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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/09/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4232/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4232/2023 promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'AVV. MALAVASI BEATRICE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'AVV. CP_1 C.F._2
LIPPARINI ANDREA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON
L'AVV. (C.F. in qualità di curatore CP_2 C.F._3 speciale dei minori , nata l'[...] e , nato Persona_1 Persona_2
l'08/10/2012.
Con l'intervento
Del PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
MOTIVAZIONE
1 , nata l'[...] e , nato il [...] Parte_1 CP_1 hanno avuto una relazione, ora terminata, dalla quale sono nati i figli: , Per_1 nata l'[...] e , nato l'[...]. Per_2
La ricorrente con ricorso introdotto l'11 luglio 2023, ha introdotto il Pt_2 presente giudizio al fine di ottenere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ed ha allegato di voler tutelare i minori a causa della condotta del Mobile, divenuta aggressiva a partire dal 2022 e caratterizzata da un crescendo di comportamenti violenti avvenuti anche dinanzi ai minori.
A causa di tale condotta, quindi, la ricorrente ha sporto denuncia nei confronti del resistente nel maggio 2023 ed ha chiesto l'emissione di un ordine di protezione emesso, dapprima inaudita altera parte il 12.5.2023, e di seguito confermato il
27.6.2023.
Nel provvedimento di conferma dell'ordine di protezione si legge che dalla
Relazione fatta pervenire dal Servizio Sociale “è emerso che i figli ai colloqui sono assai spaventati;
che il figlio ha scritto una lettera (allegata alla Per_2 relazione) in cui ha riportato gli agiti aggressivi del padre contro la madre, presenti da diverso tempo;
che il 19.4.2023 la figlia ha contattato i Per_1 carabinieri spaventata per una violenta lite tra i genitori”.
Partendo da queste premesse, la ricorrente ha chiesto:
1) Disporre l'affido esclusivo dei figli minori in favore della signora con Parte_1 collocamento e residenza anagrafica presso la medesima nella casa familiare in
Soliera, via Canale 67, che conseguentemente verrà assegnata alla signora
Parte_1
2) Stabilire un contributo al mantenimento ordinario a carico del signor in CP_1 favore dei figli nella misura di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), entro il 10 di ogni mese a decorrere da Aprile 2023, data in cui la convivenza è cessata e da cui il padre non ha contribuito al mantenimento. Tale somma sarà rivalutata
2 annualmente sulla base degli indici Istat a partire dal mese di Aprile 2024.
3) Stabilire che il signor concorra altresì alle spese straordinarie dei figli CP_1 minori nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Modena.
4) Stabilire che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora in Parte_1 quanto collocataria dei minori.
2. Il resistente si è costituito in giudizio formulando le seguenti richieste:
a) affidare , nato a [...] l'[...], e , nata Persona_2 Persona_1
a Modena l'11.2.2009, ai genitori e , che Parte_1 CP_1 eserciteranno in forma congiunta la potestà;
b) dirsi tenuto il Sig. a corrispondere alla Sig.ra CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, da regolare secondo il vigente protocollo del Tribunale di Modena;
c) disporre che liberi l'immobile di proprietà del Sig. Parte_1
, affinché possa essere venduto. Con vittoria di spese di lite CP_1
Nel dettaglio il resistente ha allegato di temere per i propri figlia a causa della instabilità emotiva della ed ha riferito di non fare uso di sostanze Pt_2 stupefacenti, accusa questa mossagli dall'ex compagna nel procedimento penale instaurato nei suoi confronti a seguito della denuncia sporta della stessa contro di lui. Il convenuto ha anche negato di aver mai usato violenza nei confronti della o dei minori. Pt_2
Con particolare riguardo alla condizione emotiva della ricorrente il Mobile ha riferito che, sin dal 2022, la stessa ha iniziato a manifestare veri e propri scompensi caratterizzati da accessi d'ira e deliri.
3. Con provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in data 11 gennaio 2024 i minori sono stati collocati presso la madre nella casa familiare sita in Soliera, via
Canale 67, che è stata alla stessa assegnata ed è stato disposto un obbligo di mantenimento per i figli a carico del padre ammontante ad euro 500,00 mensili
(euro 250,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
3 4. In data 6.2.2024 si è proceduto all'ascolto dei minori. I minori hanno reso le seguenti dichiarazioni: dichiara: Sono successi molti avvenimenti, Per_1 ricordo molti litigi in passato tra mamma e PA. La mamma ora sta bene però è nervosa a causa di molti impegni miei e di mio fratello. Non viviamo più molto bene nella casa dove abitiamo ora (e che ha costruito mio padre) perché ci sono troppi ricordi negativi legati a quell'ambiente. Quando ero piccola ho vissuto per un periodo con mia nonna, senza la mamma e il PA, perché mio fratello era malato e mia madre lo doveva accudire. Per questo ho molto sofferto. PA non si
è mai interessato a noi anche a causa del suo lavoro, che gli causava molto stress che riversava anche su di noi. Contribuiva poco al nostro mantenimento, corrispondeva a mia madre solo cinquanta euro al mese per tutte le nostre spese,
e qualche volta ci comprava delle scarpe o vestiti. dichiara: Concordo con Per_2 quello che ha detto mia sorella, in particolare sul nostro desiderio di andarcene da quella casa. Ho paura del PA, soprattutto ogni volta che alza la voce. Da quando sono successi episodi conflittuali con mio padre dormo con la mamma soprattutto per starle vicino. Si dà atto che appare molto turbato e Per_2 piange. Si decide di procedere all'ascolto separato dei minori, per dar loro la possibilità di esprimersi compiutamente e rappresentare le rispettive esigenze.
dichiara: Ricordo che una sera PA era arrabbiato e ha rotto il cellulare Per_2 della mamma dandogli un pugno. Ho paura anche di parlare con PA perché temo le sue reazioni, viste in passato. Alcune volte mi ha rivolto frasi offensive.
Adesso ho rapporti sporadici con lui, mi saluta poco. Vedo la sua macchina quando vado a scuola perché adesso vive nel capannone vicino a casa. Spesso ci fa dei 'dispetti' perché è arrabbiato: ad esempio ci tiene senza riscaldamento. A casa abbiamo avuto anche 4 gradi. Non so se voglio riprendere il rapporto con mio padre. Sui miei problemi famigliari in passato mi confrontavo con un'insegnante delle elementari, mentre ora parlo con la mamma o a volte con un mio amico. Esce il minore ed entra la sorella che dichiara: Per_2 Per_1
Secondo me per superare questa situazione conflittuale con PA dobbiamo cambiare casa. Vedo poco PA, non si è mai interessato a noi (ad esempio, non
è mai venuto a vedere una mia partita di pallavolo, né mi ha mai chiesto della scuola). Non ho mai avuto un rapporto solido con lui, tanto che la mancanza della
4 figura paterna mi ha causato diversi traumi (senso di abbandono, mancanza di un confronto o aiuto). Secondo me mi ha causato anche un 'blocco psicologico', non riesco più a piangere. PA ha sempre urlato ma non ho paura di lui, mio fratello
è più sensibile, io invece urlo più forte. In passato sono andata dalla psicologa per problemi che avevo a scuola: ci sono andata per quattro o cinque volte ma costava troppo, poi PA mi ha detto che, secondo lui, non serviva. Non sono contraria a riprendere il rapporto con mio padre, ma lui deve dimostrare che ci tiene veramente. Sono consapevole che per superare questi traumi ci vorrà tempo, spero che il rapporto con PA cambi nel giro di qualche anno.
5. In ragione delle risultanze dell'ascolto dei minori, con provvedimento del 21 febbraio 2025, gli stessi sono stati affidati alla madre presso la quale sono stati conseguentemente collocati in via prevalente.
Con lo stesso provvedimento è stata delegata una indagine psico-sociale ai
Servizi Sociali territorialmente competenti, con compiti di anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sui minori e sulla relazione genitori-figli.
Inoltre, ai Servizi è stato demandato il compito di organizzare gli incontri tra il padre e , in forma protetta se del caso, con facoltà dei Servizi stessi di Per_2 interromperli se ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per il minore;
è stata invece data facoltà a di frequentare liberamente il padre. Per_1
Con lo stesso provvedimento, poi, è stato disposto l'invio dei minori presso NPIA per la valutazione in ordine alla necessità di un percorso psicologico con invito al resistente di intraprendere un percorso di verifica/disintossicazione dalla sospetta dipendenza presso il servizio pubblico Dipendenze Patologiche dell'AUSL.
6. Con provvedimento del 30 maggio 2024, considerata la relazione dei Servizi sociali del 24.5.2024, nonché l'evoluzione della situazione familiare come descritta dalle parti e come riportata nella citata relazione (con la Parte_1 ricoverata presso clinica privata per uno stato di grave malessere psichico, il
Mobile rientrato nella casa familiare con i minori) è stato disposto un affidamento dei minori ai Servizi Sociali con collocazione con il padre nella casa familiare e con nomina di un curatore speciale per i minori nella persona dell'Avv. CP_2
[...]
5 7. Con provvedimento del 18 ottobre 2024 è stato confermato l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, con prosecuzione nell'attuazione dei progetti intrapresi di supporto al nucleo e ai minori stessi, regolamentazione del rapporto madre-figli compatibilmente con le condizioni di salute e abitative della stessa e con termine per una nuova relazione di aggiornamento al 12.5.2025.
8. Nell'ultima relazione di aggiornamento del maggio 2025 è stato rappresentato: che il monitoraggio del nucleo attraverso è proseguito attraverso il progetto di educativa domiciliare e incontri periodici;
che i ragazzi hanno dimostrato sfiducia verso le istituzioni, rifiutando qualsiasi forma di supporto o aiuto, che riferiti dei minore sembrano aderire al pensiero paterno (soprattutto del minore ); Per_2 che i minori hanno mostrato rabbia nei confronti della madre accusata di averli fatti molto soffrire in passato “mettendo in mezzo i Servizi Sociali”; che la madre si è dimostrata collaborante mentre il padre ha mostrato sfiducia verso i servizi;
che i minori hanno incontrato la madre in modo sporadico, rifiutando la proposta dei servizi di fissare un calendario di incontri e non chiedendo informazioni rispetto alle condizioni di salite della madre;
che il padre non agevola la relazione madre figli;
che la conflittualità tra i genitori non consente di garantire il diritto alla bigenitorialità.
È stata poi depositata un'ulteriore relazione, in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale gli operatori del Servizio Sociale hanno sottolineato la forte difficoltà nel trovare collaborazione da parte del padre e dei ragazzi “i quali più volte si sono espressi contrari alla nostra presenza e dando alla madre la colpa di “averli messi in mezzo”.
9. All'udienza di precisazione delle conclusioni l'avvocato di parte ricorrente ha chiesto di disporre l'affido congiunto dei figli con previsione di un calendario di frequentazione dei minori e con la madre Per_1 Per_2 Parte_1 nonché di un mantenimento diretto per i figli a causa delle ridotte disponibilità economiche della stessa, che percepisce una pensione di invalidità ammontante ad euro 300,00 mensili ed ha reperito una stanza in un appartamento in condivisione con altre persone.
6 Il resistente, di contro, ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori, con previsione di incontri protetti madre figli e previsione di un sostegno psicologico per la Lo stesso ha anche chiesto di procedere nuovamente all'ascolto Pt_2 dei minori. Rispetto a tale ultima richiesta, secondo quanto già precisato nel provvedimento del 3 luglio 2025, il Collegio ritiene che il diritto dei minori ad essere ascoltati ed a partecipare del presente giudizio risulti ampiamente soddisfatto a seguito dell'ascolto avvenuto all'udienza dell'otto ottobre 2024. Sul punto vale la pena riportare quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 8.1.2024 n. 437: “Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito. E' sufficiente che il giudice si esprima in ordine alle esigenze sottese all'esercizio del diritto di ascolto, e segnatamente indichi se esse siano state compiutamente soddisfatte o meno, dando conto di eventuali fatti salienti verificatisi nelle more.
Il giudice, valutati tutti gli elementi disponibili, può così sancire se nella complessiva dinamica processuale della singola fattispecie concreta, il diritto del minore di partecipare al giudizio e di essere ascoltato sia stato o meno soddisfatto”. Il Curatore speciale dei minori ha invece chiesto di: confermare l'affidamento dei minori e al Servizio Sociale Per_1 Persona_2 dell'Unione Terre D'Argine, convalidando in capo allo stesso i compiti e i poteri indicati nell'ordinanza in data 30.05.2024, per un ulteriore periodo di almeno sei mesi;
confermare la collocazione dei minori presso il padre nella casa familiare;
- incaricare il Servizio Sociale di disciplinare i rapporti tra la madre non collocataria e i figli, iniziando, considerate le attuali condizioni di salute e abitative della sig.ra e tenuto conto della volontà dei minori, con incontri almeno settimanali Parte_1
7 e ampliando poi con gradualità il calendario di frequentazione secondo i tempi e con le modalità ritenute più opportune nell'interesse di e di , Per_1 Per_2 attribuendo in ogni caso allo stesso il potere di sospendere gli incontri se ritenuti disturbanti o pregiudizievoli per i minori.
10. Tanto premesso il Tribunale, in accoglimento della domanda del curatore speciale dei due minori, ritiene che l'affidamento degli stessi debba rimanere disposto in favore dei Servizi Sociali territorialmente competenti presso il luogo ove attualmente vivono i due minori per la durata di un anno. Non può, difatti, essere accolta la domanda del resiste di affido esclusivo a sé dei minori, posto che lo stessa, per la scarsa fiducia nelle competenze genitoriali materne, non ha garantito la partecipazione della madre alla vita dei figli.Il padre ha invero mantenuto un costante atteggiamento ostile nei confronti della madre dei minori, disfunzionale all'avvio di un'alleanza genitoriale (si legge nella relazione del
13.5.2025:” il padre non agevola il rapporto madre-figli in quanto ha dichiarato più volte che la madre non si sarebbe potuta avvicinare alla loro abitazione per passare a prendere i figli”; nell'ultima relazione di aggiornamento del 29 maggio
2025 si legge: “..è emersa una difficoltà da parte della madre nel poter vedere e sentire i figli in quanto il padre, leggendo la nuova relazione, avrebbe dato le colpe alla madre rispetto alla presenza non gradita dei Servizi nella loro famiglia e di conseguenza avrebbe deciso di prendere le parti del padre bloccando ogni tipo di comunicazione con la madre”).
Lo stesso, inoltre, ha espresso manifesta sfiducia nei confronti degli operatori trasmettendo tale forma di scetticismo anche ai minori (nella stessa relazione di cui sopra si legge: “il padre ha mostrato sfiducia verso i servizi e, nonostante i numerosi tentativi delle scriventi di raggiungere compromessi rispetto agli interventi di sostegno a favore dei minori, non è stato collaborante.. ha accettato il progetto di educativa domiciliare pur assumendo, alle volte, un atteggiamento svalutante rispetto al ruolo dell'educatrice..i ragazzi hanno espresso sfiducia nei confronti delle istituzioni e dei Servizi Sociali e sanitari rifiutando qualsiasi forma di supporto e aiuto. I riferiti dei minori sembrano aderire al pensiero paterno..”
8 Neppure può essere accolta la domanda di affidamento condiviso formulata, da ultimo, dalla ricorrente.
Ed invero, la conflittualità tra i genitori ancora presente, tale da escludere la possibilità che i due riescano a comunicare ed a condividere le decisioni di maggiore interesse relative alla crescita della prole, giustificano l'affidamento dei figli minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di un anno, essendo l'affidamento condiviso, allo stato, contrario agli interessi dei minori, salva rivalutazione in caso di accertamento anticipato del miglioramento dei rapporto tra i genitori. Inoltre, nel corso del giudizio, il rapporto madre/figli ha subito un drastico peggioramento e ad oggi la relazione risulta interrotta (si legge nella relazione sopra citata: “il considerazione della volontà dei ragazzi di non recarsi ai colloqui proposti dai Servizi si era raggiunto il compromesso di fissare un solo appuntamento prima di relazionare …tuttavia non si sono presentati a colloquio e il padre ha avvisato il giorno successivo di essersi dimenticato dell'incontro”). I Servizi sociali avranno, conseguentemente, il compito di predisporre un percorso per un possibile graduale riavvicinamento del minore con la madre, valutando le modalità più opportune per il diritto di visita Per_2
e/o frequentazione (in ogni caso iniziando inizialmente con degli incontri in forma protetta e, in modo graduale, in forma libera). In ragione dell'età della minore
(16 anni) può invece disporsi che gli incontri tra la stessa e la madre Per_1 avvengano in forma libera, secondo accordi presi direttamente tra le stesse e nel rispetto della volontà e degli impegni della minore.
I Servizi Sociali che conoscono i minori e le parti, dovranno poi continuare a vigilare, assistere e supportare monitorando il nucleo familiare in oggetto, al fine di verificare che la comunicazione conflittuale tra i due genitori non si riverberi sui figli minori, pregiudicando la relazione tra padre e figli e relazionando alla Procura presso il Tribunale per i Minori di ogni episodio che renda necessaria l'adozione di provvedimenti ulteriori e ablativi della responsabilità genitoriale.
9 Per quanto concerne la collocazione abitativa prevalente, dev'essere confermata la residenza anagrafica e la dimora abituale dei minori presso il domicilio paterno, attesa la comune domanda formulata dalle parti e non sussistendo fondate ragioni per modificare tale assetto di vita dei ragazzi che perdura ormai dal maggio 2024. Peraltro, in base alle ultime relazioni di aggiornamento, i minori appaiono ben inseriti a scuola e concentrati sul nuovo percorso scolastico. Invero nelle relazioni dei Servizi Sociali è' stato evidenziato che e Per_1 Per_2 hanno portato avanti positivamente il loro percorso scolastico (con riguardo a gli insegnanti hanno riferito che sta portando avanti con diligenza li Per_1 stage e con riguardo a ha frequentato l'anno scolastico in maniera Per_2 regolare conseguendo ottimi risultati).
All'esito del periodo di un anno di affidamento dei minori ai Servizi Sociali, se ci sono i presupposti, può disporsi sin da ora che i minori vengano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, sempre con collocazione prevalente presso il padre nella casa sita in Soliera, Via Canale 67.
I Servizi incaricati dovranno riferire, con cadenza semestrale, al Giudice Tutelare competente ex art. 337 c.c. in ordine allo stato di benessere dei minori, ai loro rapporti coi genitori e all'andamento degli interventi attuati. Eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori dovranno essere, altresì, prontamente segnalate alla Procura Minorile competente ed al giudice minorile.
I Servizi Sociali inoltre dovranno segnalare la presenza di eventuali situazioni che suggeriscano la proroga dell'affidamento agli stessi Servizi, laddove non dovessero verificarsi le condizioni congeniali ad un affidamento condiviso.
Si raccomanda alle parti di prestare la massima e fattiva collaborazione rispetto agli interventi che saranno indicati dai Servizi di territorio, nonché di seguire un percorso terapeutico individuale che possa aiutarli a “stemperare” le caratteristiche di personalità e ad acquisire maggiore consapevolezza delle rispettive responsabilità nel conflitto genitoriale.
All'Ente sono attribuiti i compiti in dettaglio indicati in dispositivo, il che rende superfluo disporre la prosecuzione dell'operato del Curatore speciale, con l'attribuzione di poteri sostanziali.
10 11. Aspetti economici.
Sul piano economico, premesso che il Tribunale non dispone delle certificazioni reddituali aggiornate delle parti, alla luce di quanto emerge dal materiale probatorio a disposizione, (la ricorrente ha allegato di percepire una pensione di invalidità ammontante ad euro 300,00 mensili, mentre dall'ultima dichiarazione dei redditi allegata dal resistente risulta un reddito dichiarato di euro 38.217,00
(anno 2022), considerata la disparità reddituale tra le parti, si reputa opportuno che i genitori provvedano al mantenimento ordinario dei minori in via diretta, fermo il rimborso del 50% delle spese extra assegno.
12. Spese di lite
La sostanziale soccombenza reciproca delle parti (in punto di affidamento) consente di compensare le spese del presente giudizio.
Parimenti, nei rapporti con il Curatore Speciale, le spese di lite sono poste in via solidale a carico di parte attrice e di parte convenuta, attesa la soccombenza di entrambi in punto affidamento.
Le suddette spese sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/14, come modificato con il DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da
E. 26.000 ad E. 52.000), applicati i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale. Essendo il Curatore Speciale ammesso al patrocinio a spese dello
Stato (con provvedimento del Consiglio degli Avvocati di Modena del 25 luglio
2024) le spese di lite debbono essere dimidiate ex art 130 DPR 115/02 e ne va disposto il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02.
Con riguardo alla quantificazione della liquidazione occorre precisare che la controversia in relazione alla quale è stata espletata l'attività difensiva è di valore indeterminabile, sono state espletate concretamente le seguenti attività: studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, conseguentemente i valori di liquidazione ammontano complessivamente ad euro 4899,8 somma che, dimidiata per l'ammissione delle parti al gratuito patrocinio ammonterà, ad euro 2.449,9.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_3
dispone nel seguente modo: CP_1
1. Affida i minori , nata l'[...] e , nato l'[...]. al Per_1 Per_2
Servizio sociale territorialmente competente (UNIONE DELLE TERRE
D'ARGINE), per la durata di un anno, decorrenti dalla pronuncia della presente sentenza, a cui è attribuito il potere di assumere in autonomia, (dunque anche contro la volontà dei genitori, i quali andranno solamente prima ascoltati, fermo il potere del Servizio di scegliere in modo difforme dai loro desiderata), le decisioni di maggiore interesse per i minori relative a salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
2. in particolare, incarica il Servizio sociale affidatario:
a) scuola: di prendere immediato contatto con gli insegnanti di scuola dei minori e di verificare, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, la frequenza e i risultati conseguiti;
b) salute: di prendere immediato contatto con il pediatra curante dei minori, portando gli stessi a visita almeno una volta all'anno e seguendo le relative indicazioni terapeutiche;
c) percorso psicologico e psico educativo: prosecuzione del percorso intrapreso con l'educatore; il Servizio, se lo riterrà, avrà facoltà di rivolgersi alla AUSL di Modena, la quale presterà la dovuta collaborazione;
d) frequentazioni della madre: individuare un calendario di frequentazione
, (inizialmente in forma protetta e via via aperta); gli Parte_4 incontri madre- figlia verranno invece disciplinati in modo Per_1 libero, secondo quanto indicato in parte motiva;
e) percorso di mediazione familiare sostegno alla genitorialità: organizzare quanto prima tale percorso per i genitori, che gli stessi sono naturalmente invitati a partecipare, per la durata di almeno un anno;
12 f) forza pubblica: ai sensi dell'art. 68, ultimo comma, c.p.c., il Servizio affidatario è autorizzato a valersi dell'ausilio della forza pubblica per qualunque necessità derivante dall'esecuzione dei compiti attribuitigli;
g) relazioni al Tribunale e alla Procura minorile: il Servizio affidatario invierà relazione annuale di aggiornamento al Giudice tutelare, segnalerà invece immediatamente alla Procura minorile, dunque anche prima delle scadenze prefissate, eventuali condotte dei genitori o di terze ritenute pregiudizievoli per i minori;
3. All'esito del periodo di un anno di affidamento dei minori ai Servizi Sociali, se ci sono i presupposti, può disporsi sin da ora che i minori vengano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, sempre con collocazione prevalente presso il padre. Tuttavia, i Servizi Sociali dovranno prontamente segnalare la presenza di eventuali situazioni che suggeriscano la proroga dell'affidamento agli stessi
Servizi, laddove non dovessero verificarsi le condizioni congeniali ad un affidamento condiviso;
4. i minori manterranno l'attuale residenza anagrafica presso l'abitazione del padre nella casa sita in Soliera, Via Canale 67;
5. obbliga i genitori, a far data dalla presente sentenza, a mantenere direttamente i figli minori nei periodi in cui li frequenteranno e a suddividersi al
50% le spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena, che si intendono in questa sede integralmente richiamate;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
6. compensa tra le parti integralmente le spese del presente giudizio;
13 7. condanna e alla rifusione, in solido fra loro, a Parte_3 CP_1 favore del Curatore dei minori, (parte ammessa al patrocinio a spese Pt_5 dello Stato) delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2905 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e
Cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02.
Si trasmetta alle parti, al Pubblico ministero e al Servizio sociale affidatario (Unione delle Terre D'Argine).
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
15 luglio 2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4232/2023 promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'AVV. MALAVASI BEATRICE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'AVV. CP_1 C.F._2
LIPPARINI ANDREA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON
L'AVV. (C.F. in qualità di curatore CP_2 C.F._3 speciale dei minori , nata l'[...] e , nato Persona_1 Persona_2
l'08/10/2012.
Con l'intervento
Del PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
MOTIVAZIONE
1 , nata l'[...] e , nato il [...] Parte_1 CP_1 hanno avuto una relazione, ora terminata, dalla quale sono nati i figli: , Per_1 nata l'[...] e , nato l'[...]. Per_2
La ricorrente con ricorso introdotto l'11 luglio 2023, ha introdotto il Pt_2 presente giudizio al fine di ottenere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ed ha allegato di voler tutelare i minori a causa della condotta del Mobile, divenuta aggressiva a partire dal 2022 e caratterizzata da un crescendo di comportamenti violenti avvenuti anche dinanzi ai minori.
A causa di tale condotta, quindi, la ricorrente ha sporto denuncia nei confronti del resistente nel maggio 2023 ed ha chiesto l'emissione di un ordine di protezione emesso, dapprima inaudita altera parte il 12.5.2023, e di seguito confermato il
27.6.2023.
Nel provvedimento di conferma dell'ordine di protezione si legge che dalla
Relazione fatta pervenire dal Servizio Sociale “è emerso che i figli ai colloqui sono assai spaventati;
che il figlio ha scritto una lettera (allegata alla Per_2 relazione) in cui ha riportato gli agiti aggressivi del padre contro la madre, presenti da diverso tempo;
che il 19.4.2023 la figlia ha contattato i Per_1 carabinieri spaventata per una violenta lite tra i genitori”.
Partendo da queste premesse, la ricorrente ha chiesto:
1) Disporre l'affido esclusivo dei figli minori in favore della signora con Parte_1 collocamento e residenza anagrafica presso la medesima nella casa familiare in
Soliera, via Canale 67, che conseguentemente verrà assegnata alla signora
Parte_1
2) Stabilire un contributo al mantenimento ordinario a carico del signor in CP_1 favore dei figli nella misura di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), entro il 10 di ogni mese a decorrere da Aprile 2023, data in cui la convivenza è cessata e da cui il padre non ha contribuito al mantenimento. Tale somma sarà rivalutata
2 annualmente sulla base degli indici Istat a partire dal mese di Aprile 2024.
3) Stabilire che il signor concorra altresì alle spese straordinarie dei figli CP_1 minori nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Modena.
4) Stabilire che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora in Parte_1 quanto collocataria dei minori.
2. Il resistente si è costituito in giudizio formulando le seguenti richieste:
a) affidare , nato a [...] l'[...], e , nata Persona_2 Persona_1
a Modena l'11.2.2009, ai genitori e , che Parte_1 CP_1 eserciteranno in forma congiunta la potestà;
b) dirsi tenuto il Sig. a corrispondere alla Sig.ra CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, da regolare secondo il vigente protocollo del Tribunale di Modena;
c) disporre che liberi l'immobile di proprietà del Sig. Parte_1
, affinché possa essere venduto. Con vittoria di spese di lite CP_1
Nel dettaglio il resistente ha allegato di temere per i propri figlia a causa della instabilità emotiva della ed ha riferito di non fare uso di sostanze Pt_2 stupefacenti, accusa questa mossagli dall'ex compagna nel procedimento penale instaurato nei suoi confronti a seguito della denuncia sporta della stessa contro di lui. Il convenuto ha anche negato di aver mai usato violenza nei confronti della o dei minori. Pt_2
Con particolare riguardo alla condizione emotiva della ricorrente il Mobile ha riferito che, sin dal 2022, la stessa ha iniziato a manifestare veri e propri scompensi caratterizzati da accessi d'ira e deliri.
3. Con provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in data 11 gennaio 2024 i minori sono stati collocati presso la madre nella casa familiare sita in Soliera, via
Canale 67, che è stata alla stessa assegnata ed è stato disposto un obbligo di mantenimento per i figli a carico del padre ammontante ad euro 500,00 mensili
(euro 250,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
3 4. In data 6.2.2024 si è proceduto all'ascolto dei minori. I minori hanno reso le seguenti dichiarazioni: dichiara: Sono successi molti avvenimenti, Per_1 ricordo molti litigi in passato tra mamma e PA. La mamma ora sta bene però è nervosa a causa di molti impegni miei e di mio fratello. Non viviamo più molto bene nella casa dove abitiamo ora (e che ha costruito mio padre) perché ci sono troppi ricordi negativi legati a quell'ambiente. Quando ero piccola ho vissuto per un periodo con mia nonna, senza la mamma e il PA, perché mio fratello era malato e mia madre lo doveva accudire. Per questo ho molto sofferto. PA non si
è mai interessato a noi anche a causa del suo lavoro, che gli causava molto stress che riversava anche su di noi. Contribuiva poco al nostro mantenimento, corrispondeva a mia madre solo cinquanta euro al mese per tutte le nostre spese,
e qualche volta ci comprava delle scarpe o vestiti. dichiara: Concordo con Per_2 quello che ha detto mia sorella, in particolare sul nostro desiderio di andarcene da quella casa. Ho paura del PA, soprattutto ogni volta che alza la voce. Da quando sono successi episodi conflittuali con mio padre dormo con la mamma soprattutto per starle vicino. Si dà atto che appare molto turbato e Per_2 piange. Si decide di procedere all'ascolto separato dei minori, per dar loro la possibilità di esprimersi compiutamente e rappresentare le rispettive esigenze.
dichiara: Ricordo che una sera PA era arrabbiato e ha rotto il cellulare Per_2 della mamma dandogli un pugno. Ho paura anche di parlare con PA perché temo le sue reazioni, viste in passato. Alcune volte mi ha rivolto frasi offensive.
Adesso ho rapporti sporadici con lui, mi saluta poco. Vedo la sua macchina quando vado a scuola perché adesso vive nel capannone vicino a casa. Spesso ci fa dei 'dispetti' perché è arrabbiato: ad esempio ci tiene senza riscaldamento. A casa abbiamo avuto anche 4 gradi. Non so se voglio riprendere il rapporto con mio padre. Sui miei problemi famigliari in passato mi confrontavo con un'insegnante delle elementari, mentre ora parlo con la mamma o a volte con un mio amico. Esce il minore ed entra la sorella che dichiara: Per_2 Per_1
Secondo me per superare questa situazione conflittuale con PA dobbiamo cambiare casa. Vedo poco PA, non si è mai interessato a noi (ad esempio, non
è mai venuto a vedere una mia partita di pallavolo, né mi ha mai chiesto della scuola). Non ho mai avuto un rapporto solido con lui, tanto che la mancanza della
4 figura paterna mi ha causato diversi traumi (senso di abbandono, mancanza di un confronto o aiuto). Secondo me mi ha causato anche un 'blocco psicologico', non riesco più a piangere. PA ha sempre urlato ma non ho paura di lui, mio fratello
è più sensibile, io invece urlo più forte. In passato sono andata dalla psicologa per problemi che avevo a scuola: ci sono andata per quattro o cinque volte ma costava troppo, poi PA mi ha detto che, secondo lui, non serviva. Non sono contraria a riprendere il rapporto con mio padre, ma lui deve dimostrare che ci tiene veramente. Sono consapevole che per superare questi traumi ci vorrà tempo, spero che il rapporto con PA cambi nel giro di qualche anno.
5. In ragione delle risultanze dell'ascolto dei minori, con provvedimento del 21 febbraio 2025, gli stessi sono stati affidati alla madre presso la quale sono stati conseguentemente collocati in via prevalente.
Con lo stesso provvedimento è stata delegata una indagine psico-sociale ai
Servizi Sociali territorialmente competenti, con compiti di anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sui minori e sulla relazione genitori-figli.
Inoltre, ai Servizi è stato demandato il compito di organizzare gli incontri tra il padre e , in forma protetta se del caso, con facoltà dei Servizi stessi di Per_2 interromperli se ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per il minore;
è stata invece data facoltà a di frequentare liberamente il padre. Per_1
Con lo stesso provvedimento, poi, è stato disposto l'invio dei minori presso NPIA per la valutazione in ordine alla necessità di un percorso psicologico con invito al resistente di intraprendere un percorso di verifica/disintossicazione dalla sospetta dipendenza presso il servizio pubblico Dipendenze Patologiche dell'AUSL.
6. Con provvedimento del 30 maggio 2024, considerata la relazione dei Servizi sociali del 24.5.2024, nonché l'evoluzione della situazione familiare come descritta dalle parti e come riportata nella citata relazione (con la Parte_1 ricoverata presso clinica privata per uno stato di grave malessere psichico, il
Mobile rientrato nella casa familiare con i minori) è stato disposto un affidamento dei minori ai Servizi Sociali con collocazione con il padre nella casa familiare e con nomina di un curatore speciale per i minori nella persona dell'Avv. CP_2
[...]
5 7. Con provvedimento del 18 ottobre 2024 è stato confermato l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, con prosecuzione nell'attuazione dei progetti intrapresi di supporto al nucleo e ai minori stessi, regolamentazione del rapporto madre-figli compatibilmente con le condizioni di salute e abitative della stessa e con termine per una nuova relazione di aggiornamento al 12.5.2025.
8. Nell'ultima relazione di aggiornamento del maggio 2025 è stato rappresentato: che il monitoraggio del nucleo attraverso è proseguito attraverso il progetto di educativa domiciliare e incontri periodici;
che i ragazzi hanno dimostrato sfiducia verso le istituzioni, rifiutando qualsiasi forma di supporto o aiuto, che riferiti dei minore sembrano aderire al pensiero paterno (soprattutto del minore ); Per_2 che i minori hanno mostrato rabbia nei confronti della madre accusata di averli fatti molto soffrire in passato “mettendo in mezzo i Servizi Sociali”; che la madre si è dimostrata collaborante mentre il padre ha mostrato sfiducia verso i servizi;
che i minori hanno incontrato la madre in modo sporadico, rifiutando la proposta dei servizi di fissare un calendario di incontri e non chiedendo informazioni rispetto alle condizioni di salite della madre;
che il padre non agevola la relazione madre figli;
che la conflittualità tra i genitori non consente di garantire il diritto alla bigenitorialità.
È stata poi depositata un'ulteriore relazione, in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale gli operatori del Servizio Sociale hanno sottolineato la forte difficoltà nel trovare collaborazione da parte del padre e dei ragazzi “i quali più volte si sono espressi contrari alla nostra presenza e dando alla madre la colpa di “averli messi in mezzo”.
9. All'udienza di precisazione delle conclusioni l'avvocato di parte ricorrente ha chiesto di disporre l'affido congiunto dei figli con previsione di un calendario di frequentazione dei minori e con la madre Per_1 Per_2 Parte_1 nonché di un mantenimento diretto per i figli a causa delle ridotte disponibilità economiche della stessa, che percepisce una pensione di invalidità ammontante ad euro 300,00 mensili ed ha reperito una stanza in un appartamento in condivisione con altre persone.
6 Il resistente, di contro, ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori, con previsione di incontri protetti madre figli e previsione di un sostegno psicologico per la Lo stesso ha anche chiesto di procedere nuovamente all'ascolto Pt_2 dei minori. Rispetto a tale ultima richiesta, secondo quanto già precisato nel provvedimento del 3 luglio 2025, il Collegio ritiene che il diritto dei minori ad essere ascoltati ed a partecipare del presente giudizio risulti ampiamente soddisfatto a seguito dell'ascolto avvenuto all'udienza dell'otto ottobre 2024. Sul punto vale la pena riportare quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 8.1.2024 n. 437: “Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito. E' sufficiente che il giudice si esprima in ordine alle esigenze sottese all'esercizio del diritto di ascolto, e segnatamente indichi se esse siano state compiutamente soddisfatte o meno, dando conto di eventuali fatti salienti verificatisi nelle more.
Il giudice, valutati tutti gli elementi disponibili, può così sancire se nella complessiva dinamica processuale della singola fattispecie concreta, il diritto del minore di partecipare al giudizio e di essere ascoltato sia stato o meno soddisfatto”. Il Curatore speciale dei minori ha invece chiesto di: confermare l'affidamento dei minori e al Servizio Sociale Per_1 Persona_2 dell'Unione Terre D'Argine, convalidando in capo allo stesso i compiti e i poteri indicati nell'ordinanza in data 30.05.2024, per un ulteriore periodo di almeno sei mesi;
confermare la collocazione dei minori presso il padre nella casa familiare;
- incaricare il Servizio Sociale di disciplinare i rapporti tra la madre non collocataria e i figli, iniziando, considerate le attuali condizioni di salute e abitative della sig.ra e tenuto conto della volontà dei minori, con incontri almeno settimanali Parte_1
7 e ampliando poi con gradualità il calendario di frequentazione secondo i tempi e con le modalità ritenute più opportune nell'interesse di e di , Per_1 Per_2 attribuendo in ogni caso allo stesso il potere di sospendere gli incontri se ritenuti disturbanti o pregiudizievoli per i minori.
10. Tanto premesso il Tribunale, in accoglimento della domanda del curatore speciale dei due minori, ritiene che l'affidamento degli stessi debba rimanere disposto in favore dei Servizi Sociali territorialmente competenti presso il luogo ove attualmente vivono i due minori per la durata di un anno. Non può, difatti, essere accolta la domanda del resiste di affido esclusivo a sé dei minori, posto che lo stessa, per la scarsa fiducia nelle competenze genitoriali materne, non ha garantito la partecipazione della madre alla vita dei figli.Il padre ha invero mantenuto un costante atteggiamento ostile nei confronti della madre dei minori, disfunzionale all'avvio di un'alleanza genitoriale (si legge nella relazione del
13.5.2025:” il padre non agevola il rapporto madre-figli in quanto ha dichiarato più volte che la madre non si sarebbe potuta avvicinare alla loro abitazione per passare a prendere i figli”; nell'ultima relazione di aggiornamento del 29 maggio
2025 si legge: “..è emersa una difficoltà da parte della madre nel poter vedere e sentire i figli in quanto il padre, leggendo la nuova relazione, avrebbe dato le colpe alla madre rispetto alla presenza non gradita dei Servizi nella loro famiglia e di conseguenza avrebbe deciso di prendere le parti del padre bloccando ogni tipo di comunicazione con la madre”).
Lo stesso, inoltre, ha espresso manifesta sfiducia nei confronti degli operatori trasmettendo tale forma di scetticismo anche ai minori (nella stessa relazione di cui sopra si legge: “il padre ha mostrato sfiducia verso i servizi e, nonostante i numerosi tentativi delle scriventi di raggiungere compromessi rispetto agli interventi di sostegno a favore dei minori, non è stato collaborante.. ha accettato il progetto di educativa domiciliare pur assumendo, alle volte, un atteggiamento svalutante rispetto al ruolo dell'educatrice..i ragazzi hanno espresso sfiducia nei confronti delle istituzioni e dei Servizi Sociali e sanitari rifiutando qualsiasi forma di supporto e aiuto. I riferiti dei minori sembrano aderire al pensiero paterno..”
8 Neppure può essere accolta la domanda di affidamento condiviso formulata, da ultimo, dalla ricorrente.
Ed invero, la conflittualità tra i genitori ancora presente, tale da escludere la possibilità che i due riescano a comunicare ed a condividere le decisioni di maggiore interesse relative alla crescita della prole, giustificano l'affidamento dei figli minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di un anno, essendo l'affidamento condiviso, allo stato, contrario agli interessi dei minori, salva rivalutazione in caso di accertamento anticipato del miglioramento dei rapporto tra i genitori. Inoltre, nel corso del giudizio, il rapporto madre/figli ha subito un drastico peggioramento e ad oggi la relazione risulta interrotta (si legge nella relazione sopra citata: “il considerazione della volontà dei ragazzi di non recarsi ai colloqui proposti dai Servizi si era raggiunto il compromesso di fissare un solo appuntamento prima di relazionare …tuttavia non si sono presentati a colloquio e il padre ha avvisato il giorno successivo di essersi dimenticato dell'incontro”). I Servizi sociali avranno, conseguentemente, il compito di predisporre un percorso per un possibile graduale riavvicinamento del minore con la madre, valutando le modalità più opportune per il diritto di visita Per_2
e/o frequentazione (in ogni caso iniziando inizialmente con degli incontri in forma protetta e, in modo graduale, in forma libera). In ragione dell'età della minore
(16 anni) può invece disporsi che gli incontri tra la stessa e la madre Per_1 avvengano in forma libera, secondo accordi presi direttamente tra le stesse e nel rispetto della volontà e degli impegni della minore.
I Servizi Sociali che conoscono i minori e le parti, dovranno poi continuare a vigilare, assistere e supportare monitorando il nucleo familiare in oggetto, al fine di verificare che la comunicazione conflittuale tra i due genitori non si riverberi sui figli minori, pregiudicando la relazione tra padre e figli e relazionando alla Procura presso il Tribunale per i Minori di ogni episodio che renda necessaria l'adozione di provvedimenti ulteriori e ablativi della responsabilità genitoriale.
9 Per quanto concerne la collocazione abitativa prevalente, dev'essere confermata la residenza anagrafica e la dimora abituale dei minori presso il domicilio paterno, attesa la comune domanda formulata dalle parti e non sussistendo fondate ragioni per modificare tale assetto di vita dei ragazzi che perdura ormai dal maggio 2024. Peraltro, in base alle ultime relazioni di aggiornamento, i minori appaiono ben inseriti a scuola e concentrati sul nuovo percorso scolastico. Invero nelle relazioni dei Servizi Sociali è' stato evidenziato che e Per_1 Per_2 hanno portato avanti positivamente il loro percorso scolastico (con riguardo a gli insegnanti hanno riferito che sta portando avanti con diligenza li Per_1 stage e con riguardo a ha frequentato l'anno scolastico in maniera Per_2 regolare conseguendo ottimi risultati).
All'esito del periodo di un anno di affidamento dei minori ai Servizi Sociali, se ci sono i presupposti, può disporsi sin da ora che i minori vengano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, sempre con collocazione prevalente presso il padre nella casa sita in Soliera, Via Canale 67.
I Servizi incaricati dovranno riferire, con cadenza semestrale, al Giudice Tutelare competente ex art. 337 c.c. in ordine allo stato di benessere dei minori, ai loro rapporti coi genitori e all'andamento degli interventi attuati. Eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori dovranno essere, altresì, prontamente segnalate alla Procura Minorile competente ed al giudice minorile.
I Servizi Sociali inoltre dovranno segnalare la presenza di eventuali situazioni che suggeriscano la proroga dell'affidamento agli stessi Servizi, laddove non dovessero verificarsi le condizioni congeniali ad un affidamento condiviso.
Si raccomanda alle parti di prestare la massima e fattiva collaborazione rispetto agli interventi che saranno indicati dai Servizi di territorio, nonché di seguire un percorso terapeutico individuale che possa aiutarli a “stemperare” le caratteristiche di personalità e ad acquisire maggiore consapevolezza delle rispettive responsabilità nel conflitto genitoriale.
All'Ente sono attribuiti i compiti in dettaglio indicati in dispositivo, il che rende superfluo disporre la prosecuzione dell'operato del Curatore speciale, con l'attribuzione di poteri sostanziali.
10 11. Aspetti economici.
Sul piano economico, premesso che il Tribunale non dispone delle certificazioni reddituali aggiornate delle parti, alla luce di quanto emerge dal materiale probatorio a disposizione, (la ricorrente ha allegato di percepire una pensione di invalidità ammontante ad euro 300,00 mensili, mentre dall'ultima dichiarazione dei redditi allegata dal resistente risulta un reddito dichiarato di euro 38.217,00
(anno 2022), considerata la disparità reddituale tra le parti, si reputa opportuno che i genitori provvedano al mantenimento ordinario dei minori in via diretta, fermo il rimborso del 50% delle spese extra assegno.
12. Spese di lite
La sostanziale soccombenza reciproca delle parti (in punto di affidamento) consente di compensare le spese del presente giudizio.
Parimenti, nei rapporti con il Curatore Speciale, le spese di lite sono poste in via solidale a carico di parte attrice e di parte convenuta, attesa la soccombenza di entrambi in punto affidamento.
Le suddette spese sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/14, come modificato con il DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da
E. 26.000 ad E. 52.000), applicati i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale. Essendo il Curatore Speciale ammesso al patrocinio a spese dello
Stato (con provvedimento del Consiglio degli Avvocati di Modena del 25 luglio
2024) le spese di lite debbono essere dimidiate ex art 130 DPR 115/02 e ne va disposto il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02.
Con riguardo alla quantificazione della liquidazione occorre precisare che la controversia in relazione alla quale è stata espletata l'attività difensiva è di valore indeterminabile, sono state espletate concretamente le seguenti attività: studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, conseguentemente i valori di liquidazione ammontano complessivamente ad euro 4899,8 somma che, dimidiata per l'ammissione delle parti al gratuito patrocinio ammonterà, ad euro 2.449,9.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_3
dispone nel seguente modo: CP_1
1. Affida i minori , nata l'[...] e , nato l'[...]. al Per_1 Per_2
Servizio sociale territorialmente competente (UNIONE DELLE TERRE
D'ARGINE), per la durata di un anno, decorrenti dalla pronuncia della presente sentenza, a cui è attribuito il potere di assumere in autonomia, (dunque anche contro la volontà dei genitori, i quali andranno solamente prima ascoltati, fermo il potere del Servizio di scegliere in modo difforme dai loro desiderata), le decisioni di maggiore interesse per i minori relative a salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
2. in particolare, incarica il Servizio sociale affidatario:
a) scuola: di prendere immediato contatto con gli insegnanti di scuola dei minori e di verificare, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, la frequenza e i risultati conseguiti;
b) salute: di prendere immediato contatto con il pediatra curante dei minori, portando gli stessi a visita almeno una volta all'anno e seguendo le relative indicazioni terapeutiche;
c) percorso psicologico e psico educativo: prosecuzione del percorso intrapreso con l'educatore; il Servizio, se lo riterrà, avrà facoltà di rivolgersi alla AUSL di Modena, la quale presterà la dovuta collaborazione;
d) frequentazioni della madre: individuare un calendario di frequentazione
, (inizialmente in forma protetta e via via aperta); gli Parte_4 incontri madre- figlia verranno invece disciplinati in modo Per_1 libero, secondo quanto indicato in parte motiva;
e) percorso di mediazione familiare sostegno alla genitorialità: organizzare quanto prima tale percorso per i genitori, che gli stessi sono naturalmente invitati a partecipare, per la durata di almeno un anno;
12 f) forza pubblica: ai sensi dell'art. 68, ultimo comma, c.p.c., il Servizio affidatario è autorizzato a valersi dell'ausilio della forza pubblica per qualunque necessità derivante dall'esecuzione dei compiti attribuitigli;
g) relazioni al Tribunale e alla Procura minorile: il Servizio affidatario invierà relazione annuale di aggiornamento al Giudice tutelare, segnalerà invece immediatamente alla Procura minorile, dunque anche prima delle scadenze prefissate, eventuali condotte dei genitori o di terze ritenute pregiudizievoli per i minori;
3. All'esito del periodo di un anno di affidamento dei minori ai Servizi Sociali, se ci sono i presupposti, può disporsi sin da ora che i minori vengano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, sempre con collocazione prevalente presso il padre. Tuttavia, i Servizi Sociali dovranno prontamente segnalare la presenza di eventuali situazioni che suggeriscano la proroga dell'affidamento agli stessi
Servizi, laddove non dovessero verificarsi le condizioni congeniali ad un affidamento condiviso;
4. i minori manterranno l'attuale residenza anagrafica presso l'abitazione del padre nella casa sita in Soliera, Via Canale 67;
5. obbliga i genitori, a far data dalla presente sentenza, a mantenere direttamente i figli minori nei periodi in cui li frequenteranno e a suddividersi al
50% le spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena, che si intendono in questa sede integralmente richiamate;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
6. compensa tra le parti integralmente le spese del presente giudizio;
13 7. condanna e alla rifusione, in solido fra loro, a Parte_3 CP_1 favore del Curatore dei minori, (parte ammessa al patrocinio a spese Pt_5 dello Stato) delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2905 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e
Cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02.
Si trasmetta alle parti, al Pubblico ministero e al Servizio sociale affidatario (Unione delle Terre D'Argine).
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
15 luglio 2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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