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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/07/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 458/2019 e vertente tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ) rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. Pasquale Pizzi
APPELLANTI
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Falcomatà
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata in data 26/04/2019, emessa a definizione del procedimento R.G. n.
3984/2017.
1 Conclusioni delle parti: come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.02.2025 (con riserva in decisione comunicata alle parti in data 03.03.2025).
* * *
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
hanno adito il Tribunale di Reggio Calabria, al fine di ottenere il
[...] Parte_3 pagamento dei compensi professionali, quantificati in misura pari alla complessiva somma di
€ 53.535,01 già comprensiva di Iva ed oneri accessori (di cui € 19.351,21 in favore dell'Arch. ed € 34.183,08 in favore degli Arch. e , relativi all'attività di Pt_1 Pt_2 Pt_3 progettazione svolta nell'interesse dello stesso Ente, concernente la riqualificazione di Piazza
Indipendenza.
Al riguardo, hanno rappresentato che:
(a) con determina dirigenziale n. 2741 del 12.10.2025, in attuazione della delibera consiliare n.
1 del 15.02.2005 di approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, tra le quali “il progetto di riqualificazione di Piazza Indipendenza”, veniva affidato loro, nonché all'Ing.
, l'incarico di progettazione dei lavori finalizzati alla riqualificazione di tale Parte_4
Piazza, attribuendo all'arch. anche il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di Pt_1 progettazione ed esecuzione dell'opera;
(b) in data 21.10.2005 veniva stipulato il relativo disciplinare di incarico tra i suddetti professionisti e il responsabile unico del procedimento (RUP) Arch. Bova;
(c) in esecuzione di tale incarico, in data 16.03.2006, i predetti tecnici provvedevano a trasmettere il progetto preliminare, poi rivisto, in ottemperanza alle direttive loro fornite, con nota del 18.05.2006 prot. 80508, da parte del RUP, e nuovamente depositato in data
19.10.2006, con prot. n. 162873; Parte (d) a seguito di comunicazione del 06.11.2006 con cui venivano edotti dal che, dopo un incontro congiunto con l'assessore ai LL.PP. e il dirigente di settore, era stato stabilito di realizzare solo due delle quattro fasi previste dal progetto, “più precisamente quelle relative alla viabilità e alla realizzazione della piazza - da svilupparsi in un'unica soluzione - con esclusione della fontana e degli interventi previsti su via Colombo e piazza C. Alvaro”, in data
2 06.12.2006, recepite tali informazioni, i suddetti provvedevano a consegnare il progetto preliminare integrativo, poi approvato con delibera della Giunta Comunale n. 224 del
04.05.2007 e, in forza di tale approvazione, redigevano il progetto definitivo, depositato in data 13.02.2008;
(e) all'esito della suddetta attività, attesa l'inerzia del l'Arch. Controparte_1
quale coordinatore del gruppo di lavoro, rivolgendosi al RUP e al dirigente dei LL.PP, Pt_1 sollecitava invano l'approvazione del progetto definitivo;
(f) tenutasi la conferenza di servizi in data 04.06.2009, richiesta dal
[...]
– Programmazione e Progettazione, Controparte_2 per ottenere l'autorizzazione al progetto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici nel formulare in merito parere sfavorevole indicava le prescrizioni cui attenersi per rendere il progetto conforme. In ottemperanza a tali prescrizioni, i predetti tecnici in data 08.02.2010 provvedevano a depositare al RUP gli elaborati integrativi, ottenendo così parere favorevole, espresso con nota del 09.08.2010, da parte della predetta la quale, peraltro, CP_3 indicava le prescrizioni cui attenersi nella fase di esecuzione del progetto;
(g) pur a seguito delle autorizzazioni concesse, il continuava a rimanere inerte e, in CP_1 particolare, a non approvare il progetto definitivo, a dispetto dell'ulteriore sollecito formulato dai tecnici, i quali, pertanto, ritenuta la regolare esecuzione dell'incarico in esame, in data
21.07.2011, chiedevano il pagamento delle competenze per l'attività svolta fino a quel momento. Richiesta, questa, rimasta, tuttavia, inevasa, così come quelle successive formulate sia individualmente dall'arch. - in occasione del “piano di riequilibrio finanziario”, in Pt_1 cui, riconosciuto quale creditore dell'Ente, veniva edotto in merito alle modalità di pagamento degli importi vantati – sia dagli altri professionisti negli anni 2014, 2015, 2016, 2017;
(h) in difetto di soluzione in via stragiudiziale, ritenuto responsabile il per violazione CP_1 degli obblighi contrattuali, avendo interesse al pagamento della somma dovuta in virtù dell'incarico de quo, i professionisti decidevano di agire in giudizio.
Il costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni Controparte_1
e in particolare ha dedotto:
(a) la propria carenza di legittimazione passiva stante la nullità del contratto per la mancanza di regolare preventivo impegno di spesa, in violazione dell'art. 191 TUEL, ed il mancato riconoscimento del debito de quo tra i debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL, con conseguente
3 reclamabilità ex art. 191 c. 4 TUEL della pretesa controprestazione nei confronti dell'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura e non anche dell' soggetto totalmente estraneo;
Pt_6
(b) l'infondatezza della richiesta di pagamento avanzata con riferimento sia all'an sia al quantum debeatur, rilevando, in particolare, che la stessa era priva di fondamento probatorio, essendo sfornita di adeguata documentazione a supporto delle allegazioni svolte (in specie elaborati peritali, approvazione del relativo progetto da parte del e fatture/parcelle CP_1 vistate), e che, posto il mancato completamento dell'attività professionale, ai sensi dell'art. 12 del disciplinare d'incarico sottoscritto de quo, il diritto al pagamento dei corrispettivi era condizionato all'approvazione, da parte del del progetto definitivo, circostanza, CP_1 questa, mai intervenuta;
(c) l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda attorea per genericità e per assenza di idonei riscontri documentali posti a fondamento delle pretese avanzate.
Il giudizio di prime cure, istruito con la documentazione depositata dalle parti, è stato poi definito con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. qui gravata (depositata il 26.04.2019), con la quale il Tribunale, rilevata la mancata prova sia dell'esistenza di un regolare preventivo impegno di spesa ex art. 191 TUEL, sia dell'attivazione del procedimento di iscrizione di debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL, nonché l'assenza di approvazione del progetto esecutivo, condizione, questa, indefettibile per il pagamento del corrispettivo relativo a tutte le fasi di progettazione (ex art. 12 del disciplinare di incarico sottoscritto), ha rigettato la domanda proposta dai ricorrenti e condannato i soccombenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
1.2 Avverso tale ordinanza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_3
deducendo l'erroneità della pronuncia di prime cure, per i seguenti motivi: Parte_2
(a) violazione e falsa applicazione dell'art. 191, comma 4, TUEL - erronea esclusione della responsabilità dell'ente ed omessa tutela del principio di affidamento.
In particolare, ad avviso degli odierni appellanti, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che, in assenza di copertura finanziaria e di approvazione del progetto esecutivo, la responsabilità per l'incarico conferito dovesse essere esclusivamente imputata al dirigente firmatario del disciplinare, sollevando il da ogni obbligo. Tale conclusione, infatti, a CP_1 giudizio dei medesimi, si fonda su un'errata ricostruzione dell'intera vicenda amministrativa
4 che non tiene conto del fatto che l'incarico loro affidato derivava da una deliberazione consiliare e da un procedimento programmatorio e gestionale degli interventi triennali di realizzazione delle opere pubbliche - in specie la riqualificazione di Piazza Indipendenza - che coinvolgeva l'intero apparato amministrativo dell'Ente. Un contesto, questo, in cui i progettisti incaricati hanno operato sulla base di atti formali dell'amministrazione, in un quadro che legittimava il loro affidamento sulla regolarità dell'intera procedura assegnata e sulla correttezza del percorso amministrativo seguito, partito agli inizi del 2005 e proseguito sino alla fine del 2010;
(b) omessa valutazione, da parte del primo giudicante, di precise contestazioni difensive sollevate in primo grado. Ad avviso degli appellanti, infatti, nel provvedimento impugnato non si rinviene alcuna motivazione in merito alle eccezioni dagli stessi sollevate con le note autorizzate, tra cui l'illogicità della difesa del che ha sostenuto di non avere CP_1 responsabilità nonostante il coinvolgimento attivo e continuativo di molteplici articolazioni amministrative lungo l'intero iter progettuale. Premesso ciò, posto che l'omessa approvazione del progetto esecutivo è ascrivibile solo al gli appellanti segnalano CP_1
l'imprescindibilità della valutazione, ai fini di una corretta decisione di merito, dell'esistenza dell'attività professionale svolta in esecuzione di un regolare contratto sottoscritto con chi, in quel momento, ha agito in rappresentanza dell'ente. A sostegno delle loro osservazioni richiamano il disciplinare di incarico, il quale all' art. 8 prevede in caso sia di inadempienze non imputabili al professionista, sia di recesso anticipato del professionista, il diritto alla corresponsione delle competenze per onorari e spese relativamente alla parte di opere progettate;
(c) errata valutazione del mancato avveramento della condizione contenuta nell'art. 12 del disciplinare d'incarico e violazione degli artt. 1358 e 1359 c.c. per omessa verifica della condotta dell'amministrazione in pendenza della condizione.
In particolare, chiarito che la clausola di cui all'art. 12 del disciplinare de quo condiziona il diritto al compenso all'approvazione del progetto esecutivo e non subordina, come, invece, la determina dirigenziale - atto di natura unilaterale non sottoscritto da entrambe le parti e privo di valore contrattuale - il pagamento alla concessione del finanziamento, gli odierni appellanti eccepiscono l'erroneità della pronuncia del giudice di prime cure nel ritenere che l'approvazione del progetto esecutivo non si sia realizzata per responsabilità ascrivibile ai
5 professionisti, piuttosto che per fatto e colpa del Lamentano, al riguardo, che il CP_1 giudice di primo grado non abbia valutato se l' abbia adempiuto all'obbligo di attivarsi in Pt_6 buona fede per ottenere l'approvazione del progetto e il relativo finanziamento. Rappresentano che il è rimasto totalmente inerte nonostante i continui solleciti, così impedendo il CP_1 verificarsi della condizione sospensiva, con conseguente diritto degli appellanti alla prestazione, non potendo, infatti, gli obblighi di pagamento essere esclusi per una condizione il cui mancato avveramento è imputabile esclusivamente all'Amministrazione che non ha compiuto l'attività necessaria di impulso ed approvazione del progetto finale.
Lamentano, inoltre, il mancato esercizio, da parte del primo giudicante, della facoltà di disporre il mutamento del rito con conseguente approfondimento dell'attività istruttoria;
(d) omessa motivazione in merito alla condanna alle spese processuali.
Sulla scorta di ciò, parte appellante ha chiesto alla Corte di voler: in via istruttoria, disporre l'ammissione dell'audizione dell'Arch. (RUP); nel merito accogliere l'appello CP_4
e, per l'effetto, annullare l'ordinanza gravata con condanna del al Controparte_1 pagamento a loro favore della somma complessiva di € 53.535,01, già comprensiva di IVA ed oneri accessori, da suddividersi in € 19.351,21 a favore dell'Arch. ed € 34.183,08 a Pt_1 favore degli Arch. nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Pt_2 Pt_3 giudizio.
Nel corso del giudizio di gravame poi, con memoria depositata in data 10.07.2019, Parte_2
a rappresentato di rinunciare all'appello.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.03.2019 si è costituito il
[...] contestando le avverse prospettazioni e rilevando la correttezza della Controparte_1 pronuncia di primo grado. Ha pertanto chiesto alla Corte di voler: preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c; nel merito, confermare l'ordinanza gravata, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Si è opposto alle richieste istruttorie formulate nell'atto di appello in quanto non conducenti ed inidonee a provare le circostanze allegate.
Con ordinanza collegiale del giorno 25.02.2025, comunicata alle parti in data 03.03.2025, la causa è stata assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
6 2. Preliminarmente, occorre svolgere le seguenti precisazioni sia sull'eccezione ex art. 348 bis
c.p.c. avanzata dalla parte appellata, sia sul perimetro del presente thema decidendum.
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., essa è da ritenersi assorbita e non più rilevante in quanto, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è pacifico che la
Corte abbia implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la definizione della procedura attraverso un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter
c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Quanto poi al perimetro del presente decidere, giova rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ. SU 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass.civ. n.
27199/2017 e Cass.civ.SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346
c.p.c. (su cui cfr. da ultimo, Cass. civ. SU 21/03/2019, n. 7940).
3.Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito il gravame è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Come è stato già correttamente rilevato con la sentenza gravata, la determina dirigenziale n. 2741 del 12.10.2005, espressamente stabilisce “di coprire la spesa presunta dell'opera e della progettazione, in € 5.000,00, così come previsto dal programma triennale delle
OO.PP.2005/2007, dando atto che ai tecnici incaricati sarà liquidata la parcella dopo
l'approvazione del progetto esecutivo e pertanto dopo la formale concessione del finanziamento sul quale la stessa trova copertura”.
In calce alla medesima determina, la parte relativa alla copertura finanziaria mediante impegno di spesa appositamente inserito in bilancio è totalmente barrata.
7 Infine, in ordine alle modalità di pagamento, l'art. 12 comma 2 del disciplinare di incarico del
21.10.2005, sottoscritto dagli odierni appellanti e dal RUP prevede: “I compensi per la progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva saranno corrisposti dopo la verifica del progetto ed entro 90 giorni dall'approvazione da parte dell'Amministrazione della progettazione esecutiva”.
Dunque, a fronte delle condizioni espressamente previste, la tutela della buona fede non può essere utilmente invocata dai professionisti, in quanto, se è vero che la complessa attività di progettazione si inserisce in un lungo iter che ha coinvolto diversi soggetti amministrativi e impegnato i progettisti per un esteso arco temporale, nondimeno è vero che l'assenza di copertura finanziaria era conosciuta (o quantomeno conoscibile) dagli appellanti, i quali hanno evidentemente accettato il rischio di non essere retribuiti qualora il finanziamento non fosse stato erogato.
3.2 Privi di pregio sono gli ulteriori motivi sub b) e c) , da esaminare congiuntamente in quanto concernenti aspetti tra loro connessi.
In materia di obbligazioni contratte con la pubblica amministrazione, dirimente è l'art. 191 del
Dlgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), il quale prevede che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. La norma, posta a tutela della correttezza nella gestione amministrativa, non derogabile, prescrive il divieto di effettuare spese non previamente e ritualmente contabilizzate, ammettendole dunque solo in presenza di “impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione” nonché “attestazione della copertura finanziaria”, con la conseguenza che, in difetto dei requisiti prescritti, nessun rapporto obbligatorio sorge tra il privato e l'ente, ma, come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 191 TUEL, esclusivamente tra il privato e il funzionario/amministratore che ha autorizzato l'incarico.
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che in tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di c.d. copertura finanziaria, in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento, non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del D.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
8 Legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 TUEL), non differibile al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia assunto l'impegno (Cass. civ. SU n. 26657 del 18/12/2014).
Pertanto, nella fattispecie non può invocarsi l'operatività del meccanismo di cui agli artt. 1358
e 1359 c.c., la quale è preclusa dalla violazione dell'art. 191 TUEL. Gli arresti giurisprudenziali richiamati dalla parte non sono pertinenti alla fattispecie in esame proprio in quanto hanno ad oggetto esclusivamente la fictio di cui all'art. 1359 c.c., non affrontandosi affatto la questione, qui invece dirimente, dell'art. 191 T.U.E.L. (cfr. Cass. civ. 7509/2014 e
Cass. civ. 13469/2010, espressamente richiamate dagli appellanti, che hanno ritenuto sussistente l'obbligo del Comune di comportarsi secondo buona fede in pendenza di condizione e, perciò, di attivarsi per ottenere il finanziamento per il quale è stata apposta la clausola sfavorevole alla controparte, con la conseguenza che il comportamento omissivo dello stesso implica, ex art. 1359 cod. civ., l'avveramento della condizione e la responsabilità contrattuale dello stesso, tenuto al pagamento del compenso in favore dei professionisti, ma non si sono espresse sul differente caso della sussistenza della copertura finanziaria dell'opera e della validità del contratto ex art. 191 TUEL).
In definitiva, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti e pertanto va confermata.
Infine, occorre precisare che:
a) a dispetto di quanto asserito dagli appellanti, il giudice di prime cure in nessuna parte dell'ordinanza ha imputato la mancata redazione del progetto esecutivo ai professionisti, ma ha dato atto esclusivamente che la procedura si è arenata alla fase del progetto definitivo;
b) in forza di quanto sopra argomentato in merito all'assenza dei presupposti di cui all'art. 191 TUEL, nessun obbligo è sorto a carico del a favore dei CP_1 professionisti e perciò è irrilevante, al fine di ottenere il corrispettivo dall'ente, sia il disposto di cui all' art. 8 del disciplinare di incarico (relativo al diritto ai compensi del professionista in caso di recesso ovvero di inadempimento per le opere realizzate ed approvate), sia quello di cui all'art. 12 del medesimo disciplinare (che non subordina il diritto al compenso del professionista all'avvenuto finanziamento).
9 3.3 Priva di pregio è ancora la contestazione in ordine all'omesso mutamento del rito da parte del giudice di primo grado: il ricorso è stato introdotto dagli odierni appellanti con le forme del procedimento sommario di cognizione e la causa è di carattere documentale sicché non appare censurabile la decisione del Tribunale di non mutare il rito.
Ancora in ragione del carattere documentale della controversia va confermata l'ordinanza collegiale del 02.04.2020 con cui è stata respinta l'ammissione dell'istanza di prova orale nel presente grado.
3.4 Infine va disattesa l'impugnazione avente ad oggetto il capo dell'ordinanza gravata relativo alla spese di lite : sul punto gli appellanti hanno lamentato la semplice applicazione del principio della soccombenza, “laddove il punto avrebbe richiesto una maggiore articolazione”.
La censura, avente carattere estremamente generico, è priva di pregio laddove si osservi che il giudice, in assenza di motivi di compensazione – neppure evidentemente ravvisati dalla parte che non li ha indicati – ha correttamente richiamato ed applicato l'art. 92 c.p.c., liquidando le spese in base al valore della controversia secondo i parametri minimi delle fasi introduttiva e di studio.
4. Nel corso del giudizio, con memoria depositata in data 10.07.2019, ha Parte_2 rappresentato di rinunciare all'appello.
Orbene, nella fase di appello, la rinuncia investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia dell'impugnazione, senza bisogno di accettazione della controparte con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di appello (Cass. civ. 6845/2017, Cass. civ. 23371/2023).
In applicazione dei principi sopra richiamati, dunque, va dichiarata l'estinzione del giudizio tra e il per rinuncia all'impugnazione da parte del Parte_2 Controparte_1 primo e con compensazione delle spese processuali nei rapporti tra le suddette parti, atteso che l'espressa richiesta del rinunciante non è stata contestata dalla parte appellata.
5. Le spese processuali nei rapporti tra e il Parte_1 Parte_3 [...]
seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per Controparte_1 procedere alla loro compensazione, e si liquidano sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato
10 dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato per gli appellanti e . Parte_1 Parte_3
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. R.G.
458/2019, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Reggio Calabria, pubblicata in data 26/04/2019, a definizione della causa n. R.G. 3984/2017, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna e in solido al pagamento, in favore del Parte_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del Controparte_1 presente procedimento che liquida in € 7160,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
- dichiara l'estinzione del giudizio tra e il in Parte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per rinuncia all'impugnazione da parte del primo;
- compensa le spese di lite tra e il in persona Parte_2 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_3 per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 24 luglio 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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