Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4644/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Giovanni Maddaleni Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Alessi Zanotti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 30.1.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 19.6.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 11.5.2023 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo
Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale, e avanzando altresì
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- con sentenza n. 3049/2023, pubblicata il 6.12.2023, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- all'udienza del 30.1.2025 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno precisato le condizioni di divorzio fra loro concordate e ne hanno richiesto il recepimento da parte del Tribunale;
*** esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti (dalla cui unione sono nati i figli il 12.9.2002, ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, e il 9.1.2007, maggiorenne ma non ancora Per_2
indipendente sul piano economico) hanno contratto matrimonio concordatario a Courmayeur
(AO) il 11.9.1999, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
3049/2023 del 6.12.2023, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi di
, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, Per_2
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Courmayeur (AO) il 11.9.1999;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“Il figlio , maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, convive con la Per_2
madre e ivi permarrà fino a quando egli vorrà; vedrà il padre compatibilmente con la propria volontà, come sta facendo ora.
I genitori provvederanno al mantenimento ordinario di in via diretta nei rispettivi Per_2
tempi di permanenza con lui.
Le spese straordinarie per , siano esse mediche, non coperte da SSN, scolastiche, per Per_2
attività ricreative, sportive, inerenti all'abbigliamento, in aderenza al protocollo assunto dal
Tribunale di Genova il 15.9.2016, saranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%. I coniugi si impegneranno a fornire i giustificativi (ove possibile) e ad effettuare il rimborso entro il mese successivo. I coniugi dichiarano di essere a conoscenza di quanto disposto nel suddetto protocollo.
La NO ontinuerà a vivere nell'immobile sito in Genova, Via Pisa, 34/6, con il figlio Pt_1
e con tutti gli arredi ivi esistenti. Il signor ha già prelevato i suoi effetti Per_2 Parte_2
personali e rilasciato l'immobile.
L'assegno unico per continuerà a essere percepito integralmente dalla madre, sig.ra Per_2
Pt_1
Si dà atto che i coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali.
3 Ad eccezione di quanto pattuito ai punti precedenti, i coniugi dichiarano di non avere più nulla
a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione, atteso che con
l'adempimento di quanto previsto ai punti precedenti resteranno integralmente soddisfatte
e/o comunque transatte tutte le pretese possibili, avanzate e non, da ciascun coniuge, residuando in capo a ciascun coniuge il diritto alla puntuale ed integrale esecuzione delle condizioni di cui al presente divorzio e, ovviamente, le facoltà ed i diritti che comunque spettano per legge, ivi compresa la facoltà di avvalersi degli artt. 473bis.29 e 473bis.47 per le modifiche del divorzio”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 10, parte II, serie A, anno 1999) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
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