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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8766 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 9.9.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 39315 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. PIETROSANTI DANIELE
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. CAPILUPI LUCA
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' del quale ha chiesto la condanna alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo in conto capitale ovvero alla liquidazione della rendita nella misura corrispondente al grado di inabilità conseguente all'infortunio sul lavoro occorso in data 2.6.2023, in relazione al quale l' aveva riconosciuto un grado di menomazione CP_2 pari al 8%. Assumendo che i postumi permanenti comportassero un danno superiore ha concluso come sopra.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l'istituto ha resistito all'avversa domanda contestando la misura del danno asserita dal ricorrente.
1 La presente controversia concerne esclusivamente il grado del danno biologico patito dall'assicurato a seguito dell'infortunio del 2.6.2023.
Al riguardo, l'espletata consulenza - da intendersi qui integralmente trascritta – precisato che a seguito dell'infortunio il ricorrente ha riportato: “Esiti di frattura biossea avambraccio (III medio prossimale) sinistro in arto non dominante consistente in pronosupinazione complete e flesso-estensione ridotta ai massimi gradi con atteggiamento in deviazione radiale;
cicatrici faccia dorsale e volare lineari di cm 14 e 17; mds”; precisato altresì che l' in sede amministrativa, ha valutato un 6% per la frattura biossea, 2% per CP_1
le cicatrici ed 1% per la presenza di mds;
ha evidenziato come, “le tabelle prevedono CP_1 una percentualizzazione del 4% per gli esiti di frattura di radio (codice 234) e dello stesso
4% per gli esiti di frattura di ulna (codice 235) se viziosamente consolidate ed in assenza (o sfumata) compromissione funzionale, nonché una percentualizzazione del 3% per la presenza di mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare, e fino al 5% per le cicatrici”.
Sulla scorta di tali premesse, il CTU, tenuto conto “della frattura biossea con discreto recupero funzionale, della presenza di esiti cicatriziali lineari e disestesici sulla faccia dorsale e volare dell'avambraccio, della presenza di mezzi di sintesi”, ha più correttamente valutato il danno biologico ai sensi del Dlgs 38/2000 nella misura del 10 (dieci)%.
Le conclusioni cui giunge il nominato ctu risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicchè possono condividersi.
In virtù delle considerazioni che precedono deve affermarsi il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 13 D.lvo 38/00, a percepire l'indennizzo in capitale nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 13 comma 2 cit..
Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del natura e del valore della controversia (scaglione sino ad € 26.000,00) e delle tariffe in vigore, nell'ammontare minimo, tenuto conto della semplicità della controversia ed aumentate del 10%, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/94.
Devono infine essere poste definitivamente a carico dell'istituto le spese della consulenza medico-legale, liquidate come da separato decreto.
2
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente a seguito dell'infortunio occorso il 2.6.2023 ha riportato una menomazione all'integrità psico-fisica nella misura del 10%;
2. condanna la resistente alla liquidazione della differenza dell'indennizzo in capitale;
3. condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.261,50 oltre rimborso CP_1
spese generali al 15%, cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito;
4. pone definitivamente a carico dell'istituto le spese della consulenza medico-legale, liquidate come da separato decreto, in atti.
Si comunichi
Roma 11.9.2025
Il G.L.
Dott.ssa Francesca Romana Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 9.9.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 39315 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. PIETROSANTI DANIELE
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. CAPILUPI LUCA
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' del quale ha chiesto la condanna alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo in conto capitale ovvero alla liquidazione della rendita nella misura corrispondente al grado di inabilità conseguente all'infortunio sul lavoro occorso in data 2.6.2023, in relazione al quale l' aveva riconosciuto un grado di menomazione CP_2 pari al 8%. Assumendo che i postumi permanenti comportassero un danno superiore ha concluso come sopra.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l'istituto ha resistito all'avversa domanda contestando la misura del danno asserita dal ricorrente.
1 La presente controversia concerne esclusivamente il grado del danno biologico patito dall'assicurato a seguito dell'infortunio del 2.6.2023.
Al riguardo, l'espletata consulenza - da intendersi qui integralmente trascritta – precisato che a seguito dell'infortunio il ricorrente ha riportato: “Esiti di frattura biossea avambraccio (III medio prossimale) sinistro in arto non dominante consistente in pronosupinazione complete e flesso-estensione ridotta ai massimi gradi con atteggiamento in deviazione radiale;
cicatrici faccia dorsale e volare lineari di cm 14 e 17; mds”; precisato altresì che l' in sede amministrativa, ha valutato un 6% per la frattura biossea, 2% per CP_1
le cicatrici ed 1% per la presenza di mds;
ha evidenziato come, “le tabelle prevedono CP_1 una percentualizzazione del 4% per gli esiti di frattura di radio (codice 234) e dello stesso
4% per gli esiti di frattura di ulna (codice 235) se viziosamente consolidate ed in assenza (o sfumata) compromissione funzionale, nonché una percentualizzazione del 3% per la presenza di mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare, e fino al 5% per le cicatrici”.
Sulla scorta di tali premesse, il CTU, tenuto conto “della frattura biossea con discreto recupero funzionale, della presenza di esiti cicatriziali lineari e disestesici sulla faccia dorsale e volare dell'avambraccio, della presenza di mezzi di sintesi”, ha più correttamente valutato il danno biologico ai sensi del Dlgs 38/2000 nella misura del 10 (dieci)%.
Le conclusioni cui giunge il nominato ctu risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicchè possono condividersi.
In virtù delle considerazioni che precedono deve affermarsi il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 13 D.lvo 38/00, a percepire l'indennizzo in capitale nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 13 comma 2 cit..
Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del natura e del valore della controversia (scaglione sino ad € 26.000,00) e delle tariffe in vigore, nell'ammontare minimo, tenuto conto della semplicità della controversia ed aumentate del 10%, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/94.
Devono infine essere poste definitivamente a carico dell'istituto le spese della consulenza medico-legale, liquidate come da separato decreto.
2
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente a seguito dell'infortunio occorso il 2.6.2023 ha riportato una menomazione all'integrità psico-fisica nella misura del 10%;
2. condanna la resistente alla liquidazione della differenza dell'indennizzo in capitale;
3. condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.261,50 oltre rimborso CP_1
spese generali al 15%, cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito;
4. pone definitivamente a carico dell'istituto le spese della consulenza medico-legale, liquidate come da separato decreto, in atti.
Si comunichi
Roma 11.9.2025
Il G.L.
Dott.ssa Francesca Romana Pucci
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