Articolo 7 della Legge 28 novembre 1985, n. 710
Articolo 6Articolo 8
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12 dicembre 1985
Art. 7.
Il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e' incrementato dell'ulteriore somma di lire 200 miliardi in ragione di lire 105 miliardi per l'anno 1985, di lire 77 miliardi per l'anno 1986 e di lire 18 miliardi per l'anno 1987, da destinare alle finalita' di cui all' articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 , recante interventi in favore delle piccole e medie imprese.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, quanto a lire 105 miliardi mediante riduzione del cap. 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, quanto a lire 77 miliardi per l'anno 1986 e lire 18 miliardi per l'anno 1987 mediante riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio, all'uopo intendendosi ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni e integrazioni.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per consentire il potenziamento degli interventi di innovazione tecnologica, conseguenti al processo di ristrutturazione e riconversione del sistema industriale, le disponibilita' finanziarie del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" di cui all' articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , per effetto anche delle autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , sono trasferite al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 .
A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina annualmente, con propri decreti, la quota da trasferire ai sensi del precedente comma, tenuto conto degli impegni assunti sul "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale".
Note all' art. 7, primo comma :
- L' art. 14 della legge n. 46/1982 ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica", per interventi aventi per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici nei processi produttivi.
- Le finalita' considerate nell' art. 1, primo comma, della legge n. 696/1983 , sono quelle di "agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici".

Note all' art. 7, terzo comma :
- L' art. 3 della legge n. 675/1977 ha costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
- Per l' art. 14 della legge n. 46/1982 vedi la nota all'art. 7, primo comma.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1985