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Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/09/2024, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1857/2019 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale erede di C.F. Parte_1 C.F._1 Persona_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Giannarelli CodiceFiscale_2
PARTE ATTRICE
c o n t r o
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Enrico Bianchi
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale,
- Rigettata l'avversa infondata eccezione di improcedibilità dell'azione ex art. 950 C.C.;
- Rigettata l'avversa eccezione riconvenzionale in quanto infondata in fatto e diritto e non provata;
- Accertare, determinare e dichiarare, previa rimessione della vertenza in istruttoria e previa nomina di Consulente tecnico d'Ufficio, l'esatto confine tra i fondi confinanti indicati nella narrativa dell'atto di citazione;
- Condannare alla rifusione delle spese, diritto ed onorari del presente Controparte_1 giudizio oltre accessori oltre alle spese del consulente d'ufficio”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
- in via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziale instaurata dalle attrici per i motivi di cui all'espositiva.
- in via di subordine e nel merito confermare il confine tra i terreni indicati in atto di citazione con quello già esistente e rappresentato dal muro di confine e dalla recinzione metallica, per le causali di cui all'espositiva e segnatamente anche in considerazione del diritto di usucapione maturato dalla signora . Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed accessori di legge”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 950 c.c., chiedendo al Tribunale di determinare il confine tra il compendio immobiliare di proprietà - di cui ai mappali 793, 605
(subalterni 1 e 2) e 606 del foglio 60 al NCT del Comune della Spezia - e il fondo nella titolarità di
, distinto catastalmente al mappale 445, subalterni 6 e 7. CP_1
si è opposta, deducendo che successivamente all'acquisto (da parte sua e dei genitori), in CP_1
data 31.12.1972, del terreno di cui sopra, sarebbe stato concordato con il venditore (cioè Persona_2 dante causa dell'odierna attrice), attraverso comportamenti concludenti, di eliminare ogni incertezza in merito al confine di causa, dapprima costruendo, a spese degli acquirenti, un muro divisorio e dopo alcuni anni posando, a cura dell'altra parte, una rete metallica in adiacenza a quel muro.
All'esistenza di tale dividente, in loco da decenni, mai contestata dalla controparte e dai suoi danti causa (almeno fino all'assunzione dell'odierna iniziativa) e non oggetto nel tempo di modifiche sostanziali di sorta, dovrebbe, dunque, conseguire l'improcedibilità della domanda avversaria.
Parte attrice con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha negato che all'epoca vi possa essere stato un qualche accordo sul punto e ha precisato che è proprio il muro (a suo dire, di contenimento) in questione – realizzato a seguito di un'iniziativa unilaterale, meramente tollerata, dei - CP_1 ad aver generato l'attuale situazione di incertezza, esso non seguendo la linea di confine segnalata dalle mappe catastali, ma invadendo una porzione del fondo vicino;
porzione che da allora avrebbe iniziato ad essere utilizzata dalla convenuta e dai suoi danti causa per transitare da e verso il loro parcheggio privato.
In corso di istruttoria si è proceduto unicamente ad ispezionare i luoghi di causa, in data 10.11.2021.
Lo specifico tratto di interesse è comunque ben rappresentato nelle fotografie versate in atti da entrambe le parti.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda attorea sia inammissibile.
I fatti dedotti dalla convenuta, sopra sinteticamente riportati, sono stati contestati solo parzialmente.
Risulta, in particolare, pacifico che sia stata parte venditrice a realizzare la recinzione che corre in adiacenza al muro esistente in loco.
La difesa di considera tale fatto irrilevante. Pt_1
Esso, invece, pare decisivo, trattandosi di un tipo di opera che, tipicamente, segna la linea di demarcazione del confine tra due terreni, non consentendo il passaggio da uno all'altro.
Non è neppure in contestazione la risalenza nel tempo della posa di tale rete e la circostanza che il manufatto sia rimasto nell'attuale posizione per decenni consente di escludere che al riguardo possa essere fondatamente invocata una situazione di tolleranza. Alla luce della trasformazione dei luoghi così descritta e del tempo trascorso dalla sua verificazione può, dunque, ritenersi verosimile - e qui accertarsi - che nella specie sia intervenuto, come prospettato dalla convenuta, un regolamento amichevole (che non è a forma vincolata;
cfr. Cass. ord. n.
4835/2019) della linea di confine tra i fondi in oggetto, lungo il tratto di interesse.
Ciò, come noto, preclude ogni ulteriore contestazione e la stessa esperibilità dell'actio finium regundorum.
E' di conseguenza senz'altro irrilevante il fatto (dedotto, peraltro, solo genericamente da parte attrice) che il muro e la recinzione esistenti possano non essere corrispondenti al confine catastale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2024, tenuto conto del valore della controversia (inferiore ai 5.200,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e di una riduzione secondo giustizia di quello previsto per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate in
2.300,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge;
La Spezia, 2.9.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1857/2019 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale erede di C.F. Parte_1 C.F._1 Persona_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Giannarelli CodiceFiscale_2
PARTE ATTRICE
c o n t r o
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Enrico Bianchi
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale,
- Rigettata l'avversa infondata eccezione di improcedibilità dell'azione ex art. 950 C.C.;
- Rigettata l'avversa eccezione riconvenzionale in quanto infondata in fatto e diritto e non provata;
- Accertare, determinare e dichiarare, previa rimessione della vertenza in istruttoria e previa nomina di Consulente tecnico d'Ufficio, l'esatto confine tra i fondi confinanti indicati nella narrativa dell'atto di citazione;
- Condannare alla rifusione delle spese, diritto ed onorari del presente Controparte_1 giudizio oltre accessori oltre alle spese del consulente d'ufficio”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
- in via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziale instaurata dalle attrici per i motivi di cui all'espositiva.
- in via di subordine e nel merito confermare il confine tra i terreni indicati in atto di citazione con quello già esistente e rappresentato dal muro di confine e dalla recinzione metallica, per le causali di cui all'espositiva e segnatamente anche in considerazione del diritto di usucapione maturato dalla signora . Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed accessori di legge”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 950 c.c., chiedendo al Tribunale di determinare il confine tra il compendio immobiliare di proprietà - di cui ai mappali 793, 605
(subalterni 1 e 2) e 606 del foglio 60 al NCT del Comune della Spezia - e il fondo nella titolarità di
, distinto catastalmente al mappale 445, subalterni 6 e 7. CP_1
si è opposta, deducendo che successivamente all'acquisto (da parte sua e dei genitori), in CP_1
data 31.12.1972, del terreno di cui sopra, sarebbe stato concordato con il venditore (cioè Persona_2 dante causa dell'odierna attrice), attraverso comportamenti concludenti, di eliminare ogni incertezza in merito al confine di causa, dapprima costruendo, a spese degli acquirenti, un muro divisorio e dopo alcuni anni posando, a cura dell'altra parte, una rete metallica in adiacenza a quel muro.
All'esistenza di tale dividente, in loco da decenni, mai contestata dalla controparte e dai suoi danti causa (almeno fino all'assunzione dell'odierna iniziativa) e non oggetto nel tempo di modifiche sostanziali di sorta, dovrebbe, dunque, conseguire l'improcedibilità della domanda avversaria.
Parte attrice con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha negato che all'epoca vi possa essere stato un qualche accordo sul punto e ha precisato che è proprio il muro (a suo dire, di contenimento) in questione – realizzato a seguito di un'iniziativa unilaterale, meramente tollerata, dei - CP_1 ad aver generato l'attuale situazione di incertezza, esso non seguendo la linea di confine segnalata dalle mappe catastali, ma invadendo una porzione del fondo vicino;
porzione che da allora avrebbe iniziato ad essere utilizzata dalla convenuta e dai suoi danti causa per transitare da e verso il loro parcheggio privato.
In corso di istruttoria si è proceduto unicamente ad ispezionare i luoghi di causa, in data 10.11.2021.
Lo specifico tratto di interesse è comunque ben rappresentato nelle fotografie versate in atti da entrambe le parti.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda attorea sia inammissibile.
I fatti dedotti dalla convenuta, sopra sinteticamente riportati, sono stati contestati solo parzialmente.
Risulta, in particolare, pacifico che sia stata parte venditrice a realizzare la recinzione che corre in adiacenza al muro esistente in loco.
La difesa di considera tale fatto irrilevante. Pt_1
Esso, invece, pare decisivo, trattandosi di un tipo di opera che, tipicamente, segna la linea di demarcazione del confine tra due terreni, non consentendo il passaggio da uno all'altro.
Non è neppure in contestazione la risalenza nel tempo della posa di tale rete e la circostanza che il manufatto sia rimasto nell'attuale posizione per decenni consente di escludere che al riguardo possa essere fondatamente invocata una situazione di tolleranza. Alla luce della trasformazione dei luoghi così descritta e del tempo trascorso dalla sua verificazione può, dunque, ritenersi verosimile - e qui accertarsi - che nella specie sia intervenuto, come prospettato dalla convenuta, un regolamento amichevole (che non è a forma vincolata;
cfr. Cass. ord. n.
4835/2019) della linea di confine tra i fondi in oggetto, lungo il tratto di interesse.
Ciò, come noto, preclude ogni ulteriore contestazione e la stessa esperibilità dell'actio finium regundorum.
E' di conseguenza senz'altro irrilevante il fatto (dedotto, peraltro, solo genericamente da parte attrice) che il muro e la recinzione esistenti possano non essere corrispondenti al confine catastale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2024, tenuto conto del valore della controversia (inferiore ai 5.200,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e di una riduzione secondo giustizia di quello previsto per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate in
2.300,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge;
La Spezia, 2.9.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto