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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 428/2019 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 625/2019 del Tribunale di Potenza tra:
in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante p.t., della Parte_1
società (P.IVA ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Giuseppe Pace ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in
Potenza alla Via Vescovado n.34, appellante contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. CP_2 C.F._1
Marianna Giamundo e Angelo Vinciguerra e con loro elettivamente domiciliata in
Potenza, alla Via Vaccaro, n.ro 156 appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.02.2018 proponeva CP_2
opposizione al decreto ingiuntivo n.ro 63/2018 del Tribunale di Potenza notificatogli dalla ditta individuale , con il quale gli era stato Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 11.443,60, a titolo di corrispettivo ancora dovuto in virtù di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di lavori di ristrutturazione di un locale.
1.1. L'opponente preliminarmente deduceva l'inidoneità ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo della prova scritta prodotta unitamente al ricorso e nel merito contestava la stipulazione del contratto in virtù del quale il creditore opposto aveva agito in giudizio e l'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura commerciale dallo stesso prodotta. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto oppure, in via subordinata, il riconoscimento della debenza soltanto degli importi in relazione ai quali sarebbe stata fornita la relativa prova dal creditore opposto.
1.2. Soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni si costituiva il debitore opposto depositando in quella sede documentazione probatoria e chiedendo rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
2. Con la sentenza n.ro 624/2019 il Tribunale di Potenza accoglieva l'opposizione.
Rilevata la tempestività dell'opposizione, il Tribunale procedeva all'esame del merito, osservando che la prova scritta a fondamento del decreto ingiuntivo, limitatamente alla fase monitoria, doveva ritenersi sussistente.
2.1. Osservava il Tribunale che, a fronte della contestazione sollevata sul punto dal debitore ingiunto, la documentazione prodotta dal creditore opposto unitamente al ricorso, non appariva sufficiente a fornire la prova né della stipulazione fra le parti del contratto di appalto in virtù del quale lo stesso aveva agito in giudizio né dell'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura commerciale in atti.
2.2. Rilevato il carattere di giudizio ordinario di cognizione da riconoscersi al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la posizione sostanziale delle parti resta ferma pur nell'inversione delle posizioni processuali, il Tribunale puntualizzava l'incombenza dell'onere della prova sulla base dei richiamati presupposti.
2.3. Per conseguenza, ad avviso del Tribunale, gravava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale aveva l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
2.4. Nella specie, l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. si limitava al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assumeva inadempiuto, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
2.5. Osservava il Tribunale che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente aveva contestato i fatti costitutivi della pretesa azionata dal creditore
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pag. 2 opposto, negando di avergli commissionato la realizzazione dei lavori indicati nella fattura dallo stesso prodotta in giudizio.
Sul punto rilevava il Tribunale che l'utilizzabilità del materiale probatorio prodotto dall'opposto, costituitosi soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, era avvenuta oltre la scadenza dei termini eventualmente assegnati alle parti ai sensi dell'articolo 183 sesto comma c.p.c., ciò che gli precludeva non solo la possibilità di articolare prove costituente, ma anche di depositare documentazione.
2.6. Ad avviso del Tribunale la fattura commerciale che risultava allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., non ha alcuna valenza probatoria, in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde.
Detta prova non risultava offerta nel giudizio di opposizione.
3. Avverso la sentenza n.ro 624/2019 del Tribunale di Potenza proponeva appello e a supporto della stessa deduceva i seguenti motivi: Controparte_1
1) Insufficienza nella fase di opposizione della prova fornita a supporto del decreto ingiuntivo;
2) Insussistenza dei dedotti limiti alle allegazioni probatorie dell'opposto superabili in forza dei poteri istruttori del giudice.
3) Omesso esame della documentazione in atti nel giudizio di prime cure non adeguatamente disaminata dal Tribunale.
3.1. Si costituiva l'appellata deducendo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e insistendo per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
3.2. All'udienza del 05.03.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei doppi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Attesa la pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellata questa Corte condivide CP_2
_______________
pag. 3 quanto la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
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pag. 4 5. Atteso il carattere potenzialmente assorbente e tale da determinare la definizione della controversia si antepone la disamina del secondo motivo di gravame al primo.
Col secondo motivo di impugnazione parte appellante deduce una mancata disamina della documentazione depositata quale parte opposta in prime cure in uno alla costituzione. L'errore in cui è caduto il giudice, a dire dell'appellante, è nel non avere correttamente considerato le preclusioni maturate, essendo la sua costituzione in prime cure intervenuta nei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e non ex artt. 166 e 167 c.p.c., onde a suo dire l'assenza di preclusioni istruttorie.
Il motivo è infondato.
5.1. Occorre considerare come fatto pacifico e incontestato che in prime cure l'odierno appellante si costituì all'udienza di precisazione delle conclusioni nella quale, non essendovi stata preventiva costituzione, si era pervenuti senza che fossero concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
5.2. Detta mancata concessione, che parte appellante imputa ad un deficit dell'odierna parte appellata, opponente a decreto ingiuntivo in prime cure, si ricollega a nient'altro che al disposto testuale della norma appena richiamata. Essa recita: “Se richiesto il giudice concede…” ed è evidente che, ove tale richiesta non dovesse esservi perché, come nella specie, controparte è contumace e non v'è tempestiva contestazione delle domande dell'opponente, la richiesta può apparire inutilmente dilatoria.
5.3. Quanto al maturare delle preclusioni, va osservato che la costituzione tardiva comporta che chi la pone in essere assume le conseguenze della propria precedente inattività, entrando nel processo nella fase in cui esso è con tutte le preclusioni già maturate.
5.4. E' infatti principio ormai acquisito che scopo della precisazione delle conclusioni è consentire alle parti di condensare tutte le risultanze dell'avvenuta trattazione istruttoria anche in relazione alle prove esperite (Cass. 1006/73) con la conseguenza che, attesa la formulazione in vigore dell'art. 184 c.p.c., la statuizione di chiusura dell'istruttoria deve ritenersi sempre implicitamente contenuta nel provvedimento di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. 1740/99). In altri termini la fissazione della precisazione delle conclusioni rappresenta la chiusura della fase istruttoria.
5.5. Ciò risponde ad una ratio ben precisa: "…le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali
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pag. 5 e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci"
(Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018).
5.6. In sostanza, il regime delle preclusioni dei poteri processuali delle parti nella fase di trattazione è quello del rilievo d'ufficio in quanto il sistema delle preclusioni risponde a esigenze di ordine pubblico processuale, con la conseguenza che sono rilevabili d'ufficio le decadenze maturate dalle parti in ordine alle domande nuove inammissibili nonché alle eccezioni e alle richieste istruttorie e alle produzioni documentali tardive, senza - si ribadisce - che rilevi l'eventuale comportamento di accettazione della controparte.
5.7. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito: “le cadenze processuali introdotte dalla L.
353/1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell'art. 183 c.p.c. entrato in vigore, ex legge n. 51/2006 di conversione del DL.
273/2005, dal 1° marzo 2006 (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost). Ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini” (Cass. 108/2024).
5.8. La costituzione oltre il termine di chiusura dell'istruttoria ha comportato la possibilità, per la parte opposta odierna appellante, di proporre esclusivamente una
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pag. 6 difesa in punto di diritto nello stato in cui il procedimento si trovava, senza possibilità alcuna di produrre documenti o articolare mezzi di prova.
5.9. Peraltro occorre osservare che i documenti che parte appellante depositò all'udienza di precisazione delle conclusioni non erano sopravvenuti rispetto all'instaurazione del giudizio di prime cure, atteso che trattasi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto dall'odierno appellante, parte opposta in prime cure, con i quali intendeva provarsi la sussistenza del rapporto contrattuale in forza del quale era stata emessa la fattura a supporto della domanda di ingiunzione.
5.10. Deve pertanto ritenersi che l'odierna parte appellante ne fosse in possesso allorché adì il Tribunale di Potenza in via monitoria, né in fase di opposizione parte appellante ebbe a dedurre, costituendosi in precisazione delle conclusioni, di non aver potuto e dovuto versare in atti la documentazione in questione con una costituzione tempestiva, prima, cioè, che maturassero le preclusioni assertive e, per quel che maggiormente rileva, istruttorie.
5.11. Nulla può imputarsi al Tribunale, atteso il contegno processuale assunto dall'appellante in prime cure e tradottosi in un'assoluta inerzia, non essendosi tempestivamente costituito generando così la necessità di richiedere i termini per memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. rendendo necessaria l'attività di contestazione e conseguente allegazione nel contraddittorio delle parti.
5.12. Per conseguenza ciò che venne allegato alla comparsa di costituzione depositata in prime cure nel termine dell'art. 189 c.p.c. non poteva concorrere a formare il compendio probatorio sul quale poteva formari il convincimento del giudicante e non poteva, pertanto, essere posto a fondamento della decisione.
5.13. Atteso, peraltro, il chiaro disposto testuale dell'art. 345 c.p.c. e non essendovi stata alcuna istanza istruttoria in questa fase di giudizio a delibarsi da parte della Corte, ogni acquisizione documentale deve considerarsi preclusa anche in questa sede.
Deve pertanto rigettarsi il secondo motivo di impugnazione.
6. Il rigetto del secondo motivo di opposizione, avendo carattere assorbente, rende superflua la disamina del primo motivo di impugnazione, col quale viene denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non ritenere fondata la domanda in presenza della fattura depositata in atti e del terzo motivo di impugnazione avente ad
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pag. 7 oggetto la mancata attenta disamina della documentazione depositata dalla parte opposta in prime cure odierno appellante.
7. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo nella misura determinata dal D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre
2022 (scaglione di valore da euro 5.201,00 euro 26.000,00 nei valori medi) con esclusione della fase istruttoria perché non espletata.
7.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da quale l.r. della società Parte_1 Controparte_1
contro avente ad oggetto la sentenza 624/2019 del
[...] CP_2
Tribunale di Potenza così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore degli appellati in solido fra loro delle spese del grado che si liquidano in euro 5.809,00, maggiorati di spese generali
(15%), CNA e IVA nella misura di legge;
3) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 01/04/2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 428/2019 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 625/2019 del Tribunale di Potenza tra:
in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante p.t., della Parte_1
società (P.IVA ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Giuseppe Pace ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in
Potenza alla Via Vescovado n.34, appellante contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. CP_2 C.F._1
Marianna Giamundo e Angelo Vinciguerra e con loro elettivamente domiciliata in
Potenza, alla Via Vaccaro, n.ro 156 appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.02.2018 proponeva CP_2
opposizione al decreto ingiuntivo n.ro 63/2018 del Tribunale di Potenza notificatogli dalla ditta individuale , con il quale gli era stato Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 11.443,60, a titolo di corrispettivo ancora dovuto in virtù di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di lavori di ristrutturazione di un locale.
1.1. L'opponente preliminarmente deduceva l'inidoneità ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo della prova scritta prodotta unitamente al ricorso e nel merito contestava la stipulazione del contratto in virtù del quale il creditore opposto aveva agito in giudizio e l'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura commerciale dallo stesso prodotta. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto oppure, in via subordinata, il riconoscimento della debenza soltanto degli importi in relazione ai quali sarebbe stata fornita la relativa prova dal creditore opposto.
1.2. Soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni si costituiva il debitore opposto depositando in quella sede documentazione probatoria e chiedendo rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
2. Con la sentenza n.ro 624/2019 il Tribunale di Potenza accoglieva l'opposizione.
Rilevata la tempestività dell'opposizione, il Tribunale procedeva all'esame del merito, osservando che la prova scritta a fondamento del decreto ingiuntivo, limitatamente alla fase monitoria, doveva ritenersi sussistente.
2.1. Osservava il Tribunale che, a fronte della contestazione sollevata sul punto dal debitore ingiunto, la documentazione prodotta dal creditore opposto unitamente al ricorso, non appariva sufficiente a fornire la prova né della stipulazione fra le parti del contratto di appalto in virtù del quale lo stesso aveva agito in giudizio né dell'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura commerciale in atti.
2.2. Rilevato il carattere di giudizio ordinario di cognizione da riconoscersi al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la posizione sostanziale delle parti resta ferma pur nell'inversione delle posizioni processuali, il Tribunale puntualizzava l'incombenza dell'onere della prova sulla base dei richiamati presupposti.
2.3. Per conseguenza, ad avviso del Tribunale, gravava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale aveva l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
2.4. Nella specie, l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. si limitava al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assumeva inadempiuto, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
2.5. Osservava il Tribunale che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente aveva contestato i fatti costitutivi della pretesa azionata dal creditore
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pag. 2 opposto, negando di avergli commissionato la realizzazione dei lavori indicati nella fattura dallo stesso prodotta in giudizio.
Sul punto rilevava il Tribunale che l'utilizzabilità del materiale probatorio prodotto dall'opposto, costituitosi soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, era avvenuta oltre la scadenza dei termini eventualmente assegnati alle parti ai sensi dell'articolo 183 sesto comma c.p.c., ciò che gli precludeva non solo la possibilità di articolare prove costituente, ma anche di depositare documentazione.
2.6. Ad avviso del Tribunale la fattura commerciale che risultava allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., non ha alcuna valenza probatoria, in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde.
Detta prova non risultava offerta nel giudizio di opposizione.
3. Avverso la sentenza n.ro 624/2019 del Tribunale di Potenza proponeva appello e a supporto della stessa deduceva i seguenti motivi: Controparte_1
1) Insufficienza nella fase di opposizione della prova fornita a supporto del decreto ingiuntivo;
2) Insussistenza dei dedotti limiti alle allegazioni probatorie dell'opposto superabili in forza dei poteri istruttori del giudice.
3) Omesso esame della documentazione in atti nel giudizio di prime cure non adeguatamente disaminata dal Tribunale.
3.1. Si costituiva l'appellata deducendo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e insistendo per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
3.2. All'udienza del 05.03.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei doppi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Attesa la pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellata questa Corte condivide CP_2
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pag. 3 quanto la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
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pag. 4 5. Atteso il carattere potenzialmente assorbente e tale da determinare la definizione della controversia si antepone la disamina del secondo motivo di gravame al primo.
Col secondo motivo di impugnazione parte appellante deduce una mancata disamina della documentazione depositata quale parte opposta in prime cure in uno alla costituzione. L'errore in cui è caduto il giudice, a dire dell'appellante, è nel non avere correttamente considerato le preclusioni maturate, essendo la sua costituzione in prime cure intervenuta nei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e non ex artt. 166 e 167 c.p.c., onde a suo dire l'assenza di preclusioni istruttorie.
Il motivo è infondato.
5.1. Occorre considerare come fatto pacifico e incontestato che in prime cure l'odierno appellante si costituì all'udienza di precisazione delle conclusioni nella quale, non essendovi stata preventiva costituzione, si era pervenuti senza che fossero concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
5.2. Detta mancata concessione, che parte appellante imputa ad un deficit dell'odierna parte appellata, opponente a decreto ingiuntivo in prime cure, si ricollega a nient'altro che al disposto testuale della norma appena richiamata. Essa recita: “Se richiesto il giudice concede…” ed è evidente che, ove tale richiesta non dovesse esservi perché, come nella specie, controparte è contumace e non v'è tempestiva contestazione delle domande dell'opponente, la richiesta può apparire inutilmente dilatoria.
5.3. Quanto al maturare delle preclusioni, va osservato che la costituzione tardiva comporta che chi la pone in essere assume le conseguenze della propria precedente inattività, entrando nel processo nella fase in cui esso è con tutte le preclusioni già maturate.
5.4. E' infatti principio ormai acquisito che scopo della precisazione delle conclusioni è consentire alle parti di condensare tutte le risultanze dell'avvenuta trattazione istruttoria anche in relazione alle prove esperite (Cass. 1006/73) con la conseguenza che, attesa la formulazione in vigore dell'art. 184 c.p.c., la statuizione di chiusura dell'istruttoria deve ritenersi sempre implicitamente contenuta nel provvedimento di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. 1740/99). In altri termini la fissazione della precisazione delle conclusioni rappresenta la chiusura della fase istruttoria.
5.5. Ciò risponde ad una ratio ben precisa: "…le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali
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pag. 5 e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci"
(Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018).
5.6. In sostanza, il regime delle preclusioni dei poteri processuali delle parti nella fase di trattazione è quello del rilievo d'ufficio in quanto il sistema delle preclusioni risponde a esigenze di ordine pubblico processuale, con la conseguenza che sono rilevabili d'ufficio le decadenze maturate dalle parti in ordine alle domande nuove inammissibili nonché alle eccezioni e alle richieste istruttorie e alle produzioni documentali tardive, senza - si ribadisce - che rilevi l'eventuale comportamento di accettazione della controparte.
5.7. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito: “le cadenze processuali introdotte dalla L.
353/1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell'art. 183 c.p.c. entrato in vigore, ex legge n. 51/2006 di conversione del DL.
273/2005, dal 1° marzo 2006 (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost). Ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini” (Cass. 108/2024).
5.8. La costituzione oltre il termine di chiusura dell'istruttoria ha comportato la possibilità, per la parte opposta odierna appellante, di proporre esclusivamente una
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pag. 6 difesa in punto di diritto nello stato in cui il procedimento si trovava, senza possibilità alcuna di produrre documenti o articolare mezzi di prova.
5.9. Peraltro occorre osservare che i documenti che parte appellante depositò all'udienza di precisazione delle conclusioni non erano sopravvenuti rispetto all'instaurazione del giudizio di prime cure, atteso che trattasi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto dall'odierno appellante, parte opposta in prime cure, con i quali intendeva provarsi la sussistenza del rapporto contrattuale in forza del quale era stata emessa la fattura a supporto della domanda di ingiunzione.
5.10. Deve pertanto ritenersi che l'odierna parte appellante ne fosse in possesso allorché adì il Tribunale di Potenza in via monitoria, né in fase di opposizione parte appellante ebbe a dedurre, costituendosi in precisazione delle conclusioni, di non aver potuto e dovuto versare in atti la documentazione in questione con una costituzione tempestiva, prima, cioè, che maturassero le preclusioni assertive e, per quel che maggiormente rileva, istruttorie.
5.11. Nulla può imputarsi al Tribunale, atteso il contegno processuale assunto dall'appellante in prime cure e tradottosi in un'assoluta inerzia, non essendosi tempestivamente costituito generando così la necessità di richiedere i termini per memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. rendendo necessaria l'attività di contestazione e conseguente allegazione nel contraddittorio delle parti.
5.12. Per conseguenza ciò che venne allegato alla comparsa di costituzione depositata in prime cure nel termine dell'art. 189 c.p.c. non poteva concorrere a formare il compendio probatorio sul quale poteva formari il convincimento del giudicante e non poteva, pertanto, essere posto a fondamento della decisione.
5.13. Atteso, peraltro, il chiaro disposto testuale dell'art. 345 c.p.c. e non essendovi stata alcuna istanza istruttoria in questa fase di giudizio a delibarsi da parte della Corte, ogni acquisizione documentale deve considerarsi preclusa anche in questa sede.
Deve pertanto rigettarsi il secondo motivo di impugnazione.
6. Il rigetto del secondo motivo di opposizione, avendo carattere assorbente, rende superflua la disamina del primo motivo di impugnazione, col quale viene denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non ritenere fondata la domanda in presenza della fattura depositata in atti e del terzo motivo di impugnazione avente ad
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pag. 7 oggetto la mancata attenta disamina della documentazione depositata dalla parte opposta in prime cure odierno appellante.
7. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo nella misura determinata dal D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre
2022 (scaglione di valore da euro 5.201,00 euro 26.000,00 nei valori medi) con esclusione della fase istruttoria perché non espletata.
7.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da quale l.r. della società Parte_1 Controparte_1
contro avente ad oggetto la sentenza 624/2019 del
[...] CP_2
Tribunale di Potenza così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore degli appellati in solido fra loro delle spese del grado che si liquidano in euro 5.809,00, maggiorati di spese generali
(15%), CNA e IVA nella misura di legge;
3) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 01/04/2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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