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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3856/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'Appello iscritto al n. 3856 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso la sentenza del tribunale di Napoli, Sezione X civile, n. 255/2018 pubblicata il
10.01.2018 pendente
TRA
(c.f.: e P.IVA: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t., con P.IVA_2 sede in Napoli, alla via G. Porzio, Centro Direzionale – Isola F3, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Messina (c.f.: presso il cui studio C.F._1 elettivamente domicilia in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (c.f.: ) in C.F._2 virtù di procura generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del Persona_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
14/3/2018 rep. N. 33646 e provvedimento autorizzativo, elettivamente domiciliata in
Napoli alla via S. Lucia n. 81, Palazzo della Regione.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello ritualmente notificato alla in data 10.7.2018 la Controparte_1
(di seguito solo ) ha interposto gravame Parte_1 Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 255/2018 pubblicata il 10.1.2018 e non notificata, con cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda della di Pt_1 condanna della al pagamento di € 2.836.625,00 o diversa somma da Controparte_1 accertarsi in giudizio, a titolo di compensazioni economiche ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 1191/1969 per gli oneri dalla stessa sostenuti negli esercizi 2003/2008 per l'adempimento degli obblighi di servizio nell'espletamento dell'attività di trasporto pubblico locale (di cui la società attrice è concessionaria in forza di concessioni e di successivi contratti ponte), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e compensativi ex D.lgs. n. 231/2002 e maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.
2. In particolare, con la sentenza impugnata, il Tribunale, in via preliminare, rigettava l'eccezione della di difetto di giurisdizione del giudice ordinario Controparte_1 rilevando che sulla questione si era formato un giudicato interno a seguito della riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente conseguentemente alla sentenza del TAR Campania che aveva declinato la propria giurisdizione. Ad ogni modo, dichiarava che la presente controversia non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo non avendo ad oggetto l'esercizio del potere autoritativo della P.A.
Parimenti, il giudice partenopeo respingeva l'eccezione formulata dalla CP_1 di nullità della domanda attorea sul rilievo che l'indicazione dei costi
[...] sostenuti e degli importi percepiti a titolo di corrispettivo non costituissero elementi idonei ad invalidare la domanda, perciò la loro omissione avrebbe inciso esclusivamente sul piano “dell'assolvimento dell'onere probatorio e, quindi della fondatezza, nel merito, della pretesa” (cfr. pag. 3 sentenza).
2.1. Nel merito, il Tribunale, premessi brevi cenni sulla disciplina europea in materia degli obblighi di servizio, stabiliva che - in conformità a quanto statuito sul punto dalla
___________________________________________________________________________
n. 3856/2018 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 3/4/2014, C- 518/12, intervenuta nelle more del giudizio - il diritto alle compensazioni economiche per gli obblighi di servizio fosse subordinato alla presentazione della domanda di soppressione degli stessi da parte dell'azienda interessata e alla decisione dell'autorità competente di mantenerli o meno soltanto per i rapporti sorti antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento europeo CEE n. 1191/1969; mentre, siffatta richiesta non era necessaria per i rapporti instaurati nel periodo successivo a tale data. Inoltre, precisava che, ai fini del riconoscimento del diritto in esame, rilevasse soltanto la data di insorgenza del rapporto concessorio e non anche il tempo in cui l'attività, per la quale si richiede la compensazione, era stata svolta.
Tanto premesso, il Giudice, sulla base di specifica difesa della non Controparte_1 contestata dalla C.P.L. (non avendo la stessa eccepito alcunché in senso contrario o depositato la concessione regionale), accertava che, nel caso di specie, il rapporto concessorio della società era sorto antecedentemente all'entrata in vigore della normativa europea, per poi essere prorogato alle successive scadenze annuali (cfr. pag. 5 sentenza: “dapprima con il subentro della … e, poi, con la stipula, nell'anno CP_1
2003, dei contratti ponte (prodotti in atti dalla società) con l'ente locale”). Pertanto, il
Tribunale stabiliva che, nel caso in esame, ai fini dell'accoglimento della propria pretesa, la avrebbe dovuto presentare la menzionata domanda;
nondimeno, non Pt_1 avendo quest'ultima assolto tale onere, rigettava le richieste avanzate dalla in Pt_1 quanto infondate.
3. Avverso la predetta decisione n. 255/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
10/01/2018, ha interposto gravame la deducendo, con un unico articolato motivo Pt_1 di appello, previa ricostruzione della disciplina nazionale e comunitaria della materia di cui è causa, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il rapporto concessorio fosse sorto anteriormente all'entrata in vigore del
Regolamento europeo.
La società appellante ha sostenuto che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, l'originaria concessione regionale era sorta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento comunitario n. 1191/1969 “visto che a quella data la società appellante non era ancora costituita” (pag. 12 atto di appello). Ad avviso
___________________________________________________________________________
n. 3856/2018 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile dell'appellante, infatti, deporrebbe in tal senso il Certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio di Napoli della – prodotto dalla stessa in primo grado – dal quale si Pt_1 evince che la data di costituzione della stessa (27.1.1984), nonché quella dell'inizio della propria attività (27.6.1985), sia posteriore all'entrata in vigore della normativa comunitaria.
Sulla base di tali premesse, la società appellante ha ritenuto dunque che, nel caso di specie, il giudice avesse errato nel ritenere che la presentazione della domanda di soppressione degli obblighi di servizio pubblico costituisse condizione necessaria per l'insorgenza del diritto dell'impresa a conseguire le menzionate compensazioni per gli oneri da questa sostenuti nell'esercizio 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
Con riferimento alla determinazione dell'importo dovuto, la società appellante ha precisato che lo stesso - facilmente desumibile dai documenti contabili, prodotti agli atti in primo grado, mediante un mero procedimento matematico - sia pari ad €
2.836.625,00.
Sulla base di tali premesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“[...] in totale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sez. X
Civile,[…] n. 255/2018 emessa e pubblicata il 10 gennaio 2018:
[...]
b) in via principale, accogliere integralmente la domanda volta ad accertare e riconoscere alla la somma di € 2.836.625,00 – e non la Parte_1 diversa somma di € 554.860,73 per mero errore materiale indicata nella sentenza appellata – a titolo di compensazione, ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento
CEE N. 1991/1968, degli oneri economici da essa sostenuti negli anni 2003 – 2008 per
l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti da concessioni della
; Controparte_1
c) per l'effetto condannare la al pagamento, a beneficio della Controparte_1 società appellante, della somma di euro 2.836.625,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di incardinamento del giudizio di primo grado;
d) condannare la convenuta al pagamento degli onorari e spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato”.
___________________________________________________________________________
n. 3856/2018 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
3.1. La costituendosi, con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 28.11.2018, ha eccepito: in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, l'infondatezza dell'atto di appello. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'appello, con piena conferma della decisione di primo grado e con vittoria delle spese di lite.
3.2. Fissata la comparizione, all'esito di trattazione scritta del 15.1.2025, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza depositata e comunicata il 16.1.2025, previa concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Risultano depositati scritti conclusivi, non si è svolta istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello, che supera il vaglio di ammissibilità, essendo esplicitati i punti della decisioni che si intende censurare e le ragioni di fatto e di diritto per le quali è spiegato gravame, nel merito è infondato.
Va in primis posto in debito rilievo che il giudice di prime cure, sulla base di specifica difesa della non contestata dalla C.P.L. - non avendo la stessa Controparte_1 eccepito alcunché in senso contrario (e, inoltre, nemmeno documentato) - ha accertato che il rapporto concessorio controverso è sorto antecedentemente all'entrata in vigore della normativa europea, per poi essere prorogato alle successive scadenze annuali (cfr. pag. 5 sentenza: “dapprima con il subentro della … e, poi, con la stipula, CP_1 nell'anno 2003, dei contratti ponte (prodotti in atti dalla società) con l'ente locale”), con la conseguenza che ai fini dell'accoglimento della propria pretesa, la C.L.P. avrebbe dovuto presentare la domanda di soppressione degli obbligo di servizio, la cui necessità
è stata all'uopo introdotta dalla normativa europea.
Il primo motivo assume l'errore del giudice che sarebbe dimostrato dalla circostanza che la costituzione della società risale al 27.1.1984 ed è dunque posteriore, Pt_1 parimenti l'inizio dell'attività, all'entrata in vigore della normativa comunitaria.
Orbene, osserva la Corte che la data di inizio dell'attività dell'appellante è argomento inefficace rispetto alla statuizione qui censurata che, cioè, il primigenio rapporto concessorio sia sorto prima dell'anno, 1969, di entrata in vigore della normativa comunitaria.
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n. 3856/2018 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
In nessun modo è qui censurato in modo diretto il punto di decisione circa l'essere la concessione anteriore al 1969.
La Corte dovrebbe trarre la prova – indiretta – dell'essere il rapporto concessorio successivo mal m1969 dal fatto che la società concessionaria ha iniziato la sua attività nel 1985.
Tale evenienza non prova affatto che il primo rapporto concessorio, nel quale, pacificamente, la è subentrata (ed anche la Parte_1 CP_1 succedendo allo Stato nel 1972), sia sorto prima del 1969.
L'appello è dunque respinto, assorbito il secondo motivo, avente ad oggetto l'eventuale quantificazione dei diritti di compensazione.
§§§
Il governo delle spese segue la soccombenza, pertanto l'appellante è condannata a pagare le spese di lite alla Controparte_1
Il compenso è determinato in dispositivo, in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 147/2022, tenuto conto, per il valore della controversia, della misura del credito in contesa, quindi dello scaglione di valore compreso tra Euro
2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00.
La liquidazione degli onorari spetta per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria;
nulla può essere riconosciuto per quella istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività di tal genere in appello.
Per la quantificazione dell'onorario si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro 11.000,00 con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare, che danno luogo all'onorario complessivo pari ad €
12.733,87, secondo il calcolo di seguito esplicato: per lo scaglione da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00: € 11.550,00 (11.000,00+550,00=
11.550), per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 12.127,50 (11.550,00 +577,50=
12.127,50), per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 12.733,87
(12.127,50+606,37=12.733,87).
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n. 3856/2018 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
Devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 255/2018 del Tribunale di Napoli, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
--condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 12.733,87 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CAP se dovuti.
--Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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n. 3856/2018 r.g.a.c.c. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'Appello iscritto al n. 3856 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso la sentenza del tribunale di Napoli, Sezione X civile, n. 255/2018 pubblicata il
10.01.2018 pendente
TRA
(c.f.: e P.IVA: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t., con P.IVA_2 sede in Napoli, alla via G. Porzio, Centro Direzionale – Isola F3, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Messina (c.f.: presso il cui studio C.F._1 elettivamente domicilia in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (c.f.: ) in C.F._2 virtù di procura generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del Persona_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
14/3/2018 rep. N. 33646 e provvedimento autorizzativo, elettivamente domiciliata in
Napoli alla via S. Lucia n. 81, Palazzo della Regione.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello ritualmente notificato alla in data 10.7.2018 la Controparte_1
(di seguito solo ) ha interposto gravame Parte_1 Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 255/2018 pubblicata il 10.1.2018 e non notificata, con cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda della di Pt_1 condanna della al pagamento di € 2.836.625,00 o diversa somma da Controparte_1 accertarsi in giudizio, a titolo di compensazioni economiche ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 1191/1969 per gli oneri dalla stessa sostenuti negli esercizi 2003/2008 per l'adempimento degli obblighi di servizio nell'espletamento dell'attività di trasporto pubblico locale (di cui la società attrice è concessionaria in forza di concessioni e di successivi contratti ponte), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e compensativi ex D.lgs. n. 231/2002 e maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.
2. In particolare, con la sentenza impugnata, il Tribunale, in via preliminare, rigettava l'eccezione della di difetto di giurisdizione del giudice ordinario Controparte_1 rilevando che sulla questione si era formato un giudicato interno a seguito della riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente conseguentemente alla sentenza del TAR Campania che aveva declinato la propria giurisdizione. Ad ogni modo, dichiarava che la presente controversia non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo non avendo ad oggetto l'esercizio del potere autoritativo della P.A.
Parimenti, il giudice partenopeo respingeva l'eccezione formulata dalla CP_1 di nullità della domanda attorea sul rilievo che l'indicazione dei costi
[...] sostenuti e degli importi percepiti a titolo di corrispettivo non costituissero elementi idonei ad invalidare la domanda, perciò la loro omissione avrebbe inciso esclusivamente sul piano “dell'assolvimento dell'onere probatorio e, quindi della fondatezza, nel merito, della pretesa” (cfr. pag. 3 sentenza).
2.1. Nel merito, il Tribunale, premessi brevi cenni sulla disciplina europea in materia degli obblighi di servizio, stabiliva che - in conformità a quanto statuito sul punto dalla
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n. 3856/2018 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 3/4/2014, C- 518/12, intervenuta nelle more del giudizio - il diritto alle compensazioni economiche per gli obblighi di servizio fosse subordinato alla presentazione della domanda di soppressione degli stessi da parte dell'azienda interessata e alla decisione dell'autorità competente di mantenerli o meno soltanto per i rapporti sorti antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento europeo CEE n. 1191/1969; mentre, siffatta richiesta non era necessaria per i rapporti instaurati nel periodo successivo a tale data. Inoltre, precisava che, ai fini del riconoscimento del diritto in esame, rilevasse soltanto la data di insorgenza del rapporto concessorio e non anche il tempo in cui l'attività, per la quale si richiede la compensazione, era stata svolta.
Tanto premesso, il Giudice, sulla base di specifica difesa della non Controparte_1 contestata dalla C.P.L. (non avendo la stessa eccepito alcunché in senso contrario o depositato la concessione regionale), accertava che, nel caso di specie, il rapporto concessorio della società era sorto antecedentemente all'entrata in vigore della normativa europea, per poi essere prorogato alle successive scadenze annuali (cfr. pag. 5 sentenza: “dapprima con il subentro della … e, poi, con la stipula, nell'anno CP_1
2003, dei contratti ponte (prodotti in atti dalla società) con l'ente locale”). Pertanto, il
Tribunale stabiliva che, nel caso in esame, ai fini dell'accoglimento della propria pretesa, la avrebbe dovuto presentare la menzionata domanda;
nondimeno, non Pt_1 avendo quest'ultima assolto tale onere, rigettava le richieste avanzate dalla in Pt_1 quanto infondate.
3. Avverso la predetta decisione n. 255/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
10/01/2018, ha interposto gravame la deducendo, con un unico articolato motivo Pt_1 di appello, previa ricostruzione della disciplina nazionale e comunitaria della materia di cui è causa, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il rapporto concessorio fosse sorto anteriormente all'entrata in vigore del
Regolamento europeo.
La società appellante ha sostenuto che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, l'originaria concessione regionale era sorta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento comunitario n. 1191/1969 “visto che a quella data la società appellante non era ancora costituita” (pag. 12 atto di appello). Ad avviso
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n. 3856/2018 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile dell'appellante, infatti, deporrebbe in tal senso il Certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio di Napoli della – prodotto dalla stessa in primo grado – dal quale si Pt_1 evince che la data di costituzione della stessa (27.1.1984), nonché quella dell'inizio della propria attività (27.6.1985), sia posteriore all'entrata in vigore della normativa comunitaria.
Sulla base di tali premesse, la società appellante ha ritenuto dunque che, nel caso di specie, il giudice avesse errato nel ritenere che la presentazione della domanda di soppressione degli obblighi di servizio pubblico costituisse condizione necessaria per l'insorgenza del diritto dell'impresa a conseguire le menzionate compensazioni per gli oneri da questa sostenuti nell'esercizio 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
Con riferimento alla determinazione dell'importo dovuto, la società appellante ha precisato che lo stesso - facilmente desumibile dai documenti contabili, prodotti agli atti in primo grado, mediante un mero procedimento matematico - sia pari ad €
2.836.625,00.
Sulla base di tali premesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“[...] in totale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sez. X
Civile,[…] n. 255/2018 emessa e pubblicata il 10 gennaio 2018:
[...]
b) in via principale, accogliere integralmente la domanda volta ad accertare e riconoscere alla la somma di € 2.836.625,00 – e non la Parte_1 diversa somma di € 554.860,73 per mero errore materiale indicata nella sentenza appellata – a titolo di compensazione, ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento
CEE N. 1991/1968, degli oneri economici da essa sostenuti negli anni 2003 – 2008 per
l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti da concessioni della
; Controparte_1
c) per l'effetto condannare la al pagamento, a beneficio della Controparte_1 società appellante, della somma di euro 2.836.625,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di incardinamento del giudizio di primo grado;
d) condannare la convenuta al pagamento degli onorari e spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato”.
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n. 3856/2018 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
3.1. La costituendosi, con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 28.11.2018, ha eccepito: in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, l'infondatezza dell'atto di appello. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'appello, con piena conferma della decisione di primo grado e con vittoria delle spese di lite.
3.2. Fissata la comparizione, all'esito di trattazione scritta del 15.1.2025, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza depositata e comunicata il 16.1.2025, previa concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Risultano depositati scritti conclusivi, non si è svolta istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello, che supera il vaglio di ammissibilità, essendo esplicitati i punti della decisioni che si intende censurare e le ragioni di fatto e di diritto per le quali è spiegato gravame, nel merito è infondato.
Va in primis posto in debito rilievo che il giudice di prime cure, sulla base di specifica difesa della non contestata dalla C.P.L. - non avendo la stessa Controparte_1 eccepito alcunché in senso contrario (e, inoltre, nemmeno documentato) - ha accertato che il rapporto concessorio controverso è sorto antecedentemente all'entrata in vigore della normativa europea, per poi essere prorogato alle successive scadenze annuali (cfr. pag. 5 sentenza: “dapprima con il subentro della … e, poi, con la stipula, CP_1 nell'anno 2003, dei contratti ponte (prodotti in atti dalla società) con l'ente locale”), con la conseguenza che ai fini dell'accoglimento della propria pretesa, la C.L.P. avrebbe dovuto presentare la domanda di soppressione degli obbligo di servizio, la cui necessità
è stata all'uopo introdotta dalla normativa europea.
Il primo motivo assume l'errore del giudice che sarebbe dimostrato dalla circostanza che la costituzione della società risale al 27.1.1984 ed è dunque posteriore, Pt_1 parimenti l'inizio dell'attività, all'entrata in vigore della normativa comunitaria.
Orbene, osserva la Corte che la data di inizio dell'attività dell'appellante è argomento inefficace rispetto alla statuizione qui censurata che, cioè, il primigenio rapporto concessorio sia sorto prima dell'anno, 1969, di entrata in vigore della normativa comunitaria.
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n. 3856/2018 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
In nessun modo è qui censurato in modo diretto il punto di decisione circa l'essere la concessione anteriore al 1969.
La Corte dovrebbe trarre la prova – indiretta – dell'essere il rapporto concessorio successivo mal m1969 dal fatto che la società concessionaria ha iniziato la sua attività nel 1985.
Tale evenienza non prova affatto che il primo rapporto concessorio, nel quale, pacificamente, la è subentrata (ed anche la Parte_1 CP_1 succedendo allo Stato nel 1972), sia sorto prima del 1969.
L'appello è dunque respinto, assorbito il secondo motivo, avente ad oggetto l'eventuale quantificazione dei diritti di compensazione.
§§§
Il governo delle spese segue la soccombenza, pertanto l'appellante è condannata a pagare le spese di lite alla Controparte_1
Il compenso è determinato in dispositivo, in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 147/2022, tenuto conto, per il valore della controversia, della misura del credito in contesa, quindi dello scaglione di valore compreso tra Euro
2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00.
La liquidazione degli onorari spetta per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria;
nulla può essere riconosciuto per quella istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività di tal genere in appello.
Per la quantificazione dell'onorario si considera quale compenso base da riconoscersi per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 l'importo di euro 11.000,00 con l'incremento percentuale del 5% per ognuno degli scaglioni successivi da considerare, che danno luogo all'onorario complessivo pari ad €
12.733,87, secondo il calcolo di seguito esplicato: per lo scaglione da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00: € 11.550,00 (11.000,00+550,00=
11.550), per lo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00: € 12.127,50 (11.550,00 +577,50=
12.127,50), per lo scaglione da € 2.000.000,00 ad € 4.000.000,00: € 12.733,87
(12.127,50+606,37=12.733,87).
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n. 3856/2018 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile
Devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 255/2018 del Tribunale di Napoli, così provvede:
--respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
--condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 12.733,87 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CAP se dovuti.
--Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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