Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 04/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00429/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2024, proposto da
Tim S.p.A. e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit S.p.A.), rappresentati e difesi dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
Comune di Jesi - Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico, Provincia di Ancona, Regione Marche, Wind Tre S.p.A., Cellnex Italia S.p.A., non costituiti in giudizio;
Comune di Jesi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Tiberi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'atto del Comune di Jesi - Area urbanistica, edilizia, ambiente e sviluppo economico - ufficio tutela ambientale avente ad oggetto “Istanza unica per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Jesi in via Paradiso snc su un terreno catastalmente censito al fg. n. 33 part. 67. Inwit SpA – Vodafone – TIM – Valutazione osservazioni ditta Inwit”, conosciuto dalle ricorrenti in ragione della sua trasmissione, tramite pec del 5.3.2023;
- del “Verbale della conferenza di servizi” del 4.3.2024 adottato dal Comune di Jesi Area Urbanistica edilizia ambientale e sviluppo economico servizio attività produttive e sviluppo economico Suap;
- del Parere del 4.3.2024 adottato dal Comune di Jesi Area Urbanistica edilizia ambientale e sviluppo economico servizio attività produttive e sviluppo economico Suap, avente ad oggetto “Procedimento art. 7 DPR 160/2010 e art. 44 (ex art. 87) DLgs 259/2003 per istanza unica per la realizzazione nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Jesi via Paradiso – Esame osservazioni”;
e, ove occorrer possa, dei seguenti atti laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dalle odierne ricorrenti: atto del 21.2.2024 prot. n. 11819; atto n. 9131 del 9.2.2024; “Regolamento per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati 2019-2021” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 132 del 21.12.2016 come modificato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 20.2.2019 e, quindi, della predetta deliberazione di Consiglio comunale n. 132 del 21.12.2016 e della predetta deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 20.2.2019; Tav 1 del Regolamento “localizzazione degli impianti di telefonia mobile e Tav. e “Localizzazione impianti trasmissione dati”; atto prot. 6685/2024; art. 8 del Regolamento comunale sulla minimizzazione dell'esposizione; art. 18 del Regolamento per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati 2019-2021; atto del 12.2.2024 prot. n. n. 9544/2024; atto del 14.2.2024 prot. n. 10170; verbale dell'1.3.2024 prot. n. 14395; nota prot. 14395 dell'1.3.2024; regolamento comunale per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile; nota del 23.2.2024 prot. n. 12477; nota prot. comunale n. 11819 del 21.2.2024; nota prot. n. 9131 del 9.2.2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesi;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con nota depositata in data 29 marzo 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese del giudizio;
- alla pubblica udienza del 17 aprile 2025, il difensore del Comune, con dichiarazione resa a verbale, si è opposto alla richiesta di compensazione delle spese processuali, chiedendo invece che esse fossero poste a carico della parte ricorrente in virtù del principio di soccombenza virtuale;
Ritenuto che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, stante la dichiarazione resa in tal senso dalle ricorrenti;
Ritenuto, altresì, che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, anche in considerazione del fatto che gli ulteriori sviluppi della vicenda, dovuti all’aggiornamento del Regolamento comunale per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile a cui il Comune di Jesi sta provvedendo di concerto con i gestori, ivi comprese le ricorrenti, e all’individuazione delle nuove aree idonee all’installazione, avrebbero, con molta probabilità, comunque inciso sugli esiti del presente ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO