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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4817/2019 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 18.9.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 4817/2019 R.G., vertenti tra:
e " Controparte_1 Controparte_2 rappresentata da
[...] [...]
,, Controparte_3 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Maria Costagliola Di Fiore che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per l'interventrice l'Avvocato Enrico Velotti che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Caterina Alfano si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.to Costagliola Di Fiore si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Velotti si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
N. 4817/2019 R.G.A.C.
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4817/2019 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2025/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 19.9.2019 nel pro- cedimento n. 5257/2017 R.G. - vertente tra
(c.f. ), in proprio e nella qualità di socio acco- Controparte_1 C.F._1 mandatario della società " (c.f. Controparte_2
- P.IVA , rappresentati e difesi dall'Avvocato Maria Costa- P.IVA_1 P.IVA_2 gliola Di Fiore, elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore in Piano di
Sorrento (NA), Via Bagnulo, n. 36;
appellante
e
(c.f.- P.IVA , per quest'atto rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(c.f. – P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tem- CP_4 P.IVA_4 pore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Caterina Alfano elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Nocera Inferiore, Via Garibaldi, n. 28;
interventrice nonché
, domiciliata, in Torre del Greco (NA), Via Dei Controparte_3
Ramaioli, n.26; appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della so- Controparte_1
2
cietà di (va detto che la persona fisica è stata Controparte_2 Controparte_2 destinataria del precetto in qualità di fideiussore “nei limiti d'importo della fideiussione prestata”), proponeva opposizione all'esecuzione rappresentando che: a) in data 5.7.2017 era stato notificato atto di precetto fondato su due titoli: a1) contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 24.4.2002, rep. 17131, racc. 2820, munito della formula esecutiva il
15.5.2002, con il quale il PA aveva concesso alla CP_3 CP_3 [...]
(codice fiscale , vi è stata poi modifica della denominazione socia- Parte_1 P.IVA_1 le) la somma di euro 180.000,00; a2) contratto di finanziamento a medio lungo termine del 19.6.2008, rep. 23981, racc. 4990, munito della formula esecutiva il 10 luglio 2008, di euro 180.000,00; b) nel precetto erano state menzionate proroghe dovute ad una situazio- ne di difficoltà della società; c) nelle more quest'ultima aveva proposto un piano di rien- tro e versato la somma di euro 20.000,00 e di tale versamento non vi era stata contezza nel precetto.
L'istante deduceva la nullità dell'atto di precetto per illiquidità del credito, indetermina- tezza e genericità dello stesso, evidenziando - come detto - l'esistenza di un versamento intermedio di euro 20.000,00 del 9.9.2016, non menzionato nell'atto di precetto, oltre all'impossibilità di sapere, nella somma complessiva di euro 195.005,12, quanto fosse imputabile a capitale e quanto a interessi, non permettendo allo stesso la possibilità di ef- fettuare un calcolo preciso sul quanto versato e quanto dovuto, né di appurare se vi fosse stata indebita capitalizzazione.
Allegava, altresì, la contrarietà a buona fede del comportamento della non avendo CP_3 la stessa risposto alle richieste di offerta transattiva per il pagamento dovuto.
Precisava che lo stato di insolvenza non dipendeva dalla propria volontà ma da una com- promissione della sua capacità economica, dovuta al mancato pagamento dei canoni di lo- cazione da parte della società affittuaria dell'azienda “ ”. Parte_2 Controparte_2
Parte opponente chiedeva:
“- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto;
- dichiarare che la nullità del precetto per illiquidità dello stesso;
- dichiarare la nullità del precetto per indeterminatezza del criterio di calcolo e della somma precettata;
- accertare l'effettiva somma dovuta dalla società debitrice, eliminando la capitalizzazio- ne degli interessi, calcolando l'eventuale tasso di usura, l'accertamento e la verifica della reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria dell'attrice nei confronti della banca, con accertamento delle somme dovute in corso di causa a mezzo C.T.U. e condanna della convenuta previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali indeter- minate e contrarie a norme imperative…”.
Si costituiva la contestando l'avverso dedotto e Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In ordine alla somma di euro 20.000,00, la scriveva: “inoltre, il preteso versamento CP_3
3
di € 20.000,00 è già stato imputato a deconto delle somme dovute (cfr. estratti conto alla data del 12.6.2017 che si allegano)” (pag. 4 della comparsa di risposta).
All'esito, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione, ritenendo che la stessa incides- se unicamente sul quantum e non sull'an debeatur e ha rilevato come la Banca opposta avesse dimostrato documentalmente l'esatto importo dovuto dall'opponente, senza che questi ne avesse adeguatamente contestato l'ammontare.
Il Tribunale ha evidenziato come le domande dell'istante fossero caratterizzate da estrema genericità sia rispetto all'accertamento di una eventuale usura che rispetto alla capitaliz- zazione trimestrale.
Per ciò che concerne, invece, l'indeterminatezza del credito azionato, ha ritenuto superate le censure, in quanto: “in ordine al versamento della somma di Euro 20.000,00 la CP_3 ha espressamente dedotto di averlo già considerato ai fini dei calcoli della somme dovute
(come risulterebbe peraltro dagli estratti conto depositati)”.
Sempre per il Tribunale, “l'intero atto introduttivo della opposizione appare caratterizza- to da una estrema genericità delle contestazioni, laddove viene chiesto l'accertamento di una eventuale usura (senza che siano allegati i decreti per la rilevazione del tasso soglia né tantomeno conteggi alternativi effettuati da un CT) ovvero di una eventuale capitaliz- zazione trimestrale (senza evidenziare quali siano i periodi del rapporto cui la doglianze viene riferita) …”.
In ogni caso, la doglianza circa la illegittima capitalizzazione degli interessi è stata ritenu- ta infondata, evidenziando il Giudice di prime cure che “nel piano di ammortamento alla francese, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quelle di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, sicché non vi è alcuna discordanza e/o indeterminatezza tra il tasso pattuito e quello ap- plicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi.-
In altri termini, nel sistema progressivo alla francese, ciascuna rata comporta la liquida- zione ed il pagamento di tutti ed unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce. Tale importo viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quo- ta di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, quindi, alcuna capitalizza- zione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti”.
Infine, per Tribunale non è dato sapere in cosa si sostanzi la violazione dei principi di buona fede eccepiti da parte istante e imputati all'Istituto di credito.
Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 1.10.2019, Parte_3
[.
, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della società
[...]
(si è già detto che la persona fisica è stato indicato in precetto Controparte_2 in qualità di fideiussore “nei limiti d'importo della fideiussione prestata”), con atto del
29.10.2019, ha proposto appello, costituendosi in data 6.11.2019 e sostenendo l'erroneità
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della pronuncia nella parte in cui:
1) non è stata considerata la nullità dell'atto di precetto per illiquidità del credito, inde- terminatezza e genericità dello stesso;
2) non si è approfondita la questione inerente all'usura e alla capitalizzazione trimestrale;
3) non si è valutata la contrarietà del comportamento della alla buona fede. CP_3
Si è costituita la in nome e per conto di quale cessionaria CP_3 Controparte_2 della eccependo dubbi circa l'interesse ad agire Controparte_3 degli appellanti (“…si osserva pur travalicando l'oggetto specifico del presente giudizio , che gli attuali appellanti hanno proposto nell'esecuzione immobiliare promossa sulla ba- se dell'opposto precetto, istanza di conversione che, previa precisazione del credito è sta- ta ammessa con ordinanza del G.E. […] in data 7.11.2019 in 48 mesi a decorrere dal novembre 2019…) e sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'impugnazione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della , Controparte_5 citata e non costituitasi in giudizio.
Sempre in via preliminare, per ciò che concerne la presunta carenza di interesse ad agire dell'appellante, va detto che l'istanza di conversione, avanzata nel giudizio di esecuzione immobiliare promosso a seguito dell'opposto precetto, mira ad ottenere un'alternativa all'espropriazione forzata, mentre l'opposizione è comunque volta a contestare la regola- rità della minacciata esecuzione.
Pertanto, nella specie non si prospetta alcuna carenza di interesse ad agire, essendo la stessa legata all'esigenza di tutelare un proprio interesse, quale quello di vedere rideter- minata la somma richiesta con l'atto di precetto a prescindere dal versamento delle rate, come dedotto nella memoria finale dall'interventrice.
Va infine dato atto della costituzione della cessionaria ex art. 111 cpc, che va qualificata come interventrice.
In ragione della mancanza di contestazione sulla cessione, va riportato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stes- so, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del paga- mento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie tra- slativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul cre- ditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubbli- cazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gaz- zetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i me-
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desimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costi- tuisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente con- testata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimo- strazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola ricon- ducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua in- clusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cass. civ. Sez.
III Ord., 22/06/2023, n. 17944).
Nel merito, il primo motivo di appello va accolto per quanto di ragione.
Nel precetto, datato 16.6.2017, e nel quale le somme indicate come dovute vengono cri- stallizzate, alla data dell'1.12.2016, in complessivi euro 195.005,12, sono stati richiesti al- tresì “gli interessi, anche di mora, ai tassi convenzionalmente pattuiti da calcolarsi sulle rate scadute dalla data di scadenza di ciascuna di esse e sul capitale residuo dal 2.1.2015 sino al soddisfo per il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 24.4.2002, rep.
17131 - racc.29280…”, nonché “gli interessi, anche di mora, ai tassi convenzionalmente pattuiti da calcolarsi sulle rate scadute dalla data di scadenza di ciascuna di esse e sul capitale residuo dal 2.1.2015 sino al soddisfo per il contratto di mutuo a medio termine, rep. 23981-racc. 4990…”.
Nel precetto è stato indicato il totale complessivo, ma si desume agevolmente che questo
è al netto degli interessi ulteriormente poi maturati.
Ebbene, dagli estratti conto alla data del 12.6.2017, e che tengono conto anche degli inte- ressi medio tempore formatesi, gli importi sono superiori a quello precettato.
Nondimeno, non può essere sottaciuto che la banca, che nel costituirsi in giudizio, come visto, ha sostanzialmente riconosciuto il versamento di euro 20.000,00 (“il preteso versa- mento di € 20.000,00 è già stato imputato a deconto delle somme dovute (cfr. estratti con- to alla data del 12.6.2017 che si allegano)”, a fronte della produzione di contabile di par- te opponente (in cui si legge “versamento su pos a cz hotel eden bleu sas 1343602” che appare riconducibile proprio la posizione della società: pratica 1343602,05 5076 come si desume dagli estratti conto), avrebbe dovuto necessariamente conteggiare la detta somma, avendo appunto notificato il precetto (luglio 2017) in data successiva al versamento (set- tembre 2016) e poi sulla stessa operare il calcolo degli interessi.
Non si condividono, dunque, le motivazioni della sentenza del Giudice di prime cure nella
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parte in cui, relativamente alla contestazione dell'importo richiesto con l'atto di precetto, si è sostenuto che “la banca ha depositato 2 estratti conto al 12.6.2017 che enucleano, con precisione, gli importi dovuti dagli opponenti (e rispetto ai quali alcuna contestazio- ne specifica è stata mossa dagli stessi)”, atteso che i movimenti bancari che emergono da tali estratti conto non vanno oltre la data del 15.2.2016, sebbene la data indicata nella in- testazione del documento sia 12.06.2017 (che presumibilmente potrebbe essere riferita al- la stampa ovvero alla data in cui sia stato generato il documento) ed espongono dunque un importo non aggiornato alle operazioni effettuate a quella data.
In ogni caso, anche a volere superare la detta impostazione deduttiva, a fronte della pro- duzione offerta dall'opponente, spettava all'opposto fornire prova univoca in contrario.
La somma di euro 20.000,00, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 1193 cc va impu- tata al debito più oneroso per il debitore e cioè quello di importo residuo maggiore (mutuo rep. 23981 - racc. 4990).
Per ciò che concerne invece l'eventuale usura e la illegittima capitalizzazione degli inte- ressi, le deduzioni risultano oltremodo generiche senza alcuna specifica allegazione e per- tanto vanno disattese.
Medesime considerazioni vanno fatte in ordine al calcolo degli interessi, e in disparte dal- le previsioni contenute nelle richiamate stipulazioni.
Alcuna consulenza andava quindi disposta, in quanto necessariamente esplorativa.
Anche l'ultimo motivo di appello va rigettato.
La sollevata eccezione circa la buona fede contrattuale dell'Istituto di credito, come so- stenuto dal primo Giudice, è oltremodo generica e fumosa.
Inoltre, a prescindere da ogni considerazione sulla valutazione di tale aspetto nella fase di esecuzione, in ogni caso, è noto che “la buona fede si atteggia come un impegno od ob- bligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a pre- servare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbli- go di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 20/01/2022,
n.1825).
Nella specie, come sostenuto dalla stessa opponente, nel corso del tempo la ha CP_3 concesso, a più riprese sospensioni, come si desume dalla produzione di varie stipulazioni con le quali il pagamento delle rate è stato sospeso.
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, ognuna autonomamente dirimente anche questo mo- tivo va rigettato (così come la richiesta risarcitoria, assolutamente generica).
L'appello va quindi accolto per quanto di ragione e va dichiarato il diritto di parte appel- lata - e dunque del successore ex art. 111 cpc - a procedere ad esecuzione forzata nei limi- ti di euro 175.005,12, stante l'accertamento dell'importo di euro 20.000,00 quale paga-
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mento di rate scadute per ciò che concerne il contratto di mutuo rep. 23981 – racc. 4990, anche se vanno poi calcolati gli stessi interessi convenzionalmente pattuiti sull'importo complessivo di euro 195.005,12, tenendo conto, altresì, sempre per ciò che concerne gli interessi, del versamento nelle more avvenuto, riferito a detto contratto, in data 9.9.2016.
E' inoltre noto che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr. Cassazione civile sez.
III, 29/02/2008, n. 5515; cfr. anche Cass. civ., I, 22/07/2024, n. 20238).
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve pro- cedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale con- seguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attri- buito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
L'accoglimento parziale dell'appello e dunque la sostanziale soccombenza reciproca, in- duce il Collegio a dichiarare integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di lite.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2025/2019, resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 19.9.2019 nel procedimento n. 5257/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Controparte_3
• accoglie l'appello per quanto di ragione e - per l'effetto - dichiara il diritto di parte appellata - e dunque del successore ex art. 111 cpc - di procedere ad esecuzione forzata nei limiti di euro 175.005,12, stante l'accertamento dell'importo di euro
20.000,00 quale pagamento di rate scadute per ciò che concerne il contratto di mu- tuo rep. 23981 – racc. 4990, oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti sull'importo complessivo di euro 195.005,12, tenendo conto, altresì, sempre per ciò che concerne gli interessi, del versamento nelle more avvenuto, riferito a detto contratto, in data 9.9.2016;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso, in Napoli, in data 18.9.2025
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 18.9.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 4817/2019 R.G., vertenti tra:
e " Controparte_1 Controparte_2 rappresentata da
[...] [...]
,, Controparte_3 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Maria Costagliola Di Fiore che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per l'interventrice l'Avvocato Enrico Velotti che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Caterina Alfano si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.to Costagliola Di Fiore si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Velotti si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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N. 4817/2019 R.G.A.C.
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4817/2019 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2025/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 19.9.2019 nel pro- cedimento n. 5257/2017 R.G. - vertente tra
(c.f. ), in proprio e nella qualità di socio acco- Controparte_1 C.F._1 mandatario della società " (c.f. Controparte_2
- P.IVA , rappresentati e difesi dall'Avvocato Maria Costa- P.IVA_1 P.IVA_2 gliola Di Fiore, elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore in Piano di
Sorrento (NA), Via Bagnulo, n. 36;
appellante
e
(c.f.- P.IVA , per quest'atto rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(c.f. – P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tem- CP_4 P.IVA_4 pore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Caterina Alfano elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Nocera Inferiore, Via Garibaldi, n. 28;
interventrice nonché
, domiciliata, in Torre del Greco (NA), Via Dei Controparte_3
Ramaioli, n.26; appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della so- Controparte_1
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cietà di (va detto che la persona fisica è stata Controparte_2 Controparte_2 destinataria del precetto in qualità di fideiussore “nei limiti d'importo della fideiussione prestata”), proponeva opposizione all'esecuzione rappresentando che: a) in data 5.7.2017 era stato notificato atto di precetto fondato su due titoli: a1) contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 24.4.2002, rep. 17131, racc. 2820, munito della formula esecutiva il
15.5.2002, con il quale il PA aveva concesso alla CP_3 CP_3 [...]
(codice fiscale , vi è stata poi modifica della denominazione socia- Parte_1 P.IVA_1 le) la somma di euro 180.000,00; a2) contratto di finanziamento a medio lungo termine del 19.6.2008, rep. 23981, racc. 4990, munito della formula esecutiva il 10 luglio 2008, di euro 180.000,00; b) nel precetto erano state menzionate proroghe dovute ad una situazio- ne di difficoltà della società; c) nelle more quest'ultima aveva proposto un piano di rien- tro e versato la somma di euro 20.000,00 e di tale versamento non vi era stata contezza nel precetto.
L'istante deduceva la nullità dell'atto di precetto per illiquidità del credito, indetermina- tezza e genericità dello stesso, evidenziando - come detto - l'esistenza di un versamento intermedio di euro 20.000,00 del 9.9.2016, non menzionato nell'atto di precetto, oltre all'impossibilità di sapere, nella somma complessiva di euro 195.005,12, quanto fosse imputabile a capitale e quanto a interessi, non permettendo allo stesso la possibilità di ef- fettuare un calcolo preciso sul quanto versato e quanto dovuto, né di appurare se vi fosse stata indebita capitalizzazione.
Allegava, altresì, la contrarietà a buona fede del comportamento della non avendo CP_3 la stessa risposto alle richieste di offerta transattiva per il pagamento dovuto.
Precisava che lo stato di insolvenza non dipendeva dalla propria volontà ma da una com- promissione della sua capacità economica, dovuta al mancato pagamento dei canoni di lo- cazione da parte della società affittuaria dell'azienda “ ”. Parte_2 Controparte_2
Parte opponente chiedeva:
“- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto;
- dichiarare che la nullità del precetto per illiquidità dello stesso;
- dichiarare la nullità del precetto per indeterminatezza del criterio di calcolo e della somma precettata;
- accertare l'effettiva somma dovuta dalla società debitrice, eliminando la capitalizzazio- ne degli interessi, calcolando l'eventuale tasso di usura, l'accertamento e la verifica della reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria dell'attrice nei confronti della banca, con accertamento delle somme dovute in corso di causa a mezzo C.T.U. e condanna della convenuta previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali indeter- minate e contrarie a norme imperative…”.
Si costituiva la contestando l'avverso dedotto e Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In ordine alla somma di euro 20.000,00, la scriveva: “inoltre, il preteso versamento CP_3
3
di € 20.000,00 è già stato imputato a deconto delle somme dovute (cfr. estratti conto alla data del 12.6.2017 che si allegano)” (pag. 4 della comparsa di risposta).
All'esito, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione, ritenendo che la stessa incides- se unicamente sul quantum e non sull'an debeatur e ha rilevato come la Banca opposta avesse dimostrato documentalmente l'esatto importo dovuto dall'opponente, senza che questi ne avesse adeguatamente contestato l'ammontare.
Il Tribunale ha evidenziato come le domande dell'istante fossero caratterizzate da estrema genericità sia rispetto all'accertamento di una eventuale usura che rispetto alla capitaliz- zazione trimestrale.
Per ciò che concerne, invece, l'indeterminatezza del credito azionato, ha ritenuto superate le censure, in quanto: “in ordine al versamento della somma di Euro 20.000,00 la CP_3 ha espressamente dedotto di averlo già considerato ai fini dei calcoli della somme dovute
(come risulterebbe peraltro dagli estratti conto depositati)”.
Sempre per il Tribunale, “l'intero atto introduttivo della opposizione appare caratterizza- to da una estrema genericità delle contestazioni, laddove viene chiesto l'accertamento di una eventuale usura (senza che siano allegati i decreti per la rilevazione del tasso soglia né tantomeno conteggi alternativi effettuati da un CT) ovvero di una eventuale capitaliz- zazione trimestrale (senza evidenziare quali siano i periodi del rapporto cui la doglianze viene riferita) …”.
In ogni caso, la doglianza circa la illegittima capitalizzazione degli interessi è stata ritenu- ta infondata, evidenziando il Giudice di prime cure che “nel piano di ammortamento alla francese, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quelle di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, sicché non vi è alcuna discordanza e/o indeterminatezza tra il tasso pattuito e quello ap- plicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi.-
In altri termini, nel sistema progressivo alla francese, ciascuna rata comporta la liquida- zione ed il pagamento di tutti ed unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce. Tale importo viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quo- ta di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, quindi, alcuna capitalizza- zione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti”.
Infine, per Tribunale non è dato sapere in cosa si sostanzi la violazione dei principi di buona fede eccepiti da parte istante e imputati all'Istituto di credito.
Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 1.10.2019, Parte_3
[.
, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della società
[...]
(si è già detto che la persona fisica è stato indicato in precetto Controparte_2 in qualità di fideiussore “nei limiti d'importo della fideiussione prestata”), con atto del
29.10.2019, ha proposto appello, costituendosi in data 6.11.2019 e sostenendo l'erroneità
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della pronuncia nella parte in cui:
1) non è stata considerata la nullità dell'atto di precetto per illiquidità del credito, inde- terminatezza e genericità dello stesso;
2) non si è approfondita la questione inerente all'usura e alla capitalizzazione trimestrale;
3) non si è valutata la contrarietà del comportamento della alla buona fede. CP_3
Si è costituita la in nome e per conto di quale cessionaria CP_3 Controparte_2 della eccependo dubbi circa l'interesse ad agire Controparte_3 degli appellanti (“…si osserva pur travalicando l'oggetto specifico del presente giudizio , che gli attuali appellanti hanno proposto nell'esecuzione immobiliare promossa sulla ba- se dell'opposto precetto, istanza di conversione che, previa precisazione del credito è sta- ta ammessa con ordinanza del G.E. […] in data 7.11.2019 in 48 mesi a decorrere dal novembre 2019…) e sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'impugnazione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della , Controparte_5 citata e non costituitasi in giudizio.
Sempre in via preliminare, per ciò che concerne la presunta carenza di interesse ad agire dell'appellante, va detto che l'istanza di conversione, avanzata nel giudizio di esecuzione immobiliare promosso a seguito dell'opposto precetto, mira ad ottenere un'alternativa all'espropriazione forzata, mentre l'opposizione è comunque volta a contestare la regola- rità della minacciata esecuzione.
Pertanto, nella specie non si prospetta alcuna carenza di interesse ad agire, essendo la stessa legata all'esigenza di tutelare un proprio interesse, quale quello di vedere rideter- minata la somma richiesta con l'atto di precetto a prescindere dal versamento delle rate, come dedotto nella memoria finale dall'interventrice.
Va infine dato atto della costituzione della cessionaria ex art. 111 cpc, che va qualificata come interventrice.
In ragione della mancanza di contestazione sulla cessione, va riportato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stes- so, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del paga- mento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie tra- slativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul cre- ditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubbli- cazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gaz- zetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i me-
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desimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costi- tuisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente con- testata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimo- strazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola ricon- ducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua in- clusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cass. civ. Sez.
III Ord., 22/06/2023, n. 17944).
Nel merito, il primo motivo di appello va accolto per quanto di ragione.
Nel precetto, datato 16.6.2017, e nel quale le somme indicate come dovute vengono cri- stallizzate, alla data dell'1.12.2016, in complessivi euro 195.005,12, sono stati richiesti al- tresì “gli interessi, anche di mora, ai tassi convenzionalmente pattuiti da calcolarsi sulle rate scadute dalla data di scadenza di ciascuna di esse e sul capitale residuo dal 2.1.2015 sino al soddisfo per il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 24.4.2002, rep.
17131 - racc.29280…”, nonché “gli interessi, anche di mora, ai tassi convenzionalmente pattuiti da calcolarsi sulle rate scadute dalla data di scadenza di ciascuna di esse e sul capitale residuo dal 2.1.2015 sino al soddisfo per il contratto di mutuo a medio termine, rep. 23981-racc. 4990…”.
Nel precetto è stato indicato il totale complessivo, ma si desume agevolmente che questo
è al netto degli interessi ulteriormente poi maturati.
Ebbene, dagli estratti conto alla data del 12.6.2017, e che tengono conto anche degli inte- ressi medio tempore formatesi, gli importi sono superiori a quello precettato.
Nondimeno, non può essere sottaciuto che la banca, che nel costituirsi in giudizio, come visto, ha sostanzialmente riconosciuto il versamento di euro 20.000,00 (“il preteso versa- mento di € 20.000,00 è già stato imputato a deconto delle somme dovute (cfr. estratti con- to alla data del 12.6.2017 che si allegano)”, a fronte della produzione di contabile di par- te opponente (in cui si legge “versamento su pos a cz hotel eden bleu sas 1343602” che appare riconducibile proprio la posizione della società: pratica 1343602,05 5076 come si desume dagli estratti conto), avrebbe dovuto necessariamente conteggiare la detta somma, avendo appunto notificato il precetto (luglio 2017) in data successiva al versamento (set- tembre 2016) e poi sulla stessa operare il calcolo degli interessi.
Non si condividono, dunque, le motivazioni della sentenza del Giudice di prime cure nella
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parte in cui, relativamente alla contestazione dell'importo richiesto con l'atto di precetto, si è sostenuto che “la banca ha depositato 2 estratti conto al 12.6.2017 che enucleano, con precisione, gli importi dovuti dagli opponenti (e rispetto ai quali alcuna contestazio- ne specifica è stata mossa dagli stessi)”, atteso che i movimenti bancari che emergono da tali estratti conto non vanno oltre la data del 15.2.2016, sebbene la data indicata nella in- testazione del documento sia 12.06.2017 (che presumibilmente potrebbe essere riferita al- la stampa ovvero alla data in cui sia stato generato il documento) ed espongono dunque un importo non aggiornato alle operazioni effettuate a quella data.
In ogni caso, anche a volere superare la detta impostazione deduttiva, a fronte della pro- duzione offerta dall'opponente, spettava all'opposto fornire prova univoca in contrario.
La somma di euro 20.000,00, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 1193 cc va impu- tata al debito più oneroso per il debitore e cioè quello di importo residuo maggiore (mutuo rep. 23981 - racc. 4990).
Per ciò che concerne invece l'eventuale usura e la illegittima capitalizzazione degli inte- ressi, le deduzioni risultano oltremodo generiche senza alcuna specifica allegazione e per- tanto vanno disattese.
Medesime considerazioni vanno fatte in ordine al calcolo degli interessi, e in disparte dal- le previsioni contenute nelle richiamate stipulazioni.
Alcuna consulenza andava quindi disposta, in quanto necessariamente esplorativa.
Anche l'ultimo motivo di appello va rigettato.
La sollevata eccezione circa la buona fede contrattuale dell'Istituto di credito, come so- stenuto dal primo Giudice, è oltremodo generica e fumosa.
Inoltre, a prescindere da ogni considerazione sulla valutazione di tale aspetto nella fase di esecuzione, in ogni caso, è noto che “la buona fede si atteggia come un impegno od ob- bligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a pre- servare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbli- go di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 20/01/2022,
n.1825).
Nella specie, come sostenuto dalla stessa opponente, nel corso del tempo la ha CP_3 concesso, a più riprese sospensioni, come si desume dalla produzione di varie stipulazioni con le quali il pagamento delle rate è stato sospeso.
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, ognuna autonomamente dirimente anche questo mo- tivo va rigettato (così come la richiesta risarcitoria, assolutamente generica).
L'appello va quindi accolto per quanto di ragione e va dichiarato il diritto di parte appel- lata - e dunque del successore ex art. 111 cpc - a procedere ad esecuzione forzata nei limi- ti di euro 175.005,12, stante l'accertamento dell'importo di euro 20.000,00 quale paga-
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mento di rate scadute per ciò che concerne il contratto di mutuo rep. 23981 – racc. 4990, anche se vanno poi calcolati gli stessi interessi convenzionalmente pattuiti sull'importo complessivo di euro 195.005,12, tenendo conto, altresì, sempre per ciò che concerne gli interessi, del versamento nelle more avvenuto, riferito a detto contratto, in data 9.9.2016.
E' inoltre noto che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr. Cassazione civile sez.
III, 29/02/2008, n. 5515; cfr. anche Cass. civ., I, 22/07/2024, n. 20238).
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve pro- cedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale con- seguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attri- buito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
L'accoglimento parziale dell'appello e dunque la sostanziale soccombenza reciproca, in- duce il Collegio a dichiarare integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di lite.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2025/2019, resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 19.9.2019 nel procedimento n. 5257/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Controparte_3
• accoglie l'appello per quanto di ragione e - per l'effetto - dichiara il diritto di parte appellata - e dunque del successore ex art. 111 cpc - di procedere ad esecuzione forzata nei limiti di euro 175.005,12, stante l'accertamento dell'importo di euro
20.000,00 quale pagamento di rate scadute per ciò che concerne il contratto di mu- tuo rep. 23981 – racc. 4990, oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti sull'importo complessivo di euro 195.005,12, tenendo conto, altresì, sempre per ciò che concerne gli interessi, del versamento nelle more avvenuto, riferito a detto contratto, in data 9.9.2016;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso, in Napoli, in data 18.9.2025
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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