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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/12/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
AD TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 694 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Claudia Elvira Rosaria Longhitano
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR ed ultime tre mensilità di retribuzione da parte del Fondo di Garanzia,
quale dipendente dell'Ente CIOFS-FP Sicilia in liquidazione;
credito derivante dal decreto ingiuntivo esecutivo n 196/16 del Tribunale di Caltagirone.
CP_ si costituiva in giudizio contestando la genericità della domanda ed evidenziando come, in sede esecutiva, parte ricorrente fosse stata soddisfatta già del 42,41% del suo credito e che pertanto in sede del presente ricorso la domanda non fosse precisata;
eccepiva inoltre l'avvenuta prescrizione per la richiesta delle mensilità.
Nel merito
Va evidenziato come il ricorrente abbia dato prova, mediante la produzione documentale, della sussistenza dei requisiti specifici previsti dalla legge (insolvenza parziale del datore di lavoro, reiezione della istanza di fallimento;
l'esito di procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia.
Le contestazioni riguardano soprattutto il quantum.
Ritenuto che il titolo esecutivo azionato riguardava solo somme a titolo di TFR e retribuzione, e detraendo il 42,41% percepito dalla complessiva somma, si arriva ai seguenti conteggi, così come specificato da parte ricorrente nelle note del 3.1.2025:
totale precettato a titolo di TFR euro 25.384,00; Percentuale del 42,41% assegnata su euro 25.384,00 euro 10.765,35; Importo residuo del TFR non liquidato euro 14.618,65,
totale somme dovute per retribuzioni non versate euro 22.497,08; percentuale del
42,41% assegnata su euro 22.497,08 euro 9.540,68; Importo residuo emolumenti retributivi non liquidati euro 12.956,00.
Ne deriva che la somma che il Fondo di garanzia deve versare al ricorrente è pari ad euro 14.618,65 a titolo di TFR (e non € 25.384,00 come richiesto in ricorso) ed euro
6.865,84 per i crediti di lavoro diversi dal TFR e relativi alle ultime tre mensilità
lavorate, per un totale di euro 21.484,49
Pagina 2 Nessuna prescrizione può dirsi maturata per le retribuzioni, atteso che tra l'ordinanza di assegnazione somme e l'istanza di accesso al Fondo di Garanzia l'anno non è trascorso
Il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui sopra.
Le spese, stante il tenore della decisione, vanno compensate per un terzo, mentre per i
CP_ rimanenti due terzi vanno poste a carico di
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
AD TE:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato ed ultime 3 mensilità di retribuzione
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
14.618,65 a titolo di TFR, ed € 6.865,84 per retribuzioni oltre accessori di legge
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida, già operata la compensazione, in € 1800,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 19.12.2025
Il Giudice Gop
Dott. AD TE
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
AD TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 694 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Claudia Elvira Rosaria Longhitano
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR ed ultime tre mensilità di retribuzione da parte del Fondo di Garanzia,
quale dipendente dell'Ente CIOFS-FP Sicilia in liquidazione;
credito derivante dal decreto ingiuntivo esecutivo n 196/16 del Tribunale di Caltagirone.
CP_ si costituiva in giudizio contestando la genericità della domanda ed evidenziando come, in sede esecutiva, parte ricorrente fosse stata soddisfatta già del 42,41% del suo credito e che pertanto in sede del presente ricorso la domanda non fosse precisata;
eccepiva inoltre l'avvenuta prescrizione per la richiesta delle mensilità.
Nel merito
Va evidenziato come il ricorrente abbia dato prova, mediante la produzione documentale, della sussistenza dei requisiti specifici previsti dalla legge (insolvenza parziale del datore di lavoro, reiezione della istanza di fallimento;
l'esito di procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia.
Le contestazioni riguardano soprattutto il quantum.
Ritenuto che il titolo esecutivo azionato riguardava solo somme a titolo di TFR e retribuzione, e detraendo il 42,41% percepito dalla complessiva somma, si arriva ai seguenti conteggi, così come specificato da parte ricorrente nelle note del 3.1.2025:
totale precettato a titolo di TFR euro 25.384,00; Percentuale del 42,41% assegnata su euro 25.384,00 euro 10.765,35; Importo residuo del TFR non liquidato euro 14.618,65,
totale somme dovute per retribuzioni non versate euro 22.497,08; percentuale del
42,41% assegnata su euro 22.497,08 euro 9.540,68; Importo residuo emolumenti retributivi non liquidati euro 12.956,00.
Ne deriva che la somma che il Fondo di garanzia deve versare al ricorrente è pari ad euro 14.618,65 a titolo di TFR (e non € 25.384,00 come richiesto in ricorso) ed euro
6.865,84 per i crediti di lavoro diversi dal TFR e relativi alle ultime tre mensilità
lavorate, per un totale di euro 21.484,49
Pagina 2 Nessuna prescrizione può dirsi maturata per le retribuzioni, atteso che tra l'ordinanza di assegnazione somme e l'istanza di accesso al Fondo di Garanzia l'anno non è trascorso
Il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui sopra.
Le spese, stante il tenore della decisione, vanno compensate per un terzo, mentre per i
CP_ rimanenti due terzi vanno poste a carico di
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
AD TE:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato ed ultime 3 mensilità di retribuzione
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
14.618,65 a titolo di TFR, ed € 6.865,84 per retribuzioni oltre accessori di legge
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida, già operata la compensazione, in € 1800,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 19.12.2025
Il Giudice Gop
Dott. AD TE
Pagina 3