CASS
Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2024, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL GI nato a [...] il [...] AT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore, l'avvocato LETIZIA FERDINANDO, in difesa di LL GI e AT AN, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AR RA ed RI NN ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 27/1/2023 ha solo parzialmente riformato, in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale cittadino che, all'esito di giudizio abbreviato, li aveva riconosciuti colpevoli del delitto di tentata estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso, ai danni di RO EM, gestore di un centro nautico in Castelvolturno, ed il AR altresì di lesioni aggravate ai danni dello stesso, nonché di detenzione e porto di Penale Sent. Sez. 2 Num. 3083 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/10/2023 arma comune da sparo. Nella prospettazione accusatoria, condivisa dalle sentenze di merito, il RO era stato vittima di un tentativo di estorsione ad opera di un gruppo di persone che, prospettando il ruolo dell'odierno ricorrente AR RA quale referente di zona del clan camorristico Bidognetti, ed avvalendosi della forza di intimidazione promanante da tale associazione camorristica, avevano intimato alla persona offesa la corresponsione di somme di denaro, in un'occasione il AR - presentatosi con i coimputati Sagliano e Cacciapuoti - anche colpendo il RO con ripetuti colpi al tronco ed al capo. La sentenza impugnata ha riconosciuto la consapevole partecipazione dell'NO al tentativo di estorsione aggravata contestatogli sulla base del racconto della persona offesa, ritenuta attendibile, in ordine all'anticipazione, ricevuta dal predetto ricorrente, del ruolo di referente del clan Bidognetti assunto dal AR, al quale lo stesso RI si era dichiarato legato da amicizia e che, pure, era stato indicato fare "paura" insieme ai suoi pericolosi amici. Il giorno successivo a tale avviso, ricevuta dall'NO con modalità ritenute singolari, mentre il ricorrente installava un impianto di videoregistrazione, infatti, per la prima volta il AR ed i suoi amici si erano presentati presso l'azienda del RO per chiedere denaro. Analogamente, un'ulteriore inattesa visita dell'NO presso l'esercizio commerciale della persona offesa aveva preceduto di cinque minuti il sopraggiungere del AR e dei suoi amici, che avevano rinnovato la richiesta estorsiva procedendo anche ad un pestaggio della persone offesa. Anche alla luce dei ripetuti contatti di quel giorno con il coimputato LL, i giudici di merito ipotizzavano, così, che la visita dell'NO fosse dovuta ad un controllo dell'impianto di videosorveglianza, per escludere un collegamento con le forze dell'ordine e per sincerarsi che queste non fossero sul posto. 2. RI NN ha fondato il suo ricorso su tre motivi di impugnazione: 2.1. Travisamento delle prove assunte e contraddittorietà della motivazione, in quanto si assume che dal materiale istruttorio emergerebbe che il giorno dei fatti, 13/7/2020, il ricorrente si sarebbe recato presso la Nautica Sea Doo del RO su richiesta di quest'ultimo, come riscontrerebbe una conversazione tra i due erroneamente riportata dai CC. come avvenuta alle ore 11,36 di quel giorno ed invece verificatasi alle 13,36 come da consulenza tecnica allegata al ricorso. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., pur non ricorrendo la finalità agevolativa dell'associazione mafiosa, anche per il difetto del dolo intenzionale. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione anche in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche. 3. A sostegno del suo ricorso il AR ha articolato due motivi di impugnazione in ordine al trattamento sanzionatorio: 3.1. Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva sulla base di mere formule di stile riferite alla gravità della condotta e 2 condizionate da una valutazione di opportunità riferita all'incidenza in concreto non preponderante sulla quantificazione della pena, che si assume non consentita al giudice di merito. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'RI è inammissibile perché prospetta un asserito travisamento della prova con modalità ed al di fuori dei casi consentiti: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione, infatti, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso - in alcun modo riconoscibile nella fattispecie in esame - in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). In realtà il ricorrente appare dedurre, piuttosto che un travisamento della prova, un mero travisamento del fatto, prospettando una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un.„ n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, riv. 207944). Per di più, in un giudizio abbreviato, il ricorrente fonda tale diversa lettura delle risultanze processuali, di per sé non consentita in questa sede, su di una consulenza tecnica in alcun modo esaminabile dal Collegio, perché effettuata solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e prodotta solo in questa sede. 2.2. Il secondo motivo del ricorso dell'ANI° è inammissibile in quanto reiterativo ed aspecifico, oltre che manifestamente infondato, giacché non si confronta con la sentenza impugnata che ha correttamente evidenziato che l'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod. pen. è stata "contestata unicamente con riferimento alla metodologia mafiosa", nel caso in esame riconosciuta in considerazione della condotta "posta in essere da soggetti che, rivendicando l'appartenenza al clan, ne evocavano la forza al fine di coartare la vittima". Anche in questa sede, come già nel giudizio di appello, invece, il ricorrente contesta l'asserita assenza di finalità 3 agevolatrice del sodalizio criminoso di cui si tratta, così incorrendo nel vizio di aspecificità, che deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata' e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 2.3. La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, attiene esclusivamente al merito della decisione adottata, peraltro fondata sui precedenti del ricorrente, sulla gravità del fatto, sul comportamento processuale e sull'assenza di segni di resipiscenza, elementi tutti ritenuti prevalenti sulla giovane età del ricorrente e sulla scelta del rito, peraltro premiale. Si tratta di valutazione giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. Anche le censure avanzate nell'interesse del AR in ordine al trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché attengono al merito della decisione impugnata, giustificata dall'esposizione di un percorso argomentativo logico e lineare. 3.1. Lungi dal rifugiarsi in mere formule di stile, infatti, la sentenza impugnata ha evidenziato come i precedenti penali del AR, riferiti a fatti non distanti temporalmente dal fatto per cui si procede, e la natura e le modalità di quest'ultimo, rivelatrici di un'indole aggressiva e trasgressiva, rendevano evidente la maggiore pericolosità rivelata dall'estorsione in parola, tale da giustificare il riconoscimento della recidiva, anche a prescindere dalla modesta incidenza che, nel caso concreto, le è stata attribuita nella quantificazione della pena. 3.2. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio nei confronti del AR sono stati giustificati da argomentazioni coerenti ed immuni da alcun vizio logico, in quanto fondate essenzialmente sulla gravità dei fatti, sulla violenza dell'azione criminosa e sulla personalità del AR, rivelata, oltre che dai suoi precedenti penali, anche dalla riconosciuta qualità di "vero dominus dell'azione illecita", in quanto partecipante a tutti gli incontri con la persona offesa presentandosi quale "referente della locale camorra al fine di intimidire la vittima". 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al 4 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa mente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid te
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore, l'avvocato LETIZIA FERDINANDO, in difesa di LL GI e AT AN, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AR RA ed RI NN ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 27/1/2023 ha solo parzialmente riformato, in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale cittadino che, all'esito di giudizio abbreviato, li aveva riconosciuti colpevoli del delitto di tentata estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso, ai danni di RO EM, gestore di un centro nautico in Castelvolturno, ed il AR altresì di lesioni aggravate ai danni dello stesso, nonché di detenzione e porto di Penale Sent. Sez. 2 Num. 3083 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/10/2023 arma comune da sparo. Nella prospettazione accusatoria, condivisa dalle sentenze di merito, il RO era stato vittima di un tentativo di estorsione ad opera di un gruppo di persone che, prospettando il ruolo dell'odierno ricorrente AR RA quale referente di zona del clan camorristico Bidognetti, ed avvalendosi della forza di intimidazione promanante da tale associazione camorristica, avevano intimato alla persona offesa la corresponsione di somme di denaro, in un'occasione il AR - presentatosi con i coimputati Sagliano e Cacciapuoti - anche colpendo il RO con ripetuti colpi al tronco ed al capo. La sentenza impugnata ha riconosciuto la consapevole partecipazione dell'NO al tentativo di estorsione aggravata contestatogli sulla base del racconto della persona offesa, ritenuta attendibile, in ordine all'anticipazione, ricevuta dal predetto ricorrente, del ruolo di referente del clan Bidognetti assunto dal AR, al quale lo stesso RI si era dichiarato legato da amicizia e che, pure, era stato indicato fare "paura" insieme ai suoi pericolosi amici. Il giorno successivo a tale avviso, ricevuta dall'NO con modalità ritenute singolari, mentre il ricorrente installava un impianto di videoregistrazione, infatti, per la prima volta il AR ed i suoi amici si erano presentati presso l'azienda del RO per chiedere denaro. Analogamente, un'ulteriore inattesa visita dell'NO presso l'esercizio commerciale della persona offesa aveva preceduto di cinque minuti il sopraggiungere del AR e dei suoi amici, che avevano rinnovato la richiesta estorsiva procedendo anche ad un pestaggio della persone offesa. Anche alla luce dei ripetuti contatti di quel giorno con il coimputato LL, i giudici di merito ipotizzavano, così, che la visita dell'NO fosse dovuta ad un controllo dell'impianto di videosorveglianza, per escludere un collegamento con le forze dell'ordine e per sincerarsi che queste non fossero sul posto. 2. RI NN ha fondato il suo ricorso su tre motivi di impugnazione: 2.1. Travisamento delle prove assunte e contraddittorietà della motivazione, in quanto si assume che dal materiale istruttorio emergerebbe che il giorno dei fatti, 13/7/2020, il ricorrente si sarebbe recato presso la Nautica Sea Doo del RO su richiesta di quest'ultimo, come riscontrerebbe una conversazione tra i due erroneamente riportata dai CC. come avvenuta alle ore 11,36 di quel giorno ed invece verificatasi alle 13,36 come da consulenza tecnica allegata al ricorso. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., pur non ricorrendo la finalità agevolativa dell'associazione mafiosa, anche per il difetto del dolo intenzionale. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione anche in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche. 3. A sostegno del suo ricorso il AR ha articolato due motivi di impugnazione in ordine al trattamento sanzionatorio: 3.1. Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva sulla base di mere formule di stile riferite alla gravità della condotta e 2 condizionate da una valutazione di opportunità riferita all'incidenza in concreto non preponderante sulla quantificazione della pena, che si assume non consentita al giudice di merito. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'RI è inammissibile perché prospetta un asserito travisamento della prova con modalità ed al di fuori dei casi consentiti: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione, infatti, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso - in alcun modo riconoscibile nella fattispecie in esame - in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). In realtà il ricorrente appare dedurre, piuttosto che un travisamento della prova, un mero travisamento del fatto, prospettando una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un.„ n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, riv. 207944). Per di più, in un giudizio abbreviato, il ricorrente fonda tale diversa lettura delle risultanze processuali, di per sé non consentita in questa sede, su di una consulenza tecnica in alcun modo esaminabile dal Collegio, perché effettuata solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e prodotta solo in questa sede. 2.2. Il secondo motivo del ricorso dell'ANI° è inammissibile in quanto reiterativo ed aspecifico, oltre che manifestamente infondato, giacché non si confronta con la sentenza impugnata che ha correttamente evidenziato che l'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod. pen. è stata "contestata unicamente con riferimento alla metodologia mafiosa", nel caso in esame riconosciuta in considerazione della condotta "posta in essere da soggetti che, rivendicando l'appartenenza al clan, ne evocavano la forza al fine di coartare la vittima". Anche in questa sede, come già nel giudizio di appello, invece, il ricorrente contesta l'asserita assenza di finalità 3 agevolatrice del sodalizio criminoso di cui si tratta, così incorrendo nel vizio di aspecificità, che deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata' e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 2.3. La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, attiene esclusivamente al merito della decisione adottata, peraltro fondata sui precedenti del ricorrente, sulla gravità del fatto, sul comportamento processuale e sull'assenza di segni di resipiscenza, elementi tutti ritenuti prevalenti sulla giovane età del ricorrente e sulla scelta del rito, peraltro premiale. Si tratta di valutazione giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. Anche le censure avanzate nell'interesse del AR in ordine al trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché attengono al merito della decisione impugnata, giustificata dall'esposizione di un percorso argomentativo logico e lineare. 3.1. Lungi dal rifugiarsi in mere formule di stile, infatti, la sentenza impugnata ha evidenziato come i precedenti penali del AR, riferiti a fatti non distanti temporalmente dal fatto per cui si procede, e la natura e le modalità di quest'ultimo, rivelatrici di un'indole aggressiva e trasgressiva, rendevano evidente la maggiore pericolosità rivelata dall'estorsione in parola, tale da giustificare il riconoscimento della recidiva, anche a prescindere dalla modesta incidenza che, nel caso concreto, le è stata attribuita nella quantificazione della pena. 3.2. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio nei confronti del AR sono stati giustificati da argomentazioni coerenti ed immuni da alcun vizio logico, in quanto fondate essenzialmente sulla gravità dei fatti, sulla violenza dell'azione criminosa e sulla personalità del AR, rivelata, oltre che dai suoi precedenti penali, anche dalla riconosciuta qualità di "vero dominus dell'azione illecita", in quanto partecipante a tutti gli incontri con la persona offesa presentandosi quale "referente della locale camorra al fine di intimidire la vittima". 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al 4 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa mente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid te