Articolo 158 nonies della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 158 bisArticolo 158 novies
Versione
1 giugno 2007
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Versione
6 ottobre 2011
Art. 158-nonies.
Art. 158-novies

((1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)) ((68)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007". --------------- AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Entrata in vigore il 6 ottobre 2011
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