazioni ed offerte di prova.
2) CONDOTTE MOBBIZZANTI E PERSECUTORIE.
Parte ricorrente lamenta la sussistenza di atti persecutori e mobbizzanti posti in essere nei suoi confronti dalle socie e dal dipendente;
in particolare la lamenta CP_2 Parte_1 in ricorso di aver subito angherie e offese verbali di fronte ai clienti da parte del e la riduzione dell'orario di CP_2 lavoro da parte della società datrice di lavoro, a scopo ritorsivo, per aver la stessa denunciato le condotte di e, in ogni caso, per aver rifiutato le Controparte_2 richieste prestazioni sessuali.
In relazione alla riduzione dell'orario di lavoro, parte resistente si è difesa sostenendone la necessità a fronte di una diminuzione di lavoro.
Lo ha allegato e dedotto che il taglio alle ore CP_1 lavorative non è stato limitato alla sola ricorrente ma ha interessato tutte le dipendenti, così come emerso dai documenti da 1 a 4 allegati alla memoria di costituzione.
La circostanza è stata confermata in sede testimoniale da che ha riferito: “Le mie ore sono passate da Testimone_1
160 a 120”.
Dai predetti documenti si evince che la riduzione di orario è stata operata nei confronti di e Persona_2 Persona_4
l'8/102018 e l'11-03-2019 nei confronti della ricorrente e della . Tes_1
Si può pertanto ritenere che la riduzione di orario non abbia costituito una ritorsione nei confronti della ricorrente.
7 La indica come altra condotta mobbizzante Parte_1
l'installazione di tre telecamere sul posto di lavoro.
La teste ha infatti riferito: “Si è vero. Quando ci Tes_1 siamo accorte delle telecamere abbiamo chiamato la SI e lei ci disse che non erano telecamere ma allarmi per la sicurezza del camion. Tramite il sindacato ci siamo informate e ci dissero che avremmo potuto coprirle e così abbiamo fatto. Una mattina trovò tutte le telecamere rotte davanti al Parte_1 camion. Non ricordo il periodo”.
Il teste ha riferito: “All'inizio le telecamere Testimone_2 non c'erano nel camioncino. Circa tre o quattro anni dopo ho visto una telecamera che puntava alla cassa ed era appesa a destra e puntava verso la cassa situata a sinistra. Tale telecamera si vedeva stando in pieni di fronte al bancone.
L'altra telecamera non l'ho mai vista. Ricordo che una mattina io ed i colleghi siamo arrivati a fare la colazione al camioncino e le telecamere erano spaccate, erano a penzoloni attaccate al filo. In quel momento ho visto la seconda telecamera che era posizionata sul lato sinistro del camioncino, era all'interno del camioncino, nella parte opposta all'altra telecamera e che non avevo mai visto prima.
Mi sono sembrate telecamere di videosorveglianza”.
Il teste ha riferito: “…Ricordo che c'erano due Tes_4 telecamere piccoline bianche: una guardava dal laboratorio verso la cassa ed una guardava dalla cassa verso il laboratorio. Ho viso le telecamere coperte da alcuni canevacci
e poi una mattina sono arrivato al Bar e le telecamere non
c'erano più…”.
Le telecamere sono state installate in violazione dell'art. 4
Stat. Lav., senza rispettare la normativa in materia, ossia senza la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro e/o un accordo sindacale e senza previa informativa ai lavoratori.
8 Da evidenziare che soltanto uno dei dispositivi era puntato sulla cassa, assolvendo, pertanto, ad una finalità di tutela dell'integrità del patrimonio aziendale e quindi non di controllo dei dipendenti.
Si considerino poi gli altri comportamenti riferiti dai testimoni.
La teste ha riferito: “Un giorno ricordo che incontrai Tes_1 sul lavoro la ricorrente che stava per piangere e la stessa mi disse che era in tale stato perché il l'aveva CP_2 trattata in modo molto irruente e le aveva detto in malo modo di andare fuori a pulire e le aveva anche detto “datti una mossa, non vedi il casino che c'è fuori”… ”Ricordo che il
ci ha riprese perché secondo lui facevamo entrare CP_2 delle persone in cucina ma ciò non corrispondeva alla verità”.
La testimone ha riferito: Ho sentito Tes_5 CP_2
rivolgersi alla in modo arrogante
[...] Parte_1
e maleducato e dirle “Vai a pagare la spesa con il tuo buco di culo”. Era l'estate del 2021>.
Il teste ha riferito: Testimone_2
trattare male soprattutto la e l' CP_2 Per_2 Parte_1
rispondeva loro male anche davanti ai clienti. L'ho CP_2 sentito dire alla “togliti di lì con quel culone Parte_1 lì”>.
Tali condotte non sono rispettose della personalità morale e della dignità della lavoratrice.
Nulla provano le conversazioni whatsapp prodotte dal resistente , non specificamente contestate da parte CP_2 ricorrente, dalle quali, secondo parte resistente, si evincerebbe un clima disteso tra il resistente e le lavoratrici.
Le stesse dimostrano soltanto che la ricorrente, verosimilmente per non perdere il lavoro, manteneva formalmente buoni rapporti.
3) LE MOLESTIE SESSUALI.
9 La definizione di molestia sessuale è contenuta nel D.l.gs
11/04/2006 n. 198, c.d. “Codice delle pari opportunità” tra uomo e donna, con cui il legislatore italiano ha recepito le linee guida euro comunitarie sancite nella Direttiva CEE n.
2002/73.
In particolare, ai sensi dell'art. 26, sono considerate discriminatorie e definite “molestie”, “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”, nonché “molestie sessuali” ”quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (la definizione ricalca esattamente quella comunitaria).
L'elemento caratterizzante la molestia indesiderata è, dunque, la sua “connotazione sessuale”, che non presuppone la intenzionalità da parte dell'autore, essendo sufficiente che si produca l'effetto lesivo.
L'espletata istruttoria ha fornito piena prova delle molestie sessuali perpetrate da nei confronti di Controparte_2
. Parte_1
Tali molestie sono consistite in apprezzamenti volgari, richieste di prestazioni sessuali ed esposizione di video a contenuto pornografico.
La testimone ha riferito, tra l'altro: Testimone_1
“…AN mi ha riferito che il anche in altre CP_2 occasioni le ha rivolto tale tipo di richiesta o comunque le ha fatto dei complimenti un po' spinti. Ho anche sentito il
dire alla , quando magari capitava che la CP_2 Parte_1 stessa venisse al lavoro con un rossetto diverso, “hai una bella bocca da bocchino”…Ricordo che un giorno, davanti ai
10 clienti, disse che la ricorrente “era una troia, una mangiatrice di uomini”.>… “Ricordo che ci fece vedere un video dove lui era l'attore protagonista ed era in compagnia di una ragazza. Il nel video subiva un rapporto orale da CP_2 parte della ragazza. Fece anche il fermo immagine per farci vedere che era proprio lui l'attore protagonista e noi riconoscemmo la sua mano in quanto indossava un bracciale che lui era solito indossare. …. Tale episodio in cui il CP_2 ci mostrò il video è successo nel 2018 o nel 2019”.
Il testimone ha riferito, tra l'altro: “…la Testimone_2 ricorrente chiese a la carta aziendale per andare a CP_2 fare la spesa e lui le rispose che la carta di credito era vuota e di andare a fare la spesa con il suo buco di culo vergine”… “Ho visto la ricorrente, e in Per_2 Tes_1 giornate e momenti diversi, che piangevano ed erano scosse.
Chiedendo loro cosa fosse successo mi risposero che CP_2 aveva fatto vedere loro delle foto e dei video pornografici ed aveva fatto loro degli apprezzamenti strani. e Parte_1 Per_2 mi riferirono che una mattina in macchina ad CP_2 entrambe, aveva chiesto di fargli una prestazione sessuale orale”… “ diceva un po' a tutti e lo ha detto anche a CP_2 me, di aver fatto vedere ai miei colleghi del cantiere che aveva girato un video pornografico con una ragazza giovane di nazionalità rumena e dove lui era il protagonista. Si vantava di ciò”.
Il testimone ha riferito, tra l'altro: <…Ho Testimone_3 sentito dire alla “con quelle labbra CP_2 Parte_1 potresti fare dei rapporti orali”>… <ricordo che una volta, sempre al bar, in mia presenza, fece vedere controparte_2 dal suo cellulare ai ragazzi presenti nel bar alcuni video nei quali lui aveva dei rapporti sessuali con delle ragazze. < i>
Mentre mostrava i video alle ragazze diceva loro “Potete farlo anche voi”. Fece vedere anche a me ed ai miei colleghi presenti lo stesso video. ci disse che il CP_2
11 protagonista maschile del video era lui ma non si vedeva il volto e quindi non ho potuto riconoscere il CP_2
Il teste ha riferito: Ho visto parecchie volte Tes_4 la e la piangere in orario di lavoro. A Parte_1 Per_2 volte le ho viste piangere fuori dal bar, nel “posto fumo”. Ho sentito dire alla ricorrente ed alla Controparte_2 Per_2 davanti ai clienti del bar, se volessero avere un rapporto sessuale orale con lui.>
Le parti resistenti hanno messo in rilievo alcune discrasie nelle deposizioni testimoniali e l'assenza di un'istruttoria concordante.
Al che si rileva che nonostante le eventuali incongruenze di dettaglio i fatti nel loro nucleo essenziale si sono verificati, a meno di voler ipotizzare che tutti i testimoni concordemente abbiano complottato per accusare ingiustamente il senza alcuna ragione, il che non pare verosimile. CP_2
La circostanza poi che la ricorrente potesse evitare di guardare il video, così come sostenuto dalla difesa del resistente, non scalfisce l'illiceità del suo comportamento: il video non doveva essere fatto visionare, per di più sul luogo e nell'occasione di lavoro.
Di nessun rilievo poi paiono le contestazioni in ordine alla tardività della denuncia, considerato che la vittima di molestie o violenze sessuali spesso trova il coraggio di reagire soltanto tempo dopo l'accadimento degli eventi, a seguito del processo di rielaborazione.
Concludendo, i comportamenti posti in essere da CP_2
integrano la fattispecie di molestie sessuali sul
[...] luogo di lavoro e appaiono ancor più gravi se si considera che sono stati posti in essere in un piccolo ambiente, un chiosco, frequentato da una clientela prevalentemente maschile, nei confronti di una lavoratrice costretta a subire l'umiliazione per non perdere il salario.
12 Di tale condotte il resistente deve rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
4) LA RESPONSABILITA' DATORIALE
Accertata la sussistenza delle molestie sessuali e la responsabilità di deve valutarsi l'eventuale Controparte_2 responsabilità del datore di lavoro, del quale è stata chiesta la condanna in solido col predetto.
Gli esiti dell'istruttoria portano a ritenere che la società fosse consapevole dell'atteggiamento del proprio CP_3 dipendente e che non avesse fatto alcunché per CP_2 proteggere la ricorrente.
La teste ha riferito al riguardo: “Si è vero, Testimone_1 lei non ne voleva sapere di queste cose. Del filmino la SI non ne voleva proprio sentire parlare perché le faceva schifo”.
La teste ha riferito: “Ricordo che quando venni Tes_5 assunta, la TI, la mattina precedente al mio primo giorno di lavoro, mi disse che il sarebbe venuto a CP_2 prendermi in macchina in portineria, che lo stesso mi avrebbe fatto vedere il giro che avrei dovuto fare per arrivare al chiosco e che avrebbe fatto un po' il piacione. Mi disse che lui era fatto così”.
Che le socie fossero a conoscenza del comportamento del può essere desunto anche dalle circostanze che CP_2
l'ambiente di lavoro era davvero piccolo (un chiosco) e che il non facesse nulla per nascondere le sue condotte, CP_2 anzi.
La società ha omesso di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità psicofisica della dipendente, violando in questo modo l'obbligo generale di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ed incorrendo nella responsabilità contrattuale, nonché nella responsabilità ex art. 2049 cod. civ. per culpa in vigilando.
13 La giurisprudenza di legittimità in più occasioni, nel ritenere sussistenti le molestie sessuali denunciate, ha ribadito la responsabilità in capo, oltre che all' autore materiale delle condotte moleste, anche del datore di lavoro in quanto, seppur a conoscenza della situazione, aveva omesso qualunque provvedimento volto a ripristinare la situazione di tutela della dignità personale e morale del prestatore di lavoro, rimanendo colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo (cfr. Cass. ordinanza n. 16534/2021 e Cass. n.
18093 del 25/07/2013).
5) Il DANNO ALL'INTEGRITA' IC
In corso in causa è stata disposta CTU medico legale e la dott.ssa incaricata delle operazioni peritali, dopo Per_3 aver sottoposto la ad una serie di test, ha così Parte_1 concluso: La Sig.ra ha espresso più volte in modo Parte_1 contenuto il suo risentimento per la situazione sviluppatasi all'interno del luogo di lavoro, vissuta come un “attacco” alla propria dignità di lavoratrice e di persona. È emersa una profonda demoralizzazione, caratterizzata da sentimenti di sconforto, con una ridotta ricerca di stimoli positivi e socializzazione. La demoralizzazione si è espressa in particolar modo attraverso apatia, facile distraibilità, stanchezza, preoccupazione con sintomatologia caratterizzata da irrequietezza, astenia, cefalea, disturbi gastrici, sentimenti di inutilità ed impotenza, rimuginio, ansia e panico.
− Il trauma e i problemi insorti sono coerenti con una variegata reazione psicopatologica configurabile come Disturbo dell'Adattamento di grado moderato con Ansia e umore Depresso
MI (309.38) (DSM-V)33 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION:
Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali (DSM V,
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014. Si precisa che nonostante vi sia la presenza di un limite temporale dove tale disturbo deve risolversi entro 6 mesi dalla cessazione del
14 fattore stressante, il DSM-V riconosce la possibilità che il
Disturbo dell'Adattamento possa assumere un decorso cronico.
Pertanto, esso deve essere considerato nella valutazione di danno biologico permanente, qualora, come indicato nel DSM-V,
i sintomi persistano per un periodo superiore ai sei mesi, in presenza di un fattore stressante di lunga durata ,o di un evento stressante che produca conseguenze persistenti nel tempo.
− Dall'anamnesi è emersa l'immagine di una persona che, prima degli eventi traumatici occorsi sul luogo di lavoro, affrontava in modo efficace le situazioni stressanti della propria vita, dimostrando una buona capacità di tollerare anche gravi frustrazioni (lutti in famiglia). Alla luce di tali elementi, si ritiene ipotizzabile la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento ed il disturbo attualmente rilavato nella Sig.ra Parte_1
− Il danno biologico di tipo psichico è stimabile nella misura del 18/20. È possibile inoltre affermare la presenza di un danno morale, inteso come sofferenza soggettiva derivante dal trauma subito. Tale sofferenza costituisce conseguenza diretta del danno subito, incidendo profondamente sulla sfera emotiva
e relazionale della persona, nonché ledendo valori fondamentali quali la dignità e l'integrità dell'individuo.”
Non sussistono valide motivazioni per discostarsi da tali conclusioni, fondate non soltanto su diversi colloqui individuali, ma anche su accurati accertamenti e sulla somministrazione dei test usualmente utilizzati nella materia de qua.
Si può pertanto ritenere corretta la quantificazione del danno biologico nella misura prudenziale del 18%.
6) LA DEDOTTA NULLITA' DELLA CTU si è doluto del mancato invio della bozza ai Controparte_2 suoi difensori, del fatto che non sono state fornite dal CTU indicazioni sulle attività rese nel corso delle operazioni
15 peritali e che non risultano agli atti i verbali degli incontri.
In ordine alla prima doglianza, è stata ritenuta la nullità relativa della CTU limitatamente al convenuto CP_7
e, conseguentemente, la necessità di assegnare alla
[...] consulente un nuovo termine per il deposito della relazione definitiva, previa remissione in termini del predetto ai fini della eventuale presentazione di osservazioni critiche all'elaborato depositato in data 03-06-25, da considerarsi mera bozza.
La nullità relativa è stata sanata.
Cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23493 del 09/10/2017:
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.
Peraltro, il resistente non ha depositato alcuna osservazione critica.
Quanto alla mancata verbalizzazione dei colloqui, la stessa non è necessaria.
Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4534 del 20/02/2025:
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per
l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale, non derivando da una tale omissione alcuna nullità e
16 potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, c.p.c.
7) LA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO
In base alle tabelle di Milano 2021, di uso corrente su tutto il territorio nazionale, tenuto conto che la ricorrente all'esordio del disturbo aveva 40 anni, a titolo di danno non patrimoniale può essere liquidato l'importo, attualizzato ad oggi, di € 59.644,00 comprensivo della componente biologica del danno e del danno morale.
Non sono invece da liquidare autonomamente né ulteriori importi a titolo di danno morale, onde evitare una indebita duplicazione, né l'aumento per personalizzazione in relazione al c.d. danno esistenziale, da riconoscere soltanto in presenza di allegate e comprovate peculiarità, da escludersi nella fattispecie in esame.
Cfr., ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5984 del
06/03/2025: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Né deve essere liquidato, come richiesto, un importo per le molestie sessuali ed un altro per le condotte vessatorie:
l'autonomia delle due domande risarcitorie non può condurre a duplicazioni, posto che le varie condotte hanno comunque cagionato un danno non patrimoniale unitario.
8)LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
17 Sostiene parte ricorrente che la società resistente è debitrice nei suoi confronti di differenze retributive, quantificate dai conteggi sindacali depositati, per le seguenti causali:
- una giornata lavorativa del mese di giugno 2017, non corrisposta in busta paga, con un credito di € 52,00;
- mancata retribuzione della giornata del Santo Patrono (4 ottobre, San Francesco) relativamente agli anni 2017, 2018 e
2019 per un totale di € 157,00 (€ 52,00 per il 2017 e il 2018 ed € 53,00 per il 2019);
- mancato inserimento in busta paga di novembre 2017 di 3 giorni di ferie per un importo pari ad € 156,00;
- mancata indicazione nella busta paga di marzo 2018 di 1,75 giorni di ferie non godute per un importo pari ad € 91,00;
-mancata indicazione nelle buste paga relative alla mensilità di ottobre e novembre 2020 di 11 giorni di ferie in quanto l'assenza era stata imposta dalla azienda a seguito della malattia OV contratta dalla collega , con Per_2 conseguente credito di € 493,18.
Parte resistente non ha contestato specificamente i conteggi.
In ordine all' an, il datore di lavoro si è limitato a precisare che: a) la giornata non retribuita di giugno
2017 dipendeva da un'assenza dal lavoro non giustificata;
b) il Santo patrono – non lavorato – è stato retribuito, essendo la retribuzione mensilizzata;
c) le giornate di quarantena per OV-19 sono state imputate a
, posto che l' non le indennizzava con CP_8 CP_9 il trattamento di malattia.
Al che si rileva, quanto al preteso credito sub a), che a fronte della trattenuta operata in busta paga espressamente motivata come “assenza non retribuita” la ricorrente non ha dedotto ed offerto di provare l'esatto adempimento e, quindi, di aver lavorato per tutto il mese;
che la ricorrente non ha dedotto ed offerto di provare di aver lavorato il 4 ottobre
18 del 2017, 2018 e 2019 con la conseguenza che la retribuzione mensilizzata ha già retribuito tali giornate;
che la circostanza di cui sub c) non è stata provata e che, comunque, il datore di lavoro avrebbe dovuto farsi carico della tutela della salute dei propri dipendenti senza oneri economici a carico degli stessi.
Concludendo, spetta alla lavoratrice, detratto l'ammontare relativo alla giornata di assenza del giugno 2017 e le giornate del Santo Patrono, la somma complessiva di € 740,18, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso le spese di lite possono essere compensate nella misura del 30%, mentre il restante 70% deve essere posto a carico di e Controparte_2 della società in via solidale. CP_3
Le spese di pertinenza delle tre socie evocate a titolo personale possono essere integralmente compensate, stante la peculiarità e novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) accerta la responsabilità di e della Controparte_2 società in dipendenza delle molestie sessuali e CP_3 delle condotte vessatorie subite dalla ricorrente;
2) conseguentemente condanna e la società Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro CP_10 tempore, in solido tra loro, a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale del 18%, che liquida in via equitativa nell'importo di € 59.644,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e gli interessi di legge dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
19 3) condanna, inoltre, la società in persona del CP_10 legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di
€ 740,18, oltre interessi di legge sugli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
4) condanna, infine, la società e CP_10 Controparte_2 in via solidale alla rifusione del 70% delle spese di causa sostenute dalla ricorrente, che liquida in tale frazione in € 8550,60, con compensazione tra le parti del restante 30%;
5) dichiara la compensazione delle spese tra la ricorrente e le socie SI TI, e Controparte_4 [...]
; CP_5
6) pone definitivamente a carico di e della Controparte_2 società resistente le spese di CTU liquidate come in atti.
7) Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.
Massa, lì 12 novembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
20
l'avv RT IM anche in sostituzione degli Avv.ti
D'CO e TT per il resistente Controparte_2
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
13,24.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 52 /2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. LALLI CLAUDIO
CONTRO
CP_3 rappresentato da avv. CARO MICHELE
OS IA RI, e Controparte_4 Controparte_5 rappresentate da Avv. CARO MICHELE
NI AR
Rappresentato da Avv.ti BONOTTI IM, D'AMICO MATTEO e
RT IM
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.02.2022 Parte_1 premettendo di aver lavorato alle dipendenze della società
[...] dal 19.06.2017 al 25.06.2021 con qualifica di CP_3 barista V livello e di aver subito molestie sessuali durante lo svolgimento delle proprie mansioni da parte di CP_2
2 , fratello di una delle socie, CP_2 Controparte_4 chiedeva che venisse accertata la sussistenza di atti persecutori e mobbizzanti messi in atto dalle socie e da
, che venissero accertate le molestie sessuali Controparte_2 poste in essere dal e che venisse dichiarata CP_2
l'intervenuta costituzione di un rapporto societario di fatto tra la ricorrente e le socie SI TI, Controparte_4
e con conseguente condanna in solido della Controparte_5 società resistente e di tutte le predette persone fisiche al risarcimento del danno da molestie sessuali nella misura di €
50.000,00, nonché il risarcimento del danno psicofisico da mobbing, quantificato in € 99.742,86, nonché al pagamento di differenze retributive per un importo pari ad € 949,00.
Deduceva parte ricorrente che la , azienda esercente la CP_1 vendita e somministrazione di bevande e alimenti all'interno dello stabilimento Nuovo Pignone, aveva imposto alle dipendenti, tra cui lei, di effettuare incassi giornalieri di almeno € 500,00, senza alcuno scontrino fiscale, cosicché le socie avevano beneficiato di importi non dichiarati fiscalmente, pari a circa € 190.000,00; parte ricorrente chiedeva pertanto che le socie rispondessero personalmente e solidalmente nei confronti della ricorrente anche con gli utili sottratti al fisco.
La lamentava inoltre che aveva subito da parte di Parte_1 molestie sessuali, unitamente alla collega Controparte_2
consistenti nelle richieste di prestazioni Persona_2 sessuali, in commenti sessisti e nella visione di materiale pornografico;
che a fronte del rifiuto delle lavoratrici, aveva iniziato a porre in essere nei loro confronti comportamenti vessatori tra cui anche offese verbali di fronte ai clienti, controllo attraverso telecamere, riduzione dell'orario di lavoro, nonché ritardi e omissioni di pagamenti.
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
15.04.2022 si costituiva in giudizio lo contestando CP_1 in toto il ricorso introduttivo e rilevando che la ricorrente non aveva mai denunciato le molestie, in ogni caso negate, in costanza di rapporto di lavoro ma esclusivamente nella settimana precedente il licenziamento;
che la percezione di importi al nero, circostanza contestata in ogni caso, non potesse costituire presupposto per la costituzione di una società di fatto tra la ricorrente e le socie dello zio . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.04.2022 si costituiva in giudizio Controparte_2 contestando la ricostruzione dei fatti di cui al ricorso, negando in particolare di aver posto in essere molestie sessuali e condotte mobbizzanti, anzi rappresentando di aver sempre avuto un buon rapporto con la ricorrente.
Il resistente asseriva di aver ricevuto offese dal fidanzato della che lo Parte_1 aveva accusato di manomettere il distributore automatico di bevande e che, proprio a seguito di tale litigio, la ricorrente aveva abbandonato il posto di lavoro, minacciando il e rimanendo assente per malattia fino alla fine CP_2 del rapporto. Parte resistente evidenziava la tardività della denuncia di molestie, avvenuta solo nel 2021, ossia dopo le rivendicazioni iniziali di natura esclusivamente retributiva avanzate dalla stessa nei confronti della società e contestava la sussistenza dei danni lamentati.
Nel corso del giudizio venivano escussi numerosi testi e veniva disposta CTU medica, nella persona della Dott.ssa Per_3
, al fine di verificare la sussistenza del danno
[...] lamentato dalla e del nesso eziologico con Parte_1
l'attività lavorativa.
1) MANCATA BATTITURA DI SCONTRINI FISCALI
La prima domanda formulata da parte ricorrente nelle proprie conclusioni ha per oggetto l'accertamento dell'intervenuta
4 costituzione di un rapporto societario di fatto tra la
Pa
e le socie in ragione degli incassi Parte_1 CP_3 introitati da queste ultime “al nero”.
Al riguardo si evidenzia che diversi testi escussi hanno effettivamente confermato che una parte degli incassi veniva
Co battuto non con lo scontrino fiscale ma con lo scontrino privo dell'indicazione della Partita Iva e quindi non valido fiscalmente (v. dep. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
).
[...]
La società sul punto si è difesa sostenendo che CP_3 quello del tk è un sistema che registra nell'immediato l'incasso, consentendo successivamente la fatturazione alla società obbligata al momento dell'effettivo pagamento, senza però fornire un'adeguata prova: parte resistente, infatti, non ha prodotto in giudizio né le convenzioni richiamate intercorse con le aziende che operavano all'interno dello stabilimento Nuovo Pignone, né ha prodotto documentazione fiscale attestante le fatturazioni effettuate successivamente alle ditte.
Tuttavia, l'omissione di scontrini fiscali e la produzione di reddito “al nero” non pare possa indurre all'accoglimento della domanda di cui alle conclusioni punto 1): parte ricorrente chiede di accertare “un rapporto societario di fatto anche con le socie SI AR TI, CP_5
e avendo le stesse
[...] Controparte_4 ricevuto personalmente gli utili provenienti dall'attività della società incassandoli e trattenendoli per uso personale”, senza tuttavia indicare il fondamento giuridico e le norme di legge da applicare.
Non si vede come si possa ipotizzare una società di fatto laddove non si individuino soci occulti di un imprenditore individuale, ma si indichino come socie di fatto le stesse socie di diritto.
5 La percezione da parte delle socie di utili extra contabilità non pare scalfire l'autonomia patrimoniale della società di capitali, che non viene meno in caso di illeciti tributari: il denaro eventualmente preso in nero è stato preso dalle socie in ragione della loro partecipazione alla società e non uti singuli.
E' poi da rilevare che il diritto tributario prevede l'imputazione degli utili ai soci per trasparenza ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. n. 917/1986, secondo cui “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”
(comma 1) e “Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali” (comma 2).
Ma la imputazione per trasparenza riguarda le società di persone, governate da diversi principi rispetto alle società di capitali.
Nemmeno l'amministratrice e rappresentante dell'impresa SI
AR TI, poi, pare debba rispondere a titolo personale degli eventuali utili non contabilizzati, considerato che non
è stato dedotto e non risulta che la stessa abbia tenuto condotte illecite incompatibili con l'interesse sociale, tali da risolvere il rapporto di immedesimazione organica.
In particolare, l'art. 2394 c.c. (esteso alle S.r.l. per effetto della riforma della crisi d'impresa) prevede che gli amministratori rispondano verso i creditori sociali quando il
6 patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i loro crediti, ma tale condizione non è stata neppure allegata.
L'art. 2395 c.c., invece, fa salvo il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori, ma anche in questo caso non sono state compiute le necessarie allegazioni ed offerte di prova.
2) CONDOTTE MOBBIZZANTI E PERSECUTORIE.
Parte ricorrente lamenta la sussistenza di atti persecutori e mobbizzanti posti in essere nei suoi confronti dalle socie e dal dipendente;
in particolare la lamenta CP_2 Parte_1 in ricorso di aver subito angherie e offese verbali di fronte ai clienti da parte del e la riduzione dell'orario di CP_2 lavoro da parte della società datrice di lavoro, a scopo ritorsivo, per aver la stessa denunciato le condotte di e, in ogni caso, per aver rifiutato le Controparte_2 richieste prestazioni sessuali.
In relazione alla riduzione dell'orario di lavoro, parte resistente si è difesa sostenendone la necessità a fronte di una diminuzione di lavoro.
Lo ha allegato e dedotto che il taglio alle ore CP_1 lavorative non è stato limitato alla sola ricorrente ma ha interessato tutte le dipendenti, così come emerso dai documenti da 1 a 4 allegati alla memoria di costituzione.
La circostanza è stata confermata in sede testimoniale da che ha riferito: “Le mie ore sono passate da Testimone_1
160 a 120”.
Dai predetti documenti si evince che la riduzione di orario è stata operata nei confronti di e Persona_2 Persona_4
l'8/102018 e l'11-03-2019 nei confronti della ricorrente e della . Tes_1
Si può pertanto ritenere che la riduzione di orario non abbia costituito una ritorsione nei confronti della ricorrente.
7 La indica come altra condotta mobbizzante Parte_1
l'installazione di tre telecamere sul posto di lavoro.
La teste ha infatti riferito: “Si è vero. Quando ci Tes_1 siamo accorte delle telecamere abbiamo chiamato la SI e lei ci disse che non erano telecamere ma allarmi per la sicurezza del camion. Tramite il sindacato ci siamo informate e ci dissero che avremmo potuto coprirle e così abbiamo fatto. Una mattina trovò tutte le telecamere rotte davanti al Parte_1 camion. Non ricordo il periodo”.
Il teste ha riferito: “All'inizio le telecamere Testimone_2 non c'erano nel camioncino. Circa tre o quattro anni dopo ho visto una telecamera che puntava alla cassa ed era appesa a destra e puntava verso la cassa situata a sinistra. Tale telecamera si vedeva stando in pieni di fronte al bancone.
L'altra telecamera non l'ho mai vista. Ricordo che una mattina io ed i colleghi siamo arrivati a fare la colazione al camioncino e le telecamere erano spaccate, erano a penzoloni attaccate al filo. In quel momento ho visto la seconda telecamera che era posizionata sul lato sinistro del camioncino, era all'interno del camioncino, nella parte opposta all'altra telecamera e che non avevo mai visto prima.
Mi sono sembrate telecamere di videosorveglianza”.
Il teste ha riferito: “…Ricordo che c'erano due Tes_4 telecamere piccoline bianche: una guardava dal laboratorio verso la cassa ed una guardava dalla cassa verso il laboratorio. Ho viso le telecamere coperte da alcuni canevacci
e poi una mattina sono arrivato al Bar e le telecamere non
c'erano più…”.
Le telecamere sono state installate in violazione dell'art. 4
Stat. Lav., senza rispettare la normativa in materia, ossia senza la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro e/o un accordo sindacale e senza previa informativa ai lavoratori.
8 Da evidenziare che soltanto uno dei dispositivi era puntato sulla cassa, assolvendo, pertanto, ad una finalità di tutela dell'integrità del patrimonio aziendale e quindi non di controllo dei dipendenti.
Si considerino poi gli altri comportamenti riferiti dai testimoni.
La teste ha riferito: “Un giorno ricordo che incontrai Tes_1 sul lavoro la ricorrente che stava per piangere e la stessa mi disse che era in tale stato perché il l'aveva CP_2 trattata in modo molto irruente e le aveva detto in malo modo di andare fuori a pulire e le aveva anche detto “datti una mossa, non vedi il casino che c'è fuori”… ”Ricordo che il
ci ha riprese perché secondo lui facevamo entrare CP_2 delle persone in cucina ma ciò non corrispondeva alla verità”.
La testimone ha riferito: Ho sentito Tes_5 CP_2
rivolgersi alla in modo arrogante
[...] Parte_1
e maleducato e dirle “Vai a pagare la spesa con il tuo buco di culo”. Era l'estate del 2021>.
Il teste ha riferito: Testimone_2
trattare male soprattutto la e l' CP_2 Per_2 Parte_1
rispondeva loro male anche davanti ai clienti. L'ho CP_2 sentito dire alla “togliti di lì con quel culone Parte_1 lì”>.
Tali condotte non sono rispettose della personalità morale e della dignità della lavoratrice.
Nulla provano le conversazioni whatsapp prodotte dal resistente , non specificamente contestate da parte CP_2 ricorrente, dalle quali, secondo parte resistente, si evincerebbe un clima disteso tra il resistente e le lavoratrici.
Le stesse dimostrano soltanto che la ricorrente, verosimilmente per non perdere il lavoro, manteneva formalmente buoni rapporti.
3) LE MOLESTIE SESSUALI.
9 La definizione di molestia sessuale è contenuta nel D.l.gs
11/04/2006 n. 198, c.d. “Codice delle pari opportunità” tra uomo e donna, con cui il legislatore italiano ha recepito le linee guida euro comunitarie sancite nella Direttiva CEE n.
2002/73.
In particolare, ai sensi dell'art. 26, sono considerate discriminatorie e definite “molestie”, “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”, nonché “molestie sessuali” ”quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (la definizione ricalca esattamente quella comunitaria).
L'elemento caratterizzante la molestia indesiderata è, dunque, la sua “connotazione sessuale”, che non presuppone la intenzionalità da parte dell'autore, essendo sufficiente che si produca l'effetto lesivo.
L'espletata istruttoria ha fornito piena prova delle molestie sessuali perpetrate da nei confronti di Controparte_2
. Parte_1
Tali molestie sono consistite in apprezzamenti volgari, richieste di prestazioni sessuali ed esposizione di video a contenuto pornografico.
La testimone ha riferito, tra l'altro: Testimone_1
“…AN mi ha riferito che il anche in altre CP_2 occasioni le ha rivolto tale tipo di richiesta o comunque le ha fatto dei complimenti un po' spinti. Ho anche sentito il
dire alla , quando magari capitava che la CP_2 Parte_1 stessa venisse al lavoro con un rossetto diverso, “hai una bella bocca da bocchino”…Ricordo che un giorno, davanti ai
10 clienti, disse che la ricorrente “era una troia, una mangiatrice di uomini”.>… “Ricordo che ci fece vedere un video dove lui era l'attore protagonista ed era in compagnia di una ragazza. Il nel video subiva un rapporto orale da CP_2 parte della ragazza. Fece anche il fermo immagine per farci vedere che era proprio lui l'attore protagonista e noi riconoscemmo la sua mano in quanto indossava un bracciale che lui era solito indossare. …. Tale episodio in cui il CP_2 ci mostrò il video è successo nel 2018 o nel 2019”.
Il testimone ha riferito, tra l'altro: “…la Testimone_2 ricorrente chiese a la carta aziendale per andare a CP_2 fare la spesa e lui le rispose che la carta di credito era vuota e di andare a fare la spesa con il suo buco di culo vergine”… “Ho visto la ricorrente, e in Per_2 Tes_1 giornate e momenti diversi, che piangevano ed erano scosse.
Chiedendo loro cosa fosse successo mi risposero che CP_2 aveva fatto vedere loro delle foto e dei video pornografici ed aveva fatto loro degli apprezzamenti strani. e Parte_1 Per_2 mi riferirono che una mattina in macchina ad CP_2 entrambe, aveva chiesto di fargli una prestazione sessuale orale”… “ diceva un po' a tutti e lo ha detto anche a CP_2 me, di aver fatto vedere ai miei colleghi del cantiere che aveva girato un video pornografico con una ragazza giovane di nazionalità rumena e dove lui era il protagonista. Si vantava di ciò”.
Il testimone ha riferito, tra l'altro: <…Ho Testimone_3 sentito dire alla “con quelle labbra CP_2 Parte_1 potresti fare dei rapporti orali”>… <ricordo che una volta, sempre al bar, in mia presenza, fece vedere controparte_2 dal suo cellulare ai ragazzi presenti nel bar alcuni video nei quali lui aveva dei rapporti sessuali con delle ragazze. < i>
Mentre mostrava i video alle ragazze diceva loro “Potete farlo anche voi”. Fece vedere anche a me ed ai miei colleghi presenti lo stesso video. ci disse che il CP_2
11 protagonista maschile del video era lui ma non si vedeva il volto e quindi non ho potuto riconoscere il CP_2
Il teste ha riferito: Ho visto parecchie volte Tes_4 la e la piangere in orario di lavoro. A Parte_1 Per_2 volte le ho viste piangere fuori dal bar, nel “posto fumo”. Ho sentito dire alla ricorrente ed alla Controparte_2 Per_2 davanti ai clienti del bar, se volessero avere un rapporto sessuale orale con lui.>
Le parti resistenti hanno messo in rilievo alcune discrasie nelle deposizioni testimoniali e l'assenza di un'istruttoria concordante.
Al che si rileva che nonostante le eventuali incongruenze di dettaglio i fatti nel loro nucleo essenziale si sono verificati, a meno di voler ipotizzare che tutti i testimoni concordemente abbiano complottato per accusare ingiustamente il senza alcuna ragione, il che non pare verosimile. CP_2
La circostanza poi che la ricorrente potesse evitare di guardare il video, così come sostenuto dalla difesa del resistente, non scalfisce l'illiceità del suo comportamento: il video non doveva essere fatto visionare, per di più sul luogo e nell'occasione di lavoro.
Di nessun rilievo poi paiono le contestazioni in ordine alla tardività della denuncia, considerato che la vittima di molestie o violenze sessuali spesso trova il coraggio di reagire soltanto tempo dopo l'accadimento degli eventi, a seguito del processo di rielaborazione.
Concludendo, i comportamenti posti in essere da CP_2
integrano la fattispecie di molestie sessuali sul
[...] luogo di lavoro e appaiono ancor più gravi se si considera che sono stati posti in essere in un piccolo ambiente, un chiosco, frequentato da una clientela prevalentemente maschile, nei confronti di una lavoratrice costretta a subire l'umiliazione per non perdere il salario.
12 Di tale condotte il resistente deve rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
4) LA RESPONSABILITA' DATORIALE
Accertata la sussistenza delle molestie sessuali e la responsabilità di deve valutarsi l'eventuale Controparte_2 responsabilità del datore di lavoro, del quale è stata chiesta la condanna in solido col predetto.
Gli esiti dell'istruttoria portano a ritenere che la società fosse consapevole dell'atteggiamento del proprio CP_3 dipendente e che non avesse fatto alcunché per CP_2 proteggere la ricorrente.
La teste ha riferito al riguardo: “Si è vero, Testimone_1 lei non ne voleva sapere di queste cose. Del filmino la SI non ne voleva proprio sentire parlare perché le faceva schifo”.
La teste ha riferito: “Ricordo che quando venni Tes_5 assunta, la TI, la mattina precedente al mio primo giorno di lavoro, mi disse che il sarebbe venuto a CP_2 prendermi in macchina in portineria, che lo stesso mi avrebbe fatto vedere il giro che avrei dovuto fare per arrivare al chiosco e che avrebbe fatto un po' il piacione. Mi disse che lui era fatto così”.
Che le socie fossero a conoscenza del comportamento del può essere desunto anche dalle circostanze che CP_2
l'ambiente di lavoro era davvero piccolo (un chiosco) e che il non facesse nulla per nascondere le sue condotte, CP_2 anzi.
La società ha omesso di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità psicofisica della dipendente, violando in questo modo l'obbligo generale di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ed incorrendo nella responsabilità contrattuale, nonché nella responsabilità ex art. 2049 cod. civ. per culpa in vigilando.
13 La giurisprudenza di legittimità in più occasioni, nel ritenere sussistenti le molestie sessuali denunciate, ha ribadito la responsabilità in capo, oltre che all' autore materiale delle condotte moleste, anche del datore di lavoro in quanto, seppur a conoscenza della situazione, aveva omesso qualunque provvedimento volto a ripristinare la situazione di tutela della dignità personale e morale del prestatore di lavoro, rimanendo colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo (cfr. Cass. ordinanza n. 16534/2021 e Cass. n.
18093 del 25/07/2013).
5) Il DANNO ALL'INTEGRITA' IC
In corso in causa è stata disposta CTU medico legale e la dott.ssa incaricata delle operazioni peritali, dopo Per_3 aver sottoposto la ad una serie di test, ha così Parte_1 concluso: La Sig.ra ha espresso più volte in modo Parte_1 contenuto il suo risentimento per la situazione sviluppatasi all'interno del luogo di lavoro, vissuta come un “attacco” alla propria dignità di lavoratrice e di persona. È emersa una profonda demoralizzazione, caratterizzata da sentimenti di sconforto, con una ridotta ricerca di stimoli positivi e socializzazione. La demoralizzazione si è espressa in particolar modo attraverso apatia, facile distraibilità, stanchezza, preoccupazione con sintomatologia caratterizzata da irrequietezza, astenia, cefalea, disturbi gastrici, sentimenti di inutilità ed impotenza, rimuginio, ansia e panico.
− Il trauma e i problemi insorti sono coerenti con una variegata reazione psicopatologica configurabile come Disturbo dell'Adattamento di grado moderato con Ansia e umore Depresso
MI (309.38) (DSM-V)33 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION:
Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali (DSM V,
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014. Si precisa che nonostante vi sia la presenza di un limite temporale dove tale disturbo deve risolversi entro 6 mesi dalla cessazione del
14 fattore stressante, il DSM-V riconosce la possibilità che il
Disturbo dell'Adattamento possa assumere un decorso cronico.
Pertanto, esso deve essere considerato nella valutazione di danno biologico permanente, qualora, come indicato nel DSM-V,
i sintomi persistano per un periodo superiore ai sei mesi, in presenza di un fattore stressante di lunga durata ,o di un evento stressante che produca conseguenze persistenti nel tempo.
− Dall'anamnesi è emersa l'immagine di una persona che, prima degli eventi traumatici occorsi sul luogo di lavoro, affrontava in modo efficace le situazioni stressanti della propria vita, dimostrando una buona capacità di tollerare anche gravi frustrazioni (lutti in famiglia). Alla luce di tali elementi, si ritiene ipotizzabile la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento ed il disturbo attualmente rilavato nella Sig.ra Parte_1
− Il danno biologico di tipo psichico è stimabile nella misura del 18/20. È possibile inoltre affermare la presenza di un danno morale, inteso come sofferenza soggettiva derivante dal trauma subito. Tale sofferenza costituisce conseguenza diretta del danno subito, incidendo profondamente sulla sfera emotiva
e relazionale della persona, nonché ledendo valori fondamentali quali la dignità e l'integrità dell'individuo.”
Non sussistono valide motivazioni per discostarsi da tali conclusioni, fondate non soltanto su diversi colloqui individuali, ma anche su accurati accertamenti e sulla somministrazione dei test usualmente utilizzati nella materia de qua.
Si può pertanto ritenere corretta la quantificazione del danno biologico nella misura prudenziale del 18%.
6) LA DEDOTTA NULLITA' DELLA CTU si è doluto del mancato invio della bozza ai Controparte_2 suoi difensori, del fatto che non sono state fornite dal CTU indicazioni sulle attività rese nel corso delle operazioni
15 peritali e che non risultano agli atti i verbali degli incontri.
In ordine alla prima doglianza, è stata ritenuta la nullità relativa della CTU limitatamente al convenuto CP_7
e, conseguentemente, la necessità di assegnare alla
[...] consulente un nuovo termine per il deposito della relazione definitiva, previa remissione in termini del predetto ai fini della eventuale presentazione di osservazioni critiche all'elaborato depositato in data 03-06-25, da considerarsi mera bozza.
La nullità relativa è stata sanata.
Cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23493 del 09/10/2017:
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.
Peraltro, il resistente non ha depositato alcuna osservazione critica.
Quanto alla mancata verbalizzazione dei colloqui, la stessa non è necessaria.
Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4534 del 20/02/2025:
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per
l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale, non derivando da una tale omissione alcuna nullità e
16 potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, c.p.c.
7) LA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO
In base alle tabelle di Milano 2021, di uso corrente su tutto il territorio nazionale, tenuto conto che la ricorrente all'esordio del disturbo aveva 40 anni, a titolo di danno non patrimoniale può essere liquidato l'importo, attualizzato ad oggi, di € 59.644,00 comprensivo della componente biologica del danno e del danno morale.
Non sono invece da liquidare autonomamente né ulteriori importi a titolo di danno morale, onde evitare una indebita duplicazione, né l'aumento per personalizzazione in relazione al c.d. danno esistenziale, da riconoscere soltanto in presenza di allegate e comprovate peculiarità, da escludersi nella fattispecie in esame.
Cfr., ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5984 del
06/03/2025: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Né deve essere liquidato, come richiesto, un importo per le molestie sessuali ed un altro per le condotte vessatorie:
l'autonomia delle due domande risarcitorie non può condurre a duplicazioni, posto che le varie condotte hanno comunque cagionato un danno non patrimoniale unitario.
8)LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
17 Sostiene parte ricorrente che la società resistente è debitrice nei suoi confronti di differenze retributive, quantificate dai conteggi sindacali depositati, per le seguenti causali:
- una giornata lavorativa del mese di giugno 2017, non corrisposta in busta paga, con un credito di € 52,00;
- mancata retribuzione della giornata del Santo Patrono (4 ottobre, San Francesco) relativamente agli anni 2017, 2018 e
2019 per un totale di € 157,00 (€ 52,00 per il 2017 e il 2018 ed € 53,00 per il 2019);
- mancato inserimento in busta paga di novembre 2017 di 3 giorni di ferie per un importo pari ad € 156,00;
- mancata indicazione nella busta paga di marzo 2018 di 1,75 giorni di ferie non godute per un importo pari ad € 91,00;
-mancata indicazione nelle buste paga relative alla mensilità di ottobre e novembre 2020 di 11 giorni di ferie in quanto l'assenza era stata imposta dalla azienda a seguito della malattia OV contratta dalla collega , con Per_2 conseguente credito di € 493,18.
Parte resistente non ha contestato specificamente i conteggi.
In ordine all' an, il datore di lavoro si è limitato a precisare che: a) la giornata non retribuita di giugno
2017 dipendeva da un'assenza dal lavoro non giustificata;
b) il Santo patrono – non lavorato – è stato retribuito, essendo la retribuzione mensilizzata;
c) le giornate di quarantena per OV-19 sono state imputate a
, posto che l' non le indennizzava con CP_8 CP_9 il trattamento di malattia.
Al che si rileva, quanto al preteso credito sub a), che a fronte della trattenuta operata in busta paga espressamente motivata come “assenza non retribuita” la ricorrente non ha dedotto ed offerto di provare l'esatto adempimento e, quindi, di aver lavorato per tutto il mese;
che la ricorrente non ha dedotto ed offerto di provare di aver lavorato il 4 ottobre
18 del 2017, 2018 e 2019 con la conseguenza che la retribuzione mensilizzata ha già retribuito tali giornate;
che la circostanza di cui sub c) non è stata provata e che, comunque, il datore di lavoro avrebbe dovuto farsi carico della tutela della salute dei propri dipendenti senza oneri economici a carico degli stessi.
Concludendo, spetta alla lavoratrice, detratto l'ammontare relativo alla giornata di assenza del giugno 2017 e le giornate del Santo Patrono, la somma complessiva di € 740,18, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso le spese di lite possono essere compensate nella misura del 30%, mentre il restante 70% deve essere posto a carico di e Controparte_2 della società in via solidale. CP_3
Le spese di pertinenza delle tre socie evocate a titolo personale possono essere integralmente compensate, stante la peculiarità e novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) accerta la responsabilità di e della Controparte_2 società in dipendenza delle molestie sessuali e CP_3 delle condotte vessatorie subite dalla ricorrente;
2) conseguentemente condanna e la società Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro CP_10 tempore, in solido tra loro, a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale del 18%, che liquida in via equitativa nell'importo di € 59.644,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e gli interessi di legge dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
19 3) condanna, inoltre, la società in persona del CP_10 legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di
€ 740,18, oltre interessi di legge sugli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
4) condanna, infine, la società e CP_10 Controparte_2 in via solidale alla rifusione del 70% delle spese di causa sostenute dalla ricorrente, che liquida in tale frazione in € 8550,60, con compensazione tra le parti del restante 30%;
5) dichiara la compensazione delle spese tra la ricorrente e le socie SI TI, e Controparte_4 [...]
; CP_5
6) pone definitivamente a carico di e della Controparte_2 società resistente le spese di CTU liquidate come in atti.
7) Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.
Massa, lì 12 novembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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