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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 64 del Registro Generale Contenzioso 2016
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Pace del Mela, Via Nazionale n. C.F._1
362, presso lo studio dell'avv. Giusj Barbara Pia, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Roma n. 307, presso lo studio dell'avv. Antonino Isgrò, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opposto - avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 429/15 del 28.10.2015, depositato il 2.11.2015, emesso nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1778/2015 R.G. dinanzi al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, veniva ingiunto a di pagare in favore di Parte_1 CP_1
la somma di € 19.593,49 quale importo portato dalla fattura n. 24 del 17.09.2013,
[...] emessa a saldo del corrispettivo dovuto per la realizzazione delle opere eseguite presso l'immobile sito in Pace del Mela, via Torre Campagna n. 5, di proprietà dell'ingiunta, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo e le spese del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, con citazione notificata l'11.01.2016 ha proposto opposizione, contestando la pretesa avversaria e, Parte_1 segnatamente, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiunto;
nel merito, ha dedotto l'inesistenza del credito ingiunto per inadempimento contrattuale e/o inesatto adempimento contrattuale da parte dell'opposto. Inoltre, Pt_1 ha svolto domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione dell'importo di €
[...]
5.205,50 quale differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori, nonché il riconoscimento del risarcimento dei danni per mancata detrazione fiscale e per presenza di vizi esecutivi, quantificati rispettivamente in € 3.250,50 e in € 10.009,10 per le voci analiticamente indicate nella citazione in opposizione o nelle minori o maggiori somme accertate in corso di giudizio, oltre al danno per il mancato rilascio della certificazione di conformità degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza e per il danno morale derivante dall'inadempimento contrattuale di . In via CP_1 subordinata, parte opponente ha chiesto di detrarre dalla somma ingiunta l'importo di €
1.300,00 corrisposto all'opposto, di ridurre il quantum preteso ex adverso secondo le risultanze di giudizio e, comunque, di compensare l'eventuale credito di con CP_1
la posizione creditoria di cui alle voci di danno chieste in riconvenzionale. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre alla condanna dell'opposto per lite temeraria.
Con comparsa depositata all'udienza del 9 febbraio 2017 si è costituito in giudizio
, il quale ha contestato i motivi di opposizione e le domande formulate in via CP_1 riconvenzionale. In particolare, l'opposto ha dedotto: che sull'importo complessivamente dovuto, pari ad € 34.193,00, era stata corrisposta in acconto la somma di € 14.600,00 (e non quella di € 15.900,00 erroneamente calcolata da ), di cui alle fatture Parte_1
n. 10 del 29.05.13 di € 7.800,00, n. 11 del 28.05.2013 di € 1.600,00 e n. 19 del 14.08.2013 di e 5.300,00; che l'importo dei lavori realizzati - eseguiti a regola d'arte e mai contestati con tardività della denunzia dei vizi e prescrizione dell'azione ai sensi dell'art 1667 c.c.
- era conforme al tariffario regionale ed ai costi di manodopera;
che il danno morale di cui la chiedeva ristoro era causalmente attinente a fatti estranei a quelli di causa. Pt_1
, pertanto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande CP_1
riconvenzionali in quanto infondate ed inammissibili, con condanna dell'opponente a spese e compensi di giudizio. Rigettata la richiesta di concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 3.02.2021 sono stati disposti gli interrogatori formali delle parti.
Assegnato frattanto il procedimento alla scrivente con decreto n. 12/2024, con ordinanza del 30.05.2024 sono state rigettate le richieste di prova testimoniale e l'istanza ex art. 210 c.p.c. ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, al fine di “1) quantificare il prezzo dei lavori eseguiti dal 2.04.2013 al 15.06.2013 di cui ai prospetti riepilogativi in atti, secondo il prezziario regionale vigente al tempo dei lavori, anche in relazione alla manodopera necessaria in rapporto al tempo di esecuzione;
2) quantificare il costo delle opere necessarie per il completamento dei lavori, il costo delle opere rimaste ineseguite, il costo delle opere eseguite seppur non richieste, il costo delle opere necessarie per rimediare ai vizi di esecuzione, facendo riferimento a quanto dedotto in citazione;
il costo di rilascio di certificazione di conformità degli impianti, ove richiesta ex lege al tempo dell'installazione;”.
Depositata la relazione di c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Sostituita l'udienza così fissata con la modalità di trattazione “cartolare, le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. ha agito per ottenere il pagamento dell'importo di € 19.593,49 CP_1
portato dalla fattura n. 24 del 17.09.2013, quale saldo del corrispettivo dovuto da Pt_1 per le opere e gli impianti realizzati presso l'immobile sito in Pace del Mela, via
[...]
Torre Campagna n. 5, di proprietà dell'odierna parte opponente.
A fondamento della domanda ha dedotto di avere eseguito, sulla CP_1
scorta di un contratto orale concordato con la committente, lavori presso la predetta abitazione e, segnatamente, l'impianto elettrico, idraulico e di riscaldamento, opere murarie consistenti in demolizione di muratura, pavimenti e rivestimenti esistenti, rifacimento murature, intonaco grezzo, intonaco di rifinitura, piastrellature, rimozione controtelaio soffitto e relativo rifacimento, nonché la copertura terrazzo con coimbentato, fornitura e posa in opera di telai e porte a scomparsa e di perline trattate con impregnante, realizzazione di scala per accesso alla soffitta e fornitura e posa in opera di soglie e lastre di marmo, per l'importo complessivo di € 34.192,55, di cui la committente aveva corrisposto acconti per € 14.600,00 di cui alle fatture n. 10 del 29.05.13 di € 7.800,00, n.
11 del 28.05.2013 di € 1.600,00 e n. 19 del 14.08.2013 di e 5.300,00, rimanendo la committente debitrice per l'importo € 19.593,49, portato dalla fattura n. 24 del
17.09.2013.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso Parte_1 per l'importo richiesto, deducendo di avere pagato i lavori eseguiti di cui ai prospetti riepilogati consegnatigli dall'opposto, corrispondendo la somma complessiva di €
15.900,00 e di null'altro dovere, anche considerato l'omesso completamento dei lavori per abbandono del cantiere, la mancata esecuzione a regola d'arte e la difformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli commissionati. Ha chiesto, pertanto, in riconvenzionale la restituzione di quanto indebitamente versato e il risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale, sub specie di pregiudizio subito per la mancata detrazione fiscale e per il mancato rilascio di certificazione di conformità degli impianti, nonché per i vizi delle lavorazioni.
2.1 Ciò premesso e prima di entrare nel merito dei fatti di causa, vanno esaminati il primo e il secondo motivo di opposizione che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.
ha chiesto l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto per difetto dei presupposti della sua emissione deducendo, per un verso, la genericità della fattura posta a fondamento del ricorso per ingiunzione in violazione dell'art. 21, comma 2, lett. g. d.p.r. n. 633/1972 e, per altro verso, il difetto della previa messa in mora.
Entrambi i profili censurati sono infondati.
È pressoché incontroversa l'idoneità della fattura commerciale — se estratta in forma autentica da un registro fatture come richiesto dall'art. 634 c.p.c. per i crediti di imprenditori che esercitano attività commerciale — a comprovare la consegna della merce o la prestazione del servizio in favore della persona che in esso figuri come destinatario, e contro cui sia richiesta l'ingiunzione.
Come si evince agli atti del procedimento monitorio, ha depositato CP_1
l'estratto autenticato delle scritture contabili e ciò era sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo richiesta a tal fine la regolarità fiscale della fatturazione sotto il profilo della specifica indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”, essendo le previsioni di cui all'art. 21 del d.p.r. n. 633/1972 poste a presidio degli obblighi da assolvere nei rapporti con lo Stato.
Inoltre, l'ingiunzione emessa non era formalmente viziata in quanto non è prevista ex lege alcuna previa costituzione in mora come condizione del procedimento monitorio.
2.2 Ciò premesso e venendo nel merito della controversia, oggetto di accertamento
è il credito asseritamente vantato da per i lavori eseguiti presso l'immobile CP_1 di proprietà dell'opponente nei limiti del giusto e del provato, nonché l'accertamento delle pretese di sia in ordine agli importi asseritamente sborsati e non dovuti, Parte_1
sia in ordine alle voci di danno dedotte in giudizio.
È pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di prestazioni d'opera, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa anche nel giudizio a cognizione piena ove il documento contabile sia oggetto di contestazione.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore in senso sostanziale, convenuto in opposizione, spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione, con la precisazione che se il creditore domanda il pagamento di una somma determinata, spetta a lui dimostrare l'ammontare del credito mediante la prova dell'entità e della consistenza di esso. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere dell'opponente eccepire l'inefficacia di tali fatti, fornendo la prova dell'adempimento o i fatti estintivi e/o modificativi del credito altrui.
Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie ove ha CP_1 chiesto l'adempimento ovvero il pagamento del saldo per le lavorazioni commissionate ed eseguite in favore di , era onere di parte opposta dimostrare non solo Parte_1
l'esistenza del titolo posto a fondamento della propria domanda, ma anche l'ammontare del credito nella sua esatta consistenza in rapporto alle opere realizzate in favore della committente.
Quanto al titolo negoziale in forza del quale è stato chiesto l'adempimento dell'obbligazione di pagamento, ha dedotto che il contratto di appalto dei CP_1
lavori era verbale e detta circostanza non è stata contestata ex adverso.
Fermo, quindi, il fatto che il contratto di appalto veniva stipulato per facta concludentia, non vi è stata altresì contestazione in ordine all'oggetto dello stesso, dal momento che entrambe le parti, per individuare gli impianti e i lavori eseguiti, hanno fatto riferimento ai prospetti riepilogativi che, per circostanza pacifica tra le parti, l'appaltatore aveva consegnato alla e versati in giudizio. Pt_1
Pertanto, la questione controversa attiene all'accertamento del rapporto di dare – avere tra la committente e per i lavori realizzati. CP_1
L'art. 1657 c.c. prevede che se le parti, come nella specie, non hanno stabilito la misura del corrispettivo né il modo per determinarlo, il contratto non è nullo (in deroga a quanto stabilito in via generale dalla regola fissata dall'art. 1346 c.c.), ma può essere stabilito facendo riferimento alle tariffe esistenti od agli usi ed in mancanza può essere determinato dal Giudice.
Pertanto, considerato che le parti non hanno fissato il corrispettivo e che esse hanno ha adito le vie giudiziarie, deve procedersi alla determinazione giudiziale del prezzo (cfr. Cass. Civ. sez. II, 5.4.2000 n. 4192).
In difetto di contratto scritto e in difetto, altresì, di capitolato speciale d'appalto che potesse descrivere quanto si andava ad eseguire e, quindi, in mancanza di prescrizioni tecniche, il punto di partenza per determinare l'oggetto dell'appalto non poteva che provenire dai dati esplicativi disponibili, ovvero dai sopra richiamati prospetti riepilogativi contenenti il dettaglio delle lavorazioni eseguite dalla ditta opposta giornalmente presso l'immobile dell'opponente, dalla data di inizio lavori (3.04.2013) a quella in cui lasciava il cantiere (15.06.2013), oltre che del computo metrico CP_1 estimativo del 3/07/2013 per un importo pari a € 14.594,35 a firma dell' Ing.
[...]
ritualmente versato in atti (mentre rimane inutilizzabile il computo metrico per Per_1 un importo pari a € 30.537,34, consegnato dall'opposto al C.T.U. solo in occasione del sopralluogo del 25.07.2024, in quanto irritualmente e tardivamente versato in giudizio,
una volta spirati i termini processuali per la produzione di documenti).
Stante il contrasto tra le parti in ordine al corrispettivo dell'appalto, come pure in ordine ai prezzi praticati, non può che farsi riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio definitiva, a firma del C.T.U. ing. , depositata in data 25.11.2024 Persona_2 all'esito del riscontro alle osservazioni delle parti, le cui conclusioni possono essere recepite ai fini della decisione in quanto frutto di una analisi e studio esaustivi e completi, oltre che fondate su competenze specializzate dell'esperto, su criteri di quantificazione tecnici oggettivi e sull'esame della documentazione validamente prodotta dalle parti.
Sulla scorta del computo metrico e dei prospetti riepilogativi, nonché dalla visione dei luoghi, il C.T.U. ha accertato che erano stati eseguiti i seguenti lavori di ristrutturazione:
- Cucina: demolizione di pavimento e rivestimento, posa in opera di pavimentazione in piastrelle grès, collocazione di rivestimento di pareti di ceramica maiolicate, rimozione di intonaco, controtelaio per porta/finestra, porta e altre opere descritte nel computo metrico;
- Bagno piano terra: demolizione di pavimento e rivestimento, posa in opera di pavimentazione in piastrelle grès, collocazione di rivestimento di pareti di ceramica maiolicate, fornitura e collocazione controtelaio per porta a scomparsa tipo scrigno, controtelaio per finestra compreso fornitura e collocazione di soglia, intonaco, massetto di sottofondo;
- Bagno piano primo: posa in opera forati da cm 15 e da cm 8; intonaco, rivestimenti e sanitari, collocazione di rivestimento di pareti di ceramica maiolicate fornitura e collocazione controtelaio per porta a scomparsa tipo scrigno;
- Pianerottolo scala e scala soffitta: demolizione di pavimento e rivestimento, posa in opera di pavimentazione in piastrelle grès;
- ripostiglio piano primo: tramezzi con laterizi forati da 8 cm, intonaco, massetto di sottofondo pavimentazione;
- terrazzo: impermeabilizzazione, copertura;
- Impianti elettrico, gas, idrico-sanitario in tutto l'appartamento, procedendo così a quantificare il prezzo dei lavori eseguiti dal 3/04/2013 al
15/06/2013, come da computo metrico allegato 4.1 alla c.t.u., redatto con il prezzario regionale vigente nel 2013, in € 14.131,36 oltre i.v.a. per ristrutturazione e in € 5.060,00 oltre i.v.a. per gli impianti (di cui: € 2.100,00 per impianto idraulico;
€ 1.140,00 per impianto di riscaldamento;
€ 1.820,00 per impianto elettrico), per l'importo complessivo di € 19.191,36 oltre i.v.a., comprensivo della manodopera necessaria che è stata stimata in € 7.744,00 per 47 giorni lavorativi.
Va precisato che il corrispettivo quantificato dal C.T.U. per l'impianto elettrico tiene conto del riscontro in loco della circostanza allegata dalla e non Pt_1
specificamente contestata ex adverso, secondo la quale erano stati collocati punti luce in quantità eccessiva e collocati in maniera non funzionale, tanto da valutarsi sufficienti n.
40 punti luce per il costo di €1.400,00 (n. 40 x € 35,00 come indicato nel preventivo in atti), cosicché il prezzo complessivo dell'impianto elettrico ammonta ad € 1.820,00 (con decurtazione del costo dei 37 punti luce collocati in eccedenza).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si evince che il costo dell'appalto per le opere eseguite dall'opposto è pari ad € 19.191,36 oltre i.v.a.
Per individuare il credito residuo di vanno detratti i pagamenti già CP_1
eseguiti dalla Pt_1
Sul punto, le parti convergono sul pagamento di acconti per € 14.600,00.
Per altro verso, ha dedotto di avere complessivamente versato la Parte_1 somma di € 15.900,00 di cui: €. 7.800, 00 a mezzo bonifico bancario del 5.06.2013 a pagamento della fattura n. 10 del 28.05.2013; €. 1,600,00 a mezzo assegno bancario emesso il 27.05.2013 n. 0078584041 della Banca Agricola Popolare di Ragusa a pagamento della fattura n. 11 del 28.05.2013; €. 6.500,00 a mezzo di pagamenti in denaro contante e, segnatamente, €. 2.000,00 pagati il 2.04.2013, €. 1.400,00 pagati il 5.05.2013
e € 1.500,00 corrisposti il 17.05.2013 4. €. 1.600,00 pagati il 25.05.2013, come da ricevuta versata in atti.
Dei superiori pagamenti vi è prova documentale ovvero il bonifico e l'assegno testé richiamati. Inoltre, parte opposta non ha contestato gli importi che la ha Pt_1 dedotto di avere consegnato in contanti, ad eccezione dell'importo di € 1.600,00 asseritamente conteggiato due volte, una volta prendendo come riferimento l'assegno del
27.05.2013, un'altra volta prendendo riferimento la quietanza relativa allo stesso assegno.
Ed invero, la ricevuta dei pagamenti eseguiti in contanti costituisce prova del versamento della complessiva somma di € 6.500,00 e ciò per due ordini di motivi: anzitutto, la quietanza risulta firmata da e non è stata disconosciuta né la CP_1
scrittura, né la sottoscrizione;
inoltre, non vi è corrispondenza tra la data del 25.05.2013 riportata sulla quietanza (coincidente con la ricezione di € 1.600,00 in contanti) e la data del 27.05.2013 coincidente con l'emissione dell'assegno n. 0078584041 di € 1.600,00.
Pertanto, deve concludersi nel senso che il costo complessivo delle lavorazioni eseguite da è pari ad € 21.110,50 (€ 19.191,36 + € 1.919,14 pari all'i.v.a. al CP_1
10% per appalti ristrutturazione nell'anno 2013) e che, essendo stato già corrisposta da la somma di € 15.900,00, residua a saldo un credito di € 5.210,50 in Parte_1
favore di , oltre interessi dalla domanda al soddisfo. CP_1
Al superiore accertamento consegue che va revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato accertato che il credito residuo dell'opposto per i lavori effettuati in esecuzione dell'appalto per cui è causa è minore rispetto alla somma ingiunta ed è pari ad
€ 5.210,50, risultando al contempo infondata la domanda di restituzione articolata in via riconvenzionale da parte opponente per quanto asseritamente corrisposto in eccedenza rispetto al costo delle lavorazioni eseguite presso l'abitazione di sua proprietà.
Stante la ricorrenza di un credito residuo in capo all'appaltatore per le opere ed impianti effettivamente realizzati, parimenti infondata è la difesa articolata da Pt_1
con riguardo ai lavori rimasti incompleti al momento in cui
[...] CP_1
lasciava il cantiere.
Sebbene siano state riscontrate dal C.T.U. le doglianze allegate dall'opponente in ordine alla mancata collocazione della ringhiera nel balcone del primo piano, nonché alla parziale messa in posa del battiscopa e parziale finitura del caminetto, detto profilo rimane irrilevante ai fini di causa, dal momento che la ha dedotto dette circostanze al solo Pt_1 fine di eccepire l'inadempimento contrattuale dell' e di accertare l'inesistenza del CP_1 credito preteso ex adverso. Cosicchè l'eventuale parziale inadempimento non consente di ritenere non dovuto il saldo per l'attività effettivamente svolta in favore della committente.
Per altro verso, l'opponente non ha chiesto la condanna dell'opposto all'adempimento ovvero all'esecuzione delle opere incomplete, né ha svolto domanda di risarcimento del danno, né in forma specifica né per l'equivalente, al fine di essere ristorata dal mancato completamento dell'appalto.
3. Venendo alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, Pt_1
ha chiesto di essere ristorata per la presenza di vizi di esecuzione delle opere,
[...] senza che l'opposto abbia dato prova dell'esatto adempimento dell'appalto, essendosi questi limitato ad eccepire la tardività della denuncia dei vizi e, quindi, la decadenza dalla relativa garanzia (art. 1667 c.c.) e la prescrizione dell'azione.
Ed invero, detta eccezione è inammissibile in quanto tardiva.
In rito, è sufficiente rilevare che si è costituito con comparsa CP_1
depositata alla prima udienza di comparizione del 9.02.2017 e non nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, essendo così incorso nella decadenza di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c. con riguardo alle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
In ogni caso, va aggiunto che nel caso di specie non potrebbe operare il termine di denuncia dei vizi, divenendo ultroneo l'accertamento della decadenza di cui all'art. 1667 c.c., dal momento che è pacifico in atti che i lavori non sono stati completati, avendo lasciato il cantiere prima del completamento dell'appalto (rimanendo qui CP_1 irrilevanti le ragioni che ne hanno determinato l'abbondono).
Come è noto, infatti, secondo il pacifico insegnamento della Suprema Corte in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, trovando piuttosto applicazione la disciplina generale dell'inadempimento contrattuale, cosicché il committente è legittimato a chiedere in via giudiziale – tra l'altro – il risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ. sez. II, 19/03/2021,
n.7861), senza che operi alcun onere di denunzia tempestiva dei vizi.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno svolta in via riconvenzionale da può essere esaminata nel merito. Parte_1
Sul punto, il C.T.U. ha riscontrato che alcuni lavori eseguiti presso l'abitazione dell'opponente sono affetti da vizi di esecuzione e, nello specifico:
- la posa in opera del rivestimento della parete della cucina e della sua pavimentazione (foto pag. 8)
- la posa in opera della pavimentazione con le tavole nel sottotetto;
- l'errata pendenza della pavimentazione del terrazzino del piano primo che non permette il regolare deflusso delle acque piovane;
- le infiltrazioni di acque piovane lungo le pareti ed il soffitto nel controsoffitto realizzato con pannelli in cartongesso nella zona bagno, disimpegno e camera da letto al piano primo provenienti dalla sovrastante copertura realizzata dalla ditta di , CP_2 quantificando i costi per rimediare a detti vizi nell'importo di € 4.332,19 di cui al computo metrico 4.5 allegato alla relazione di c.t.u.
Detto importo, pertanto, costituisce il valore della pretesa riparatoria per i vizi riscontrati, cui va aggiunto l'importo di € 450,00 quale costo per il rilascio di certificazione di conformità degli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento, qualora a norma (profilo in relazione al quale l'opponente nulla ha dedotto, limitandosi ad allegare il mancato rilascio della certificazione) quale valore del ristoro per l'omissione ascritta ad e riscontrata dal C.T.U. CP_1
Non sono suscettibili di essere ristorate le altre voci di danno richieste da Pt_1
[...]
Anzitutto, non può essere riconosciuto il pregiudizio subito per l'impossibilità di usufruire della detrazione fiscale per le ristrutturazioni e per l'ecobonus, non avendo allegato e dimostrato che le opere oggetto di appalto rientrassero nei Parte_1
predetti benefici fiscali, né di possedere i presupposti di legge, né di avere presentato dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento, non risultando provato il danno neanche in termini di perdita di chance.
Parimenti non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sub specie della lesione all'integrità psico – fisica o patimento subiti per l'inadempimento o inesatto adempimento contrattuale dell'opposto. Non ricorre, infatti, alcuna prova del nesso di derivazione causale tra il disturbo dell'adattamento con ansia e stress documentato dalla certificazione prodotta ed i fatti di causa, anche tenuto conto della modesta entità dei vizi accertati e delle omissioni ritenute rilevanti al punto da essere oggetto di ristoro.
Il deficit probatorio sopra rilevato non poteva essere colmato con la prova testimoniale richiesta ed articolata in parte qua dall'opponente con il capitolo di cui alla lettera U) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in relazione al quale non sono state indicate le persone da interrogare in violazione del precetto di cui all'art. 244 c.p.c., come già osservato con l'ordinanza del 30.05.2024.
Pertanto, la somma che può essere complessivamente riconosciuta a Pt_1 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale è pari ad € 4.782,19 (€
[...]
4.332,19 + € 450,00) a titolo di risarcimento del danno limitatamente alle voci di ristoro accertate e riconosciute, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
4. Stante le reciproche ragioni di credito delle parti, può operare la compensazione c.d. impropria, pure chiesta da parte opponente. Sul punto, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale
“ove contrapposte ragioni di debito e credito derivano dal medesimo rapporto contrattuale, come proprio in ipotesi del diritto al compenso spettante all'appaltatore e del reciproco diritto del committente al rimborso delle spese sostenute o da sostenere per effetto dell'inadempimento del primo (senza che osti la natura risarcitoria dell'ultimo credito a ravvisare l'unicità del rapporto), non opera la compensazione di cui all'art.
1241 c.c., ma si dà luogo alla cosiddetta compensazione impropria, sicchè il calcolo delle somme a credito e a debito, ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare - avere, deve essere compiuto dal giudice anche d'ufficio (e quindi pur senza eccezione di parte o apposita domanda riconvenzionale), in sede di accertamento della fondatezza della pretesa, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative domande o eccezioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17390 del 08/08/2007; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 11943 del 08/08/2002; si vedano anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8971 del
19/04/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23539 del 10/11/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n.
14688 del 29/08/2012).” (Cass. Civ., sez. II, 30/01/2017, n.2305).
In applicazione del superiore principio vanno compensate le rispettive ragioni di credito e, pertanto, va dichiarato estinto il credito vantato da fino a Parte_1
concorrenza del credito vantato nei suoi confronti da e, per l'effetto, va CP_1 condannata l'opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 428,19, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
5. Stante la ricorrenza della soccombenza reciproca rispetto alle domande reciprocamente svolte e tenuto conto della proporzione ricorrente tra le somme rispettivamente pretese e quelle riconosciute, ricorrono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Non è meritevole di accoglimento la domanda di parte opponente, la quale ha chiesto la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettando l'integrale CP_1 soccombenza dell'opposto quale presupposto dell'istituto invocato.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 64/2016 R.G., così provvede: - revoca il decreto ingiuntivo n. 429/15 del 28.10.2015, depositato il 2.11.2015, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1778/2015 R.G.;
- dichiara che è tenuta al pagamento in favore di , Parte_1 CP_1 per ragioni di cui in parte motiva, della somma di € 5.210,50 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- dichiara che è tenuto al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1 per le ragioni di cui in parte motiva, della somma di € 4.782,19, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- rigetta le altre domande di;
Parte_1
- dichiara parzialmente compensato il credito di con il credito CP_1
vantato da e, pertanto, dichiara estinto il credito vantato da Parte_1
fino a concorrenza del credito vantato nei suoi confronti da Parte_1
e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore di CP_1 parte opposta della somma di € 428,19, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 11 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 64 del Registro Generale Contenzioso 2016
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Pace del Mela, Via Nazionale n. C.F._1
362, presso lo studio dell'avv. Giusj Barbara Pia, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Roma n. 307, presso lo studio dell'avv. Antonino Isgrò, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- opposto - avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 429/15 del 28.10.2015, depositato il 2.11.2015, emesso nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1778/2015 R.G. dinanzi al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, veniva ingiunto a di pagare in favore di Parte_1 CP_1
la somma di € 19.593,49 quale importo portato dalla fattura n. 24 del 17.09.2013,
[...] emessa a saldo del corrispettivo dovuto per la realizzazione delle opere eseguite presso l'immobile sito in Pace del Mela, via Torre Campagna n. 5, di proprietà dell'ingiunta, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo e le spese del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, con citazione notificata l'11.01.2016 ha proposto opposizione, contestando la pretesa avversaria e, Parte_1 segnatamente, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiunto;
nel merito, ha dedotto l'inesistenza del credito ingiunto per inadempimento contrattuale e/o inesatto adempimento contrattuale da parte dell'opposto. Inoltre, Pt_1 ha svolto domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione dell'importo di €
[...]
5.205,50 quale differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori, nonché il riconoscimento del risarcimento dei danni per mancata detrazione fiscale e per presenza di vizi esecutivi, quantificati rispettivamente in € 3.250,50 e in € 10.009,10 per le voci analiticamente indicate nella citazione in opposizione o nelle minori o maggiori somme accertate in corso di giudizio, oltre al danno per il mancato rilascio della certificazione di conformità degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza e per il danno morale derivante dall'inadempimento contrattuale di . In via CP_1 subordinata, parte opponente ha chiesto di detrarre dalla somma ingiunta l'importo di €
1.300,00 corrisposto all'opposto, di ridurre il quantum preteso ex adverso secondo le risultanze di giudizio e, comunque, di compensare l'eventuale credito di con CP_1
la posizione creditoria di cui alle voci di danno chieste in riconvenzionale. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre alla condanna dell'opposto per lite temeraria.
Con comparsa depositata all'udienza del 9 febbraio 2017 si è costituito in giudizio
, il quale ha contestato i motivi di opposizione e le domande formulate in via CP_1 riconvenzionale. In particolare, l'opposto ha dedotto: che sull'importo complessivamente dovuto, pari ad € 34.193,00, era stata corrisposta in acconto la somma di € 14.600,00 (e non quella di € 15.900,00 erroneamente calcolata da ), di cui alle fatture Parte_1
n. 10 del 29.05.13 di € 7.800,00, n. 11 del 28.05.2013 di € 1.600,00 e n. 19 del 14.08.2013 di e 5.300,00; che l'importo dei lavori realizzati - eseguiti a regola d'arte e mai contestati con tardività della denunzia dei vizi e prescrizione dell'azione ai sensi dell'art 1667 c.c.
- era conforme al tariffario regionale ed ai costi di manodopera;
che il danno morale di cui la chiedeva ristoro era causalmente attinente a fatti estranei a quelli di causa. Pt_1
, pertanto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande CP_1
riconvenzionali in quanto infondate ed inammissibili, con condanna dell'opponente a spese e compensi di giudizio. Rigettata la richiesta di concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 3.02.2021 sono stati disposti gli interrogatori formali delle parti.
Assegnato frattanto il procedimento alla scrivente con decreto n. 12/2024, con ordinanza del 30.05.2024 sono state rigettate le richieste di prova testimoniale e l'istanza ex art. 210 c.p.c. ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, al fine di “1) quantificare il prezzo dei lavori eseguiti dal 2.04.2013 al 15.06.2013 di cui ai prospetti riepilogativi in atti, secondo il prezziario regionale vigente al tempo dei lavori, anche in relazione alla manodopera necessaria in rapporto al tempo di esecuzione;
2) quantificare il costo delle opere necessarie per il completamento dei lavori, il costo delle opere rimaste ineseguite, il costo delle opere eseguite seppur non richieste, il costo delle opere necessarie per rimediare ai vizi di esecuzione, facendo riferimento a quanto dedotto in citazione;
il costo di rilascio di certificazione di conformità degli impianti, ove richiesta ex lege al tempo dell'installazione;”.
Depositata la relazione di c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Sostituita l'udienza così fissata con la modalità di trattazione “cartolare, le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. ha agito per ottenere il pagamento dell'importo di € 19.593,49 CP_1
portato dalla fattura n. 24 del 17.09.2013, quale saldo del corrispettivo dovuto da Pt_1 per le opere e gli impianti realizzati presso l'immobile sito in Pace del Mela, via
[...]
Torre Campagna n. 5, di proprietà dell'odierna parte opponente.
A fondamento della domanda ha dedotto di avere eseguito, sulla CP_1
scorta di un contratto orale concordato con la committente, lavori presso la predetta abitazione e, segnatamente, l'impianto elettrico, idraulico e di riscaldamento, opere murarie consistenti in demolizione di muratura, pavimenti e rivestimenti esistenti, rifacimento murature, intonaco grezzo, intonaco di rifinitura, piastrellature, rimozione controtelaio soffitto e relativo rifacimento, nonché la copertura terrazzo con coimbentato, fornitura e posa in opera di telai e porte a scomparsa e di perline trattate con impregnante, realizzazione di scala per accesso alla soffitta e fornitura e posa in opera di soglie e lastre di marmo, per l'importo complessivo di € 34.192,55, di cui la committente aveva corrisposto acconti per € 14.600,00 di cui alle fatture n. 10 del 29.05.13 di € 7.800,00, n.
11 del 28.05.2013 di € 1.600,00 e n. 19 del 14.08.2013 di e 5.300,00, rimanendo la committente debitrice per l'importo € 19.593,49, portato dalla fattura n. 24 del
17.09.2013.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso Parte_1 per l'importo richiesto, deducendo di avere pagato i lavori eseguiti di cui ai prospetti riepilogati consegnatigli dall'opposto, corrispondendo la somma complessiva di €
15.900,00 e di null'altro dovere, anche considerato l'omesso completamento dei lavori per abbandono del cantiere, la mancata esecuzione a regola d'arte e la difformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli commissionati. Ha chiesto, pertanto, in riconvenzionale la restituzione di quanto indebitamente versato e il risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale, sub specie di pregiudizio subito per la mancata detrazione fiscale e per il mancato rilascio di certificazione di conformità degli impianti, nonché per i vizi delle lavorazioni.
2.1 Ciò premesso e prima di entrare nel merito dei fatti di causa, vanno esaminati il primo e il secondo motivo di opposizione che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.
ha chiesto l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto per difetto dei presupposti della sua emissione deducendo, per un verso, la genericità della fattura posta a fondamento del ricorso per ingiunzione in violazione dell'art. 21, comma 2, lett. g. d.p.r. n. 633/1972 e, per altro verso, il difetto della previa messa in mora.
Entrambi i profili censurati sono infondati.
È pressoché incontroversa l'idoneità della fattura commerciale — se estratta in forma autentica da un registro fatture come richiesto dall'art. 634 c.p.c. per i crediti di imprenditori che esercitano attività commerciale — a comprovare la consegna della merce o la prestazione del servizio in favore della persona che in esso figuri come destinatario, e contro cui sia richiesta l'ingiunzione.
Come si evince agli atti del procedimento monitorio, ha depositato CP_1
l'estratto autenticato delle scritture contabili e ciò era sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo richiesta a tal fine la regolarità fiscale della fatturazione sotto il profilo della specifica indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”, essendo le previsioni di cui all'art. 21 del d.p.r. n. 633/1972 poste a presidio degli obblighi da assolvere nei rapporti con lo Stato.
Inoltre, l'ingiunzione emessa non era formalmente viziata in quanto non è prevista ex lege alcuna previa costituzione in mora come condizione del procedimento monitorio.
2.2 Ciò premesso e venendo nel merito della controversia, oggetto di accertamento
è il credito asseritamente vantato da per i lavori eseguiti presso l'immobile CP_1 di proprietà dell'opponente nei limiti del giusto e del provato, nonché l'accertamento delle pretese di sia in ordine agli importi asseritamente sborsati e non dovuti, Parte_1
sia in ordine alle voci di danno dedotte in giudizio.
È pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di prestazioni d'opera, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa anche nel giudizio a cognizione piena ove il documento contabile sia oggetto di contestazione.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore in senso sostanziale, convenuto in opposizione, spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione, con la precisazione che se il creditore domanda il pagamento di una somma determinata, spetta a lui dimostrare l'ammontare del credito mediante la prova dell'entità e della consistenza di esso. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere dell'opponente eccepire l'inefficacia di tali fatti, fornendo la prova dell'adempimento o i fatti estintivi e/o modificativi del credito altrui.
Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie ove ha CP_1 chiesto l'adempimento ovvero il pagamento del saldo per le lavorazioni commissionate ed eseguite in favore di , era onere di parte opposta dimostrare non solo Parte_1
l'esistenza del titolo posto a fondamento della propria domanda, ma anche l'ammontare del credito nella sua esatta consistenza in rapporto alle opere realizzate in favore della committente.
Quanto al titolo negoziale in forza del quale è stato chiesto l'adempimento dell'obbligazione di pagamento, ha dedotto che il contratto di appalto dei CP_1
lavori era verbale e detta circostanza non è stata contestata ex adverso.
Fermo, quindi, il fatto che il contratto di appalto veniva stipulato per facta concludentia, non vi è stata altresì contestazione in ordine all'oggetto dello stesso, dal momento che entrambe le parti, per individuare gli impianti e i lavori eseguiti, hanno fatto riferimento ai prospetti riepilogativi che, per circostanza pacifica tra le parti, l'appaltatore aveva consegnato alla e versati in giudizio. Pt_1
Pertanto, la questione controversa attiene all'accertamento del rapporto di dare – avere tra la committente e per i lavori realizzati. CP_1
L'art. 1657 c.c. prevede che se le parti, come nella specie, non hanno stabilito la misura del corrispettivo né il modo per determinarlo, il contratto non è nullo (in deroga a quanto stabilito in via generale dalla regola fissata dall'art. 1346 c.c.), ma può essere stabilito facendo riferimento alle tariffe esistenti od agli usi ed in mancanza può essere determinato dal Giudice.
Pertanto, considerato che le parti non hanno fissato il corrispettivo e che esse hanno ha adito le vie giudiziarie, deve procedersi alla determinazione giudiziale del prezzo (cfr. Cass. Civ. sez. II, 5.4.2000 n. 4192).
In difetto di contratto scritto e in difetto, altresì, di capitolato speciale d'appalto che potesse descrivere quanto si andava ad eseguire e, quindi, in mancanza di prescrizioni tecniche, il punto di partenza per determinare l'oggetto dell'appalto non poteva che provenire dai dati esplicativi disponibili, ovvero dai sopra richiamati prospetti riepilogativi contenenti il dettaglio delle lavorazioni eseguite dalla ditta opposta giornalmente presso l'immobile dell'opponente, dalla data di inizio lavori (3.04.2013) a quella in cui lasciava il cantiere (15.06.2013), oltre che del computo metrico CP_1 estimativo del 3/07/2013 per un importo pari a € 14.594,35 a firma dell' Ing.
[...]
ritualmente versato in atti (mentre rimane inutilizzabile il computo metrico per Per_1 un importo pari a € 30.537,34, consegnato dall'opposto al C.T.U. solo in occasione del sopralluogo del 25.07.2024, in quanto irritualmente e tardivamente versato in giudizio,
una volta spirati i termini processuali per la produzione di documenti).
Stante il contrasto tra le parti in ordine al corrispettivo dell'appalto, come pure in ordine ai prezzi praticati, non può che farsi riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio definitiva, a firma del C.T.U. ing. , depositata in data 25.11.2024 Persona_2 all'esito del riscontro alle osservazioni delle parti, le cui conclusioni possono essere recepite ai fini della decisione in quanto frutto di una analisi e studio esaustivi e completi, oltre che fondate su competenze specializzate dell'esperto, su criteri di quantificazione tecnici oggettivi e sull'esame della documentazione validamente prodotta dalle parti.
Sulla scorta del computo metrico e dei prospetti riepilogativi, nonché dalla visione dei luoghi, il C.T.U. ha accertato che erano stati eseguiti i seguenti lavori di ristrutturazione:
- Cucina: demolizione di pavimento e rivestimento, posa in opera di pavimentazione in piastrelle grès, collocazione di rivestimento di pareti di ceramica maiolicate, rimozione di intonaco, controtelaio per porta/finestra, porta e altre opere descritte nel computo metrico;
- Bagno piano terra: demolizione di pavimento e rivestimento, posa in opera di pavimentazione in piastrelle grès, collocazione di rivestimento di pareti di ceramica maiolicate, fornitura e collocazione controtelaio per porta a scomparsa tipo scrigno, controtelaio per finestra compreso fornitura e collocazione di soglia, intonaco, massetto di sottofondo;
- Bagno piano primo: posa in opera forati da cm 15 e da cm 8; intonaco, rivestimenti e sanitari, collocazione di rivestimento di pareti di ceramica maiolicate fornitura e collocazione controtelaio per porta a scomparsa tipo scrigno;
- Pianerottolo scala e scala soffitta: demolizione di pavimento e rivestimento, posa in opera di pavimentazione in piastrelle grès;
- ripostiglio piano primo: tramezzi con laterizi forati da 8 cm, intonaco, massetto di sottofondo pavimentazione;
- terrazzo: impermeabilizzazione, copertura;
- Impianti elettrico, gas, idrico-sanitario in tutto l'appartamento, procedendo così a quantificare il prezzo dei lavori eseguiti dal 3/04/2013 al
15/06/2013, come da computo metrico allegato 4.1 alla c.t.u., redatto con il prezzario regionale vigente nel 2013, in € 14.131,36 oltre i.v.a. per ristrutturazione e in € 5.060,00 oltre i.v.a. per gli impianti (di cui: € 2.100,00 per impianto idraulico;
€ 1.140,00 per impianto di riscaldamento;
€ 1.820,00 per impianto elettrico), per l'importo complessivo di € 19.191,36 oltre i.v.a., comprensivo della manodopera necessaria che è stata stimata in € 7.744,00 per 47 giorni lavorativi.
Va precisato che il corrispettivo quantificato dal C.T.U. per l'impianto elettrico tiene conto del riscontro in loco della circostanza allegata dalla e non Pt_1
specificamente contestata ex adverso, secondo la quale erano stati collocati punti luce in quantità eccessiva e collocati in maniera non funzionale, tanto da valutarsi sufficienti n.
40 punti luce per il costo di €1.400,00 (n. 40 x € 35,00 come indicato nel preventivo in atti), cosicché il prezzo complessivo dell'impianto elettrico ammonta ad € 1.820,00 (con decurtazione del costo dei 37 punti luce collocati in eccedenza).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si evince che il costo dell'appalto per le opere eseguite dall'opposto è pari ad € 19.191,36 oltre i.v.a.
Per individuare il credito residuo di vanno detratti i pagamenti già CP_1
eseguiti dalla Pt_1
Sul punto, le parti convergono sul pagamento di acconti per € 14.600,00.
Per altro verso, ha dedotto di avere complessivamente versato la Parte_1 somma di € 15.900,00 di cui: €. 7.800, 00 a mezzo bonifico bancario del 5.06.2013 a pagamento della fattura n. 10 del 28.05.2013; €. 1,600,00 a mezzo assegno bancario emesso il 27.05.2013 n. 0078584041 della Banca Agricola Popolare di Ragusa a pagamento della fattura n. 11 del 28.05.2013; €. 6.500,00 a mezzo di pagamenti in denaro contante e, segnatamente, €. 2.000,00 pagati il 2.04.2013, €. 1.400,00 pagati il 5.05.2013
e € 1.500,00 corrisposti il 17.05.2013 4. €. 1.600,00 pagati il 25.05.2013, come da ricevuta versata in atti.
Dei superiori pagamenti vi è prova documentale ovvero il bonifico e l'assegno testé richiamati. Inoltre, parte opposta non ha contestato gli importi che la ha Pt_1 dedotto di avere consegnato in contanti, ad eccezione dell'importo di € 1.600,00 asseritamente conteggiato due volte, una volta prendendo come riferimento l'assegno del
27.05.2013, un'altra volta prendendo riferimento la quietanza relativa allo stesso assegno.
Ed invero, la ricevuta dei pagamenti eseguiti in contanti costituisce prova del versamento della complessiva somma di € 6.500,00 e ciò per due ordini di motivi: anzitutto, la quietanza risulta firmata da e non è stata disconosciuta né la CP_1
scrittura, né la sottoscrizione;
inoltre, non vi è corrispondenza tra la data del 25.05.2013 riportata sulla quietanza (coincidente con la ricezione di € 1.600,00 in contanti) e la data del 27.05.2013 coincidente con l'emissione dell'assegno n. 0078584041 di € 1.600,00.
Pertanto, deve concludersi nel senso che il costo complessivo delle lavorazioni eseguite da è pari ad € 21.110,50 (€ 19.191,36 + € 1.919,14 pari all'i.v.a. al CP_1
10% per appalti ristrutturazione nell'anno 2013) e che, essendo stato già corrisposta da la somma di € 15.900,00, residua a saldo un credito di € 5.210,50 in Parte_1
favore di , oltre interessi dalla domanda al soddisfo. CP_1
Al superiore accertamento consegue che va revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato accertato che il credito residuo dell'opposto per i lavori effettuati in esecuzione dell'appalto per cui è causa è minore rispetto alla somma ingiunta ed è pari ad
€ 5.210,50, risultando al contempo infondata la domanda di restituzione articolata in via riconvenzionale da parte opponente per quanto asseritamente corrisposto in eccedenza rispetto al costo delle lavorazioni eseguite presso l'abitazione di sua proprietà.
Stante la ricorrenza di un credito residuo in capo all'appaltatore per le opere ed impianti effettivamente realizzati, parimenti infondata è la difesa articolata da Pt_1
con riguardo ai lavori rimasti incompleti al momento in cui
[...] CP_1
lasciava il cantiere.
Sebbene siano state riscontrate dal C.T.U. le doglianze allegate dall'opponente in ordine alla mancata collocazione della ringhiera nel balcone del primo piano, nonché alla parziale messa in posa del battiscopa e parziale finitura del caminetto, detto profilo rimane irrilevante ai fini di causa, dal momento che la ha dedotto dette circostanze al solo Pt_1 fine di eccepire l'inadempimento contrattuale dell' e di accertare l'inesistenza del CP_1 credito preteso ex adverso. Cosicchè l'eventuale parziale inadempimento non consente di ritenere non dovuto il saldo per l'attività effettivamente svolta in favore della committente.
Per altro verso, l'opponente non ha chiesto la condanna dell'opposto all'adempimento ovvero all'esecuzione delle opere incomplete, né ha svolto domanda di risarcimento del danno, né in forma specifica né per l'equivalente, al fine di essere ristorata dal mancato completamento dell'appalto.
3. Venendo alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, Pt_1
ha chiesto di essere ristorata per la presenza di vizi di esecuzione delle opere,
[...] senza che l'opposto abbia dato prova dell'esatto adempimento dell'appalto, essendosi questi limitato ad eccepire la tardività della denuncia dei vizi e, quindi, la decadenza dalla relativa garanzia (art. 1667 c.c.) e la prescrizione dell'azione.
Ed invero, detta eccezione è inammissibile in quanto tardiva.
In rito, è sufficiente rilevare che si è costituito con comparsa CP_1
depositata alla prima udienza di comparizione del 9.02.2017 e non nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, essendo così incorso nella decadenza di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c. con riguardo alle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
In ogni caso, va aggiunto che nel caso di specie non potrebbe operare il termine di denuncia dei vizi, divenendo ultroneo l'accertamento della decadenza di cui all'art. 1667 c.c., dal momento che è pacifico in atti che i lavori non sono stati completati, avendo lasciato il cantiere prima del completamento dell'appalto (rimanendo qui CP_1 irrilevanti le ragioni che ne hanno determinato l'abbondono).
Come è noto, infatti, secondo il pacifico insegnamento della Suprema Corte in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, trovando piuttosto applicazione la disciplina generale dell'inadempimento contrattuale, cosicché il committente è legittimato a chiedere in via giudiziale – tra l'altro – il risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ. sez. II, 19/03/2021,
n.7861), senza che operi alcun onere di denunzia tempestiva dei vizi.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno svolta in via riconvenzionale da può essere esaminata nel merito. Parte_1
Sul punto, il C.T.U. ha riscontrato che alcuni lavori eseguiti presso l'abitazione dell'opponente sono affetti da vizi di esecuzione e, nello specifico:
- la posa in opera del rivestimento della parete della cucina e della sua pavimentazione (foto pag. 8)
- la posa in opera della pavimentazione con le tavole nel sottotetto;
- l'errata pendenza della pavimentazione del terrazzino del piano primo che non permette il regolare deflusso delle acque piovane;
- le infiltrazioni di acque piovane lungo le pareti ed il soffitto nel controsoffitto realizzato con pannelli in cartongesso nella zona bagno, disimpegno e camera da letto al piano primo provenienti dalla sovrastante copertura realizzata dalla ditta di , CP_2 quantificando i costi per rimediare a detti vizi nell'importo di € 4.332,19 di cui al computo metrico 4.5 allegato alla relazione di c.t.u.
Detto importo, pertanto, costituisce il valore della pretesa riparatoria per i vizi riscontrati, cui va aggiunto l'importo di € 450,00 quale costo per il rilascio di certificazione di conformità degli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento, qualora a norma (profilo in relazione al quale l'opponente nulla ha dedotto, limitandosi ad allegare il mancato rilascio della certificazione) quale valore del ristoro per l'omissione ascritta ad e riscontrata dal C.T.U. CP_1
Non sono suscettibili di essere ristorate le altre voci di danno richieste da Pt_1
[...]
Anzitutto, non può essere riconosciuto il pregiudizio subito per l'impossibilità di usufruire della detrazione fiscale per le ristrutturazioni e per l'ecobonus, non avendo allegato e dimostrato che le opere oggetto di appalto rientrassero nei Parte_1
predetti benefici fiscali, né di possedere i presupposti di legge, né di avere presentato dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento, non risultando provato il danno neanche in termini di perdita di chance.
Parimenti non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sub specie della lesione all'integrità psico – fisica o patimento subiti per l'inadempimento o inesatto adempimento contrattuale dell'opposto. Non ricorre, infatti, alcuna prova del nesso di derivazione causale tra il disturbo dell'adattamento con ansia e stress documentato dalla certificazione prodotta ed i fatti di causa, anche tenuto conto della modesta entità dei vizi accertati e delle omissioni ritenute rilevanti al punto da essere oggetto di ristoro.
Il deficit probatorio sopra rilevato non poteva essere colmato con la prova testimoniale richiesta ed articolata in parte qua dall'opponente con il capitolo di cui alla lettera U) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in relazione al quale non sono state indicate le persone da interrogare in violazione del precetto di cui all'art. 244 c.p.c., come già osservato con l'ordinanza del 30.05.2024.
Pertanto, la somma che può essere complessivamente riconosciuta a Pt_1 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale è pari ad € 4.782,19 (€
[...]
4.332,19 + € 450,00) a titolo di risarcimento del danno limitatamente alle voci di ristoro accertate e riconosciute, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
4. Stante le reciproche ragioni di credito delle parti, può operare la compensazione c.d. impropria, pure chiesta da parte opponente. Sul punto, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale
“ove contrapposte ragioni di debito e credito derivano dal medesimo rapporto contrattuale, come proprio in ipotesi del diritto al compenso spettante all'appaltatore e del reciproco diritto del committente al rimborso delle spese sostenute o da sostenere per effetto dell'inadempimento del primo (senza che osti la natura risarcitoria dell'ultimo credito a ravvisare l'unicità del rapporto), non opera la compensazione di cui all'art.
1241 c.c., ma si dà luogo alla cosiddetta compensazione impropria, sicchè il calcolo delle somme a credito e a debito, ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare - avere, deve essere compiuto dal giudice anche d'ufficio (e quindi pur senza eccezione di parte o apposita domanda riconvenzionale), in sede di accertamento della fondatezza della pretesa, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative domande o eccezioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17390 del 08/08/2007; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 11943 del 08/08/2002; si vedano anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8971 del
19/04/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23539 del 10/11/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n.
14688 del 29/08/2012).” (Cass. Civ., sez. II, 30/01/2017, n.2305).
In applicazione del superiore principio vanno compensate le rispettive ragioni di credito e, pertanto, va dichiarato estinto il credito vantato da fino a Parte_1
concorrenza del credito vantato nei suoi confronti da e, per l'effetto, va CP_1 condannata l'opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 428,19, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
5. Stante la ricorrenza della soccombenza reciproca rispetto alle domande reciprocamente svolte e tenuto conto della proporzione ricorrente tra le somme rispettivamente pretese e quelle riconosciute, ricorrono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Non è meritevole di accoglimento la domanda di parte opponente, la quale ha chiesto la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettando l'integrale CP_1 soccombenza dell'opposto quale presupposto dell'istituto invocato.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 64/2016 R.G., così provvede: - revoca il decreto ingiuntivo n. 429/15 del 28.10.2015, depositato il 2.11.2015, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1778/2015 R.G.;
- dichiara che è tenuta al pagamento in favore di , Parte_1 CP_1 per ragioni di cui in parte motiva, della somma di € 5.210,50 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- dichiara che è tenuto al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1 per le ragioni di cui in parte motiva, della somma di € 4.782,19, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- rigetta le altre domande di;
Parte_1
- dichiara parzialmente compensato il credito di con il credito CP_1
vantato da e, pertanto, dichiara estinto il credito vantato da Parte_1
fino a concorrenza del credito vantato nei suoi confronti da Parte_1
e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore di CP_1 parte opposta della somma di € 428,19, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 11 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile