Versione
1 giugno 2007
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6 ottobre 2011
6 ottobre 2011
Art. 158-nonies.
Art. 158-novies
((1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)) ((68)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007". --------------- AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Art. 158-novies
((1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)) ((68)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007". --------------- AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 23/09/2015, n. 1262Provvedimento: N. 01023/2015 REG.RIC. N. 01262/2015 REG.PROV.COLL. N. 01023/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2015, proposto da: LE IA, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Lia nel cui studio in Firenze, via Cavour 32 è elettivamente domiciliato; contro Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, rappresentato e difeso dall'avv. Duccio Maria Traina nel cui studio in Firenze, Via Lamarmora, 14 è elettivamente domiciliato; per l'annullamento …Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- sospensione dall'esercizio della professione di notaio·
- rimessione al giudice ordinario·
- Commissione regionale di disciplina (Co.re.di.)·
- giurisdizione·
- giurisdizione ordinaria·
- art. 11 c.p.a.·
- spese di lite·
- provvedimenti cautelari·
- art. 158 nonies L. 89/1913