Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1348 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 2.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
15 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1348/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Ripetizione di indebito;
T R A
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mario Scafidi;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha impugnato il
CP_ provvedimento dell' di Reggio Calabria, pervenuto con lettera raccomandata a.r. n.
68980264365-3, datata 11 novembre 2021, con cui gli era stato comunicato che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07103989 per un importo complessivo di euro 3.807,44 per i seguenti motivi: superamento limite reddituale”, con contestuale avviso dell'avvio del recupero - poi effettivamente avvenuto - dell'asserito indebito sulla pensione di vecchiaia (cat. VO
n. 10066785) percepita, “per n. 24 rate mensili a partire dalla prima rata utile”.
In particolare, evidenziando di aver sempre dichiarato correttamente i propri redditi al
CP_ Fisco tanto da rendere edotto in via indiretta anche l' ha eccepito l'irripetibilità assoluta dell'indebito in applicazione dei principi di legge e di giurisprudenza secondo i quali, in tema di indebito assistenziale, la ripetibilità sussiste esclusivamente nel caso di dolo dell'accipiens.
Rimarcando di aver proposto ricorso amministrativo in data 12/12/2022, rimasto tuttavia senza riscontro, ha concluso chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito e la correlata dichiarazione del diritto alla restituzione di quanto trattenuto,
CP_ a compensazione dell'indebito, sull'altra prestazione erogata dall' CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire la decadenza, la prescrizione e l'improcedibilità della domanda, ha rappresentato – nel merito – l'omissione nella dichiarazione dei redditi del 2018 così da impedire all'Istituto di conoscere il reddito rilevane ai fini della determinazione del pensione di invalidità per l'anno 2018.
Pertanto non avrebbero potuto trovare applicazione i principi invocati da parte ricorrente in materia di irripetibilità dell'indebito assistenziale.
Ha concluso di conseguenza domandando il rigetto del ricorso.
****
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
CP_ Il thema decidendum ha ad aggetto un'azione di accertamento negativo del diritto dell' di ripetere le somme erogate a titolo di pensione di invalidità, tra il primo gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, determinate in euro 3.807,44. 1. in via preliminare va rilevata l'infondatezza delle eccezioni di decadenza, improcedibilità e prescrizione avanzate da parte resistente.
Fermo restando che il ricorso amministrativo è stato preventivamente esperito, così come previsto dall'art. 7 della legge 533 del 1973, il ricorso giudiziale è stato incardinato nel termine di un anno decorrente dal compimento dei 120 giorni successivi alla proposizione dello stesso, secondo il disposto dall'art 47, commi 2 e 3, del D.p.r. 639 del 1970.
Quanto all'eccezione di prescrizione, che deve ritenersi decennale e decorrente dal momento della comunicazione dell'indebito, ossia l'11 novembre 2021, la sua infondatezza emerge per tabulas.
2. Nel merito la domanda risulta infondata.
Ritenuto pacificamente che la pensione di invalidità, scevra da qualsiasi requisito contributivo, abbia natura assistenziale, va premesso - in punto di diritto - che in tema d'indebito assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, la giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, da tempo sostenuto che lo stesso è soggetto a regole diverse.
Specificamente, di recente la Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022,
n.24180) ha statuito che: "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del
2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, Sez. Lav n. 29419 del 2018). Ebbene, nel caso in esame, si è in presenza di un indebito afferente al requisito reddituale, cui è riservata una disciplina affatto peculiare.
Innanzitutto, la norma cardine che disciplina la fattispecie è inclusa nel secondo comma dell'art. 13 della l. n. 412 del 1991, ai sensi del quale “L' procede annualmente alla verifica CP_1
delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Il legislatore, in questo caso, non condiziona la ripetibilità della pensione all'esistenza di un errore o alle condizioni soggettive del percipiente, bensì esclusivamente alla tempestività dell'iniziativa dell' , che deve procedere al recupero entro l'anno successivo a quello deputato CP_1
alla verifica delle ripetute condizioni (Cass. civile sez. lavoro 31 maggio 2019 n. 15039).
Viene, in altri termini, introdotto un termine di decadenza annuale, il cui rispetto rende o meno legittima la ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_1
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha, innanzitutto, individuato alcune precondizioni essenziali per il decorso di tale termine, valorizzando la necessità che l' abbia l'effettiva CP_1 disponibilità dei dati reddituali del pensionato e quest'ultimo non li ometta o non li dichiari infedelmente, configurandosi in questi casi il dolo dell'accipiens, ostativo all'irripetibilità.
Pertanto ha escluso il decorso del termine decadenziale allorchè il pensionato comunichi i suoi redditi nel corso dell'anno di percezione della prestazione fornendo però un dato parziale ed incompleto (Cass. civile 24 gennaio 2012 n. 953); ovvero nel caso in cui ometta completamente di inviare all'istituto le comunicazioni obbligatorie, tanto che l'art. 13, comma 1 della l. n. 412 del
1991, stabilisce che l'omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione, se non già noti all'ente erogatore, consentono l'incondizionata ripetizione dell'indebito.
In entrambi i casi il recupero dell'indebito non soggiace al termine decadenziale di cui all'art. 13, c. 2, della l. n. 412 del 1991, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass civile 19 luglio 2018 n. 19239).
Ebbene giova osservare che dal primo gennaio 2010 l'obbligo a carico dei pensionati di segnalare agli enti previdenziali le proprie condizioni reddituali, prima particolarmente intenso, è stato ridimensionato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 1° luglio 2009 n. 78, conv. con modif. in l. 3 agosto 2009 n. 102, che, allo specifico fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'art. 13 della l. n. 412 del 1991, ha imposto all'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, in possesso di informazioni concernenti il reddito dei beneficiari, di fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria telematica e CP_1 in forma disaggregata per singola tipologia di redditi”, le informazioni relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Ne discende come il pensionato possa ora limitarsi a comunicare all'amministrazione finanziaria la propria dichiarazione dei redditi, seguendo l'onere di quest'ultima di trasmissione all' per le conseguenti verifiche. CP_1
D'altro canto, l'obbligo del pensionato di comunicare i propri dati reddituali all' CP_1 non è venuto del tutto meno atteso che l'art. 35, comma 10-bis, d.l. 30 dicembre 2008 n. 207, conv. con modif. in l. 27 febbraio 2009 n. 14, prescrive che nel caso in cui i pensionati “non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”.
Come già anticipato, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità
(sintetizzato, da ultimo nella sentenza Cass. n. 26036/2019), "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale"
(Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n.
850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali", senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Proprio con riguardo a tale ultima ipotesi, nel caso concreto all'esame del decidente, risulta CP_ CP_ dalla documentazione prodotta dall' l'omessa dichiarazione nei confronti dell' e dell'amministrazione finanziaria del reddito relativo all'annualità 2018, circostanza peraltro non contestata in alcun modo da parte ricorrente.
Inoltre occorre rilevare come la condotta omissiva sia proseguita nonostante l'invio da parte dell'Istituto di una comunicazione, datata 20 dicembre 2020, contenente l'invito a dichiarare i redditi del 2018.
Ne deriva che l'ente previdenziale – in applicazione dei principi sopra esposti e configurandosi gli estremi del dolo del percettore – ha mantenuto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il diritto di ripetere le somme illegittimamente erogate in riferimento all'annualità 2018.
Pertanto, alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso non merita accoglimento.
3. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per spese documentate e per compensi al Difensore, che andranno liquidate in dispositivo ex art. 4 comma
1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (fino a euro 5.200,00) e dei valori minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente Parte_1 CP_1 della somma complessiva di € 1.314,00, oltre accessori come per legge e spese documentate.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 16/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo