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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/10/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8479/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa HE AT ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19/12/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8479/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
SPAGNA il 27/05/1967, con il patrocinio dell'avv. MALGAROLI FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LANDILLO FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
in data 05/06/2011 nel comune di Varedo e regolarmente registrato agli atti
[...] del citato Comune al numero 7, parte II, serie A, anno 2011
2. ordinare al Comune di Varedo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. OMOLOGARE le seguenti condizioni a) La casa coniugale sita in Brugherio, via San Carlo, 18, di proprietà esclusiva del sig. , CP_1 continuerà ad essere abitata da entrambi i coniugi che, come avviene ormai dal marzo 2019, occuperanno gli spazi della stessa come segue: la sig.ra continuerà ad occupare il piano Pt_1 superiore dell'immobile con una parte di giardino ed uso in comune con il sig. del CP_1 terrazzo;
il sig. continuerà ad abitare la taverna con una parte del giardino, uso in CP_1 comune con la sig.ra del terrazzo ed uso esclusivo del box. Pt_1
b) Sino alla vendita della dimora coniugale, tutti i costi della stessa relativi alle utenze, alle imposte e/o tasse e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno sostenuti dal sig.
nella misura del 100%, come di fatto avviene dal marzo 2019. CP_1
c) Contestualmente alla vendita dell'immobile sito in Brugherio via San Carlo, 18 o entro e non oltre il termine di 3 mesi, il sig. acquisterà in favore della figlia, , un CP_1 Controparte_2 immobile intestandolo a quest'ultima. L'immobile verrà acquistato con la metà del ricavato della vendita della dimora coniugale dedotto l'importo necessario a saldare il mutuo residuo.
Nelle more dell'acquisto dell'immobile per la figlia il sig. garantirà, comunque, CP_2 CP_1
a quest'ultima un'idonea sistemazione abitativa.
d) Il sig. , dal mese di gennaio 2025, corrisponderà alla signora Controparte_1 Parte_1
anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità
[...] all'anno, a titolo contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non CP_2 economicamente autosufficiente, la somma di Euro 400,00. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. (prima rivalutazione gennaio 2026).
e) L'Assegno Unico verrà percepito direttamente e per intero dalla signora e il Parte_1 sig. si impegna a consegnare la documentazione eventualmente necessaria per la CP_1 redazione del Modello ISEE. f) I genitori, dal mese di gennaio 2025, suddivideranno al 50% le spese extra scolastiche, mediche e ricreative della minore secondo le indicazioni del protocollo del Tribunale di Monza.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
g) I genitori si sono già accordati affinché la figlia possa frequentare almeno un corso sportivo dividendo al 50% il costo del corso e del pertinente abbigliamento.
h) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere alimentare o di mantenimento e danno atto di avere separatamente definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente dal matrimonio.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa dal Tribunale di Monza con sentenza del 20.02.2025 (sent. n. 306/25 – pubbl. in data
27.02.2025). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali SA (03.07.2006) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
19/12/2024, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Varedo (MB) in data 05/06/2011 (atto n. 7,
[...] Controparte_1
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Varedo (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Varedo (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa HE AT NA
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa HE AT ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19/12/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8479/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
SPAGNA il 27/05/1967, con il patrocinio dell'avv. MALGAROLI FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LANDILLO FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
in data 05/06/2011 nel comune di Varedo e regolarmente registrato agli atti
[...] del citato Comune al numero 7, parte II, serie A, anno 2011
2. ordinare al Comune di Varedo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. OMOLOGARE le seguenti condizioni a) La casa coniugale sita in Brugherio, via San Carlo, 18, di proprietà esclusiva del sig. , CP_1 continuerà ad essere abitata da entrambi i coniugi che, come avviene ormai dal marzo 2019, occuperanno gli spazi della stessa come segue: la sig.ra continuerà ad occupare il piano Pt_1 superiore dell'immobile con una parte di giardino ed uso in comune con il sig. del CP_1 terrazzo;
il sig. continuerà ad abitare la taverna con una parte del giardino, uso in CP_1 comune con la sig.ra del terrazzo ed uso esclusivo del box. Pt_1
b) Sino alla vendita della dimora coniugale, tutti i costi della stessa relativi alle utenze, alle imposte e/o tasse e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno sostenuti dal sig.
nella misura del 100%, come di fatto avviene dal marzo 2019. CP_1
c) Contestualmente alla vendita dell'immobile sito in Brugherio via San Carlo, 18 o entro e non oltre il termine di 3 mesi, il sig. acquisterà in favore della figlia, , un CP_1 Controparte_2 immobile intestandolo a quest'ultima. L'immobile verrà acquistato con la metà del ricavato della vendita della dimora coniugale dedotto l'importo necessario a saldare il mutuo residuo.
Nelle more dell'acquisto dell'immobile per la figlia il sig. garantirà, comunque, CP_2 CP_1
a quest'ultima un'idonea sistemazione abitativa.
d) Il sig. , dal mese di gennaio 2025, corrisponderà alla signora Controparte_1 Parte_1
anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità
[...] all'anno, a titolo contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non CP_2 economicamente autosufficiente, la somma di Euro 400,00. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. (prima rivalutazione gennaio 2026).
e) L'Assegno Unico verrà percepito direttamente e per intero dalla signora e il Parte_1 sig. si impegna a consegnare la documentazione eventualmente necessaria per la CP_1 redazione del Modello ISEE. f) I genitori, dal mese di gennaio 2025, suddivideranno al 50% le spese extra scolastiche, mediche e ricreative della minore secondo le indicazioni del protocollo del Tribunale di Monza.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
g) I genitori si sono già accordati affinché la figlia possa frequentare almeno un corso sportivo dividendo al 50% il costo del corso e del pertinente abbigliamento.
h) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere alimentare o di mantenimento e danno atto di avere separatamente definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente dal matrimonio.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa dal Tribunale di Monza con sentenza del 20.02.2025 (sent. n. 306/25 – pubbl. in data
27.02.2025). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali SA (03.07.2006) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
19/12/2024, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Varedo (MB) in data 05/06/2011 (atto n. 7,
[...] Controparte_1
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Varedo (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Varedo (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa HE AT NA