TRIB
Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 30/08/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1459/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1459 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione il giorno 20/06/2023
e vertente
TRA
Sigg.ri (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ) e (CF Parte_6 C.F._6 Parte_7
), rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro Alimonti C.F._7
attori
E
Sigg.re (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._8 CP_2
), in proprio ed in qualità di eredi del Sig. (C.F. CodiceFiscale_9 Persona_1
), rappresentate e difese dall'Avv. Maria Antonietta Cestra C.F._10
convenute
Oggetto: proprietà - condominio
****** Alla udienza del giorno 20/06/2023 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Gli attori con atto di citazione convenivano in giudizio i convenuti Sigg.ri Persona_1
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Voglia CP_2 Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, accertare che la proprietà dell'area antistante lo stabile di cui sopra, sito in Tivoli, (Rm), loc. Campolimpido, via Giovanni Andrea Croce è in comunione tra tutti condomini dello stabile stesso, accertando, quindi, che la stessa area rientra tra i beni condominiali, e, di conseguenza, far cessare ogni attività e/o comportamento ostativo al libero relativo esercizio del diritto di proprietà spettante in capo a ciascun condomino. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
I convenuti in comparsa di costituzione e risposta così concludevano nel merito: Rigettare la domanda sollevata dagli attori in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto, essendo i Sigg.ri sono i soli proprietari-possessori dell'area cortilizia a cielo libero. Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Alla prima udienza, in data 10.01.2018, il Giudice, su dichiarazione del procuratore del convenuto, , che dichiarava la morte del suo cliente, interrompeva il Persona_1 procedimento. -Lo stesso veniva riassunto dagli attori nei confronti degli eredi del de cuius i quali si costituivano ritualmente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Dichiarare la nullità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 164 cpc, comma 4, dell'atto di citazione delle controparti, per violazione dei requisiti di cui all'art 163 cpc, n 3 e 4. -Nel merito:-Rigettare la domanda sollevata dagli attori in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto, essendo i Sigg.ri i soli ed unici proprietari-possessori dell'area Controparte_3 cortilizia a cielo libero. -In via riconvenzionale e aggiuntiva: Condannare gli attori, in solido tra loro, a risarcire il cosiddetto “danno figurativo” patito dalle parti convenute, consistente nel pregiudizio derivante dal mancato utilizzo redditizio del bene in questione, da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
All'udienza del giorno 31/05/2022 il Giudice già assegnatario rinviava rinvia per la precisazione delle conclusioni al 24/10/22 ore 9.30.
Dopo diversi rinvii per sopravvenuti impedimenti del Giudice dott.ssa Adriana Mazzacane, in data 21/04/2023 questo giudice diveniva assegnatario del giudizio e infine il 20/06/2023 tratteneva la causa in decisione, mentre il fascicolo veniva rimesso al giudice o al collegio per la decisione solo nella recente data 01/08/2025.
La domanda attrice non è suffragata da riscontri probatori.
L'atto di precisazione e ricognizione rinvenuto, da parte attrice, durante le ricerche della relazione notarile ultraventennale è irrilevante e inconferente ai fini del decidere, essendo precipuamente correlato al diverso “diritto di passaggio dal cancello principale e da quello pedonale posti sulla Via Giovanni Andrea Croce, con l'obbligo di concorrere, pro-quota, alle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione limitatamente ai sopradetti cancelli di ingresso ed a quella porzione del suindicato piazzale utile e necessario all'esercizio del diritto di passaggio", di talché diversamente da quanto espressamente disposto nel rogito di Vendita, l'area circostante il fabbricato è sempre stata trattata come spazio condominiale (e non già come mero diritto di passaggio dal cancello principale e da quello pedonale posti sulla Via Giovanni Andrea Croce).
La prescrizione acquisitiva dell'area esterna adibita a parcheggio non appare comprovata con riferimento all'indefettibile termine iniziale, nonché -quel che quivi più rileva- all'animus possidendi.
La domanda attrice va pertanto rigettata.
Non appare appieno comprovata la domanda riconvenzionale delle convenute, concernente il danno c.d. figurativo consistente nel pregiudizio derivante dal mancato utilizzo redditizio del bene in questione. Le attrici non documentano di aver percepito per un arco di tempo l'importo mensile di 50,00 euro, non soccorrendo a tale scopo la istanza di liquidazione del danno in via equitativa.
La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
Le spese di lite vanno compensate per un terzo, stante la parziale soccombenza delle convenute, e vengono liquidate per i residuali due terzi in favore del Legale antistatario come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni altra domanda disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta la domanda degli attori;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
3) Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di un terzo e condanna gli attori Sigg.ri
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro, al pagamento Parte_5 Parte_6 Parte_7 delle spese processuali in favore dell'Avv. Maria Antonietta Cestra, antistataria, che liquida nella residua misura di due terzi in Euro 6.000,00 (seimila/00), comprensivi di Rimborso spese e CPA, oltre IVA se dovuta.
Così deciso in Tivoli, 30/08/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1459 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione il giorno 20/06/2023
e vertente
TRA
Sigg.ri (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ) e (CF Parte_6 C.F._6 Parte_7
), rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro Alimonti C.F._7
attori
E
Sigg.re (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._8 CP_2
), in proprio ed in qualità di eredi del Sig. (C.F. CodiceFiscale_9 Persona_1
), rappresentate e difese dall'Avv. Maria Antonietta Cestra C.F._10
convenute
Oggetto: proprietà - condominio
****** Alla udienza del giorno 20/06/2023 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Gli attori con atto di citazione convenivano in giudizio i convenuti Sigg.ri Persona_1
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Voglia CP_2 Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, accertare che la proprietà dell'area antistante lo stabile di cui sopra, sito in Tivoli, (Rm), loc. Campolimpido, via Giovanni Andrea Croce è in comunione tra tutti condomini dello stabile stesso, accertando, quindi, che la stessa area rientra tra i beni condominiali, e, di conseguenza, far cessare ogni attività e/o comportamento ostativo al libero relativo esercizio del diritto di proprietà spettante in capo a ciascun condomino. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
I convenuti in comparsa di costituzione e risposta così concludevano nel merito: Rigettare la domanda sollevata dagli attori in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto, essendo i Sigg.ri sono i soli proprietari-possessori dell'area cortilizia a cielo libero. Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Alla prima udienza, in data 10.01.2018, il Giudice, su dichiarazione del procuratore del convenuto, , che dichiarava la morte del suo cliente, interrompeva il Persona_1 procedimento. -Lo stesso veniva riassunto dagli attori nei confronti degli eredi del de cuius i quali si costituivano ritualmente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Dichiarare la nullità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 164 cpc, comma 4, dell'atto di citazione delle controparti, per violazione dei requisiti di cui all'art 163 cpc, n 3 e 4. -Nel merito:-Rigettare la domanda sollevata dagli attori in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto, essendo i Sigg.ri i soli ed unici proprietari-possessori dell'area Controparte_3 cortilizia a cielo libero. -In via riconvenzionale e aggiuntiva: Condannare gli attori, in solido tra loro, a risarcire il cosiddetto “danno figurativo” patito dalle parti convenute, consistente nel pregiudizio derivante dal mancato utilizzo redditizio del bene in questione, da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
All'udienza del giorno 31/05/2022 il Giudice già assegnatario rinviava rinvia per la precisazione delle conclusioni al 24/10/22 ore 9.30.
Dopo diversi rinvii per sopravvenuti impedimenti del Giudice dott.ssa Adriana Mazzacane, in data 21/04/2023 questo giudice diveniva assegnatario del giudizio e infine il 20/06/2023 tratteneva la causa in decisione, mentre il fascicolo veniva rimesso al giudice o al collegio per la decisione solo nella recente data 01/08/2025.
La domanda attrice non è suffragata da riscontri probatori.
L'atto di precisazione e ricognizione rinvenuto, da parte attrice, durante le ricerche della relazione notarile ultraventennale è irrilevante e inconferente ai fini del decidere, essendo precipuamente correlato al diverso “diritto di passaggio dal cancello principale e da quello pedonale posti sulla Via Giovanni Andrea Croce, con l'obbligo di concorrere, pro-quota, alle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione limitatamente ai sopradetti cancelli di ingresso ed a quella porzione del suindicato piazzale utile e necessario all'esercizio del diritto di passaggio", di talché diversamente da quanto espressamente disposto nel rogito di Vendita, l'area circostante il fabbricato è sempre stata trattata come spazio condominiale (e non già come mero diritto di passaggio dal cancello principale e da quello pedonale posti sulla Via Giovanni Andrea Croce).
La prescrizione acquisitiva dell'area esterna adibita a parcheggio non appare comprovata con riferimento all'indefettibile termine iniziale, nonché -quel che quivi più rileva- all'animus possidendi.
La domanda attrice va pertanto rigettata.
Non appare appieno comprovata la domanda riconvenzionale delle convenute, concernente il danno c.d. figurativo consistente nel pregiudizio derivante dal mancato utilizzo redditizio del bene in questione. Le attrici non documentano di aver percepito per un arco di tempo l'importo mensile di 50,00 euro, non soccorrendo a tale scopo la istanza di liquidazione del danno in via equitativa.
La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
Le spese di lite vanno compensate per un terzo, stante la parziale soccombenza delle convenute, e vengono liquidate per i residuali due terzi in favore del Legale antistatario come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni altra domanda disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta la domanda degli attori;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
3) Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di un terzo e condanna gli attori Sigg.ri
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro, al pagamento Parte_5 Parte_6 Parte_7 delle spese processuali in favore dell'Avv. Maria Antonietta Cestra, antistataria, che liquida nella residua misura di due terzi in Euro 6.000,00 (seimila/00), comprensivi di Rimborso spese e CPA, oltre IVA se dovuta.
Così deciso in Tivoli, 30/08/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano