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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1565/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PROZZO ROBERTO, elettivamente domiciliato in Via Pietro Nenni,13 82100 Benevento presso il difensore avv. PROZZO ROBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCINO ELENA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA QUERCIA 2B 31100 TREVISO presso il difensore avv.
FRASCINO ELENA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e va quindi accolto.
Va accolta l'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Giudice di Pace.
Il ricorso monitorio infatti richiedeva la condanna alla somma di €. 4.405,86 oltre interessi ex D. L.vo
231/02: cumulando, ai sensi dell'art. 10 Cpc, capitale ed interessi maturati alla data della domanda (11.10.2021) ne deriva il superamento della competenza (all'epoca fissata in €. 5.000,00) per valore del
Giudice di Pace.
L' espressione contenuta nel ricorso monitorio “entro i limiti della competenza del giudice adito” non vale quale clausola di cd. contenimento della competenza in capo al Giudice di Pace atteso che la stessa, per collocazione e formulazione, deve intendersi riferita unicamente alla determinazione del pagina 1 di 2 contributo unificato, è indirizzata al funzionario di Cancelleria competente al riguardo e non vale quale cristallizzazione e mantenimento della competenza per valore dell'adito giudice.
Va pertanto accolto l'appello sul punto e, conseguentemente, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice non competente per valore.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite, del presente secondo grado e del primo grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Verona nr. 142/24 pubblicata il 24.1.2024 accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
B) Condanna , in persona del legale rappresentante, alla refusione delle spese di Controparte_1 lite, liquidate per il primo grado di giudizio in €. 900,00 oltre accessori se dovuti e per il presente secondo grado in €. 700,00 oltre accessori se dovuti.
Verona, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1565/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PROZZO ROBERTO, elettivamente domiciliato in Via Pietro Nenni,13 82100 Benevento presso il difensore avv. PROZZO ROBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCINO ELENA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA QUERCIA 2B 31100 TREVISO presso il difensore avv.
FRASCINO ELENA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e va quindi accolto.
Va accolta l'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Giudice di Pace.
Il ricorso monitorio infatti richiedeva la condanna alla somma di €. 4.405,86 oltre interessi ex D. L.vo
231/02: cumulando, ai sensi dell'art. 10 Cpc, capitale ed interessi maturati alla data della domanda (11.10.2021) ne deriva il superamento della competenza (all'epoca fissata in €. 5.000,00) per valore del
Giudice di Pace.
L' espressione contenuta nel ricorso monitorio “entro i limiti della competenza del giudice adito” non vale quale clausola di cd. contenimento della competenza in capo al Giudice di Pace atteso che la stessa, per collocazione e formulazione, deve intendersi riferita unicamente alla determinazione del pagina 1 di 2 contributo unificato, è indirizzata al funzionario di Cancelleria competente al riguardo e non vale quale cristallizzazione e mantenimento della competenza per valore dell'adito giudice.
Va pertanto accolto l'appello sul punto e, conseguentemente, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice non competente per valore.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di lite, del presente secondo grado e del primo grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Verona nr. 142/24 pubblicata il 24.1.2024 accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
B) Condanna , in persona del legale rappresentante, alla refusione delle spese di Controparte_1 lite, liquidate per il primo grado di giudizio in €. 900,00 oltre accessori se dovuti e per il presente secondo grado in €. 700,00 oltre accessori se dovuti.
Verona, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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