Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 876/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott. Guido MARZELLA Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, (C.F. , e , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Anna C.F. P.IVA_2 Pt_3 C.F._1
con il proc. dom. Avv. Mario Zecchin come da mandato in calce all'atto di citazione in appello,
Appellanti contro
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Proc. Controparte_1 P.IVA_3
dom. Avv. Luca Pangrazio, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellato
e contro
(C.F. , con il Proc. Controparte_2 P.IVA_4
dom. Avv. Doranna Romanelli, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellato
In punto: appello avverso la Sentenza n. 396/2023 emessa in data 20.2.2023 dal Tribunale di
Vicenza in data 23.2.2023.
CONCLUSIONI
1
d'Appello, Nel merito: - accertata, nei profili dedotti in premesse, la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2051 e 2055 c.c. del e della società in Controparte_1 CP_2
relazione ai fatti di causa, condannarle, in solido tra loro, ad eseguire immediatamente il rifacimento della condotta fognaria nei tratti di cui alla consulenza tecnica in atti con le modalità ed i tempi ivi indicati (pagine 33-34-35 relazione) e/o a provvedere alla dimissione del tratto di linea fognaria esistente ed alla realizzazione di un nuovo tracciato su strada nonché a rimborsare agli attori le spese di ATP (compensi del CTU, del CTP e legali nonché spese della video ispezione) quantificate nella somma di € 4.727,45 per il Parte_1
) e di € 5.515,34 per il B) salva la diversa quantificazione
[...] Parte_1 che sarà accertata in causa e/o ritenuta equa e di giustizia. Con la fissazione ex art. 614 bis cpc della somma di denaro dovuta dagli obbligati, in solido tra loro, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei lavori. Riservata ad altro giudizio la richiesta di risarcimento danni per gli allagamenti e per le fessurazioni. Con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria: -
Disporsi la acquisizione dei due CD depositati in cancelleria del Tribunale di Vicenza dal CTU
e riproducenti le video ispezioni. – In caso di contestazione circa la riferibilità della documentazione fotografica prodotta ai luoghi di causa si chiede che venga ammessa prova per testimoni della seguente circostanza: A) vero che le fotografie che Le vengono esibite sub docc. 30-31 fascicolo attoreo sono state scattate nel mese di Ottobre 2016 e si riferiscono al giardino del ? B) vero che fotografie che Le vengono esibite sub Parte_1
docc. 32-33-34 fascicolo attoreo sono state scattate nel mese di luglio 2019 e si riferiscono al giardino del ? Indica a testimoni sul capitolo A) il sig. Parte_1 [...]
e la sig.ra ambedue di Cesuna di Roana, sul capitolo B) la sig.ra Tes_1 Testimone_2
e la sig.ra di Cesuna di Roana. – Ci si oppone alla prova orale Testimone_3 Testimone_2
richiesta da parte di per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183 sesto comma CP_2 cpc fascicolo di primo grado, in atti. Con vittoria di spese e competenze di lite per ambo i gradi di giudizio.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2024 Controparte_1
concludeva come da foglio di p.c.: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1)
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermarsi
l'appellata sentenza di primo grado n. 396/2023 R. Sent. pubblicata in data del 23-02-2023 nel procedimento del Tribunale di Vicenza n. 3060/19 R.G., per i motivi di cui alle premesse.
2 2) Nel denegato caso di riforma della sentenza di prime cure porsi a carico di ogni CP_2
onere di ripristino nel tratto di fognatura oggetto di causa. 3) IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge per il presente grado di giudizio.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2024 CP_2 concludeva come da foglio di p.c.: “Nel merito: respingersi in toto l'appello proposto dalla
Sig.ra nella sua qualità di amministratore dei Parte_4 Parte_5
, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermarsi Parte_2
integralmente la sentenza n. 396/2023 del Tribunale di Vicenza. In via istruttoria: Si chiede
l'assunzione dell'interrogatorio formale del in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore; e l'ammissione della prova per testimoni, sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che,
a seguito della verifica video-ispettiva effettuata l'08.07.2015 su richiesta del di CP_1
(VI), ha scoperto per la prima volta, ed è venuta a conoscenza per la prima CP_1 CP_2
volta, dell'esistenza del tratto di fognatura posata nella proprietà privata dei Parte_5
“ ”, in via XXVI Giugno a Cesuna di Roana (VI). 2) Vero che, a seguito della Parte_6
summenzionata video-ispezione dell'08.07.2015, il dipendente di , Sig. Tes_4
ha effettuato a proprie mani, sulla planimetria relativa alla rete di fognatura in via
[...]
XXVI Giugno a Cesuna di Roana (VI), il rilevo tratteggiato e scritto a penna (CLS 800, CLS 500), come da documenti n. 13 e n. 21 di Parte Convenuta che mi si rammostrano. Vero la medesima planimetria è stata trasmessa dal Sig. al Sig. (dell'Ufficio Tes_4 CP_3
Sistemi Informativi Territoriali di Etra S.p.a.) in data 28.12.2015, come da documenti n. 13 e n.
21 di Parte Convenuta che mi si rammostrano. 3) Vero che in data 26.04.2016, a seguito di quanto emerso dalla summenzionata video-ispezione dell'08.07.2015, e sulla base del rilievo effettuato sulla planimetria dal Sig. di cui al capitolo 2 che precede), ha Tes_4 CP_2
aggiornato e modificato la propria planimetria relativa alla rete di fognatura in via XXVI Giugno
a Cesuna di Roana (VI), come da documenti n. 13 e n. 17 di Parte Convenuta che mi si rammostrano. 4) Vero che, a far data dalla costruzione dei Condomini “ ”, e Parte_6
fino ad oggi, alcun progetto relativo al tratto di fognatura posata nella proprietà privata dei medesimi condomini “ ”, in via XXVI Giugno a Cesuna di Roana (VI), è stato Parte_6
mai sottoposto ad e/o al “Consorzio Acqua e Servizi dell'Altopiano Sette Comuni”, CP_2
da parte del e/o da parte del costruttore dei Condomini “ Controparte_1 Parte_6
B” e/o da parte dei Condomini “ ”. 5) Vero che, a far data dalla costruzione
[...] Parte_6
dei Condomini “ ”, e fino ad oggi, alcuna richiesta di autorizzazione e/o di Parte_6
3 collaudo e/o di presa in carico del tratto di fognatura posata nella proprietà privata dei medesimi condomini “ ”, in via XXVI Giugno a Cesuna di Roana (VI), è stata Parte_6
mai sottoposta ad e/o al “Consorzio Acqua e Servizi dell'Altopiano Sette Comuni”, CP_2
da parte del , e/o da parte del costruttore dei Condomini Controparte_1 Parte_6
B” e/o da parte dei Condomini “ ”. 6) Vero che, a far data dalla costruzione
[...] Parte_6 dei Condomini “ ”, e fino ad oggi, alcuna approvazione del progetto, alcuna Parte_6 autorizzazione e/o alcun verbale di collaudo e/o verbale di presa in carico del tratto di fognatura posata nella proprietà privata dei medesimi condomini “ ”, in via Parte_6
XXVI Giugno a Cesuna di Roana (VI), è stata mai rilasciata e/o redatto e/o sottoscritto da parte di e/o del “Consorzio Acqua e Servizi dell'Altopiano Sette Comuni”. 7) Vero CP_2
che le lettere inviate da ai Condomini ” e/o al di Roana CP_2 Parte_6 CP_1 in data 16.09.2015, 06.12.2017, 01.06.2016, e 16.08.2016 (trattasi dei documenti prodotti in causa da sub numeri, rispettivamente, 4, 5, 6 e 7, e che mi si rammostrano) sono CP_2
e B”, siti in via Parte_6Parte_6
XXVI Giugno a Cesuna di Roana (VI), hanno lamentato per la prima volta nell'agosto 2014 il verificarsi di fenomeni di allagamento della parte interrata dei suddetti condomini, a seguito di ingenti piogge. Vero che prima di allora (cioè prima dell'agosto 2014) alcuna contestazione era mai stata sollevata con riferimento al tratto di fognatura sita in via XXVI giugno a Cesuna di Roana (VI). 9) Vero che in occasione dei sopralluoghi effettuati nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 100/2018 R.G. del Tribunale di Vicenza,
è stato accertato e descritto il tracciato della condotta fognaria posta nella proprietà privata dei Condomini “ ”, in via XXVI giugno a Cesuna di Roana (VI). Vero che, in Parte_6
particolare, è stata individuata una sezione c.d. “P. angolo”, che “rappresenta un cambio di direzione, circa ad angolo retto, presente nell'angolo sud-est dell'area verde dei fabbricati ed
è costituito da un manufatto costruito in opera, non ispezionabile”, come si legge a pagina 12
e come si vede a pagina 14 della perizia del CTU Ing. rodotta sub documento n. Per_1
2 di Parte Convenuta, che mi si rammostra. Vero che ha scoperto per la prima CP_2
volta, ed è venuta a conoscenza per la prima volta, del suddetto “cambio di direzione” del tracciato della condotta fognaria, solo in occasione dei sopralluoghi effettuati nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 100/2018 R.G. del Tribunale di Vicenza.
Si indicano come testi: - Geom. , residente in [...], 35010 Testimone_5
San Giorgio delle Pertiche (PD); - Geom. domiciliato presso Testimone_6 CP_2
via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD); - Sig. domiciliato presso Etra Testimone_4
4 S.p.a., via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD); - Sig. , domiciliato presso CP_3
l'ufficio Sistemi Informativi Territoriali di Etra S.p.a., in via Galvani n. 1/A, 35030 Rubano (PD);
- Geom. , via del Popolo n. 43, 35010 Carmignano di Brenta (PD); - Ing. Persona_2 [...]
Via Pagliarino n. 29, 36100 Vicenza. Si chiede fin da ora di essere ammessi a Per_3
prova contraria sugli eventuali capitoli di prova testimoniale formulati da controparte. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'Appellante, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese generali e spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis C.p.c. in data 3.5.2019 il e il Parte_1
chiedevano al Tribunale di Vicenza di accertare e dichiarare la Parte_2 responsabilità extracontrattuale ex artt. 2051 e 2055 c.c. del e di Controparte_4 [...] nella loro qualità, rispettivamente, di ente territoriale responsabile della rete fognaria CP_2
comunale e di gestore del servizio idrico integrato per l'altopiano comunale, per gli episodi di allagamento verificatisi nell'agosto 2014 (e successivamente) nella parte interrata dei due edifici condominiali siti in Cesuna di Roana (VI) alla via Giugno XXVI.
Chiedevano altresì la condanna in solido del e di al rifacimento Controparte_1
immediato condotta fognaria nei tratti descritti nella relazione del C.T.U. depositata nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam (R.G.
100/2018 del Tribunale di Vicenza), secondo le modalità e i tempi ivi indicati, ovvero la condanna a provvedere alla dismissione del tratto di linea fognaria esistente e alla realizzazione di un nuovo tracciato su strada, oltre al risarcimento dei danni relativi ai costi sostenuti in fase di A.T.P. pari ad Euro 4.727,45 per ed euro 5.515,34 per Parte_6 [...]
e ad altra somma ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo Parte_6
nell'inadempimento all'obbligo di condanna più su esposto.
In particolare, i ricorrenti esponevano:
- che nell'agosto del 2014 si erano verificati fenomeni di allagamento nella parte interrata degli edifici condominiali e che la circostanza veniva comunicata al in data 18.11.2014, Controparte_1
- che successivamente, in data 8.5.2015, il ed Controparte_1
effettuavano una videoispezione per accertare lo stato del tratto di condotta primaria mista in calcestruzzo antistante i due edifici condominiali,
5 - che il accertava e comunicava così la scoperta di un quadro Controparte_1
fessurativo della condotta, sia alla base sia lateralmente, probabilmente dovuto alla concomitanza della pressione del terreno esterno di reinterro e delle turbolenze interne d'acqua create nei momenti di piena in occasione di eventi atmosferici peculiari (c.d. “bombe d'acqua”),
- che il quadro fessurativo veniva confermato anche da che rilevava altresì la presenza di altro materiale del tipo sabbia e ghiaino nella condotta poi successivamente rimosso,
- che seguivano altri fenomeni di allagamento ai danni dei due edifici condominiali, soprattutto di , ove veniva altresì riscontrata la Parte_6
presenza di fessurazioni murali alle pareti di angolo al piano terra ed al piano primo,
- che nonostante una prima dimostrata disponibilità del ad Controparte_1
effettuare le relative opere di sistemazione e risanamento della condotta fognaria del caso, nulla veniva in seguito effettivamente eseguito,
- che inoltre si opponeva al richiesto intervento evidenziando che i CP_2
sottoservizi condominiali in discorso erano stati spostati senza previa autorizzazione dell'ente gestore in tal senso.
Avvenuto il deposito della relazione del CTU nel procedimento ex art. 696 bis C.p.c., i ricorrenti instauravano il giudizio di merito al fine di sentire accertare la responsabilità da cosa in custodia (e solidale) del e del gestore della rete idrica Etra S.p.a. e Controparte_1
per l'effetto condannarli ad effettuare le opere di intervento ivi indicate quale risarcimento in forma specifica per il danno lamentato e dato dal colamento di reflui nel terreno condominiale, dall'allagamento degli interrati e dalle fessurazioni murali.
Con memoria depositata in data 6.9.2019 si costituiva in giudizio contestando l'addebito di responsabilità, anche di tipo solidale, e chiedendo dunque il rigetto della dispiegata domanda di risarcimento danni (in forma specifica).
Il non si costituiva in giudizio e la contumacia veniva dichiarata all'udienza Controparte_1
del 17.9.2019. Il Giudice istruttore, in seguito a mutamento del rito, previa acquisizione del fascicolo processuale del procedimento per ATP ante causam iscritto al n. R.G. 100/2018, accoglieva la richiesta di di ordinare l'acquisizione del contratto con cui il Parte_6
6 aveva affidato la gestione delle condotte fognarie ad Acqua e Servizi Controparte_1
dell'Altopiano 7 Comuni, ente gestorio poi confluito in CP_2
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2022 celebratasi in modalità cartolare, previa concessione dei massimi termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Con la Sentenza n. 396/2023 emessa in data 20.2.2023 e pubblicata il successivo 23.2.2023, il Tribunale di Vicenza così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 3060/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE le domande spiegate da e Parte_1 [...]
. DA da e , in Parte_7 Parte_1 Parte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di questo giudizio in favore di CP_2 quantificate in euro 8.991,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali sulla cifra che immediatamente precede;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
3. DA
e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del procedimento per a.t.p. ante causam iscritto al n. RG 100/2018 del
Tribunale di Vicenza in favore di quantificate in euro 3.442,00 per compensi, oltre CP_2
al 15% di spese generali sulla cifra che immediatamente precede;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
4. PONE definitivamente le spese di consulenza tecnica di ufficio resa nel procedimento per a.t.p. ante causam iscritto al n. R.G. 100/2018 del Tribunale di Vicenza a carico di e , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro e per metà ciascuno nei rapporti interni.
I e impugnavano quindi il predetto Parte_5 Parte_2
provvedimento. Si costituivano nella presente fase d'appello sia il che la CP_1
società chiedendo il rigetto dell'opposto gravame e la contestuale conferma del CP_2
provvedimento di primo grado.
Con provvedimento del 12.10.2023 la Corte fissava l'udienza del 30.10.2024
(successivamente anticipata al 12.6.2024) assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per note di udienza, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I condomini e hanno formulato un unico motivo di appello in cui Parte_8 Parte_6
è possibile distinguere i seguenti spunti di critica alla sentenza del tribunale di Vicenza.
Secondo gli appellanti vi sarebbero, nel provvedimento gravato, una insufficiente disamina della perizia tecnica in atti ed una errata valutazione della domanda svolta dagli appellanti,
7 che doveva essere intesa come domanda di condanna in forma specifica e non di risarcimento del danno provocato da allagamenti nelle parti interrate degli immobili (primo aspetto di censura).
Il , in sostanza, lamenta che, all'esito dell'istruttoria solo documentale (era stata Parte_1
disposta unicamente l'acquisizione del contratto di servizio tra il comune ed CP_2 fosse stata respinta dal Tribunale una richiesta di risarcimento di danni da allagamento, ritenuti non provati sulla base degli accertamenti peritali, ma che in realtà non era mai stata formulata, posto che gli istanti avevano propriamente chiesto che il ed Controparte_1
società che gestisce gli scarichi fognari, fossero condannate al rifacimento dei CP_2
tratti della condotta danneggiata e che causava la fuoriuscita di liquami nel giardino
. CP_5
Parimenti censurabile risulterebbe poi il mancato accertamento del rapporto di custodia in capo all'ente pubblico proprietario della condotta, che era soggetta alla sua sfera di controllo, e a quella ascrivibile alla società gestrice del servizio, contrattualmente tenuta alle attività di manutenzione ordinaria (secondo aspetto di critica svolto dalla parte appellante).
A detta della parte appellante, infatti, i danni della condotta ed il nesso di causa tra gli stessi danni e la fuoriuscita di liquami erano stati positivamente accertati dal consulente nominato, ed il rifacimento della condotta era da considerarsi quindi necessario, fermo restando che non aveva nemmeno contraddetto riguardo all'assenza di interventi di CP_2 manutenzione sulla conduttura, che, l'altro canto, le erano stati specificamente contestati. obiettava che, in realtà, a pagina 11 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo CP_2
del giudizio di primo grado gli appellanti avevano dedotto che “… una volta accertato, come è stato fatto, il nesso di causa tra la condotta fognaria ed il rilascio dei reflui nel terreno condominiale, nonché l'allagamento degli interrati, sussiste la invocata responsabilità del e di in quanto gestore della condotta fognaria e, quindi, Controparte_1 CP_2
custode della stessa”.
Inoltre, andava prioritariamente considerato che il consulente nominato aveva inequivocabilmente escluso che eventuali danni da sversamenti fognari fossero ascrivibili alla fognatura pubblica, rilevando che le perdite erano dovute ad errori costruttivi imputabili alla ditta esecutrice o a danni subiti per fatto del terzo e che non era quindi possibile evidenziare profili di colpa in capo al Controparte_6
Il costituito solo nella presente fase di giudizio, evidenziava più specificamente che CP_1
il C.t.u. aveva accertato che la fognatura, eseguita da soggetto terzo, aveva seguito un
8 tracciato diverso da quello previsto in progetto, e che la fessurazioni patite dalla stessa erano state causate, con ogni probabilità, dal passaggio di automezzi pesanti al di sopra dell'interramento appena eseguito.
Esaminate le risultanze di causa il Collegio ritiene che i motivi svolti dalla parte appellante dai e risultino fondati. Parte_5 Parte_6
A proposito della corretta qualificazione della domanda svolta dagli attori, il Collegio concorda che sia nel ricorso per ATP che in quello ex art. 702 bis C.p.c. introduttivo del presente giudizio, la parte appellante avesse in effetti svolto azione volta ad ottenere la condanna di e del all'esecuzione in forma specifica delle opere di CP_2 CP_1
sistemazione della condotta ammalorata, deducendo sia la percolazione di rifiuti nel terreno
, sia il verificarsi di fenomeni di allagamento degli interrati (nella fattispecie, i CP_5 garages e le parti murarie prossime ad essi) e di fessurazione murali al piano terra ed al piano primo, restando a ben vedere irrilevante che nella presente fase la parte appellante abbia inteso dichiarare che intendeva riservarsi una separata azione di carattere risarcitorio.
Tuttavia, l'esperimento della CTU, sebbene non avesse dato atto della presenza degli allagamenti e della riconducibilità delle minime fessurazioni alle perdite provenienti dalla condotta, confermava chiaramente il collasso in più punti di quest'ultima e la conseguente percolazione di reflui in area condominiale.
Diversamente, quindi, da quanto ha considerato il primo giudice, che ha incentrato il proprio convincimento unicamente sul mancato riscontro degli allagamenti nelle parti interrate degli edifici, questo Collegio ritiene che non sussistessero dubbi sulla fondatezza della domanda originariamente proposta dai due condomini, essendo stato accertato il nesso di causa tra le condizioni di dissesto della condotta comunale e lo scarico di fluidi nel terreno
, ossia di una circostanza che già di per sé costituisce un danno risarcibile. CP_5
Va quindi riconsiderato il ragionamento del giudice di prime cure, che ha rigettato la domanda nel presupposto che non vi fosse prova degli allagamenti e della riconducibilità delle fessurazioni del fabbricato alle perdite della tubatura comunale in gestione ad
[...]
poiché non si è tenuto conto dell'ulteriore motivo di doglianza, come detto, CP_2
pienamente fondato, relativo allo scarico dei reflui dalle fratture presenti nella condotta ammalorata.
Per quanto attiene all'elemento del caso fortuito concettualmente rilevante ex art. 2051 C.c., la circostanza che le fessurazioni della condotta potessero essere in parte imputabili ad una errata costruzione della medesima da parte di terzi, ed in parte al passaggio di mezzi pesanti
9 su di essa, il Collegio osserva che non può trattarsi di ipotesi ascrivibili alla predetta fattispecie invocata dagli appellati, essendo fattori estranei non certo imprevedibili ed eccezionali tali da interrompere il nesso causale:
- in particolar modo per quel che attiene alle carenze progettuali, che ben possono normalmente verificarsi nella predisposizione di una qualsiasi opera,
- ma anche per quel che attiene al dedotto transito dei mezzi pesanti, che pure esso può normalmente riscontrarsi nell'ambito di un cantiere.
E, d'altronde, una volta riscontrata la natura sostanzialmente prevedibile quanto meno della prima delle citate evenienze, e che di per sé è tale da comportare il verificarsi delle fessurazioni e quindi la produzione del danno lamentato dagli appellanti, già questo basta a far venir meno l'ipotesi del fortuito, con susseguente obbligo risarcitorio in capo al custode.
Le considerazioni che precedono comportano pertanto l'accoglimento della domanda di condanna all'esecuzione delle opere di sistemazione della condotta nei confronti di
[...]
quale custode del bene in conformità ai suggerimenti del CTU in termini di tempi e CP_2
modalità, in quanto gestore del medesimo con diretti poteri di conservazione e manutenzione del bene, e che peraltro ha confermato di non avere attuato, nel periodo considerato, attività di manutenzione alcuna del manufatto ammalorato, ed il rigetto della stessa nei confronti del essendosi chiarito dalla Suprema Corte: CP_1
- che ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 C.c. è necessario che il custode eserciti un effettivo potere sulla cosa, ovvero ne abbia la disponibilità giuridica e materiale, sicché tale può ritenersi il proprietario solo ove sia lui a provvedere in via immediata e diretta all'uso, conservazione e manutenzione del bene e non invece il detentore, ove questi abbia solo un potere di controllo sull'operato del titolare, il cui cattivo esercizio potrebbe, eventualmente, dar luogo ad una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cc (Cass. 29.9.17 n. 22839),
- che la presenza di un detentore qualificato non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario solo qualora questi conservi un effettivo potere fisico sul bene, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle sue strutture (Cass. 27.7.11 n.
16422).
10 Meritano inoltre accoglimento sia la domanda di rimborso delle spese di ATP (legali, di CTU e di CTP), sia quella di imposizione di uno strumento di coercizione indiretta ex art. 614 bis
C.p.c. di € 500 mensili, sussistendo sia i relativi presupposti oggettivi sia quelli giuridici, e ciò
a decorrere dal 30.6.25, termine entro il quale si stima che un tempestivo adempimento dell'obbligo sancito da questa pronuncia possa aver posto rimedio alla denunciata situazione lesiva.
Le spese seguono la soccombenza:
- di nei confronti degli appellanti, per entrambe le fasi di giudizio, CP_2
- degli appellanti nei confronti del , per il giudizio di appello, Controparte_1
e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 396/2023 emessa in data 20.2.2023 dal Tribunale di Vicenza, così decide:
1. in riforma della sentenza n. 396/2023 condanna ad eseguire il CP_2
rifacimento della condotta fognaria nei tratti individuati nella consulenza tecnica in atti con le modalità ed i tempi ivi precisati e/o a provvedere alla dimissione del tratto di linea fognaria esistente ed alla realizzazione di un nuovo tracciato sulla strada;
2. condanna a rimborsare agli attori i compensi erogati dagli CP_2
appellanti al CTU ed al CTP e gli oneri legali sostenuti in sede di ATP quantificati nella somma di € 4.727,45 per il ) e di € Parte_1 Parte_6
5.515,34 per il Parte_2
3. rigetta la domanda formulata dal condominio e Parte_6 Parte_6
nei confronti del;
Controparte_1
4. condanna al versamento della somma di euro 500 mensili a CP_2
decorrere dal 30.6.25 ex art. 614 bis c.p.c. in ipotesi di mancato adempimento di quanto disposto sub 1;
5. condanna a rifondere al CP_2 Parte_9 Parte_6
B le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 7.616 oltre
[...]
11 rimborso forfettario del 15% iva e cpa per il primo grado, nonché in euro 6.946 oltre rimborso forfettario del 15% iva e cpa per il presente grado d'appello;
6. condanna i , in solido fra loro, a Parte_10
rifondere al le spese di questo grado di giudizio che liquida Controparte_1
in euro 6.946 oltre rimborso forfettario del 15% iva e cpa.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 29.1.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott. Guido Marzella
12