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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
7440 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa civile n.7440/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data 3 marzo 2008 il signor
[...]
, impiegato quale operaio tornitore presso la società Vaia Car srl di Per_1
Calvisano (BS), mentre operava su un tornio a comando manuale veniva improvvisamente e violentemente colpito alla testa da un perno d'acciaio sfuggito al sistema di fissaggio del tornio e, immediatamente trasportato presso l'Ospedale
Poliambulanza di Brescia, decedeva dopo due giorni in data 5 marzo 2008 a causa delle gravi ferite riportate a seguito dell'infortunio;
1 rilevato che con sentenza n.754/2010 del 16 luglio 2010 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia ai sensi dell'articolo 444 cpp applicava al signor , consigliere delegato della società Parte_1 Parte_2
, la pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli articoli 589 e 40
[...]
cpv cp;
rilevato che successivamente, ritenuta la responsabilità della società Parte_2
e del signor personalmente per il decesso del signor alla Parte_1 Persona_1
luce delle statuizioni della sentenza di cui sopra, i di lui fratelli signori Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1 Parte_6
presentavano ricorso ex articolo 409 cpc innanzi al Tribunale di Brescia – sezione lavoro (causa n.2786/2017 R.G.) affinché, accertata e dichiarata la responsabilità della società e del signor nella sua qualità di responsabile Parte_2 Parte_1
della sicurezza, fossero condannati, anche in via solidale, alla rifusione dei danni subiti da essi attori, e in particolare del danno iure proprio da perdita parentale del congiunto e del danno tanatologico iure hereditatis, nella misura risultante all'esito del giudizio;
rilevato che si costituiva la società domandando in via preliminare Parte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice a fini di manleva, nonché che fosse dichiarata Controparte_2
l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice ordinario del Tribunale di
Brescia ex articolo 9 cpc, eccependo poi in via principale l'intervenuta prescrizione della domanda azionata dagli attori e chiedendo in subordine che la società fosse condannata a manlevare e tenere indenne essa società convenuta CP_2
da qualsiasi somma fosse eventualmente condannata a pagare agli attori, eventualmente anche oltre il massimale pattuito stante la preesistente mala gestio della vertenza da parte dell'assicurazione;
2 rilevato che si costituiva anche il signor eccependo in via preliminare Parte_1
la carenza di legittimazione passiva di esso convenuto in quanto non più qualificabile come legale rappresentante della società domandando poi Pt_2
in via preliminare e principale che la domanda attorea venisse rigettata in quanto nulla, prescritta e comunque infondata;
rilevato che, autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva la società
[...]
domandando in via principale il rigetto delle pretese attoree in Controparte_2
quanto prescritte e comunque infondate, e in via subordinata che, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna in manleva nei confronti di essa società assicuratrice fosse contenuta nei limiti del massimale di polizza;
rilevato che il giudice del Tribunale di Brescia – sezione lavoro (causa n.2786/2017
R.G.), ritenutane l'opportunità, disponeva la separazione della domanda attorea relativa al risarcimento del danno iure proprio da perdita del congiunto da quella relativa alla domanda di risarcimento del danno iure heritario che proseguiva avanti al giudice del lavoro, in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di cui Cass. n 517 del 18/01/1995 per cui “nelle cause relative al risarcimento del danno derivante da un infortunio sul lavoro nei confronti del datore di lavoro, per violazione tanto dell'art. 2087 cod. civ. che della normativa in materia di prevenzione infortuni, ove sia il lavoratore che faccia valere la responsabilità contrattuale, per violazione degli obblighi di tutela derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, la competenza spetta al giudice del lavoro a norma dell'art. 409 cod. proc. civ.; ove invece siano i congiunti della vittima che agiscano, per i danni derivanti dalla morte del loro congiunto, non in via contrattuale, ma a tutela di un diritto proprio, sulla base della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., la controversia è di spettanza del giudice ordinariamente competente”;
3 rilevato che la causa relativa alla domanda di risarcimento del danno iure proprio da perdita del congiunto formulata dai signori , , Parte_3 Parte_4
, e veniva quindi assegnata alla Parte_5 Controparte_1 Parte_6
sezione ordinaria del Tribunale di Brescia tabellarmente competente per le cause in materia di responsabilità extracontrattuale (causa n.7440/2019 R.G.) ed il giudice istruttore disponeva ai sensi degli articoli 210 e 213 cpc l'acquisizione del fascicolo del giudizio penale n.23782/2008 R.G. Mod unico n.9664/2010 R.G. GIP, degli atti e del verbale della causa di lavoro n.442/2011 RG presso il Tribunale di
Brescia sezione Lavoro tra le signore ed (moglie e Parte_7 Parte_8
figlia del signor ) e la società , estinta nel 2015 per Persona_1 Parte_2
intervenuto accordo tra le parti, mandando infine alla Cancelleria di richiedere all'INAIL informazioni sulla pensione/indennità eventualmente corrisposta ai familiari del defunto;
Per_1
rilevato che successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di ulteriori atti istruttori, invitava le parti a precisare le conclusioni e, all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione;
ciò premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione della domanda attorea formulata da tutte le parti convenute ed anche dalla terza chiamata;
rilevato a questo riguardo che la domanda di risarcimento del danno da perdita del congiunto oggetto del presente giudizio costituisce domanda di risarcimento del danno ingiusto da responsabilità aquiliana ai sensi dell'articolo 2043 cc, non potendosi qualificare come azione di responsabilità da inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 2087 cc atteso che detta azione si fonda appunto
4 su un rapporto lavorativo di natura contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore e può pertanto essere esercitata solamente dal lavoratore in persona e non da soggetti terzi quali i familiari di quest'ultimo, principio appunto che, come sopra già indicato, ha giustificato la proposizione della presente domanda avanti questo giudice anziché avanti al giudice del lavoro;
ritenuto a questo riguardo condivisibile il consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 cc” (cfr.
Cass. n.2/2020 nonchè Cass.n.907/2018, Cass.n.32072/2024, ecc.);
rilevato dunque che, trattandosi di domanda di risarcimento ex articolo 2043 cc, trova applicazione l'articolo 2947 cc in tema di prescrizione del diritto;
rilevato a questo riguardo che l'articolo 2947 cc prevede al primo comma che “il diritto al risarcimento del danno derivante da atto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”, mentre il terzo comma stabilisce che “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati
5 dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”;
rilevato che nel caso di specie si verte in ipotesi di reato ex articolo 589 cp e 40 cpv cp, reato rispetto al quale è intervenuta la sentenza n.754/2010 di applicazione della pena ex articolo 444 cp pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare del
Tribunale di Brescia in data 16 luglio 2010, sentenza che non veniva impugnata nel termine di 15 giorni previsto dall'articolo 585 cpp e diveniva pertanto irrevocabile in data 31 luglio 2010;
ritenuto che, secondo l'orientamento condivisibile della Corte di Cassazione “la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento) non può essere equiparata, ai fini dell'art. 2953 c.c., ad una pronuncia di condanna, idonea ad innalzare a dieci anni il termine prescrizionale più breve previsto dalla legge ma essa va ricondotta alla nozione di sentenza irrevocabile, rilevante, ex art. 2947 c.c., ai fini dell'operatività della prescrizione….” (cfr. Cass. n.31157/2023);
ritenuto dunque che nel caso di specie trova applicazione l'articolo 2947, comma 3, ultimo periodo cc, e pertanto, essendo intervenuta sentenza penale irrevocabile, il diritto al risarcimento del danno parentale si prescrive nel termine di cui al primo comma, ossia nel termine di cinque anni decorrenti dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e quindi dal 31 luglio 2010;
rilevato che nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato posto in essere dagli attori nei confronti delle parti convenute solo in data 7 ottobre 2017 (cfr. documento n.6 di parte attrice allegato alla memoria istruttoria ex art.183sesto comma cpc n.1), a sette anni dal termine iniziale di decorrenza della prescrizione, e dunque quando il diritto attoreo al risarcimento del danno risultava ormai prescritto da due anni;
6 ritenuto dunque che per tutti i motivi di cui sopra l'eccezione di prescrizione formulata dalle parti convenute e dalla società terza chiamata risulta fondata e pertanto la domanda attorea di risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale va rigettata per l'intervenuta prescrizione e ciò è assorbente rispetto ad ogni altra questione;
ritenuto infine quanto alle spese che esse possono essere compensate per tutte le parti in causa, tenuto conto della natura della causa;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale formulata dagli attori Parte_3
, , , e;
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1 Parte_6
b) spese compensate;
Così deciso in Brescia il 17 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa civile n.7440/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data 3 marzo 2008 il signor
[...]
, impiegato quale operaio tornitore presso la società Vaia Car srl di Per_1
Calvisano (BS), mentre operava su un tornio a comando manuale veniva improvvisamente e violentemente colpito alla testa da un perno d'acciaio sfuggito al sistema di fissaggio del tornio e, immediatamente trasportato presso l'Ospedale
Poliambulanza di Brescia, decedeva dopo due giorni in data 5 marzo 2008 a causa delle gravi ferite riportate a seguito dell'infortunio;
1 rilevato che con sentenza n.754/2010 del 16 luglio 2010 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia ai sensi dell'articolo 444 cpp applicava al signor , consigliere delegato della società Parte_1 Parte_2
, la pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli articoli 589 e 40
[...]
cpv cp;
rilevato che successivamente, ritenuta la responsabilità della società Parte_2
e del signor personalmente per il decesso del signor alla Parte_1 Persona_1
luce delle statuizioni della sentenza di cui sopra, i di lui fratelli signori Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1 Parte_6
presentavano ricorso ex articolo 409 cpc innanzi al Tribunale di Brescia – sezione lavoro (causa n.2786/2017 R.G.) affinché, accertata e dichiarata la responsabilità della società e del signor nella sua qualità di responsabile Parte_2 Parte_1
della sicurezza, fossero condannati, anche in via solidale, alla rifusione dei danni subiti da essi attori, e in particolare del danno iure proprio da perdita parentale del congiunto e del danno tanatologico iure hereditatis, nella misura risultante all'esito del giudizio;
rilevato che si costituiva la società domandando in via preliminare Parte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice a fini di manleva, nonché che fosse dichiarata Controparte_2
l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice ordinario del Tribunale di
Brescia ex articolo 9 cpc, eccependo poi in via principale l'intervenuta prescrizione della domanda azionata dagli attori e chiedendo in subordine che la società fosse condannata a manlevare e tenere indenne essa società convenuta CP_2
da qualsiasi somma fosse eventualmente condannata a pagare agli attori, eventualmente anche oltre il massimale pattuito stante la preesistente mala gestio della vertenza da parte dell'assicurazione;
2 rilevato che si costituiva anche il signor eccependo in via preliminare Parte_1
la carenza di legittimazione passiva di esso convenuto in quanto non più qualificabile come legale rappresentante della società domandando poi Pt_2
in via preliminare e principale che la domanda attorea venisse rigettata in quanto nulla, prescritta e comunque infondata;
rilevato che, autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva la società
[...]
domandando in via principale il rigetto delle pretese attoree in Controparte_2
quanto prescritte e comunque infondate, e in via subordinata che, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna in manleva nei confronti di essa società assicuratrice fosse contenuta nei limiti del massimale di polizza;
rilevato che il giudice del Tribunale di Brescia – sezione lavoro (causa n.2786/2017
R.G.), ritenutane l'opportunità, disponeva la separazione della domanda attorea relativa al risarcimento del danno iure proprio da perdita del congiunto da quella relativa alla domanda di risarcimento del danno iure heritario che proseguiva avanti al giudice del lavoro, in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di cui Cass. n 517 del 18/01/1995 per cui “nelle cause relative al risarcimento del danno derivante da un infortunio sul lavoro nei confronti del datore di lavoro, per violazione tanto dell'art. 2087 cod. civ. che della normativa in materia di prevenzione infortuni, ove sia il lavoratore che faccia valere la responsabilità contrattuale, per violazione degli obblighi di tutela derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, la competenza spetta al giudice del lavoro a norma dell'art. 409 cod. proc. civ.; ove invece siano i congiunti della vittima che agiscano, per i danni derivanti dalla morte del loro congiunto, non in via contrattuale, ma a tutela di un diritto proprio, sulla base della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., la controversia è di spettanza del giudice ordinariamente competente”;
3 rilevato che la causa relativa alla domanda di risarcimento del danno iure proprio da perdita del congiunto formulata dai signori , , Parte_3 Parte_4
, e veniva quindi assegnata alla Parte_5 Controparte_1 Parte_6
sezione ordinaria del Tribunale di Brescia tabellarmente competente per le cause in materia di responsabilità extracontrattuale (causa n.7440/2019 R.G.) ed il giudice istruttore disponeva ai sensi degli articoli 210 e 213 cpc l'acquisizione del fascicolo del giudizio penale n.23782/2008 R.G. Mod unico n.9664/2010 R.G. GIP, degli atti e del verbale della causa di lavoro n.442/2011 RG presso il Tribunale di
Brescia sezione Lavoro tra le signore ed (moglie e Parte_7 Parte_8
figlia del signor ) e la società , estinta nel 2015 per Persona_1 Parte_2
intervenuto accordo tra le parti, mandando infine alla Cancelleria di richiedere all'INAIL informazioni sulla pensione/indennità eventualmente corrisposta ai familiari del defunto;
Per_1
rilevato che successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di ulteriori atti istruttori, invitava le parti a precisare le conclusioni e, all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione;
ciò premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione della domanda attorea formulata da tutte le parti convenute ed anche dalla terza chiamata;
rilevato a questo riguardo che la domanda di risarcimento del danno da perdita del congiunto oggetto del presente giudizio costituisce domanda di risarcimento del danno ingiusto da responsabilità aquiliana ai sensi dell'articolo 2043 cc, non potendosi qualificare come azione di responsabilità da inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 2087 cc atteso che detta azione si fonda appunto
4 su un rapporto lavorativo di natura contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore e può pertanto essere esercitata solamente dal lavoratore in persona e non da soggetti terzi quali i familiari di quest'ultimo, principio appunto che, come sopra già indicato, ha giustificato la proposizione della presente domanda avanti questo giudice anziché avanti al giudice del lavoro;
ritenuto a questo riguardo condivisibile il consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 cc” (cfr.
Cass. n.2/2020 nonchè Cass.n.907/2018, Cass.n.32072/2024, ecc.);
rilevato dunque che, trattandosi di domanda di risarcimento ex articolo 2043 cc, trova applicazione l'articolo 2947 cc in tema di prescrizione del diritto;
rilevato a questo riguardo che l'articolo 2947 cc prevede al primo comma che “il diritto al risarcimento del danno derivante da atto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”, mentre il terzo comma stabilisce che “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati
5 dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”;
rilevato che nel caso di specie si verte in ipotesi di reato ex articolo 589 cp e 40 cpv cp, reato rispetto al quale è intervenuta la sentenza n.754/2010 di applicazione della pena ex articolo 444 cp pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare del
Tribunale di Brescia in data 16 luglio 2010, sentenza che non veniva impugnata nel termine di 15 giorni previsto dall'articolo 585 cpp e diveniva pertanto irrevocabile in data 31 luglio 2010;
ritenuto che, secondo l'orientamento condivisibile della Corte di Cassazione “la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento) non può essere equiparata, ai fini dell'art. 2953 c.c., ad una pronuncia di condanna, idonea ad innalzare a dieci anni il termine prescrizionale più breve previsto dalla legge ma essa va ricondotta alla nozione di sentenza irrevocabile, rilevante, ex art. 2947 c.c., ai fini dell'operatività della prescrizione….” (cfr. Cass. n.31157/2023);
ritenuto dunque che nel caso di specie trova applicazione l'articolo 2947, comma 3, ultimo periodo cc, e pertanto, essendo intervenuta sentenza penale irrevocabile, il diritto al risarcimento del danno parentale si prescrive nel termine di cui al primo comma, ossia nel termine di cinque anni decorrenti dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e quindi dal 31 luglio 2010;
rilevato che nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato posto in essere dagli attori nei confronti delle parti convenute solo in data 7 ottobre 2017 (cfr. documento n.6 di parte attrice allegato alla memoria istruttoria ex art.183sesto comma cpc n.1), a sette anni dal termine iniziale di decorrenza della prescrizione, e dunque quando il diritto attoreo al risarcimento del danno risultava ormai prescritto da due anni;
6 ritenuto dunque che per tutti i motivi di cui sopra l'eccezione di prescrizione formulata dalle parti convenute e dalla società terza chiamata risulta fondata e pertanto la domanda attorea di risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale va rigettata per l'intervenuta prescrizione e ciò è assorbente rispetto ad ogni altra questione;
ritenuto infine quanto alle spese che esse possono essere compensate per tutte le parti in causa, tenuto conto della natura della causa;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale formulata dagli attori Parte_3
, , , e;
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1 Parte_6
b) spese compensate;
Così deciso in Brescia il 17 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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