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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 16.4.2025, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11961/2023 R.G.
TRA
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato in S. G. LA Parte_1 C.F._1
Punta (CT), via Etna n. 79, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Salamone, che lo rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso;
-Ricorrente-
(c.f./p.i.: ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Catania, Via A. Agosta - Z. I. - C. da Torre Allegra n. 123;
-Convenuta contumace -
Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori;
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 - ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 23.11.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di essere stato dipendente della dal 25.10.2018 al 31.10.2021, dapprima con contratto a tempo CP_1
determinato, poi, a decorrere dall'1.05.2020, con contratto a tempo indeterminato, quale addetto al comparto di igiene ambientale del Comune di Catania, inquadrato nel livello 2B, sino alla data del suo licenziamento, avvenuto per cessazione dell'appalto in data
31.10.2021, ha esposto di aver incoato un pregresso giudizio davanti alla medesima autorità giudiziaria, recante il numero di ruolo n. 3947/2022 RG, con il quale aveva chiesto il riconoscimento dell'espletamento delle mansioni superiori (livello 3B) fin dalla data della sua assunzione e che il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, giusta sentenza n. 1466/2023, emessa in data 12 aprile 2023, nell'ambito del procedimento citato, aveva disposto come segue: «In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Pt_2
1 ad essere inquadrato nel livello professionale 3B del CCNL FISE Assoambiente Pt_1
(Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti
Servizi ambientali) dal 121° giorno successivo alla data di attribuzione del livello professionale 2B, ossia dalla data di assunzione del 25.10.2018, e, per l'effetto, ordina alla società di assegnare definitivamente il ricorrente alle relative mansioni CP_1
superiori con la medesima decorrenza».
Il ricorrente ha dedotto che la superiore sentenza era ormai passata in giudicato, stante il fatto che la non aveva interposto tempestivo appello nei termini fissati dal CP_1 codice di rito. Ha aggiunto l'istante di aver inviato via pec una lettera di diffida e di messa in mora, consegnata in data 10 novembre 2023, a mezzo della quale, sulla scorta del giudicato, aveva richiesto la corresponsione delle differenze retributive dovute in relazione al superiore inquadramento (livello 3B anziché 2B) del CCNL Fise Assoambiente dal
25.10.2018 al 31.10.2021, adducendo che tale diffida era rimasta inevasa.
Quindi parte ricorrente, effettuati conteggi analitici, ha quantificato le differenze retributive relative al periodo di tempo succitato in complessivi € 8.132,46.
Stante quanto sopra, pertanto, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, il diritto del sig. al Parte_1
pagamento delle differenze retributive tra il liv. 2B e il Liv. 3B del CCNL Fise
Assoambiente; Condannare, altresì, la resistente, in virtù del conteggio indicato in premessa, al pagamento della somma complessiva di € 8.132,46 ovvero di quella maggiore
o minore che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di
C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
Condannare, per le causali di cui in premessa, la resistente alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale nella misura dovuta agli istituti competenti e secondo le correnti disposizioni di legge;
Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge».
Nonostante parte ricorrente abbia effettuato la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei termini assegnati, la Società convenuta non si è costituita in giudizio e, pertanto, in data 21.02.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza emessa in pari data, parte ricorrente è stata invitata a depositare conteggi alternativi basati sulle tabelle retributive vigenti dal 25.10.2018 al 31.10.2021. Con ordinanza del 27.03.2024, è stata rilevata l'incompletezza dei conteggi ed è stata quindi disposta CTU contabile. Acquisita la relazione tecnica contabile, depositata in data
2 14.10.2024, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 18.12.2024, all'esito della quale parte ricorrente è stata invitata ad interloquire in ordine all'integrità del contraddittorio nei confronti dell'Inps, avendo parte ricorrente proposto la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale, e la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.1.2025, nel corso della quale parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive. Richiesto poi un chiarimento al CTU, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.4.2025. Infine, sostituita detta udienza ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., senza che la parte costituita nulla abbia osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalla sola parte ricorrente, la causa, già matura per la decisione, è stata decisa con sentenza resa a seguito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.
2. Oggetto del presente procedimento è la quantificazione delle differenze retributive dovute a parte ricorrente per l'espletamento di mansioni superiori di livello 3B rispetto a quelle di originario inquadramento contrattuale nel livello 2B del CCNL Fise
Assoambiente e ciò sulla base di quanto accertato nella sentenza n. 1466/2023, emessa in data 12 aprile 2023 dall'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro.
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, infatti, sulla base di pregresso decisum, contenuto nella sentenza citata, provvisoriamente esecutiva e comunque munita della cd. efficacia naturale che comunque assiste le sentenze anche dichiarative, ha chiesto la condanna della al pagamento delle differenze CP_1
retributive dovute per l'accertato espletamento di mansioni superiori di livello 3B rispetto a quelle di originario inquadramento (livello 2B) del CCNL Fise Assoambiente, quantificandole nella somma complessiva di € 8.132,46, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo.
4. Così ricostruito l'oggetto del presente giudizio, al fine di decidere in ordine alla domanda di condanna al pagamento delle chieste differenze retributive, occorre tenere conto di quanto accertato e comandato nella pregressa sentenza n. 1466/2023, emessa il 12 aprile 2023 dall'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nell'ambito del procedimento n. 3947/2022 R.G.
Con la richiamata pronuncia, l'Ufficio ha infatti dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello professionale 3B del CCNL FISE Assoambiente (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi
3 ambientali) dal 121° giorno successivo alla data di attribuzione del livello professionale
2B, ossia dalla data di assunzione del 25.10.2018.
5. Ora, nel caso di specie, a fronte dell'accertamento giudiziale dell'espletamento di mansioni superiori durante il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, contenuto nella richiamata sentenza n. 1466/2023 del Tribunale di Catania, e a fronte del conseguente diritto di parte ricorrente a ricevere le relative differenze retributive, la società convenuta, su cui gravava l'onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa attorea, è rimasta contumace, non dimostrando l'avvenuto adempimento all'obbligazione retributiva.
L'assenza di prova del fatto estintivo e l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro e dell'espletamento delle mansioni superiori nel periodo succitato, al quale si riferiscono le pretese creditorie oggi azionate, inducono a ritenere comprovato il diritto del lavoratore a ricevere le differenze retributive per l'espletamento delle mansioni superiori, accertate con sentenza n. 1466/2023, emessa il 12 aprile 2023 dall'intestato Tribunale.
6. Ciò posto in ordine all'an del diritto del ricorrente alle differenze retributive per cui è causa, ai fini della quantificazione del quantum è stata disposta consulenza tecnica contabile.
In primo luogo, il CTU nominato ha provveduto alla ricostruzione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo di tempo ricompreso tra il 25 ottobre 2018 ed il 31 ottobre
2021, evidenziando che questi ha svolto attività lavorativa in parte in regime di full - time
(dal 25.10.2018 al 31.07.2020), in parte in regime di part - time al 78,94 % (dall'1.08.2020)
e, infine, in regime di part - time al 94,74 % (dall'1.07.2021 al 31.10.2021).
In secondo luogo, il CTU ha evidenziato che il lavoratore è stato dapprima inquadrato nel livello J del CCNL Igiene ambientale FISE (segnatamente fino al 1° ottobre 2020) e successivamente nel livello 2B a far data dal 1° ottobre 2020.
A seguire, con ragionamento immune da vizi logici, che si ritiene di poter condividere, dopo aver provveduto alla ricognizione della retribuzione dovuta nel periodo di tempo ricompresa tra il 21 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2021, per un lavoratore inquadrato nel livello 3B del CCNL di categoria, tenuto conto dell'orario di lavoro via via osservato, il
CTU ha proceduto a quantificare i compensi già corrisposti dal datore di lavoro, in relazione al livello 2B sulla base della documentazione versata in atti dalla parte ricorrente.
Dalla differenza tra la retribuzione dovuta (3B) e quella già percepita (2B) sono state calcolate le differenze retributive ancora da corrispondere al lordo delle ritenute.
Il CTU nominato ha utilizzato due metodologie differenti ed alternative tra loro.
4 La prima utilizzando il metodo della c.d. retribuzione globale mensile, nella quale rientrano tutte le voci della retribuzione (es. retribuzione individuale mensile, indennità integrativa per dodici mensilità, l'EDR di cui all'Accordo interconfederale del 31 luglio
1992, pari ad euro 10,33 per tredici mensilità).
La seconda, invece, senza tener conto dei diversi elementi variabili della retribuzione.
Ne consegue, pertanto, che nella prima ipotesi di conteggi per il periodo che va dal giorno
25.10.2018 al 31.10.2021 le differenze retributive dovute al ricorrente sono state quantificate nella somma complessiva pari ad € 18.916,65 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 11.860,23 per paga giornaliera, € 1.992,52 per tredicesima, € 353,50 per ratei tredicesima, € 852,51 per quattordicesima, € 1.574,26 per ratei quattordicesima, € 526,95 per festività, € 40,88 per lavoro festivo al 50%, € 30,08 per lavoro festivo notturno 75%, €
738,87 per lavoro notturno 33 %, € 918,47 per straordinario festivo 65% e € 28,38 per lavoro straordinario festivo e notturno 75%.
Nella seconda ipotesi di conteggio, invece, in relazione al medesimo periodo, le differenze retributive dovute al ricorrente sono state quantificate nella somma complessiva di importo pari ad € 7.430,65 al lordo delle ritenute di legge, di cui € 6.339,95 per paga giornaliera, €
361,15 per tredicesima mensilità, € 164,66 per tredicesima ratei, € 340,05 per quattordicesima, € 184,89 per ratei quattordicesima e € 39,95 per festività.
7. Stante i superiori conteggi e avendo il CTU dichiarato di avere effettuato i conteggi sulla base delle risultanze delle sole buste paga versate in atti, trattandosi di rapporto di lavoro regolarizzata, è stata richiesta al CTU un'integrazione della consulenza tecnica da effettuarsi sulla base delle risultanze delle certificazioni uniche depositate in atti da parte ricorrente il 30.12.2024, dietro ordine del Tribunale.
Quindi, il CTU, eseguiti i conteggi secondo le indicazioni del Tribunale ha con ragionamento immune da vizi logici ed esatti criteri di calcolo, che il Tribunale condivide, quantificato le differenze retributive spettanti al ricorrente nella misura di euro 14.749,62.
8. Il ricorso deve, quindi, essere accolto nei limiti sopra indicati e pertanto la CP_1
deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro
14.749,62, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
9. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della società convenuta, rimasta soccombente e che ha dato causa alla lite.
10. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, queste devono esser poste a carico della società convenuta ex art 91 del cpc, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d. m. n. 55/2014, come aggiornato dal d. m. n. 147/2022, alla luce
5 dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- condanna la in persona del suo legale pro tempore, a versare in CP_1 favore di la somma complessiva di € 14.749,62, il tutto oltre rivalutazione Parte_1
monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
- condanna in persona del suo legale pro tempore, in favore di CP_1 Pt_1
al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.694,00 per
[...]
compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA, così come per legge, con distrazione a favore del procuratore, avv. Vincenzo Salamone, dichiaratosi antistatario;
- pone a carico di in persona del suo legale pro tempore, le spese di CP_1
CTU, che liquida con separato decreto.
Così deciso, in Catania, il 16 aprile 2025
La giudice
Federica Porcelli
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