Articolo 12 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 11Articolo 13
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28 dicembre 1962
Art. 12.

Al penultimo comma dell' articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e al penultimo comma dell' articolo 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , e' aggiunto il seguente periodo:
"Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralita' pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione".
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962