Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10164/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che
“certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante
l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter
c.p.c.
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 10164/2023 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di esercente la Parte_1 C.F._1
potestà genitoriale sulla minore (C.F. ), nata a Persona_1 C.F._2
Frattaminore (NA) il 01/09/2007, in proprio e nella qualità di eredi di nato Persona_2
a Frattamaggiore (NA) il 10/07/1966 e deceduto in Aversa (CE) il 12/02/2021, elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania (NA), alla Via Aniello Palumbo n. 55, presso lo studio dell'Avv. Fanelli Emanuela (C.F. ), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._3
procura in calce al ricorso;
PARTE RICORRENTE
E
(p. iva ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via
San Giacomo n. 24, presso lo studio dell'Avv. Mugnano Anna (C.F. ), che C.F._4
la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità professionale.
2 CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo telematico, da ritenersi qui richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque,
prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma, c.p.c. (cfr., in tal senso,
Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo 2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19
ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 21/11/2023, ritualmente notificato, in Parte_1
proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore , entrambe Persona_1
in proprio e quali eredi di conveniva in giudizio l' al fine di Persona_2 Parte_2
ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta negligente, imprudente e imperita addebitata ai sanitari che ebbero in cura il de cuius, chiedendo all'adito Tribunale di accertare che il decesso del si è verificato per esclusiva responsabilità della convenuta. Per_1
A fondamento della pretesa, evidenziava che: in data 27/01/2021, il veniva trasportato a Per_1
mezzo 118 presso l'Ospedale di Marcianise per trauma accidentale al braccio sinistro;
i sanitari rilevavano un quadro di instabilità emodinamica e, dopo una prima fase di ripresa, le condizioni cliniche del paziente peggioravano;
il veniva trasferito presso il reparto di terapia Per_1
intensiva con diagnosi di shock settico da polmonite e, nonostante una terapia antibiotica base di piperacillina tazobactam e teicoplanin, le condizioni del paziente peggioravano sino all'exitus del
12/02/2021; instaurato il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. recante n.R.G. 11675/22, il Collegio
3 peritale nominato accertava l'inadeguatezza del “percorso diagnostico e terapeutico praticato dai
Sanitari sulla persona del sig. ; alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale, Persona_2
le resistenti hanno diritto, iure proprio, al risarcimento del danno da morte del congiunto, nonché,
iure hereditatis, al risarcimento del danno non patrimoniale, tanatologico e catastrofale, nonché da perdita di chance di sopravvivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio l la quale eccepiva: la nullità del ricorso, sia per Parte_2
l'assenza delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato, sia per l'omessa determinazione degli elementi prescritti dall'art. 163, n. 3, c.p.c.; l'infondatezza della domanda nell'an, non sussistendo nesso causale tra la morte del e l'attività degli operatori sanitari, Per_1
nonché nel quantum, non essendo stata fornita prova dell'esistenza e dell'entità dei pregiudizi asseritamente patiti. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 18/06/2024 la causa veniva rinviata per discussione e - subentrato lo scrivente nella gestione del ruolo – viene decisa con la presente sentenza resa all'esito dell'udienza del
10/02/2025.
***
1.1. In via preliminare, si precisa come il presente procedimento sia stato introdotto in ossequio al disposto di cui all'art. 8 della l. 8 marzo 2017, n. 24 (cd. ) che prescrive che colui che Parte_3
intende esercitare un'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto,
preliminarmente, a proporre ricorso ai sensi dell'art. 696-bis del codice di procedura civile, a pena di improcedibilità della domanda;
solo nel caso in cui la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, “la domanda diviene
procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della
relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il
procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura
4 civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del
rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura
civile”. Alla luce di tanto, l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente per la mancata ricorrenza delle condizioni che definiscono l'ambito di applicazione del procedimento semplificato.
1.2. Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione,
sollevata dalla difesa dell essa deve ritenersi infondata, non ricorrendo alcune delle Parte_2
ipotesi tassativamente previste dall'art 163 c.p.c.
In particolare, non è ravvisabile, nella lettura del ricorso, alcun vizio dell'editio actionis importante la nullità della citazione, essendo nel medesimo indicati tanto i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda (art. 163, n. 4) quanto la cosa oggetto della domanda (art. 163, n. 3). Ed
invero, come è noto, la nullità dell'atto di citazione comminata dall'art. 163 c.p.c. in riferimento alle modalità di indicazione del “petitum”, sussiste solo in caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum stesso, inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto,
e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (Cass. n.
28986/2008; Cass. n. 17023/2003), mentre relativamente alla “causa petendi”, va ribadito che il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati
(Cass. n. 15925/2007; Cass. n. 6712/2001). La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda, spettando al giudice il potere di qualificare giuridicamente la domanda dedotta in giudizio.
L'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio è, pertanto, infondata.
2. Venendo al merito, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e
5 per le motivazioni di seguito esposte.
2.1. Prima di valutare la fondatezza delle domande formulate da parte ricorrente, è necessario
Parte affrontare la questione relativa all'oggetto e alla natura della responsabilità dell convenuta;
si pone, pertanto, il problema di inquadrare giuridicamente la fattispecie in esame ed il relativo regime probatorio.
A partire dalle Sezioni Unite n. 577/2008, il rapporto è stato inquadrato come responsabilità
contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può conseguire ex art. 1218 c.c.,
“oltre che dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche
all'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal sanitario ex art. 1228
c.c., quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato”
(Cass. civ., n. 24285/2017).
È infatti pacifico che tra ente ospedaliero (pubblico o privato) e paziente si instaura un complesso rapporto obbligatorio, dal momento che l'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato - avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale,
quantomeno dalle forme più gravi di aggressione (Cass., n. 19658/2014)
Più nello specifico, è stato sostenuto che “la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul
contatto sociale, ha natura contrattuale”, si è cioè in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cd. “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le
6 attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche
Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass.
civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103).
In virtù di tale contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata,
definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Pertanto, in base a tale rapporto obbligatorio trovano applicazione le norme relative alla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.) e, in particolar modo, la norma secondo la quale,
salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (art. 1228 c.c.).
Parte Poiché la responsabilità dell si configura quale responsabilità indiretta per fatto altrui, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente occorre esaminare la condotta tenuta dai medici che hanno avuto in cura la paziente, oltre ai profili di colpa della condotta nonché
all'esistenza del nesso causale tra la stessa e l'evento che si assume dannoso (art. 1228 c.c.).
All'esito di tale indagine potrà dirsi che nel caso di specie l'ente sanitario convenuto è tenuto a risarcire integralmente i danni derivati dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori di cui si è
avvalso (artt. 1218 e 1228 c.c.).
In definitiva, quindi, l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (Cass. civ., sez. III, 03/02/2012, n. 1620 nonché più di recente Cass., n. 1043/2019).
La novella legislativa del marzo 2017 (l. n. 24/2017), all'art. 7, commi 1 e 2, ha pienamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale, non intervenendo in senso innovativo.
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle
7 obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico),
secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
La tesi, più volte ripresa e perfezionata dalla giurisprudenza di legittimità, è stata definitivamente fatta propria dalla Cass., Sez. Un., n. 577/2008, secondo cui tanto la responsabilità della struttura sanitaria (sia essa pubblica o privata) quanto l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale, ancorché tale ultima responsabilità non sia fondata sul contratto, in senso stretto, quanto piuttosto sul “contatto sociale” venutosi ad instaurare tra il medico ed il paziente. La Corte di Cassazione ha chiarito - altresì - la questione relativa agli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale, richiamando i principi già
espressi nella pronuncia a Sezioni Unite n. 13533/2001 in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
In tale storica pronuncia, infatti la Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione: anche in questo caso, secondo la Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, gravando sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimento.
Partendo da questa premessa, nella sentenza n. 577/2008 le Sezioni Unite giungono ad affermare l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulteriore passaggio:
considerando oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (che conserva
8 una valenza descrittiva ma non è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Suprema Corte
afferma che in tema di responsabilità medica l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. “qualificato”, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno.
In altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione in relazione ad un determinato comportamento,
non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento-inesatto adempimento), è
necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico cioè a dire “qualificato” che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
In questo senso, è stato sostenuto che “l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di
responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è
qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque
esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla
produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è
proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno” (così, da ultimo, Cass., n. 4928/2018, richiamandosi ai principii espressi dalle Sez. Un. n. 13533 del
30/10/2001; cfr. anche, in tal senso, Cass., n. 18392/2017 e Cass., n. 2061/2018, secondo cui spetta al creditore di provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario - fatto costitutivo del diritto - ed al debitore provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione - fatto estintivo del diritto -; cfr.
anche Cass., n. 7044/2018).
In buona sostanza, nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da attività medico-
sanitaria è onere dell'attore provare l'esistenza del contratto ed allegare l'insorgenza (o
9 l'aggravamento) della patologia nonché l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, anch'esso oggetto di specifico onere deduttivo e probatorio,
restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass.
civ., sez. III, 12/09/2013, n. 20904: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria
e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere
probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il
contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia in rapporto causale con
l'intervento medico ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il
danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è
stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”; in senso conforme, tra le tante, Cass., n. 5128/2020; Cass., n. 18392/2017 Cass. n. 24073/17; Cass., n. 5590/2015; Cass., n.
21177/2015; Cass. n. 20547/2014; Cass., n. 17143/2012; Cass., n. 975/2009).
2.2. Ciò premesso, non vi è dubbio che dalla documentazione allegata risulti provato nel caso di specie il titolo contrattuale della invocata responsabilità, posto che è stata sufficientemente dimostrata (né è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra e Persona_2
l a seguito ed in occasione del ricovero del paziente dapprima presso il P.O. di Parte_2
Marcianise ed in seguito presso il P.O. “S. G. Moscati” di Aversa.
Nell'indagine sull'accertamento della responsabilità sanitaria occorre poi accertare: a) il nesso causale tra la condotta dei sanitari della struttura convenuta e l'evento lesivo lamentato;
b) la conformità o meno di tale condotta alle “leges artis” ed alla diligenza dell'“homo eiusdem generis
et condicionis”
Si è detto che l'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il
10 risarcimento del danno nelle obbligazioni cd. di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò
comporta che l'allegazione del paziente - creditore non può attenere ad un inadempimento,
qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire,
qualificato, e cioè “astrattamente efficiente alla produzione del danno” (così chiosa Cass. SU
577/2008 cit.).
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata,
secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27606 del
29/10/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018).
La regola iuris per addivenire ad accertamento di responsabilità professionale dei sanitari – è stato ancora osservato - non è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o dalla prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento
2.3. Nel caso di specie vanno condivise e recepite le risultanze della CTU espletata dal Collegio
peritale incaricato in sede di ATP, costituito da un medico specialista in medicina legale ed un medico specialista in malattie infettive, in quanto correttamente svolte con accurato esame della documentazione medica ed adeguati approfondimenti tecnico-scientifici.
Invero, i due medici specialisti, Dott. e Dott. hanno accertato “una gestione del Per_3 Per_4
11 quadro polmonitico inidonea”.
Dopo un'approfondita premessa circa le caratteristiche della patologia per cui il veniva Per_1
ricoverato (polmonite acquisita in comunità), nonché delle terapie opportune per trattarla, gli
Ausiliari, nel ricostruire la storia medica del de cuius, hanno innanzitutto evidenziato come, al momento dell'accesso al Pronto Soccorso di Marcianise, il si trovasse in una condizione Per_1
di polmonite severa, presentandosi dispnoico, soporoso, con ipotermia e frequenza cardiaca di 45
bpm e pressione periferica non rilevabile, rendendosi necessari supporto emodinamico. In ipotesi siffatte, come ampiamente esposto dai Consulenti, si rende necessario effettuare coltura dell'espettorato ed emocoltura, mentre “nel caso di specie, ancorché consigliata all'esito della
consulenza rianimatoria del 28 gennaio, nessuna emocoltura venne mai pratica né presso
l'Ospedale di Marcianise né presso l'Ospedale di Aversa” (cfr. p. 13 della CTU).
Anche sotto il profilo del trattamento farmacologico somministrato nel corso della degenza, gli operatori sanitari non si sono conformati alle Linee Guida vigenti all'epoca dei fatti. Segnatamente,
il Collegio osservava che “la terapia antibiotica empirica nel caso in oggetto fu assolutamente
inadeguata rispetto alle linee guida di riferimento e frammentaria durante tutto il decorso clinico.
Addirittura dal 5 febbraio, nonostante il riscontro di positività ER (ancorché in Per_5
un referto preliminare), l'integrazione terapeutica con si ebbe soltanto dopo quattro Per_6
giorni” (cfr. pp. 13-14 della CTU). Dall'esame della documentazione clinica in atti, difatti, si evince chiaramente come dal 28 gennaio al 4 febbraio siano stati somministrati CI e AC, il
5 e 6 febbraio , e il 7 febbraio , e CP_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_4
il 9 febbraio e mentre il 10-11 febbraio e Parte_5 Parte_6 Per_6 Per_7
Per_6
Alla luce di quanto esposto, condivisibilmente i CCTTUU hanno reputato imperita e negligente la condotta dei sanitari che hanno assistito il paziente, e ciò “in considerazione della omissione
12 dell'emocoltura, del ritardo di esecuzione di esame colturale dell'espettorato/broncoaspirato, della
tardiva identificazione del germe responsabile della polmonite, della somministrazione di una
terapia antibiotica empirica che si discosta dalle raccomandazioni delle linee guida in materia di
polmoniti acquisite in comunità, di riferimento all'epoca dei fatti” (cfr. p. 15 della CTU).
2.4. Avendo le ricorrenti pienamente assolto all'onere probatorio sulle stesse gravanti, non altrettanto può dirsi per la struttura sanitaria.
Quest'ultima avrebbe dovuto infatti dimostrare che non vi sia stato alcun inadempimento ovvero che lo stesso sia stato eziologicamente irrilevante.
Parte L al contrario, si è limitata ad asserire laconicamente che “il personale medico ha operato nel
rispetto di tutti i protocolli medico sanitari del caso” (cfr p. 10 della comparsa), senza tuttavia nulla dimostrare - né tantomeno allegare - in tal senso, omettendo di fornire qualsivoglia elemento probatorio concreto che possa consentire di ritenere corretto l'operato dei sanitari, tenuto peraltro conto anche del fatto che, secondo gli Ausiliari, “la prestazione d'opera non comportava la
soluzione di problemi di speciale difficoltà” (cfr. p. 15 della CTU).
2.5. Tanto considerato, venendo al caso che ci occupa, deve ritenersi che le conclusioni dei due
Consulenti Tecnici d'Ufficio consentano di ritenere sussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva dei sanitari e l'evento di danno rappresentato dal decesso del paziente.
Tenuto infatti conto del ridottissimo tasso di mortalità (9%) associato alla patologia, per quanto severa, di cui soffriva il deve ritenersi, secondo il criterio del “più probabile che non”, che Per_1
“la più idonea terapia che avrebbero dovuto mettere in atto i Sanitari sia dell'Ospedale di
Marcianise sia dell'Ospedale di Aversa avrebbe con elevata probabilità evitato il decesso del sig.
(cfr. p. 16 della CTU). Per_1
Da quanto appena osservato si desume che il Collegio non ha rilevato alcuna insanabile incertezza eventistica rispetto alla possibilità di guarigione (la sola che consenta di discorrere legittimamente
13 di chance perduta) della patologia che aveva determinato il ricovero del paziente, ma ha direttamente ed esclusivamente attribuito l'exitus all'omessa diagnosi e all'errato trattamento praticato.
Per le ragioni innanzi esposte, nell'ipotesi de qua la condotta attribuita ai medici e alla struttura sanitaria non assume i caratteri dell'incertezza, talché il danno risarcibile non si configura in termini di perdita di chance, bensì di danno biologico e di lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari del paziente deceduto.
3. Ciò posto e venendo ora alle domande formulate nell'atto introduttivo, deve essere parzialmente accolta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subìto iure proprio dai ricorrenti.
3.1. È noto che la perdita del rapporto parentale – quale danno concretantesi nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto – determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (si v., di recente, Cass. civ., n. 18284/2021).
Tale danno è quindi dovuto in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. “danno da perdita del rapporto parentale”)
anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura,
14 amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (cfr., Cass.,
30/8/2019, n. 21837), salvaguardando il principio di unitarietà della nozione di danno non patrimoniale ormai – a seguito della sent. resa da Cass. SS. UU. n. 26972/2008 – assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del danno non patrimoniale complessivamente considerato (va richiamato, in proposito, l'insegnamento di Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 secondo cui: “determina
duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata
configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel
momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha
subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed
unitariamente ristorato”).
3.2. Venendo al merito, con riguardo a la qualità di moglie del defunto è provata Parte_1
non solo in via diretta dall'estratto dal Registro degli atti di Matrimonio presso il Comune di
Cardito per l'anno 2004 (atto n. 44, p. II, s. A, anno 2004) ma anche in via indiretta dal certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia al decesso, che attesa che il nucleo familiare comporto dal de cuius, dalla moglie e dalla figlia ( , nt. Frattamaggiore il 1.09.2007) Persona_1
risultava residente in [...] in Cardito;
peraltro, con riguardo a Persona_1
alcuna contestazione è stata sollevata da parte della convenuta quanto alla sua qualità di figlia.
Venendo quindi alla domanda formulata iure proprio, ossia indipendentemente dalla loro qualità di eredi, tenuto conto del rapporto di stretta parentela con la vittima, delle condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto che evidenzi un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, vanno considerate, al
15 solo fine di orientare il decidente nella determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria,
“la durata e l'intensità del vissuto, nonché (la) composizione del restante nucleo familiare in grado
di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei
familiari danneggiati, (la) personalità individuale di costoro, (la) loro capacità di reazione e
sopportazione del trauma” (cfr. Cass. n. 14655/2017).
Sul ricorrente, poi, incombe l'onere della ricostruzione specifica degli elementi circostanziali espressivi di una eventuale sofferenza soggettiva straordinariamente differente e irriducibile a quella ordinariamente connessa ad un evento simile. Tra gli elementi che è onere del danneggiato addurre a fondamento della relativa richiesta risarcitoria figura il dato concreto della sua vicinitas
rispetto alla vittima, nonché la prova che l'affectio, con quest'ultima intercorrente nel periodo antecedente al sinistro, fosse di intensità tale da aver contribuito ad alimentare quel clima di scambievole solidarietà che tipicamente connota la famiglia, intesa come società naturale
(consortium vitae).
3.3. Per ciò che concerne i criteri di quantificazione di tale danno, va fatta applicazione delle
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nell'ultima versione (Ed. 2024), che hanno assunto nel tempo una vocazione nazionale (Cass., n. 12408/11).
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha infatti integrato le Tabelle meneghine,
prevedendo nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
33005/21; Cass. n. 10579/21; Cass. n. 26300/21), secondo la cd. “tecnica del punto” in luogo di quella precedentemente utilizzata.
Le tabelle dal 2022 in poi contengono un adeguamento ai princìpi di diritto affermati dalla Corte,
introducendo il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. Più
nello specifico, la nuova versione delle Tabelle, dunque, fa riferimento al valore punto, pari ad €
16 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati, con un massimo di punti attribuibili pari a 118 ed un importo liquidabile compreso tra € 195.551,59 ed € 391.103,18.
La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei parametri sopra indicati, ossia: a) età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile;
b) età della vittima secondaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile;
c) convivenza: 16 punti per danno non patrimoniale presumibile nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti per danno non patrimoniale presumibile potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d)
sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
I punti attribuiti in base alle circostanze di fatto rilevate nella fattispecie concreta si sommano ed il totale va moltiplicato per il valore punto, giungendo così all'importo monetario liquidabile.
3.4. Orbene, tornando al caso di specie, tenuto conto dei vari parametri richiamati, e quindi dell'età
della vittima primaria e secondaria, della convivenza (e la presenza di altri conviventi nel nucleo) o del rapporto di coniugio, nonché l'intensità della relazione affettiva (che si presume di valore minimo, in assenza di diversa e più precisa allegazione, invero non fornita in giudizio) spettano:
− in favore di (moglie), tenuto conto dell'età della stessa (53 anni) e dell'età Parte_1
della vittima (54 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare è presente un altro familiare, la somma di € 258.126,00 (punto base € 3.911,00, punti complessivamente riconosciuti n. 66);
− in favore di (figlia), tenuto conto dell'età della stessa (13 anni) e dell'età Persona_1
della vittima (54 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare è presente un altro familiare, la somma di € 289.414,00 (punto base € 3.911,00, punti
17 complessivamente riconosciuti n- 74).
Alcuna ulteriore voce di danno deve essere liquidata, come già detto, in difetto anzitutto di domanda ed in secondo luogo di allegazione e di prova del pregiudizio asseritamente subìto.
4. Sulle somme innanzi riconosciute ai ricorrenti deve essere liquidato in via equitativa il danno subìto per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui “poiché gli interessi sono una
componente del diritto principale (come nel caso del credito per risarcimento del danno
extracontrattuale) azionato dall'attore che al pari di quest'ultimo, origina dal medesimo fatto
generatore, la domanda relativa al capitale comprende anche la domanda per gli interessi (Cass. n.
1087 del 2007, per cui gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da
atto illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno, possono essere attribuiti
anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice)” (cfr. Cass. n. 39376/21). Ciò
premesso, si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario
del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non
necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma
corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora
la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con
riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale
valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino
alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed
equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze
obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati
18 (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è
possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le
circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa
nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice
medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata dall'art. 1284 c.c. nella sua formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito (12/02/2021) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sugli importi sopra liquidati, svalutati all'epoca dell'evento (12/02/2021) - con l'applicazione del coefficiente ISTAT
dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 12 febbraio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
5. Infine, va rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata iure
hereditatis, avendo le istanti genericamente chiesto il riconoscimento del danno biologico terminale, del danno tanatologico e del danno catastrofale patiti dal de cuius, senza tuttavia alcuna allegazione e prova degli stessi.
5.1. Quanto al danno tanatologico, la Suprema Corte ne ha più volte escluso la risarcibilità, avendo
19 anche di recente ribadito: “è stato sottolineato (Cass., n. 26851 del 2023, pag. 17) che quando la
vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi «non è
concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita”
trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. n. 5641 del 2018, … e Cass., Sez.
U., n. 15350 del 2015, …), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile,
la risarcibilità del danno tanatologico)” (cfr. Cass. n. 35998/23).
5.2. In merito al riconoscimento del danno biologico terminale e del danno catastrofale, poi, va rammentato “come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in
tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale
terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o
danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della
sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine
ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e
il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale
pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste,
per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima
lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini
della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra, un apprezzabile lasso di tempo”
(Cass. civ., sez. III, 23/03/2024, n. 7923).
Ciò premesso, le relative domande devono essere senz'altro disattese, per un verso poiché non è
ravvisabile la sussistenza del requisito del trascorrere di un apprezzabile lasso di tempo, per altro verso, poi, in considerazione dell'assoluto difetto di allegazione e prova a sostegno delle domande formulate.
Parte istante, difatti, si è limitata a richiamare copiosa giurisprudenza di legittimità in materia, senza
20 tuttavia mai neppure dedurre quale sarebbe lo specifico pregiudizio in concreto patito dal de cuius,
non provando - né chiedendo di provare - la sussistenza del necessario presupposto della lucida agonia e della consapevolezza dell'approssimarsi della morte.
6. Le spese, del presente giudizio nonché del procedimento recante il n. 11675/2022 R.G., seguono la soccombenza dell e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del Parte_7
D.M. n. 55/2014 e s.m.i, secondo i parametri minimi (attesa la bassissima difficoltà della controversia, che non ha richiesto la risoluzione di particolari questioni di fatto o di diritto nemmeno prospettate dalla parte ricorrente, e tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda) per tutte le fasi processuali espletate (con esclusione di quella istruttoria), tenuto conto del valore indicato in ricorso (scaglione-valore indeterminabile di bassa complessità).
Nulla potrà invece essere riconosciuto a titolo di rimborso del contributo unificato e degli altri esborsi eventualmente sostenuti dai ricorrenti in sede di ATP, in assenza di prova di tali pagamenti.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del Collegio in base al decreto di liquidazione emesso nel procedimento di ATP (Cass. n. 25047/18; Cass. n.
28094/09), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della soccombente
, con il conseguente diritto dei ricorrenti di ripetere dalla convenuta le somme Parte_7
eventualmente versate o che saranno versate ai Consulenti in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da , in proprio e nella qualità di esercente Parte_1
la potestà genitoriale sulla minore , in proprio e nella qualità di eredi di Persona_1
contro , così provvede: Persona_2 Controparte_1
1. In parziale accoglimento della domanda, dichiara la responsabilità dell
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. per Controparte_1
21 l'evento per cui vi è causa e, pertanto, la condanna al pagamento della somma di €
258.126,00 in favore di e di € 289.414,00 in favore di Parte_1
, quali prossimi congiunti di (dec. il Persona_1 Persona_2
12/02/2021), oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
2. rigetta, per il resto, ogni altra domanda proposta dagli istanti per le ragioni di cui in motivazione;
3. condanna l , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che qui si liquidano in € 545,00 per spese vive ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosene anticipatario;
4. condanna l , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite del giudizio di ATP, che qui si liquidano in € 1.528,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosene anticipatario;
5. pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà
passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso nel giudizio di ATP, a carico esclusivo della soccombente
[...]
, con il conseguente diritto dell'altra parte vittoriosa Controparte_1
di ripetere dalla soccombente le somme eventualmente versate o che saranno versate al
CTU in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa, l'11/02/2025
22 Il Giudice
(Dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma
1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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