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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/12/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1547/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Federica Ballistreri per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, resistente,
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, dipendente dell' , ha adito questo Parte_2
Tribunale evidenziando che l'ente resistente non ha mai attivato un servizio mensa. Parte Ha rilevato, poi, che con delibera n. 1357 del 16 marzo 2000, l' ha attivato un servizio sostituivo della mensa per i soli dipendenti il cui orario di lavoro risulti articolato con rientri pomeridiani e per coloro i quali articolano l'orario di servizio su cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani.
Ha quindi dedotto che, ai sensi del Contratto collettivo vigente, il personale dell'azienda ospedaliera che svolge attività lavorativa per più di sei ore ha diritto alla pausa mensa, ovvero, in difetto della sua attivazione, al servizio sostitutiva della mensa mediante erogazione di buoni pasto.
Richiamata la giurisprudenza di merito e di legittimità che ha riconosciuto il diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore, ha chiesto la condanna dell'
[...]
al risarcimento del danno per la mancata Controparte_1 corresponsione dei buoni pasto, da quantificarsi nella somma indicata in ricorso, ed all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore.
L' non si costituiva in giudizio Controparte_1
Con le note depositate il 25 novembre 2025 il ricorrente ha riferito di aver raggiunto un accordo transattivo con l' ed ha Parte_2 rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio.
Alla luce della rinuncia del ricorrente, il giudizio va dichiarato estinto con compensazione integrale delle spese del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 3 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino