Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 641 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
nato a [...] il [...], cod. Parte_1
fisc. ; nato a [...] il C.F._1 Parte_2
18.04.1990, cod. fisc. nato a [...]F._2 Parte_3
ER RI (SA), il 23.05.1977, cod. fisc. ; C.F._3
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_4
; rappresentati e difesi, C.F._4 Parte_5
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandati in calce al ricorso, dall'avv. Gaetano Galotto (cod. fisc. ) e dall'avv. Antonio C.F._5
Costabile (cod. fisc. ), unitamente agli stessi C.F._6
elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Roccapiemonte (SA), alla
Via Biagio Franco snc – Parco Belfiore;
posta elettronica:
Email_1 Email_2
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti per atto
RESISTENTE
OGGETTO: inserimento, nella base di calcolo delle ferie, di indennità percepite in modo costante dai lavoratori, alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di “retribuzione europea”.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è nullo e deve essere dichiarato inammissibile.
Nel corpo del ricorso si rappresenta:
“consegue il diritto delle parti ricorrenti a vedersi riconosciuta, nei limiti della prescrizione quinquennale, la corresponsione delle seguenti somme, a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato:
: € 922,04 Indennità di presenza giornaliera: (€ 4,49 x Parte_1
84 Ferie da Gennaio 2020 a Dicembre 2022 + € 2,07 x 28 Ferie da Gennaio
2023 a Dicembre 2023) + Indennità di disagio: (€ 4,13 x 84 Ferie da Gennaio
2020 a Dicembre 2022 + € 5 x 28 Ferie da Gennaio 2023 a Dicembre 2023);
€ 506,96 Indennità di presenza giornaliera: (€ 4,49 x 100 Ferie Parte_2
da Gennaio 2020 a Dicembre 2022 + € 2,07 x 28 Ferie da Gennaio 2023 a
Dicembre 2023); : € 922,04 Indennità di presenza Parte_3
giornaliera: (€ 4,49 x 84 Ferie da Gennaio 2020 a Dicembre 2022 + € 2,07 x
28 Ferie da Gennaio 2023 a Dicembre 2023) + Indennità di disagio: (€ 4,13 x
84 Ferie da Gennaio 2020 a Dicembre 2022 + € 5 x 28 Ferie da Gennaio 2023
a Dicembre 2023); : € 435,12 Indennità di presenza giornaliera: Parte_4
(€ 4,49 x 84 Ferie da Gennaio 2020 a Dicembre 2022 + € 2,07 x 28 Ferie da
Gennaio 2023 a Dicembre 2023); : € 922,04 Indennità di Parte_5
presenza giornaliera: (€ 4,49 x 84 Ferie da Gennaio 2020 a Dicembre 2022 +
€ 2,07 x 28 Ferie da Gennaio 2023 a Dicembre 2023) + Indennità di disagio: (€ 4,13 x 84 Ferie da Gennaio 2020 a Dicembre 2022 + € 5 x 28 Ferie da
Gennaio 2023 a Dicembre 2023)”.
Diversamente nelle conclusioni si chiede: accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (cd. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma
6, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, CCNL
Comparto Sanità del 02.11.2022, a far data dall'01.01.2020 al 31.12.2023, e, per l'effetto;
2. condannare l' , in persona del legale rappresentante CP_2
p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme:
: € 922,04; € 506,96; Parte_1 Parte_2 Pt_3
: € 922,04; : € 435,12; : € 922,04; oltre
[...] Parte_4 Parte_5
interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c..
Appare evidente il contrasto tra le indennità richieste nel corpo del ricorso e nelle conclusioni, donde l'insanabile incertezza della domanda complessivamente azionata.
Peraltro si controverte dell'inserimento nella base di calcolo delle ferie anche di indennità percepite in maniera costante dal lavoratore, siccome connaturate alla tipologia specifica della prestazione abitualmente resa. Appare dunque indispensabile che nella prospettazione del diritto si accompagni analitica indicazione delle mansioni svolte dai singoli lavoratori e la produzione delle buste paga relative al periodo richiesto.
Alla carenza ed alla contraddittorietà dell'allegazione consegue l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese in considerazione della mera pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di ER RI, disattesa ogni diversa istanza, così decide: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
nulla per le spese.
ER RI, 17.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)