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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/04/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° aprile 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8210/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Tritto Maria Luigia e Tarricone Cataldo
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento delle malattie professionali denunciate e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo nella misura percentuale accertata in corso di causa. Asseriva di essere operaio manutentore alle dipendenze dello stabilimento siderurgico dal 1998 ad oggi, e di essere esposto ad un ambiente rumoroso;
specificava CP_2 altresì che le mansioni svolte comportano movimentazione manuale di carichi e l'assunzione di posture scorrette, con la necessità di sforzi continui della colonna lombare e delle braccia, nonché esposizione a vibrazioni che si trasmettano sul rachide cervicale e lombare.
In ragione di ciò, in data 12.4.2018 ed in data 18.12.2020, inoltrava domanda amministrativa all' al fine di ottenere il riconoscimento rispettivamente della CP_1 ipoacusia, per la quale l'Istituto non riconosceva postumi indennizzabili, e per la lombalgia recidivante, con esito negativo. Avverso tali provvedimenti veniva altresì proposto ricorso amministrativo, ottenendo comunicazione di rigetto definitivo.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e le patologie denunciate, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Dalla perizia medico legale depositata dal CTU dott. , è emerso che il Persona_1 ricorrente risulta attualmente affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale e da lombalgia recidivante”, entrambe da considerarsi di natura professionale.
Quanto all'ipoacusia, è opportuno rilevare che l' in sede amministrativa ne ha CP_1 riconosciuto l'eziologia lavorativa, sebbene non abbia poi riscontrato la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico fisica.
Quanto al nesso causale, il consulente, nel proprio elaborato, ha difatti specificato che la causalità del danno sia da ricondursi al livello di rumore, alla durata dell'esposizione, alla suscettibilità individuale al trauma acustico, nonché al tipo di rumore (di livello costante, continuo, interrotto, impulsivo). Per la valutazione del danno biologico, sono pertanto stati presi in considerazione i valori audiometrici indicati tabella elaborata da , calcolando la perdita di funzionalità Pt_2 uditiva per ciascuno orecchio ed applicando la formula in essa contenuta, che hanno permesso al ctu di riconoscere così una percentuale del 4% (quattro per cento).
Relativamente alla denunciata” lombalgia recidivante”, il CTU ha altresì evidenziato che
“la patologia rientra nel complesso delle malattie da sovraccarico biomeccanico”, riconducibile proprio alla movimentazione manuale dei carichi e dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, dalle posture innaturali durante l'esercizio lavorativo, nonché dall'esposizione ad intemperie e variazioni di temperatura.
Per questa, in considerazione dell'obiettività clinica che segnala un lieve deficit funzionale del rachide lombare, il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 3% (tre per cento).
Alla luce di quanto innanzi, è stato riconosciuto un danno biologico permanente complessivo del 7% (sette per cento) a decorrere dalla denuncia della lombalgia recidivante (18.12.2020).
In sostanza, alla valutazione medico legale, le patologie denunciate sono apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Il nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalla prova testimoniale, in cui non solo è stata confermata l'attività lavorativa svolta del ricorrente e le relative mansioni, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi i continui sforzi e l'assunzione di posture incongrue degli arti superiori e dei muscoli lombari, nonché l'esposizione costante, senza idonei sistemi di protezione acustica, ad un ambiente lavorativo caratterizzato da un alto grado di rumorosità.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (ovvero il 6% essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 7 (sette)% a far data dalla denunciata lombalgia recidivante (18.12.2020), condanna l' al CP_1 pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 22 aprile 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° aprile 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8210/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Tritto Maria Luigia e Tarricone Cataldo
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento delle malattie professionali denunciate e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo nella misura percentuale accertata in corso di causa. Asseriva di essere operaio manutentore alle dipendenze dello stabilimento siderurgico dal 1998 ad oggi, e di essere esposto ad un ambiente rumoroso;
specificava CP_2 altresì che le mansioni svolte comportano movimentazione manuale di carichi e l'assunzione di posture scorrette, con la necessità di sforzi continui della colonna lombare e delle braccia, nonché esposizione a vibrazioni che si trasmettano sul rachide cervicale e lombare.
In ragione di ciò, in data 12.4.2018 ed in data 18.12.2020, inoltrava domanda amministrativa all' al fine di ottenere il riconoscimento rispettivamente della CP_1 ipoacusia, per la quale l'Istituto non riconosceva postumi indennizzabili, e per la lombalgia recidivante, con esito negativo. Avverso tali provvedimenti veniva altresì proposto ricorso amministrativo, ottenendo comunicazione di rigetto definitivo.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando CP_1
l'assenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e le patologie denunciate, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Dalla perizia medico legale depositata dal CTU dott. , è emerso che il Persona_1 ricorrente risulta attualmente affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale e da lombalgia recidivante”, entrambe da considerarsi di natura professionale.
Quanto all'ipoacusia, è opportuno rilevare che l' in sede amministrativa ne ha CP_1 riconosciuto l'eziologia lavorativa, sebbene non abbia poi riscontrato la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico fisica.
Quanto al nesso causale, il consulente, nel proprio elaborato, ha difatti specificato che la causalità del danno sia da ricondursi al livello di rumore, alla durata dell'esposizione, alla suscettibilità individuale al trauma acustico, nonché al tipo di rumore (di livello costante, continuo, interrotto, impulsivo). Per la valutazione del danno biologico, sono pertanto stati presi in considerazione i valori audiometrici indicati tabella elaborata da , calcolando la perdita di funzionalità Pt_2 uditiva per ciascuno orecchio ed applicando la formula in essa contenuta, che hanno permesso al ctu di riconoscere così una percentuale del 4% (quattro per cento).
Relativamente alla denunciata” lombalgia recidivante”, il CTU ha altresì evidenziato che
“la patologia rientra nel complesso delle malattie da sovraccarico biomeccanico”, riconducibile proprio alla movimentazione manuale dei carichi e dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, dalle posture innaturali durante l'esercizio lavorativo, nonché dall'esposizione ad intemperie e variazioni di temperatura.
Per questa, in considerazione dell'obiettività clinica che segnala un lieve deficit funzionale del rachide lombare, il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 3% (tre per cento).
Alla luce di quanto innanzi, è stato riconosciuto un danno biologico permanente complessivo del 7% (sette per cento) a decorrere dalla denuncia della lombalgia recidivante (18.12.2020).
In sostanza, alla valutazione medico legale, le patologie denunciate sono apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Il nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalla prova testimoniale, in cui non solo è stata confermata l'attività lavorativa svolta del ricorrente e le relative mansioni, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi i continui sforzi e l'assunzione di posture incongrue degli arti superiori e dei muscoli lombari, nonché l'esposizione costante, senza idonei sistemi di protezione acustica, ad un ambiente lavorativo caratterizzato da un alto grado di rumorosità.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (ovvero il 6% essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 7 (sette)% a far data dalla denunciata lombalgia recidivante (18.12.2020), condanna l' al CP_1 pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 22 aprile 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)