TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6379 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 7/05/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35294/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Severoni e Parte_1
dall'Avv. TEANO ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti legali in Via Grazia Deledda n. 2, giusta delega in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Convenuto
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 01/10/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per ottenere la CP_2 dichiarazione del diritto alla concessione dell'assegno ordinario ex art. 1, L.
222/84 e la conseguente condanna dell' alla corresponsione, in suo favore, CP_2
dei ratei maturati della predetta prestazione con decorrenza dal 31 marzo 2022,
oltre interessi legali e rivalutazione, come da decreto di omologa del Tribunale
di Roma del 22 gennaio 2024 (rg 16688/2023).
L' non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del CP_2
ricorso nei suoi confronti.
Istruita documentalmente, all'udienza del 7/05/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte della ricorrente, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso ed alle note di trattazione scritta (decreto di omologa positivo debitamente notificato ed estratto contributivo).
Dal decreto di omologa risulta in particolare la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 della legge 222/84 dalla data della domanda amministrativa. L'estratto contributivo, depositato anche nella fase di accertamento tecnico preventivo, attesta il possesso del requisito contributivo alla data della presentazione della domanda anzidetta (31 marzo 2022).
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento, con condanna dell' al pagamento, in favore della parte CP_2
ricorrente, dei ratei di assegno ordinario di invalidità maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 31 marzo 2022, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano CP_3
in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di
2 studio e introduttiva). Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 35294/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di CP_2
dei ratei di assegno ordinario di invalidità maturati dal Parte_1
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 31 marzo 2022, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di CP_2 Parte_1
lite, che liquida in complessivi € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con
distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma, 3 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 7/05/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35294/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Severoni e Parte_1
dall'Avv. TEANO ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti legali in Via Grazia Deledda n. 2, giusta delega in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Convenuto
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 01/10/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per ottenere la CP_2 dichiarazione del diritto alla concessione dell'assegno ordinario ex art. 1, L.
222/84 e la conseguente condanna dell' alla corresponsione, in suo favore, CP_2
dei ratei maturati della predetta prestazione con decorrenza dal 31 marzo 2022,
oltre interessi legali e rivalutazione, come da decreto di omologa del Tribunale
di Roma del 22 gennaio 2024 (rg 16688/2023).
L' non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del CP_2
ricorso nei suoi confronti.
Istruita documentalmente, all'udienza del 7/05/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte della ricorrente, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso ed alle note di trattazione scritta (decreto di omologa positivo debitamente notificato ed estratto contributivo).
Dal decreto di omologa risulta in particolare la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 della legge 222/84 dalla data della domanda amministrativa. L'estratto contributivo, depositato anche nella fase di accertamento tecnico preventivo, attesta il possesso del requisito contributivo alla data della presentazione della domanda anzidetta (31 marzo 2022).
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento, con condanna dell' al pagamento, in favore della parte CP_2
ricorrente, dei ratei di assegno ordinario di invalidità maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 31 marzo 2022, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano CP_3
in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di
2 studio e introduttiva). Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 35294/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di CP_2
dei ratei di assegno ordinario di invalidità maturati dal Parte_1
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 31 marzo 2022, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di CP_2 Parte_1
lite, che liquida in complessivi € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con
distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma, 3 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
3