Art. 2.
Gli oneri derivanti dagli aumenti della misura degli assegni familiari di cui al precedente articolo sono posti a carico della gestione tenuta all'erogazione degli assegni stessi.
Gli oneri derivanti dagli aumenti della misura degli assegni familiari di cui al precedente articolo sono posti a carico della gestione tenuta all'erogazione degli assegni stessi.