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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2497 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...], il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], al Corso Garibaldi n. 164, rappresentato e difeso dall'avv.
Crescenzo Maisto (c.f. ), presso il suo studio elett.te dom.to in Giugliano in C.F._2
Campania (NA), alla Via A. Palumbo n. 90, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
già ) con sede legale in Milano, alla Via Caldera Controparte_1 Controparte_2
n. 21 (Partita IVA di gruppo – c.f. ), in persona dei suoi procuratori p.t., P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Parlatore (c.f. ) e Marco Verticelli C.F._3
(c.f. ), con loro elett.te domiciliata in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. C.F._4
13, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce al ricorso monitorio;
OPPOSTA
NONCHÉ
, in persona del p.t., Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, alla Via Diaz n. 11
1 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
già , con sede legale in Venezia Mestre (VE), alla Controparte_5 Controparte_5
Via Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 P.IVA_4 tempore, e per essa la mandataria (c.f. e P. IVA Controparte_6 P.IVA_5
), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del P.IVA_4
Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , rappresentata e difesa, giusta Controparte_7 procura notarile del 04/11/2022, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (c.f.
, tutti elett.te dom.ti in Napoli, alla Via F. Crispi n. 62, presso l'Avv. C.F._5
PaoloAndrea Monticelli (c.f. ; C.F._6
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 10/12/2024, le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società nella dichiarata qualità Controparte_1
di cessionaria del credito originariamente sorto in capo ad otteneva Controparte_8
ingiunzione di pagamento, in danno del signor , per la somma di euro 22.966,34, Parte_1 oltre interessi e spese della procedura, in ragione dell'esposizione debitoria maturata sul contratto di prestito personale, estinguibile mediante delegazione di pagamento pro solvendo, della durata di 120 mesi, stipulato, in data 19/02/2007, con la società quale mandataria di Controparte_9 [...]
oggi CP_8 Controparte_8
Avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 04/01/2021, interponeva formale e tempestiva opposizione il debitore ingiunto, il quale, premettendo di essere un lavoratore alle dipendenze del eccepiva di aver Controparte_3 regolarmente tacitato la pretesa creditoria oggetto di ingiunzione, avendo, all'uopo, contratto altro finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato, in data 19/02/2009, con Controparte_10
alla quale, dunque, a decorrere dal mese di maggio del 2009, aveva regolarmente corrisposto,
[...]
sostituendola al precedente creditore già soddisfatto, le rate del mutuo solutorio accordato, con trattenute mensili sul proprio stipendio dell'importo di euro 385,00 ciascuna.
Contestando, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il , per sentir accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “A) Annullarsi e/o revocarsi l'impugnato D.I. n. 39/2021, R.G. 11278/2020, perché 2 inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e/o oltre che in diritto;
B) non concedersi la provvisoria esecuzione dello stesso ed ove mai concessa sospendersi in attesa dell'esito di prima udienza di comparizione, atteso che trattasi di opposizione fondata su prova scritta;
in via subordinata: C) consentire la chiamata in causa del terzo in persona della
[...]
; in via ulteriormente subordinata: D) nella denegata Controparte_11
ipotesi di accoglimento della richiesta creditoria di parte opposta, valutare il termine prescrizionale decennale di ogni singola rata non pagata;
E) condannare l'opposta al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA ex lege con attribuzione, oltre quanto ex art. 5,
c. 4 e 14 D.M. n° 127/04; F) sentenza come per legge”.
Si costituiva la società opposta, la quale, diffusamente argomentando a sostegno dell'infondatezza delle ragioni addotte dall'opponente, evidenziava che, avendo erogato le Controparte_10
somme mutuate su coordinate bancarie riconducibili alla Ragioneria Territoriale dello Stato - MEF e non ad non potesse, in alcun modo, dirsi tacitata la pretesa creditoria. Controparte_9
Insisteva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva il , Controparte_3 che, eccepita preliminarmente l'incompetenza ratione loci del Giudice adito, confermava la prospettazione di parte opponente e, ricostruendone, per inferenza logica, la verosimiglianza dai cedolini e dai lotti di lavorazione versati in atti, giungeva alla conclusione che il pregresso credito, sorto in capo ad dovesse ritenersi regolarmente estinto entro il 31/03/2009. Controparte_8
Reiterava, inoltre, l'eccezione di prescrizione già sollevata dall'opponente, precisando di non trovarsi più nella materiale disponibilità della documentazione integrale relativa alla richiesta di delegazione di pagamento, che, decorsi due anni dalla consegna, era stata probabilmente mandata al macero, senza ulteriori formalità, secondo le disposizioni di cui alla nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 25/10/2012.
Denegata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con ordinanza resa all'udienza cartolare del 22/11/2022, e fallito il tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
In data 22/06/2023, spiegava intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società Controparte_5
nella dichiarata veste di cessionaria di facendo proprie tutte le
[...] Controparte_1
eccezioni, difese e conclusioni della propria cedente.
3 Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava, per la precisazione delle conclusioni, alla udienza del 17/10/2024.
Con provvedimento del Presidente della Terza Sez. Civile, dott. Michelangelo Petruzziello, reso in attuazione del decreto n. 34/2024 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che, all'udienza del 10/12/2024, riservava la causa in decisione, assegnando alle parti termini ridotti di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito di memorie di replica, ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.p.c.
2. Deve, preliminarmente, darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 04/01/2023), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
La mancata partecipazione dell'opponente e del terzo chiamato, i quali pur ritualmente invitati al procedimento di mediazione, nulla hanno dedotto a giustificazione della propria assenza, comporta l'adozione, nei loro confronti, del provvedimento di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. 28/2010, applicabile dal Giudice senza alcun margine di discrezionalità, in ragione del precipuo tenore letterale della richiamata norma.
3. Va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata tardivamente dal , CP_3 costituitosi in data 06/10/2022, per l'udienza del 20/10/2022.
L'eccezione risulta inammissibile, argomentando dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 9 R.D. n.
1661/1933, la cui combinata operatività depone, nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia chiamata in causa, nel senso della derogabilità della competenza ratione loci, con l'inevitabile conseguenza che la relativa eccezione dev'essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, come previsto dall'art. 38 c.p.c.
4. In limine litis, va rilevata l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla società Controparte_5
[...]
La cessione del credito, come noto, determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo e fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. civ. n. 22424 del 22/10/2009).
4 Come ripetutamente chiarito in sede di nomofilachia, "la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio" (Cass. civ., Sez. III, n. 22503 del 23/10/2014; Cass. Civ. SS.UU. n. 22727 del 3/11/2011).
In applicazione dei richiamati principi, atteso che nel caso che ci occupa non è stata disposta l'estromissione della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
5. Si principia dal ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È dunque l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto.
Ne deriva che il creditore, quale attore in senso sostanziale, ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
6. Nel merito, la domanda monitoria è fondata e deve essere accolta.
La società opposta ha correttamente adempiuto all'onus probandi sulla stessa gravante, in conformità alla nota regola di distribuzione del carico probatorio, elaborata in sede di nomofilachia, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. civ. Sez. Un.
30 ottobre 2001 n. 13533).
La creditrice ha provato, con idoneo corredo documentale, prodotto sin dalla fase monitoria, gli elementi costitutivi del proprio diritto.
D'altro canto la titolarità attiva, la fonte negoziale della pretesa creditoria, l'effettiva erogazione delle somme mutuate e la misura dell'esposizione debitoria, risultante dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, costituiscono fatti non oggetto di contestazione, per cui devono reputarsi stabilmente
5 acquisiti alla piattaforma asseverativa del processo, in virtù del meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.
Grava, allora, sul debitore l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, specificamente contestando gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito le somme ricevute.
L'opponente, con prospettazione fattuale condivisa apertis verbis dal MEF chiamato in causa, ha eccepito l'avvenuta estinzione del credito, producendo, a sostegno delle proprie asserzioni, il contratto di finanziamento stipulato in data 19/02/2009 con il conteggio Controparte_10
estintivo, pari ad euro 25.300,12, predisposto da la contabile di pagamento attestante Controparte_9
il bonifico, dello stesso precipuo importo, eseguito dalla nuova mutuante, le buste paga relative agli anni 2007-2009, ove risultano annotate le trattenute mensili operate sulla partita stipendiale, fino al mese di aprile del 2009 in favore di , e, successivamente, in favore di CP_9 CP_10
Il ha confermato detta ricostruzione, argomentandone la fondatezza, quale esito necessitato CP_3
di un elementare sillogismo, la cui premessa, di natura normativa, sarebbe rappresentata dalla disposizione di cui all'art. 40 DPR n. 180/1950, nonché dalle prescrizioni contenute nella circolare del DAG n. 554/2005, che subordinava la concessione di un nuovo prestito alla avvenuta estinzione del finanziamento in corso.
Il MEF, peraltro, ha evidenziato come, in data 20/04/2009, con differenti lotti di lavorazione, la avesse disposto la cessazione della ritenuta stipendiale in favore di , con CP_11 CP_9
conseguente rimborso, in favore del dipendente, della rata di maggio 2009, ammontante ad euro
302,00, e l'applicazione della delegazione di pagamento in favore di sulla Controparte_10
rata di maggio 2009, con ritenuta di importo pari ad euro 385,00, come peraltro verificabile anche dalle buste paga versate in atti.
Tale quadro probatorio dovrebbe, dunque, deporre nel senso dell'adempimento integrale, satisfattivo e liberatorio nei confronti dell'originario mutuante.
Per emergendo profili di innegabile coerenza logico-giuridica nella narrazione assertiva offerta da parte opponente, confermata e supportata anche dal datore di lavoro, il giudice investito della cognizione di una controversia rimane rigidamente vincolato al principio della disponibilità delle prove di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., sintetizzato nell'antico brocardo “quod non est in actis non est in mundo”.
6 Ne consegue che, in mancanza della prova, pur incolpevole, del pagamento in favore della originaria creditrice, non può dirsi definitivamente tacitata ed estinta la pretesa azionata in sede monitoria.
È, infatti, incontestato tra le parti che la somma di euro 25.300,12, perfettamente sovrapponibile all'importo indicato nel conteggio estintivo di risulti accreditata sul conto Controparte_9
ministeriale, sicché tale erogazione risulta ex se inidonea ad estinguere l'originaria obbligazione restitutoria.
Manca, in definitiva, la prova del pagamento nei confronti della originaria mutuante, con l'inevitabile conseguenza che, in difetto della prova dell'esattezza soggettiva dell'adempimento, il debitore non possa ritenersi liberato.
L'opponente, pur avendo chiamando in causa il MEF, non ha formulato nei suoi confronti alcuna domanda di manleva o regresso, per cui è preclusa al giudice, almeno in questa sede, ogni indagine afferente ad eventuali profili di responsabilità del terzo chiamato in giudizio.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Non sono, inoltre, fondate le censure relative alla intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Nel contratto di mutuo, come da indirizzo esegetico costante e granitico, il pagamento delle rate configura un'operazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Il frazionamento del debito, infatti, non muta la natura unitaria della fattispecie contrattuale, sicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate di mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza dell'ultima rata o dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (cfr. Cass. ord. 10/02/2023 n. 4232; Trib. Napoli 19/07/2024, n.
7255).
Nel caso di specie, il dies a quo non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento (31/05/2017), con la conseguenza che nessuna prescrizione può dirsi maturata.
8. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto, alla natura delle questioni trattate, alle difese svolte dalle parti, si ritiene ricorrano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
7 L'opponente e la terza chiamata vanno condannati al pagamento, in favore dell'Erario, di una sanzione pecuniaria per la mancata comparizione al procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, nella formulazione vigente ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 39/2021, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 04/01/2021, dichiarandolo esecutivo;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
3. Condanna ed il al pagamento, in Parte_1 Controparte_3 favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 06/03/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata
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