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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7777 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7275 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 2.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Faleria n. 17 presso lo studio Parte_1 degli avv.ti Manfredo Piazza e Concetta Palma, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma CP_1 Via M. Colonna n. 27 presso la sede dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ciotola, come da procura in atti
RESISTENTE
, in persona Controparte_2 del legale rapp. pro tempore, domiciliato in Roma via del Portoghesi n. 12 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti esponeva quanto segue: Parte_1
- di essere stato assunto il 1.12.1977 nei ruoli dell'Università degli studi di Pisa;
- di essere stato poi trasferito il 1.1.1980, senza soluzione di continuità, all'
[...]
, il cui personale, a sua volta, è confluito nei ruoli del personale della Controparte_3
ed D.P.R. n. 616/1977; CP_1
- di essere quindi, in data 1.1.1999, confluito nei ruoli del personale delle ( Pt_2 [...]
studio universitario), e in particolare di essere stato dirigente di AZ;
Parte_3
1 - di essere stato, in data 1.12.2016, nominato Direttore Generale di (d'ora innanzi CP_2 anche ), essendo collocato in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del CP_2 posto;
- di essere cessato dal servizio per raggiungimento del limite di età in data 1.7.2019;
- di avere diritto al TFS, quale dirigente di Disco e al TFR per l'incarico di Direttore Generale presso il medesimo ente;
CP_
- che l' con atto del 17.1.23 gli aveva liquidato la quota di TFS a proprio carico, per l'importo di € 177.299,81 lordi, per il periodo ricompreso tra il 3.2.1981 e il 30.11.2016;
- che il sospeso ancora da liquidare pari ad € 101.915,14, riguarda il TFS relativo al periodo di servizio dal 1.12.1977 al 2.2.1981 che esso esponente aveva rifuso ai sensi dell'art. 3 della L.R. 67/1979 e la quota di trattamento migliorativo del TFS, che la CP_1 riconosce ai suoi dipendenti (trattamento previdenziale pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda, anziché, 1/15 dell'80% dell'ultima retribuzione lorda come effettua l' ); CP_4
- che aveva infruttuosamente richiesto in data 13.2.2020 alla il pagamento del TFS CP_1 integrativo ancora dovuto. Deduceva di avere diritto alla liquidazione del t.f.s. secondo la previsione della L. 67/79 come autenticamente interpretata dalla L.R. 12/2020 (fatta salva quanto ai diritti già maturati dall'art. 43 del L.R. 6/2002) e ribadita dall'art. 338 del Regolamento 1/2002 (in quanto titolare di contratto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000 che non ha esercitato l'opzione per il t.f.r.), norma quest'ultima espressamente richiamata dall'art. 100 comma 2 della L.R. 14/2021 di interpretazione autentica dell'art. 43 della L.R. 6/2002; che ciò derivava dal fatto che il Regolamento regionale n.6/2015, che ha modificato quello del 2002, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato nei ruoli e in servizio antecedentemente alla data del 29.7.2015 presso la Giunta regionale, ovvero già in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche alla data del 31.12.2000 (ex art. 100 legge n.14/2021); che, quindi operati i dovuti conteggi secondo i criteri di cui al menzionato Regolamento 1/2002, la quantificazione del t.f.s. integrativo, quale dirigente, ammontava ad €101.915,14 lordi (considerato CP_ che il TFS complessivo era pari a € 279.214,65 e che l' gli aveva già liquidato € 177.299,81, quale quota parte del TFS dal 2.2.81 al 30.11.2016); che in merito subordine, ove fosse ritenuto applicabile nella specie il Regolamento regionale n.6/2015 anche nei confronti del personale assunto prima del 2015, il TFS integrativo dovuto all'odierno ricorrente ammonterebbe ad € 100.512,78 secondo i conteggi in atti. Concludeva chiedendo in via principale l'accertamento del proprio diritto a percepire il TFS ai sensi di quanto prevede la L.R. 67/1979, ovvero, il Regolamento regionale n.1/2002, in conformità a quanto espresso nell'interpretazione autentica contenuta nell'art.100 della L. R. 14/2021 e per l'effetto di condannare la e l'ente , in solido, al pagamento della somma di CP_1 CP_2
€101.915,14 lordi a titolo di residuo TFS, oltre interessi legali ex art.429 c.p.c.; in via subordinata di riconoscere il diritto di liquidazione del TFS secondo quanto prevede il Regolamento regionale n.1/2002, così come modificato dal Regolamento regionale n.6/2015 e per l'effetto condannare la e l'ente , in solido, al pagamento del TFS nella misura di €100.512,78 lordi, CP_1 CP_2 oltre interessi legali ex art.429 c.p.c.. Si costituivano tempestivamente in giudizio la e l'ente . CP_1 CP_2 La preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva per essere CP_1 legittimato solo l'ente Disco, quale datore di lavoro del ricorrente;
in ogni caso affermava l'infondatezza del ricorso in quanto nulla era dovuto a titolo di TFS per il periodo dal 2016 al 2019 in cui il ricorrente aveva rivestito l'incarico di Direttore Generale di e che la quantificazione CP_2 del TFS integrativo si basava su un calcolo errato dell'ultima retribuzione che non poteva tenere conto né della produttività collettiva né del premio di risultato, in quanto emolumenti per definizione non fissi e continuativi;
che infine l'art. 100 della L.R. 14/2021 non poteva essere
2 applicato retroattivamente al ricorrente, in pensione dal 2019, in quanto ad onta del titolo (norma di interpretazione autentica) era una norma innovativa. L'ente sottolineava come la pretesa del ricorrente al TFS integrativo scaturisse, per un verso CP_2 dal calcolo del periodo lavorativo svolto dal 1.12.1977 al 2.2.81 alle dipendenze dapprima dell'Università degli studi di Pisa e poi dell' di Roma, giacchè al momento del Controparte_3 transito presso la IO si era avvalso della facoltà prevista dall'art. 3 L.R. 67/1979 di CP_1 rifondere alla la buonuscita percepita al fine di ottenere il computo del servizio prestato CP_1 presso l'ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa;
per altro verso e per l'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenza della pubblica amministrazione (Universà di Pisa, , aziende per il Controparte_3 CP_1 diritto allo studio) dalla liquidazione migliorativa di cui alla L.R. 67/1979 come interpretata autenticamente dall'art. 20 della L.R. 12/2000 e ripresa dall'art. 338 del Regolamento 2002 n. 1, e ciò con riferimento all'intero periodo dal 1977 al 2019, ivi compreso quello in cui aveva svolto l'incarico di Direttore Generale di dal 1.12.2016 al pensionamento del 1.7.2019. CP_2 Deduceva che per quanto atteneva alle somme ottenute dall'Opera Universitaria quale TFR, che il lavoratore aveva versato alla IO , poteva dirsi giustificata la restituzione dell'importo CP_1 sotto forma di TFS nella misura di € 1.017,54; che invece per quanto atteneva al calcolo del t.f.s. era errata la base di calcolo e la quantificazione dello stipendio dell'ultimo anno, dal quale andava escluso ogni trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di produttività, in applicazione del Regolamento regionale 2015 n. 6 (recepito da AZ oggi con la determinazione CP_2 direttoriale n. 366/2017), che rinviava alle sole voci retributive utili ai fini del calcolo dell'indennità CP_ di fine servizio da parte dell' che detta normativa era pienamente legittima e che aveva modificato il precedente Regolamento n. 1/2002 adottato sulla scorta della L.R. 6/2002 la quale a propria volta all'art. 43 aveva abrogato la L. 67/1979; che esigenze di speding review e di contenimento della spesa pubblica legittimavano sia la soppressione sia la rimodulazione peggiorativa dell'istituto dell'integrazione del TFS che era di esclusiva matrice regionale;
che correttamente quantificando l'importo dovuto al ricorrente, nulla era dovuto per il periodo dal 1977 al 1981 in quanto il servizio non era stato prestato alle dipendenze della salva restituzione CP_1 dell'importo di € 1.017,54, mentre per il periodo dal 1981 al 2016 gli sarebbe spettato solo la somma aggiuntiva di € 30.688,88 dovendosi utilizzare la base di calcolo ristretta del Regolamento n. 6/2015; che nulla era poi dovuto a titolo di t.f.s. per il periodo dal 1.12.2016 al 1.7.2019, avendo il ricorrente diritto al solo t.f.r. per l'incarico di Direttore Generale;
che infine la L.R. 2021 n. 14 non era direttamente applicabile a , essendo necessario un atto di recepimento mai adottato ed CP_2 essendo essa relativa ai soli dipendenti del ruolo della Giunta e del Consiglio Regionale. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, di procedere nel quantum ad una riduzione del TFS integrativo nella misura correttamente calcolata e indicata in memoria. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 2.7.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. È opportuno brevemente richiamare la normativa che regolamenta la fattispecie in esame.
2. Il ricorrente era dipendente di (istituito con L.R. 6/2018), già AZ (istituito con L.R. CP_2 7/2008), in forza di contratto a tempo indeterminato anteriore al 31.12.2000 e non optante per il t.f.r.. Ai dipendenti AZ, per espressa previsione dell'articolo 23, comma 3, L.R. 7/2008 “si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali” (previsione poi ripresa dall'art. 15 L.R. 6/2018 per ). CP_2
3 3. Orbene, la L.152/68 riconosceva ai dipendenti degli enti locali, a carico dell' un Pt_4 trattamento di fine servizio pari a 1/15 dell'80% dell'ultima retribuzione contributiva per ogni anno di servizio. La L.R.
4.9.1979 n. 67 (recante il trattamento previdenziale del personale regionale) allo scopo di uniformare il TFS dei dipendenti regionali, diversificato per la provenienza da enti disciolti e di attribuire loro un trattamento migliorativo rispetto a quello previsto dalla legge statale, aveva inizialmente previsto una “indennità di anzianità” pari a 1/12 dell'80% della ultima retribuzione annua lorda, quale determinato secondo le regole Inadel, ponendo a carico della IO la differenza. L'art. 1 della L.R. 67/1979 è stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 20 della L.R. 12/2020, che così previsto: “
1. La retribuzione annua lorda prevista dall'articolo 1 della L.R. 67/1979, è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati. (…)”.
4. Successivamente la L.R. 18.2.2022 n. 6 (“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”) all'art. 43 (Abrogazioni) ha così disposto al comma 1 “Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli art. 30 e 39 sono abrogate le seguenti leggi fermi restando i diritti già maturati previsti dalle leggi medesime: (omissis) ee) L.R.
4.9.1979 n. 67 (omissis)”. Dunque la L.R. ha abrogato la L.R. 67/1979 mantenendo però fermi “i diritti già maturati”. Ai sensi dell'art. 30 cit. è stato emanato il Regolamento regionale 6.9.2002 n.
1. All'art. 337 il detto Regolamento ha previsto che i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000 possono optare per la trasformazione dell'indennità di fine servizio (anzianità) in t.f.r. regolato dalla L. 297/82; ai dipendenti titolari di un contratto di lavoro successivo al 31.12.2000 compete invece sempre il t.f.r.; ai dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000 che non abbiano esercitato l'opzione per il t.f.r., compete l'indennità di fine servizio. All'art. 338 il detto Regolamento ha stabilito:
- al comma 1 che per i dipendenti che optino per il t.f.r. e per quelli a cui esso spetta ex lege (assunti dopo il 31.12.2000), l'amministrazione assicura il t.f.r. ai sensi della L. 297/82;
- al comma 2 che per i dipendenti titolari di un contratto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000 che non abbiano optato per il t.f.r., l'amministrazione assicura un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio;
- al comma 3 che la retribuzione annua lorda è da intendersi comprensiva di compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati e che “l'amministrazione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante, secondo quanto previsto dal comma 2, e quella lorda corrisposta, a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad altro analogo titolo, dalla stessa e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale”. CP_1 Dunque il Regolamento 2002 n. 6 ha mantenuto gli stessi criteri di calcolo e la stessa base di calcolo del t.d.s. previsto dalla L.R. 67/1979 per i dipendenti già in servizio alla data del 31.12.2000 che non avessero optato per il t.f.r., confermando altresì la posizione a carico della CP_1 della differenza rispetto al trattamento Inadel.
5. È poi intervenuto il Regolamento regionale 27.7.2015 n. 6 (in vigore dal 29.7.2015) - emanato a seguito del transito nei ruoli regionali dei dipendenti delle Province per effetto del processo di riordino di cui alla L. 2014 n. 56 - ha apportato modifiche peggiorative al Regolamento 2002 n. 1
4 modificando l'art. 338 al comma 2 precisando che il servizio ivi previsto dovesse essere “prestato alle dipendenze della regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro” (mentre il regolamento precedente prevedeva la computabilità anche dei periodi di servizio prestati alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni) e al comma 3 prevedendo che la base di calcolo sarebbe stata costituita solo dalle voci retributive utili ai fini del calcolo del TFS da parte dell' (sostituendo le parole “è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed CP_4 emolumenti fissi e continuativi comunque denominati” con le seguenti: “è determinata sulla base CP_ delle voci retributive utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio da parte dell' ).
6. Infine la L.R. 11.8.2021 n. 14, all'art. 100 (“Interpretazione autentica dell'art. 43…”) ha stabilito che il primo alinea dell'art. 43 della L.R. 6/2002 debba interpretarsi nel senso che la salvaguardia dei diritti già maturati sulla base della L.R. 67/1979 si applica ai: a) dipendenti a tempo indeterminato inquadrati presso la Giunta regionale anteriormente al 29.7.2017 e presso il Consiglio regionale anteriormente al 7.9.2015; b) dipendenti a tempo indeterminato inquadrati presso la Giunta o il Consiglio regionale successivamente alle date di cui alla lett. a, purchè già in servizio presso altra Pubbliche Amministrazioni alla data del 31.12.2000 con contratto a tempo indeterminato. Al comma 2 del cit. art. 100 è specificato che “Per il personale di cui al comma 1, lettera a), in servizio presso la Giunta regionale, ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono fatti salvi i periodi, i servizi e la misura del trattamento previdenziale già valutabili sulla base della disciplina degli articoli 338 e 339 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) vigente anteriormente alla data del 29 luglio 2015”. Al comma 4 dell'art. 100 è specificato che per il personale di cui al comma 1, lettera b), ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono considerati esclusivamente i servizi prestati alle dipendenze della IO in costanza di rapporto di impiego o di lavoro.
7. Così ricostruita diacronicamente la normativa che ha regolamentato la fattispecie occorre rimarcare quanto segue.
7.a. Per un verso il Regolamento regionale 2015 n. 6 deve essere disapplicato in quanto illegittimo. Infatti, come chiarito, la L.R. 67/79 previde in favore dei dipendenti della un CP_1 trattamento di fine servizio integrativo di quello a carico dell' ai sensi della L. 152/68, Pt_4 dettando una disciplina migliorativa rispetto a quella prevista dalla legge nazionale, quanto, in particolare, alla quota dell'ultima retribuzione utile (1/12 anziché 1/15). Al momento della sua introduzione, d'altro canto, la materia dell'ordinamento degli uffici, che l'art. 117 della Costituzione delegava alle Regioni, si riteneva pacificamente estesa alla regolamentazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti delle stesse (Cort. Cost. n. 217/87). In seguito all'entrata in vigore del D. lgs. 165/2001 e della riforma dell'art. 117 della Costituzione operata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, è stato introdotto il principio che la disciplina dei trattamenti economici dei dipendenti regionali è assoggettata a riserva di legge statale, dato che attiene ormai, stante la cd. privatizzazione del rapporto, alla materia dell'ordinamento civile (Cort. Cost. 322/2010, 7/2011, 77/2011, 339/2011, 290/2012, 228/2013, 150/2015, 175/2016 ed altre). Poiché gli artt. 1, comma 3, 2 e 45 del D. lgs. 165/2001 hanno eretto a principio fondamentale, cui anche le Regioni ordinarie debbono attenersi, quello secondo cui il trattamento economico dei dipendenti può esser disciplinato solo dalle regole civilistiche e dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego, le Regioni non possono più interferire con la materia, neppure con legge (Corte Cost., cit.). Deve pertanto ritenersi, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito di questo Tribunale (T. Roma 9801/2016) confermata anche in grado di appello (C. Appello Roma 3625/2021 che richiama la sentenza C. Appello del 17.9.2021), l'illegittimità del Regolamento regionale n. 6 del 2015, che ha modificato, in senso peggiorativo le disposizioni di cui all'art. 338 del Regolamento n. 1/2002 che
5 riproponeva le disposizioni della L. 67/1979 nella interpretazione autentica fornitane dall'art. 20 della L. R. 12/2000, poiché così facendo esso ha inciso su una materia ormai riservata alla legge statale e, per essa, alla contrattazione collettiva (cfr. tra le tante T. Roma 8225/2018; T. Roma 4132/2018; T. Roma 7807/19; 6790/20; T. Roma 9482/2021, R. Roma 6452/2022; T. CP_5 Roma 9928/23; T. Roma 2637/23; C. Appello Roma 1343/22; C. Appello 2235/2022; C. Appello Roma 1680/2023).
“D'altro canto, è certo che la materia del TFS faccia parte della riserva di legge, sia perché l'espressione "trattamento economico", contenuta nell'articolo 45 del D. Lgs. n. 165/2001, è tale da comprendere i TFS e le integrazioni datoriali, entrambi in quanto dotati di certa natura retributiva, sia, anche, perché l'articolo 72, comma 2, del D. Lgs. n. 29/1993, poi riprodotto dall'articolo 69, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, nel prevedere che "in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, co. 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto", se impedì alle previgenti disposizioni in materia di TFS di decadere con la sottoscrizione dei CCNL 98/2001, secondo la regola generale posta dal comma 1, confermò esplicitamente che la materia era anch'essa ormai riserva di contrattazione collettiva” (Trib. Roma, sentenza n. 4132/2018, confermata in appello da C. Appello 2235/22). La IO , pertanto, non può più disciplinare la materia, neppure per legge, perché i TFS CP_1 integrativi in genere, sono ormai materia di riserva di legge statale, che l'ha deferita alla contrattazione collettiva.
“Sulla scorta delle superiori considerazioni deve, pertanto, conclusivamente ritenersi che l'unica interpretazione dell'articolo 43, comma 1, della L.R. n. 6/2002 non potrà che essere orientata dai limiti della sua possibile legittimità costituzionale, sicché nel senso che i lavoratori "preassunti" e "non optanti" hanno diritto all'applicazione della legge 67 non solo "pro-rata" fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione delegato dall'art. 30 della L.R. n.6/2002, bensì indefinitamente nel futuro, salvi interventi regolativi della legge statale o della contrattazione da essa delegata, non potendo più il regime del TFS, compresa l'integrazione regionale, essere intaccato, tantomeno "in peius", da alcuna normativa regionale, dal 1993, e, comunque, dal 2001” (Trib. Roma 4132/18 cit.).
7.b. Per altro verso e ferme le superiori considerazioni il Regolamento regionale 2015 n. 6 non può trovare applicazione alla fattispecie anche per il principio di non applicabilità retroattiva, come affermato da diverse sentenze di questo stesso Tribunale, pienamente condivisibili, (tra le altre: Sentenze n. 9801/2016 pubbl. il 14/11/2016; n. 9756/2018 pubbl. il 11/12/2018; 9755/2018 pubbl. il 11/12/2018).
7.c. Per altro verso ancora e concludendo, l'art. 100 della L.R. 2021 n. 14, invocato dal ricorrente non può trovare qui applicazione, per le stesse ragioni e cioè per essere venuta meno la potestà legislativa regionale in materia, come condivisibilmente osservato da diverse pronunce di questo Tribunale, che con diffuse e convincenti motivazioni, hanno altresì rimarcato la portata autenticamente innovativa della norma, ad onta della sua autoqualificazione di interpretazione autentica e dunque la sua applicabilità solo per il futuro, con conseguente irrilevanza nel caso concreto in cui il pensionamento del ricorrente è avvenuto nel 2019 (cfr. T. Roma 9482/2021, R. Roma 6452/2022).
8. Ciò posto in punto di diritto, in punto di fatto è assolutamente pacifico e incontroverso che l'odierno ricorrente sia stato assunto prima del 31.12.2000 e che non abbia optato per il t.f.r.. È, altresì, documentale che nel passaggio da Opera Universitaria di Roma ai ruoli della CP_1
(3.2.1981) abbia riversato il t.f.r. percepito, al fine di beneficiare dell'istituto di cui all'art. 3
[...] L. 67/1979 (doc. 2 fasc. ricorrente;
doc. 1 fasc. Disco). Ne discende, per quanto esposto al precedente punto, che il ricorrente ha diritto al calcolo del TFS integrativo in base alla previsione dell'art 338 Regolamento regionale n. 1/2002, che riproduce quella della L. 67/1979 interpretata autenticamente dall'art. 20 L. 12/00 e quindi con riguardo alla base di calcolo dell'80% dell'ultima RAL comprensiva degli emolumenti e indennità fisse e
6 continuative e con riferimento a tutti i servizi svolti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, anche non alle dipendenze della IO. Vanno dunque calcolati anche i servizi svolti anteriormente al transito presso i ruoli regionali avvenuto il 3.2.1981 (e quindi anche dell'Università degli studi di Pisa e dell'Opera Universitaria di Roma) e va considerato altresì l'importo della buonuscita rifuso al momento del passaggio. Infatti il ricorrente ha chiesto con il presente ricorso, altresì, la liquidazione della quota del TFS in virtù di un precedente versamento, attuato direttamente nelle casse dell'Amministrazione regionale per il ex art. 3 L.R. 67/1979. In forza di tale previsione, al personale transitato alla IO è CP_1 stata riconosciuta la facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità, buonuscita, premio di fine servizio o comunque una somma ad altro titolo maturato presso l'ente di provenienza, di rifondere la somma lorda (a tali titoli percepita) a favore della IO…ed ottenere così il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa”. I conteggi, che trovano conforto nelle buste paga dell'ultima annualità prodotte dal ricorrente, appaiono correttamente redatti nella nota depositata il 23.4.2025, in quanto viene posta a base del calcolo l'ultima retribuzione annua lorda del dirigente, andato in quiescenza con Parte_1 l'applicazione del regolamento regionale n.1/2002 che prevedeva, a differenza del nuovo regolamento n.6/2015 e coerentemente alla L.R 67/1979 (interpretata autenticamente da L.R. 12/000 art. 20) il calcolo del TFS sulla retribuzione annua lorda comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati, nella specie costituiti da: retribuzione tabellare, indennità di vacanza contrattuale, RIA, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato (RAL di € 107.099,85, all'80%, diviso per dodici mensilità = € 7.139,99, moltiplicato per 468 mesi (pari a 39 anni di servizio dal 1977 al 2016) diviso 12 = € 278.459,60). In particolare il ricorrente ha chiarito che gli elementi fissi e continuativi presi qui in considerazione sono costituiti dall'indennità di posizione e di risultato (produttività), voci alle quali deve certamente riconoscersi il carattere della fissità e della continuatività e che infatti era stata già presa in considerazione dall'ente al momento dell'erogazione dell'anticipo del TFS al dipendente. D'altro canto è consolidato e condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito per cui debbano ritenersi comprese nella base di calcolo del TFS anche l'indennità di posizione, di risultato (cioè di produttività) e di comparto. In tale senso infatti si è già espresso questo Tribunale con la condivisibile sentenza n. 7807/2019, alla quale si fa integralmente rinvio perché fondata su motivazioni persuasive e anche la locale Corte di Appello che ha confermato quella pronuncia (Corte di appello di Roma 1343/2022), osservando innanzitutto che “ in sede giudiziale offre CP_2 una prospettazione del tutto contrastante con la sua stessa determinazione Direttoriale n. 1202 del 14.4.2017 di ) nella quale si legge tra l'altro “… tenuto altresì conto che è stato Controparte_6 secondo la quale “le quote di seguito indicate sono state calcolate dagli uffici di AZ nell'ammontare presumibile di: € 13.353,19 a carico della (1° aprile 1974 – 30 CP_1 dicembre 1998); € 47.696,58 a carico di AZ (31 dicembre 1998 – 31 agosto 2014)…”. L'importo ivi indicato viene oggi contestato (dallo stesso ente che ha predisposto la delibera e che non l'ha mai revocata) affermando che nel computo non dovrebbero essere calcolate le voci a titolo di retribuzione di risultato, indennità di comparto, retribuzione di posizione” e che nello specifico è pacifica l'applicabilità del regolamento regionale n.1/02 il quale all'art.388 prevede che “..la retribuzione annua lorda prevista dal comma 2 è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati”. Inoltre di recente anche Corte di Appello di Roma sentenza 8.1.2025 n. 50 ha ribadito tale orientamento, affermando che nella base di calcolo del t.f.s. debba essere inclusa, nel caso che ci occupa, anche la retribuzione di posizione, l'indennità di comparto, la retribuzione di risultato e la c.d. “indennità di produttività collettiva” osservando quanto “in particolare alla c.d. “indennità di produttività collettiva” che, ad avviso della , sarebbe da escludere perché la sua erogazione CP_2 sarebbe stata soggetta alla valutazione discrezionale del superiore gerarchico, la richiama CP_2 in modo inconferente Cass. n.37287/2021 che riguarda aspetti eterogenei delle differenze
7 retributive (e non di TFS) dovute a personale transitato da un Ente pubblico ad un altro…”; In conclusione, in assenza di elementi di segno contrario neppure allegati, si tratta di emolumenti fissi e continuativi, costanti e predeterminabili, come tali riconducibili all'ampia formula dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati di cui all'art.1 della legge regionale n.67/79, come autenticamente interpretato dall'articolo 20 della L.R. delLazio n.12/2000 e dell'art.338, commi 2 e 3, del R.R. del lazio n.1/2002”. CP_ Dall'importo lordo di € 278.459,60 va detratto quello riconosciuto dall' di € 177.299,81, così pervenendosi al residuo TFS dovuto di € 101.159,79. È poi dovuta sulla sorte solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, 36° comma della legge n. 724/94, così come interpretato dalla sentenza n. 459/00 della Corte Costituzionale.
9. Da ultimo non appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla
, atteso che è nella specie pacifico e documentale che il ricorrente, già dipendente CP_1 dell'Università degli Studi di Pisa e poi assunto il 1.1.1980 dall'ex Opera Universitaria, sia confluito dal 3.2.1981 nei ruoli della rimanendovi fino al 31.12.1998 (dal CP_1 CP_ 21.12.1985 immesso nei ruoli , istituito con L.R. 14/1983 e d.g.r. 1356/1988) e venendo assegnato in forza di L.R. 54/1998 art. 2, con decorrenza dal 1.1.1999, all' (poi divenuta Pt_2 AZ con L.R. 7/2008 e infine con L.R. 6/2018), con conseguente applicazione delle CP_2 norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della (ex artt. CP_1 24 L.R. 51/94, art. 19 L.R. 25/2022; art. 23 L.R. 7/2008; art. 15 L.R. 6/2018) e che abbia cessato il servizio alle dipendenze dell'odierna in data 1.7.2019. CP_2 Ciò conferma la responsabilità solidale anche della che non discende tanto dalla CP_1 circostanza che questa sia l'ente finanziatore di , ma dal fatto che la ha incardinato CP_2 CP_1 nei propri ruoli il lavoratore all'epoca della confluenza del rapporto di lavoro con l'
[...]
, 3.2.1981 fino al 31.12.1998 (in tal senso cfr. anche T. Roma 7807/2019, confermata CP_3 da C. Appello Roma n. 1343/2022).
10. Ne discende che sussiste la responsabilità - e quindi la legittimazione passiva - della CP_1
per il periodo durante il quale la medesima ha inserito nei propri ruoli il ricorrente (1981-
[...] 1998) e per il periodo pregresso alla confluenza (1977-1981). Per il periodo successivo (1.1.1999 – 1.7.2019), invece, l'unico obbligato è il cessionario (oggi
), il quale tuttavia risponde in solido con la anche del periodo pregresso, in base ai CP_2 CP_1 principi posti dall'art. 2112 c.c., norma in base alla quale in caso di cessione d'azienda il cedente ed il cessionario rispondono in solido per i crediti maturati dal lavoratore fino alla cessione. Sicché per il periodo dal 1977 al 31.12.1998 rispondono in solido e;
per il periodo CP_1 CP_2 successivo al 31.12.1998, risponde solo e non sussiste la responsabilità della . CP_2 CP_1 Le parti resistenti, vanno dunque condannate in solido al pagamento della somma di € 101.159,79, con la specificazione appena indicata (attraverso i conteggi depositati dal ricorrente è possibile quantificare la quota parte del TFS gravante sulla IO moltiplicando l'importo mensile ivi individuato per il numero di mensilità di riferimento).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione del minimo dello scaglione di valore della controversia, tenuto conto della fase introduttiva, di quella di studio, dell'ampia istruttoria documentale, della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
8 - accerta il diritto del ricorrente a percepire il TFS secondo la L.R. 67/1979, come interpretata autenticamente dall'art. 20 L.R. 12/2000 e secondo il Regolamento regionale n.1/2002 e per l'effetto condanna la e l'ente , in solido nei limiti di cui in motivazione, CP_1 CP_2 al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 101.159,79 a titolo di residuo TFS, oltre accessori come in parte motiva;
- condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 6.696,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 2.7.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
9
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7275 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 2.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Faleria n. 17 presso lo studio Parte_1 degli avv.ti Manfredo Piazza e Concetta Palma, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma CP_1 Via M. Colonna n. 27 presso la sede dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ciotola, come da procura in atti
RESISTENTE
, in persona Controparte_2 del legale rapp. pro tempore, domiciliato in Roma via del Portoghesi n. 12 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti esponeva quanto segue: Parte_1
- di essere stato assunto il 1.12.1977 nei ruoli dell'Università degli studi di Pisa;
- di essere stato poi trasferito il 1.1.1980, senza soluzione di continuità, all'
[...]
, il cui personale, a sua volta, è confluito nei ruoli del personale della Controparte_3
ed D.P.R. n. 616/1977; CP_1
- di essere quindi, in data 1.1.1999, confluito nei ruoli del personale delle ( Pt_2 [...]
studio universitario), e in particolare di essere stato dirigente di AZ;
Parte_3
1 - di essere stato, in data 1.12.2016, nominato Direttore Generale di (d'ora innanzi CP_2 anche ), essendo collocato in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del CP_2 posto;
- di essere cessato dal servizio per raggiungimento del limite di età in data 1.7.2019;
- di avere diritto al TFS, quale dirigente di Disco e al TFR per l'incarico di Direttore Generale presso il medesimo ente;
CP_
- che l' con atto del 17.1.23 gli aveva liquidato la quota di TFS a proprio carico, per l'importo di € 177.299,81 lordi, per il periodo ricompreso tra il 3.2.1981 e il 30.11.2016;
- che il sospeso ancora da liquidare pari ad € 101.915,14, riguarda il TFS relativo al periodo di servizio dal 1.12.1977 al 2.2.1981 che esso esponente aveva rifuso ai sensi dell'art. 3 della L.R. 67/1979 e la quota di trattamento migliorativo del TFS, che la CP_1 riconosce ai suoi dipendenti (trattamento previdenziale pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda, anziché, 1/15 dell'80% dell'ultima retribuzione lorda come effettua l' ); CP_4
- che aveva infruttuosamente richiesto in data 13.2.2020 alla il pagamento del TFS CP_1 integrativo ancora dovuto. Deduceva di avere diritto alla liquidazione del t.f.s. secondo la previsione della L. 67/79 come autenticamente interpretata dalla L.R. 12/2020 (fatta salva quanto ai diritti già maturati dall'art. 43 del L.R. 6/2002) e ribadita dall'art. 338 del Regolamento 1/2002 (in quanto titolare di contratto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000 che non ha esercitato l'opzione per il t.f.r.), norma quest'ultima espressamente richiamata dall'art. 100 comma 2 della L.R. 14/2021 di interpretazione autentica dell'art. 43 della L.R. 6/2002; che ciò derivava dal fatto che il Regolamento regionale n.6/2015, che ha modificato quello del 2002, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti inquadrati a tempo indeterminato nei ruoli e in servizio antecedentemente alla data del 29.7.2015 presso la Giunta regionale, ovvero già in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche alla data del 31.12.2000 (ex art. 100 legge n.14/2021); che, quindi operati i dovuti conteggi secondo i criteri di cui al menzionato Regolamento 1/2002, la quantificazione del t.f.s. integrativo, quale dirigente, ammontava ad €101.915,14 lordi (considerato CP_ che il TFS complessivo era pari a € 279.214,65 e che l' gli aveva già liquidato € 177.299,81, quale quota parte del TFS dal 2.2.81 al 30.11.2016); che in merito subordine, ove fosse ritenuto applicabile nella specie il Regolamento regionale n.6/2015 anche nei confronti del personale assunto prima del 2015, il TFS integrativo dovuto all'odierno ricorrente ammonterebbe ad € 100.512,78 secondo i conteggi in atti. Concludeva chiedendo in via principale l'accertamento del proprio diritto a percepire il TFS ai sensi di quanto prevede la L.R. 67/1979, ovvero, il Regolamento regionale n.1/2002, in conformità a quanto espresso nell'interpretazione autentica contenuta nell'art.100 della L. R. 14/2021 e per l'effetto di condannare la e l'ente , in solido, al pagamento della somma di CP_1 CP_2
€101.915,14 lordi a titolo di residuo TFS, oltre interessi legali ex art.429 c.p.c.; in via subordinata di riconoscere il diritto di liquidazione del TFS secondo quanto prevede il Regolamento regionale n.1/2002, così come modificato dal Regolamento regionale n.6/2015 e per l'effetto condannare la e l'ente , in solido, al pagamento del TFS nella misura di €100.512,78 lordi, CP_1 CP_2 oltre interessi legali ex art.429 c.p.c.. Si costituivano tempestivamente in giudizio la e l'ente . CP_1 CP_2 La preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva per essere CP_1 legittimato solo l'ente Disco, quale datore di lavoro del ricorrente;
in ogni caso affermava l'infondatezza del ricorso in quanto nulla era dovuto a titolo di TFS per il periodo dal 2016 al 2019 in cui il ricorrente aveva rivestito l'incarico di Direttore Generale di e che la quantificazione CP_2 del TFS integrativo si basava su un calcolo errato dell'ultima retribuzione che non poteva tenere conto né della produttività collettiva né del premio di risultato, in quanto emolumenti per definizione non fissi e continuativi;
che infine l'art. 100 della L.R. 14/2021 non poteva essere
2 applicato retroattivamente al ricorrente, in pensione dal 2019, in quanto ad onta del titolo (norma di interpretazione autentica) era una norma innovativa. L'ente sottolineava come la pretesa del ricorrente al TFS integrativo scaturisse, per un verso CP_2 dal calcolo del periodo lavorativo svolto dal 1.12.1977 al 2.2.81 alle dipendenze dapprima dell'Università degli studi di Pisa e poi dell' di Roma, giacchè al momento del Controparte_3 transito presso la IO si era avvalso della facoltà prevista dall'art. 3 L.R. 67/1979 di CP_1 rifondere alla la buonuscita percepita al fine di ottenere il computo del servizio prestato CP_1 presso l'ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa;
per altro verso e per l'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenza della pubblica amministrazione (Universà di Pisa, , aziende per il Controparte_3 CP_1 diritto allo studio) dalla liquidazione migliorativa di cui alla L.R. 67/1979 come interpretata autenticamente dall'art. 20 della L.R. 12/2000 e ripresa dall'art. 338 del Regolamento 2002 n. 1, e ciò con riferimento all'intero periodo dal 1977 al 2019, ivi compreso quello in cui aveva svolto l'incarico di Direttore Generale di dal 1.12.2016 al pensionamento del 1.7.2019. CP_2 Deduceva che per quanto atteneva alle somme ottenute dall'Opera Universitaria quale TFR, che il lavoratore aveva versato alla IO , poteva dirsi giustificata la restituzione dell'importo CP_1 sotto forma di TFS nella misura di € 1.017,54; che invece per quanto atteneva al calcolo del t.f.s. era errata la base di calcolo e la quantificazione dello stipendio dell'ultimo anno, dal quale andava escluso ogni trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di produttività, in applicazione del Regolamento regionale 2015 n. 6 (recepito da AZ oggi con la determinazione CP_2 direttoriale n. 366/2017), che rinviava alle sole voci retributive utili ai fini del calcolo dell'indennità CP_ di fine servizio da parte dell' che detta normativa era pienamente legittima e che aveva modificato il precedente Regolamento n. 1/2002 adottato sulla scorta della L.R. 6/2002 la quale a propria volta all'art. 43 aveva abrogato la L. 67/1979; che esigenze di speding review e di contenimento della spesa pubblica legittimavano sia la soppressione sia la rimodulazione peggiorativa dell'istituto dell'integrazione del TFS che era di esclusiva matrice regionale;
che correttamente quantificando l'importo dovuto al ricorrente, nulla era dovuto per il periodo dal 1977 al 1981 in quanto il servizio non era stato prestato alle dipendenze della salva restituzione CP_1 dell'importo di € 1.017,54, mentre per il periodo dal 1981 al 2016 gli sarebbe spettato solo la somma aggiuntiva di € 30.688,88 dovendosi utilizzare la base di calcolo ristretta del Regolamento n. 6/2015; che nulla era poi dovuto a titolo di t.f.s. per il periodo dal 1.12.2016 al 1.7.2019, avendo il ricorrente diritto al solo t.f.r. per l'incarico di Direttore Generale;
che infine la L.R. 2021 n. 14 non era direttamente applicabile a , essendo necessario un atto di recepimento mai adottato ed CP_2 essendo essa relativa ai soli dipendenti del ruolo della Giunta e del Consiglio Regionale. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, di procedere nel quantum ad una riduzione del TFS integrativo nella misura correttamente calcolata e indicata in memoria. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 2.7.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. È opportuno brevemente richiamare la normativa che regolamenta la fattispecie in esame.
2. Il ricorrente era dipendente di (istituito con L.R. 6/2018), già AZ (istituito con L.R. CP_2 7/2008), in forza di contratto a tempo indeterminato anteriore al 31.12.2000 e non optante per il t.f.r.. Ai dipendenti AZ, per espressa previsione dell'articolo 23, comma 3, L.R. 7/2008 “si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali” (previsione poi ripresa dall'art. 15 L.R. 6/2018 per ). CP_2
3 3. Orbene, la L.152/68 riconosceva ai dipendenti degli enti locali, a carico dell' un Pt_4 trattamento di fine servizio pari a 1/15 dell'80% dell'ultima retribuzione contributiva per ogni anno di servizio. La L.R.
4.9.1979 n. 67 (recante il trattamento previdenziale del personale regionale) allo scopo di uniformare il TFS dei dipendenti regionali, diversificato per la provenienza da enti disciolti e di attribuire loro un trattamento migliorativo rispetto a quello previsto dalla legge statale, aveva inizialmente previsto una “indennità di anzianità” pari a 1/12 dell'80% della ultima retribuzione annua lorda, quale determinato secondo le regole Inadel, ponendo a carico della IO la differenza. L'art. 1 della L.R. 67/1979 è stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 20 della L.R. 12/2020, che così previsto: “
1. La retribuzione annua lorda prevista dall'articolo 1 della L.R. 67/1979, è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati. (…)”.
4. Successivamente la L.R. 18.2.2022 n. 6 (“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”) all'art. 43 (Abrogazioni) ha così disposto al comma 1 “Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli art. 30 e 39 sono abrogate le seguenti leggi fermi restando i diritti già maturati previsti dalle leggi medesime: (omissis) ee) L.R.
4.9.1979 n. 67 (omissis)”. Dunque la L.R. ha abrogato la L.R. 67/1979 mantenendo però fermi “i diritti già maturati”. Ai sensi dell'art. 30 cit. è stato emanato il Regolamento regionale 6.9.2002 n.
1. All'art. 337 il detto Regolamento ha previsto che i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000 possono optare per la trasformazione dell'indennità di fine servizio (anzianità) in t.f.r. regolato dalla L. 297/82; ai dipendenti titolari di un contratto di lavoro successivo al 31.12.2000 compete invece sempre il t.f.r.; ai dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000 che non abbiano esercitato l'opzione per il t.f.r., compete l'indennità di fine servizio. All'art. 338 il detto Regolamento ha stabilito:
- al comma 1 che per i dipendenti che optino per il t.f.r. e per quelli a cui esso spetta ex lege (assunti dopo il 31.12.2000), l'amministrazione assicura il t.f.r. ai sensi della L. 297/82;
- al comma 2 che per i dipendenti titolari di un contratto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000 che non abbiano optato per il t.f.r., l'amministrazione assicura un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio;
- al comma 3 che la retribuzione annua lorda è da intendersi comprensiva di compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati e che “l'amministrazione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante, secondo quanto previsto dal comma 2, e quella lorda corrisposta, a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad altro analogo titolo, dalla stessa e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale”. CP_1 Dunque il Regolamento 2002 n. 6 ha mantenuto gli stessi criteri di calcolo e la stessa base di calcolo del t.d.s. previsto dalla L.R. 67/1979 per i dipendenti già in servizio alla data del 31.12.2000 che non avessero optato per il t.f.r., confermando altresì la posizione a carico della CP_1 della differenza rispetto al trattamento Inadel.
5. È poi intervenuto il Regolamento regionale 27.7.2015 n. 6 (in vigore dal 29.7.2015) - emanato a seguito del transito nei ruoli regionali dei dipendenti delle Province per effetto del processo di riordino di cui alla L. 2014 n. 56 - ha apportato modifiche peggiorative al Regolamento 2002 n. 1
4 modificando l'art. 338 al comma 2 precisando che il servizio ivi previsto dovesse essere “prestato alle dipendenze della regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro” (mentre il regolamento precedente prevedeva la computabilità anche dei periodi di servizio prestati alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni) e al comma 3 prevedendo che la base di calcolo sarebbe stata costituita solo dalle voci retributive utili ai fini del calcolo del TFS da parte dell' (sostituendo le parole “è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed CP_4 emolumenti fissi e continuativi comunque denominati” con le seguenti: “è determinata sulla base CP_ delle voci retributive utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio da parte dell' ).
6. Infine la L.R. 11.8.2021 n. 14, all'art. 100 (“Interpretazione autentica dell'art. 43…”) ha stabilito che il primo alinea dell'art. 43 della L.R. 6/2002 debba interpretarsi nel senso che la salvaguardia dei diritti già maturati sulla base della L.R. 67/1979 si applica ai: a) dipendenti a tempo indeterminato inquadrati presso la Giunta regionale anteriormente al 29.7.2017 e presso il Consiglio regionale anteriormente al 7.9.2015; b) dipendenti a tempo indeterminato inquadrati presso la Giunta o il Consiglio regionale successivamente alle date di cui alla lett. a, purchè già in servizio presso altra Pubbliche Amministrazioni alla data del 31.12.2000 con contratto a tempo indeterminato. Al comma 2 del cit. art. 100 è specificato che “Per il personale di cui al comma 1, lettera a), in servizio presso la Giunta regionale, ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono fatti salvi i periodi, i servizi e la misura del trattamento previdenziale già valutabili sulla base della disciplina degli articoli 338 e 339 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) vigente anteriormente alla data del 29 luglio 2015”. Al comma 4 dell'art. 100 è specificato che per il personale di cui al comma 1, lettera b), ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono considerati esclusivamente i servizi prestati alle dipendenze della IO in costanza di rapporto di impiego o di lavoro.
7. Così ricostruita diacronicamente la normativa che ha regolamentato la fattispecie occorre rimarcare quanto segue.
7.a. Per un verso il Regolamento regionale 2015 n. 6 deve essere disapplicato in quanto illegittimo. Infatti, come chiarito, la L.R. 67/79 previde in favore dei dipendenti della un CP_1 trattamento di fine servizio integrativo di quello a carico dell' ai sensi della L. 152/68, Pt_4 dettando una disciplina migliorativa rispetto a quella prevista dalla legge nazionale, quanto, in particolare, alla quota dell'ultima retribuzione utile (1/12 anziché 1/15). Al momento della sua introduzione, d'altro canto, la materia dell'ordinamento degli uffici, che l'art. 117 della Costituzione delegava alle Regioni, si riteneva pacificamente estesa alla regolamentazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti delle stesse (Cort. Cost. n. 217/87). In seguito all'entrata in vigore del D. lgs. 165/2001 e della riforma dell'art. 117 della Costituzione operata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, è stato introdotto il principio che la disciplina dei trattamenti economici dei dipendenti regionali è assoggettata a riserva di legge statale, dato che attiene ormai, stante la cd. privatizzazione del rapporto, alla materia dell'ordinamento civile (Cort. Cost. 322/2010, 7/2011, 77/2011, 339/2011, 290/2012, 228/2013, 150/2015, 175/2016 ed altre). Poiché gli artt. 1, comma 3, 2 e 45 del D. lgs. 165/2001 hanno eretto a principio fondamentale, cui anche le Regioni ordinarie debbono attenersi, quello secondo cui il trattamento economico dei dipendenti può esser disciplinato solo dalle regole civilistiche e dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego, le Regioni non possono più interferire con la materia, neppure con legge (Corte Cost., cit.). Deve pertanto ritenersi, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito di questo Tribunale (T. Roma 9801/2016) confermata anche in grado di appello (C. Appello Roma 3625/2021 che richiama la sentenza C. Appello del 17.9.2021), l'illegittimità del Regolamento regionale n. 6 del 2015, che ha modificato, in senso peggiorativo le disposizioni di cui all'art. 338 del Regolamento n. 1/2002 che
5 riproponeva le disposizioni della L. 67/1979 nella interpretazione autentica fornitane dall'art. 20 della L. R. 12/2000, poiché così facendo esso ha inciso su una materia ormai riservata alla legge statale e, per essa, alla contrattazione collettiva (cfr. tra le tante T. Roma 8225/2018; T. Roma 4132/2018; T. Roma 7807/19; 6790/20; T. Roma 9482/2021, R. Roma 6452/2022; T. CP_5 Roma 9928/23; T. Roma 2637/23; C. Appello Roma 1343/22; C. Appello 2235/2022; C. Appello Roma 1680/2023).
“D'altro canto, è certo che la materia del TFS faccia parte della riserva di legge, sia perché l'espressione "trattamento economico", contenuta nell'articolo 45 del D. Lgs. n. 165/2001, è tale da comprendere i TFS e le integrazioni datoriali, entrambi in quanto dotati di certa natura retributiva, sia, anche, perché l'articolo 72, comma 2, del D. Lgs. n. 29/1993, poi riprodotto dall'articolo 69, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, nel prevedere che "in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, co. 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto", se impedì alle previgenti disposizioni in materia di TFS di decadere con la sottoscrizione dei CCNL 98/2001, secondo la regola generale posta dal comma 1, confermò esplicitamente che la materia era anch'essa ormai riserva di contrattazione collettiva” (Trib. Roma, sentenza n. 4132/2018, confermata in appello da C. Appello 2235/22). La IO , pertanto, non può più disciplinare la materia, neppure per legge, perché i TFS CP_1 integrativi in genere, sono ormai materia di riserva di legge statale, che l'ha deferita alla contrattazione collettiva.
“Sulla scorta delle superiori considerazioni deve, pertanto, conclusivamente ritenersi che l'unica interpretazione dell'articolo 43, comma 1, della L.R. n. 6/2002 non potrà che essere orientata dai limiti della sua possibile legittimità costituzionale, sicché nel senso che i lavoratori "preassunti" e "non optanti" hanno diritto all'applicazione della legge 67 non solo "pro-rata" fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione delegato dall'art. 30 della L.R. n.6/2002, bensì indefinitamente nel futuro, salvi interventi regolativi della legge statale o della contrattazione da essa delegata, non potendo più il regime del TFS, compresa l'integrazione regionale, essere intaccato, tantomeno "in peius", da alcuna normativa regionale, dal 1993, e, comunque, dal 2001” (Trib. Roma 4132/18 cit.).
7.b. Per altro verso e ferme le superiori considerazioni il Regolamento regionale 2015 n. 6 non può trovare applicazione alla fattispecie anche per il principio di non applicabilità retroattiva, come affermato da diverse sentenze di questo stesso Tribunale, pienamente condivisibili, (tra le altre: Sentenze n. 9801/2016 pubbl. il 14/11/2016; n. 9756/2018 pubbl. il 11/12/2018; 9755/2018 pubbl. il 11/12/2018).
7.c. Per altro verso ancora e concludendo, l'art. 100 della L.R. 2021 n. 14, invocato dal ricorrente non può trovare qui applicazione, per le stesse ragioni e cioè per essere venuta meno la potestà legislativa regionale in materia, come condivisibilmente osservato da diverse pronunce di questo Tribunale, che con diffuse e convincenti motivazioni, hanno altresì rimarcato la portata autenticamente innovativa della norma, ad onta della sua autoqualificazione di interpretazione autentica e dunque la sua applicabilità solo per il futuro, con conseguente irrilevanza nel caso concreto in cui il pensionamento del ricorrente è avvenuto nel 2019 (cfr. T. Roma 9482/2021, R. Roma 6452/2022).
8. Ciò posto in punto di diritto, in punto di fatto è assolutamente pacifico e incontroverso che l'odierno ricorrente sia stato assunto prima del 31.12.2000 e che non abbia optato per il t.f.r.. È, altresì, documentale che nel passaggio da Opera Universitaria di Roma ai ruoli della CP_1
(3.2.1981) abbia riversato il t.f.r. percepito, al fine di beneficiare dell'istituto di cui all'art. 3
[...] L. 67/1979 (doc. 2 fasc. ricorrente;
doc. 1 fasc. Disco). Ne discende, per quanto esposto al precedente punto, che il ricorrente ha diritto al calcolo del TFS integrativo in base alla previsione dell'art 338 Regolamento regionale n. 1/2002, che riproduce quella della L. 67/1979 interpretata autenticamente dall'art. 20 L. 12/00 e quindi con riguardo alla base di calcolo dell'80% dell'ultima RAL comprensiva degli emolumenti e indennità fisse e
6 continuative e con riferimento a tutti i servizi svolti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, anche non alle dipendenze della IO. Vanno dunque calcolati anche i servizi svolti anteriormente al transito presso i ruoli regionali avvenuto il 3.2.1981 (e quindi anche dell'Università degli studi di Pisa e dell'Opera Universitaria di Roma) e va considerato altresì l'importo della buonuscita rifuso al momento del passaggio. Infatti il ricorrente ha chiesto con il presente ricorso, altresì, la liquidazione della quota del TFS in virtù di un precedente versamento, attuato direttamente nelle casse dell'Amministrazione regionale per il ex art. 3 L.R. 67/1979. In forza di tale previsione, al personale transitato alla IO è CP_1 stata riconosciuta la facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità, buonuscita, premio di fine servizio o comunque una somma ad altro titolo maturato presso l'ente di provenienza, di rifondere la somma lorda (a tali titoli percepita) a favore della IO…ed ottenere così il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa”. I conteggi, che trovano conforto nelle buste paga dell'ultima annualità prodotte dal ricorrente, appaiono correttamente redatti nella nota depositata il 23.4.2025, in quanto viene posta a base del calcolo l'ultima retribuzione annua lorda del dirigente, andato in quiescenza con Parte_1 l'applicazione del regolamento regionale n.1/2002 che prevedeva, a differenza del nuovo regolamento n.6/2015 e coerentemente alla L.R 67/1979 (interpretata autenticamente da L.R. 12/000 art. 20) il calcolo del TFS sulla retribuzione annua lorda comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati, nella specie costituiti da: retribuzione tabellare, indennità di vacanza contrattuale, RIA, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato (RAL di € 107.099,85, all'80%, diviso per dodici mensilità = € 7.139,99, moltiplicato per 468 mesi (pari a 39 anni di servizio dal 1977 al 2016) diviso 12 = € 278.459,60). In particolare il ricorrente ha chiarito che gli elementi fissi e continuativi presi qui in considerazione sono costituiti dall'indennità di posizione e di risultato (produttività), voci alle quali deve certamente riconoscersi il carattere della fissità e della continuatività e che infatti era stata già presa in considerazione dall'ente al momento dell'erogazione dell'anticipo del TFS al dipendente. D'altro canto è consolidato e condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito per cui debbano ritenersi comprese nella base di calcolo del TFS anche l'indennità di posizione, di risultato (cioè di produttività) e di comparto. In tale senso infatti si è già espresso questo Tribunale con la condivisibile sentenza n. 7807/2019, alla quale si fa integralmente rinvio perché fondata su motivazioni persuasive e anche la locale Corte di Appello che ha confermato quella pronuncia (Corte di appello di Roma 1343/2022), osservando innanzitutto che “ in sede giudiziale offre CP_2 una prospettazione del tutto contrastante con la sua stessa determinazione Direttoriale n. 1202 del 14.4.2017 di ) nella quale si legge tra l'altro “… tenuto altresì conto che è stato Controparte_6 secondo la quale “le quote di seguito indicate sono state calcolate dagli uffici di AZ nell'ammontare presumibile di: € 13.353,19 a carico della (1° aprile 1974 – 30 CP_1 dicembre 1998); € 47.696,58 a carico di AZ (31 dicembre 1998 – 31 agosto 2014)…”. L'importo ivi indicato viene oggi contestato (dallo stesso ente che ha predisposto la delibera e che non l'ha mai revocata) affermando che nel computo non dovrebbero essere calcolate le voci a titolo di retribuzione di risultato, indennità di comparto, retribuzione di posizione” e che nello specifico è pacifica l'applicabilità del regolamento regionale n.1/02 il quale all'art.388 prevede che “..la retribuzione annua lorda prevista dal comma 2 è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati”. Inoltre di recente anche Corte di Appello di Roma sentenza 8.1.2025 n. 50 ha ribadito tale orientamento, affermando che nella base di calcolo del t.f.s. debba essere inclusa, nel caso che ci occupa, anche la retribuzione di posizione, l'indennità di comparto, la retribuzione di risultato e la c.d. “indennità di produttività collettiva” osservando quanto “in particolare alla c.d. “indennità di produttività collettiva” che, ad avviso della , sarebbe da escludere perché la sua erogazione CP_2 sarebbe stata soggetta alla valutazione discrezionale del superiore gerarchico, la richiama CP_2 in modo inconferente Cass. n.37287/2021 che riguarda aspetti eterogenei delle differenze
7 retributive (e non di TFS) dovute a personale transitato da un Ente pubblico ad un altro…”; In conclusione, in assenza di elementi di segno contrario neppure allegati, si tratta di emolumenti fissi e continuativi, costanti e predeterminabili, come tali riconducibili all'ampia formula dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati di cui all'art.1 della legge regionale n.67/79, come autenticamente interpretato dall'articolo 20 della L.R. delLazio n.12/2000 e dell'art.338, commi 2 e 3, del R.R. del lazio n.1/2002”. CP_ Dall'importo lordo di € 278.459,60 va detratto quello riconosciuto dall' di € 177.299,81, così pervenendosi al residuo TFS dovuto di € 101.159,79. È poi dovuta sulla sorte solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, 36° comma della legge n. 724/94, così come interpretato dalla sentenza n. 459/00 della Corte Costituzionale.
9. Da ultimo non appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla
, atteso che è nella specie pacifico e documentale che il ricorrente, già dipendente CP_1 dell'Università degli Studi di Pisa e poi assunto il 1.1.1980 dall'ex Opera Universitaria, sia confluito dal 3.2.1981 nei ruoli della rimanendovi fino al 31.12.1998 (dal CP_1 CP_ 21.12.1985 immesso nei ruoli , istituito con L.R. 14/1983 e d.g.r. 1356/1988) e venendo assegnato in forza di L.R. 54/1998 art. 2, con decorrenza dal 1.1.1999, all' (poi divenuta Pt_2 AZ con L.R. 7/2008 e infine con L.R. 6/2018), con conseguente applicazione delle CP_2 norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della (ex artt. CP_1 24 L.R. 51/94, art. 19 L.R. 25/2022; art. 23 L.R. 7/2008; art. 15 L.R. 6/2018) e che abbia cessato il servizio alle dipendenze dell'odierna in data 1.7.2019. CP_2 Ciò conferma la responsabilità solidale anche della che non discende tanto dalla CP_1 circostanza che questa sia l'ente finanziatore di , ma dal fatto che la ha incardinato CP_2 CP_1 nei propri ruoli il lavoratore all'epoca della confluenza del rapporto di lavoro con l'
[...]
, 3.2.1981 fino al 31.12.1998 (in tal senso cfr. anche T. Roma 7807/2019, confermata CP_3 da C. Appello Roma n. 1343/2022).
10. Ne discende che sussiste la responsabilità - e quindi la legittimazione passiva - della CP_1
per il periodo durante il quale la medesima ha inserito nei propri ruoli il ricorrente (1981-
[...] 1998) e per il periodo pregresso alla confluenza (1977-1981). Per il periodo successivo (1.1.1999 – 1.7.2019), invece, l'unico obbligato è il cessionario (oggi
), il quale tuttavia risponde in solido con la anche del periodo pregresso, in base ai CP_2 CP_1 principi posti dall'art. 2112 c.c., norma in base alla quale in caso di cessione d'azienda il cedente ed il cessionario rispondono in solido per i crediti maturati dal lavoratore fino alla cessione. Sicché per il periodo dal 1977 al 31.12.1998 rispondono in solido e;
per il periodo CP_1 CP_2 successivo al 31.12.1998, risponde solo e non sussiste la responsabilità della . CP_2 CP_1 Le parti resistenti, vanno dunque condannate in solido al pagamento della somma di € 101.159,79, con la specificazione appena indicata (attraverso i conteggi depositati dal ricorrente è possibile quantificare la quota parte del TFS gravante sulla IO moltiplicando l'importo mensile ivi individuato per il numero di mensilità di riferimento).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione del minimo dello scaglione di valore della controversia, tenuto conto della fase introduttiva, di quella di studio, dell'ampia istruttoria documentale, della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
8 - accerta il diritto del ricorrente a percepire il TFS secondo la L.R. 67/1979, come interpretata autenticamente dall'art. 20 L.R. 12/2000 e secondo il Regolamento regionale n.1/2002 e per l'effetto condanna la e l'ente , in solido nei limiti di cui in motivazione, CP_1 CP_2 al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 101.159,79 a titolo di residuo TFS, oltre accessori come in parte motiva;
- condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 6.696,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 2.7.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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