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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2024, n. 19611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19611 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO dalla parte civile DE LU CI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: NF GI AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2022 del GIUDICE DI PACE di CASALE MONFERRATO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato GIUSEPPE VITIELLO espone integralmente i motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento del ricorso;
deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. L'avvocato MASSIMILIANO IOVINO si riporta alla memoria difensiva depositata;
chiede, in favore dell'imputato, la condanna della parte civile per le spese di fase sostenute, la cui liquidazione rimette al giudizio della Corte. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19611 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 15/02/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 ottobre 2022, il Giudice di pace di Casale Monferrato ha assolto «perché il fatto non sussiste» GI BA AN dal delitto di diffamazione che gli era stato contestato, a seguito di ricorso immediato ex art. 21 d. Igs. n. 274 del 2000, per avere offeso la reputazione cii EL De LU, Presidente del collegio dei revisori dei conti della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), inviando una comunicazione alla Procura federale presso la F.I.G.C., alla Procura generale dello Sport presso il C.O.N.I., per conoscenza al dott. Gravina, quale Presidente della F.I.G.C., al dott. Malagò, quale Presidente del C.O.N.I., al dott. Cosimo Sibilia, quale Presidente della L.N.D., al consiglio direttivo della L.N.D. e al medesimo De LU, del seguente tenore: «l'anomalia, a tacer d'altro risiede nel fatto che, oltre a non contribuire affatto alla soluzione delle normali e fisiologiche problematiche verificatesi in corso d'annata, il dott. De LU ricopre l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, ruolo del tutto incompatibile con qualunque funzione gestoria in seno alla medesima Lega e/o società dalla stessa controllate ... risulta, quindi, evidente che il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si pone in assoluto e insanabile contrasto, oltre che inconciliabilità, con qualsiasi funzione gestoria nell'ambito dell'organizzazione presso cui l'organo di controllo (e ovviamente società della stessa controllate) partecipato dal presidente è costituito. Ma anche sotto il profilo logico, l'illegittimità e l'antidoverosità del ruolo ricoperto dal dott. De LU appaiono di palmare evidenza, laddove si consideri che lo stesso, nella gestione - come caso emblematico - del rapporto contrattuale con il fornitore ufficiale della Lega, ha svolto, nel contempo, il ruolo di controllore e di controllato, e ciò appare inaccettabile ... Alla luce dei fatti sopra esposti, si chiede agli organi in indirizzo - per quanto di rispettiva competenza - di valutare, sia in chiave politica sia giuridico-regolamentare, l'operato del dott. EL De LU e dei massimi dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti, adottando ogni conseguente determinazione». 2. In particolare, il Giudice di pace ha ritenuto che l'istruttoria espletata avesse consentito di accertare che il AN, nella qualità di amministratore delegato della AD Advanced Distribution s.p.a., era diventato fornitore di palloni da gara per vari anni e ancora nella stagione sportiva 2018 - 2019. A seguito del contenzioso insorto a seguito di errori e ritardi nelle forniture, il Consiglio direttivo della F.I.G.C. - L.N.D., il 29 gennaio 2019, aveva deliberato di affidare la fornitura ad altro soggetto. Il Giudice di pace ha ritenuto che l'imputato, nel lamentare che il De LU avesse, nei termini sopra ricordati, interferito nella 1 procedura di affidamento, svolgendo funzioni gestorie incompatibili con il ruolo di presidente del collegio dei revisori, avesse agito nell'esercizio di un diritto: ciò anche alla luce del fatto che il ruolo assunto dal De LU era stato accertato nel procedimento sportivo che aveva condotto, inizialmente, all'irrogazione di una sanzione (decisione del 20 settembre 2019 del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare della F.I.G.C., confermata dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'appello con decisione del 31 ottobre 2019), successivamente caducata, avendo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport concluso per il difetto di competenza degli organi di giustizia sportiva. La sentenza impugnata ha, infatti, osservato che anche la struttura privatistica della Lega Nazionale Dilettanti, quale ricostruita da quest'ultima decisione, comunque si accompagnava ad una incompatibilità del sindaco rispetto al soggetto che abbia rapporti di qualunque natura con la società controllata [si richiama, al riguardo, l'art. 2399, lett. b) e c) cod. civ., destinato, secondo il Giudice d i pace, ad essere analogicamente applicabile anche alle associazioni di cui agli artt. 11 e seg. cod. civ.]. Va aggiunto che il Giudice di pace ha condannato il querelante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato. 3. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vercelli ha proposto appello, con il quale si lamenta che il giudice di pace abbia posto a base della decisione atti nulli, inutilizzabili e inacquisibili (le decisioni di merito del giudice sportivo, infine annullate dal Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite) e contesta il governo delle risultanze istruttorie fatto dal giudice di primo grado, alla luce dei fatti lesivi della reputazione del De LU, contenuti nella comunicazione proveniente dall'imputato e diretta anche a soggetti privi di qualunque competenza a provvedere. In particolare, al De LU era contestato dall'imputato - che tuttavia non aveva fornito alcuna prova al riguardo - di essere incapace di soluzioni e di trovarsi in posizione di inc:ornpatibilità con l'incarico federale per avere assunto un non meglio precisato ruolo gestorio: al contrario, il De LU, nell'esprimere un parere preventivo e su richiesta, si era limitato a svolgere le sue funzioni. Si aggiunge che il giudice di pace neppure aveva analizzato criticamente la portata di quest'ultima decisione e aveva operato richiami del tutto erronei alle sopra ricordate previsioni c:ivilistiche. 4. Nell'interesse del De LU è stato proposto atto di appello, cui ha fatto seguito atto integrativo dei motivi. 4.1. Con l'atto di appello si deducono due motivi di censura. 2 ry3 4.1.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione agli artt. 595 e 51 cod. pen., sostanzialmente riproponendo, con maggiore ampiezza argomentativa, le critiche svolte nell'atto di appello del P.M. e aggiungendo che le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, oltre a rilevare il difetto di giurisdizione, avevano ritenuto non provati gli addebiti. Si precisa che il Giudice di pace neppure aveva considerato le deposizioni dei testi MB e dello stesso De LU oltre che il contenuto della memoria e della produzione documentale della parte civile. Da tali risultanze emergeva che il De LU non aveva mai svolto alcun ruolo gestorio o amministrativo, ma si era limitato a esprimere, a richiesta, un parere non vincolante;
anche il contatto con il AN, peraltro sollecitato da quest'ultimo, nasceva dalle formali contestazioni rivolte alla società amministrata da quest'ultimo e che avevano condotto, all'esito del diverso affidamento della fornitura, ad un risparmio per la Lega. 4.1.2. Con il secondo motivo si contesta la condanna del querelante al pagamento delle spese legali, rilevando che il Giudice di pace, anche a tal fine, aveva valorizzato l'intervenuta emissione, alla data del ricorso immediato, delle sentenze degli organi di giustizia sportiva, poi annullati per difetto di giurisdizione. Inoltre, la quantificazione era non dimostrata e sproporzionata. 4.2. Con l'atto integrativo si sviluppano le considerazioni contenute nell'atto di appello e si sottolinea che le espressioni e i toni utilizzati dall'imputato si sono tradotti in un attacco gratuito ed infamante, in danno della parte civile. 5. Con ordinanza del 18 settembre 2023 il Tribunale di Vercelli, richiamate le conclusioni di Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, Catalano, Rv. 283748 - 0, «convertito l'appello, anche ai fini penali, della parte civile ricorrente, depositato in data 30 novembre 2022 (e successivo atto di integrazione depositato in data 2 dicembre 2022) e l'appello del pubblico ministero depositato in data 10 dicembre 2022» in ricorsi per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti presso questa Corte. 6. È stata trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, memoria nell'interesse del AN, con la quale si chiede che gli atti di impugnazione vengano dichiarati inammissibili o rigettati. 7. In data 15 febbraio 2024 si è svolta la trattazione orale del procedimento. Considerato in dliritto 3 1. L'impugnazione del P.M., il primo motivo dell'impugnazione proposta nell'interesse del De LU, anche alla luce dell'integrazione operata con atto ulteriore, si caratterizzano per plurime ragioni di inammissibilità delle quali si darà conto nel prosieguo. Pur ponendosi gli atti di impugnazione ai confini della stessa ammissibilità formale, a fronte di una esposizione ripetitiva e non lineare, che non consente un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza (alla stregua di un vizio già enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte: v., ad es., di recente, Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 - 01), è possibile enucleare i vizi sopra riassunti. Ora, l'iniziativa dell'imputato, come rivelato dai destinatari della comunicazione inviata per posta elettronica, era diretta a denunciare l'assunzione, da parte del De LU, presidente di un organo collegiale di garanzia e controllo, di un ruolo gestorio nell'attività del soggetto controllato. Il cenno al mancato contribuito "alla soluzione di normali e fisiologiche problematiche verificatesi in corso di annata" va inquadrato all'interno del cuore della denuncia effettuata dall'imputato, in difetto di elementi obiettivi che consentano di ricondurre l'espressione ad altri significati ritraibili dal testo e dal contesto e non dalle impressioni che ne traggono gli atti di impugnazione. Ciò posto, del tutto inutilmente si indugia in questi ultimi nel lamentare la mancata verifica dei rapporti contrattuali intrattenuti dalla società amministrata dal AN con la Lega Nazionale Dilettanti e nella documentazione che attesta i vantaggi conseguiti per effetto del mancato rinnovo della fornitura alla medesima società. L'oggetto del processo è, infatti, costituito dall'accertamento del carattere diffamatorio delle espressioni adoperate dall'imputato e il sindacato di legittimità deve esplicarsi sul controllo della decisione di assoluzione impugnata. Premesso che l'individuazione dei destinatari rivela chiaramente l'intenzione del denunciante di sollecitare un controllo di legalità sull'operato del De LU e di segnalare quelli che, a suo avviso, erano comportamenti inopportuni da parte del presidente del collegio dei revisori dei conti, si osserva che, in generale, la giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044 - 01). 4 In questa prospettiva, il fatto - vero - sul quale, sia pure sulla base di valutazioni che i ricorrenti non condividono, era stato sollecitato l'intervento dei destinatari della comunicazione è rappresentato dal coinvolgimento del De LU nel procedimento che avrebbe condotto all'assegnazione della fornitura ad un diverso soggetto imprenditoriale. Quello che si insiste nell'indicare come un parere doveroso e non vincolante, da parte del De LU, in disparte il tema - qui irrilevante - dell'esattezza di quest'ultima conclusione (che, in effetti, appare collidere con il fatto che il De LU, al momento della condotta - per quanto qui interessa e senza che rilevi l'attuale permanenza nella carica - era presidente di un organo chiamato ad operare nella sua collegialità: né viene dedotto il fondamento di competenze istituzionali monocratiche), è il frutto di una valutazione dei ricorrenti, laddove il punto centrale, sul quale si innesta la critica dell'imputato, è rappresentato dalla concretezza della condotta tenuta e dalla diversa valutazione che viene sottoposta all'esame dei destinatari istituzionali della comunicazione asseritamente diffamatoria. Per questa ragione, anche le indicazioni testimoniali, per quanto è dato intendere dai brani riportati negli atti di impugnazione, sono prive di concludenza, perché esprimono il diverso avviso dei dichiaranl:i, ma non fanno che confermare la verità dei fatti storici denunciati in toni che non rivelano alcuna incontinente aggressione alla personalità del De LU. La decisione finale delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, evocata nell'atto di impugnazione del De LU, non può affatto essere intesa come smentita della superiore premessa, proprio perché essa, per quanto riportato dall'atto di impugnazione più ampio depositato nel novembre del 2022 presso il Tribunale di Napoli, indipendentemente dal rilievo che ritiene gli addebiti (ossia le contestazioni di violazioni, non le condotte) prima facie non provati, si arresta alla dichiarazione di incompetenza degli organi sportivi. In questa prospettiva, non si tratta in questa sede di verific:are la legittimità o l'opportunità dell'operato del De LU, queste costituendo il frutto di una valutazione che appunto veniva sollecitata dall'imputato ai destinatari istituzionali, nell'esercizio del suo diritto di critica. Sebbene le precedenti considerazioni siano assorbenti ai fini del rigetto delle doglianze in esame, per completezza e soprattutto in ragione di quanto si dirà a proposito del secondo motivo, si aggiunge quanto segue. Proprio l'esito dei procedimenti sportivi richiamati dalla sentenza impugnata conferma che si trattava di un dubbio non irragionevole del AN. Va, peraltro, precisato che prendere atto di ciò non significa utilizzare atti non utilizzabili, ma considerare che, pur da parte di organi poi ritenuti privi di 5 competenza a decidere, si è ritenuto di cogliere profili di illegittimità dell'operato del De LU. A questo riguardo, si impongono una serie di precisazioni. Innanzitutto, quanto appena detto non intende assumere come vincolante la decisione di organi incompetenti, ma prendere atto - ciò che solo assume rilievo nel presente processo per diffamazione - che la critica esercitata dal AN non appariva neppure irragionevole, oltre a basarsi su fatti veri. Inoltre, da quest'ultima premessa discende, come detto, la manifesta infondatezza della critica relativa all'impiego, ai fini del decidere, di atti inutilizzabili. Siffatta categoria viene evocata negli atti di impugnazione senza indicare la normativa di riferimento e senza specificare quali atti non sarebbe possibile includere nella piattaforma utilizzabile. Se si trattasse, come si può ritenere, delle decisioni finali, appare evidente la manifesta assenza di base normativa della critica, posto che di tali decisioni non si assume il contenuto di accertamento vincolante nell'ordinamento di riferimento - ciò che presuppone la loro provenienza da organi forniti della potestà di decidere - ma il loro significato - oggetto di critiche assolutamente generiche - di conferma della non irragionevolezza e pretestuosità delle valutazioni del AN. 2. La seconda doglianza è manifestamente infondata e aspecifica. La Corte Costituzionale, interpretando gli artt. 427, comma 2 e 542 cod. proc. pen., ha escluso qualsiasi automatismo della condanna alle spese del querelante in caso di assoluzione, ritenendo che la stessa non possa prescindere da un atteggiamento colposo nella proposizione della querela (sentenze n. 180 e 423 del 1993) e, sulla scia di detta lettura costituzionalmente orientata del comma 2 dell'art. 427 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato, assolto per non aver commesso il fatto, deve essere preceduta da un motivato giudizio positivo sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sez. 2, n. 3099 del 23/11/2022, Marino, Rv. 284345 - 01; Sez. 2, n. 56929 del 3/10/2017, Sovrana, Rv. 271697 - 01; Sez. 5, n. 47967 del 7/10/2014, Vecchio, Rv. 261042 - 01), con la conseguenza che la condanna deve essere esclusa allorché risulti che l'attribuzione del reato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante stesso;
con la ulteriore precisazione che «non deve trattarsi di un rimprovero ex post, [in quanto] ciò che viene censurato è la colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile in chi abbia esercitato il diritto di querela con riguardo al silenzio o alla sottovalutazione - quali condotte tenute al momento del "racconto" 6 ú) esposto in querela - di aspetti noti e rilevanti sul piano dei fatti» (Sez. 2, n. 56929/2017 cit.). Ora, razionalmente la sentenza impugnata ha colto profili di colpa nella decisione del De LU di intraprendere la presente iniziativa quando già erano emersi dati (le sopra ricordate decisioni degli organi di giustizia sportiva) che confermavano la non irragionevolezza e pretestuosità dell'esercizio del diritto di critica esercitato dal AN. In questa prospettiva, per le ragioni sopra indicate sub 1, non alcun rilievo l'annullamento delle stesse per ragioni di incompetenza. Le restanti critiche sulla sproporzione della liquidazione sono di assoluta genericità. 3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso della parte civile, consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, la parte civile va condannata (alla stregua dei principi ribaditi da Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635 - 0) alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna la medesima parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato nel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 15/02/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato GIUSEPPE VITIELLO espone integralmente i motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento del ricorso;
deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. L'avvocato MASSIMILIANO IOVINO si riporta alla memoria difensiva depositata;
chiede, in favore dell'imputato, la condanna della parte civile per le spese di fase sostenute, la cui liquidazione rimette al giudizio della Corte. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19611 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 15/02/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 ottobre 2022, il Giudice di pace di Casale Monferrato ha assolto «perché il fatto non sussiste» GI BA AN dal delitto di diffamazione che gli era stato contestato, a seguito di ricorso immediato ex art. 21 d. Igs. n. 274 del 2000, per avere offeso la reputazione cii EL De LU, Presidente del collegio dei revisori dei conti della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), inviando una comunicazione alla Procura federale presso la F.I.G.C., alla Procura generale dello Sport presso il C.O.N.I., per conoscenza al dott. Gravina, quale Presidente della F.I.G.C., al dott. Malagò, quale Presidente del C.O.N.I., al dott. Cosimo Sibilia, quale Presidente della L.N.D., al consiglio direttivo della L.N.D. e al medesimo De LU, del seguente tenore: «l'anomalia, a tacer d'altro risiede nel fatto che, oltre a non contribuire affatto alla soluzione delle normali e fisiologiche problematiche verificatesi in corso d'annata, il dott. De LU ricopre l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, ruolo del tutto incompatibile con qualunque funzione gestoria in seno alla medesima Lega e/o società dalla stessa controllate ... risulta, quindi, evidente che il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si pone in assoluto e insanabile contrasto, oltre che inconciliabilità, con qualsiasi funzione gestoria nell'ambito dell'organizzazione presso cui l'organo di controllo (e ovviamente società della stessa controllate) partecipato dal presidente è costituito. Ma anche sotto il profilo logico, l'illegittimità e l'antidoverosità del ruolo ricoperto dal dott. De LU appaiono di palmare evidenza, laddove si consideri che lo stesso, nella gestione - come caso emblematico - del rapporto contrattuale con il fornitore ufficiale della Lega, ha svolto, nel contempo, il ruolo di controllore e di controllato, e ciò appare inaccettabile ... Alla luce dei fatti sopra esposti, si chiede agli organi in indirizzo - per quanto di rispettiva competenza - di valutare, sia in chiave politica sia giuridico-regolamentare, l'operato del dott. EL De LU e dei massimi dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti, adottando ogni conseguente determinazione». 2. In particolare, il Giudice di pace ha ritenuto che l'istruttoria espletata avesse consentito di accertare che il AN, nella qualità di amministratore delegato della AD Advanced Distribution s.p.a., era diventato fornitore di palloni da gara per vari anni e ancora nella stagione sportiva 2018 - 2019. A seguito del contenzioso insorto a seguito di errori e ritardi nelle forniture, il Consiglio direttivo della F.I.G.C. - L.N.D., il 29 gennaio 2019, aveva deliberato di affidare la fornitura ad altro soggetto. Il Giudice di pace ha ritenuto che l'imputato, nel lamentare che il De LU avesse, nei termini sopra ricordati, interferito nella 1 procedura di affidamento, svolgendo funzioni gestorie incompatibili con il ruolo di presidente del collegio dei revisori, avesse agito nell'esercizio di un diritto: ciò anche alla luce del fatto che il ruolo assunto dal De LU era stato accertato nel procedimento sportivo che aveva condotto, inizialmente, all'irrogazione di una sanzione (decisione del 20 settembre 2019 del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare della F.I.G.C., confermata dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'appello con decisione del 31 ottobre 2019), successivamente caducata, avendo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport concluso per il difetto di competenza degli organi di giustizia sportiva. La sentenza impugnata ha, infatti, osservato che anche la struttura privatistica della Lega Nazionale Dilettanti, quale ricostruita da quest'ultima decisione, comunque si accompagnava ad una incompatibilità del sindaco rispetto al soggetto che abbia rapporti di qualunque natura con la società controllata [si richiama, al riguardo, l'art. 2399, lett. b) e c) cod. civ., destinato, secondo il Giudice d i pace, ad essere analogicamente applicabile anche alle associazioni di cui agli artt. 11 e seg. cod. civ.]. Va aggiunto che il Giudice di pace ha condannato il querelante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato. 3. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vercelli ha proposto appello, con il quale si lamenta che il giudice di pace abbia posto a base della decisione atti nulli, inutilizzabili e inacquisibili (le decisioni di merito del giudice sportivo, infine annullate dal Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite) e contesta il governo delle risultanze istruttorie fatto dal giudice di primo grado, alla luce dei fatti lesivi della reputazione del De LU, contenuti nella comunicazione proveniente dall'imputato e diretta anche a soggetti privi di qualunque competenza a provvedere. In particolare, al De LU era contestato dall'imputato - che tuttavia non aveva fornito alcuna prova al riguardo - di essere incapace di soluzioni e di trovarsi in posizione di inc:ornpatibilità con l'incarico federale per avere assunto un non meglio precisato ruolo gestorio: al contrario, il De LU, nell'esprimere un parere preventivo e su richiesta, si era limitato a svolgere le sue funzioni. Si aggiunge che il giudice di pace neppure aveva analizzato criticamente la portata di quest'ultima decisione e aveva operato richiami del tutto erronei alle sopra ricordate previsioni c:ivilistiche. 4. Nell'interesse del De LU è stato proposto atto di appello, cui ha fatto seguito atto integrativo dei motivi. 4.1. Con l'atto di appello si deducono due motivi di censura. 2 ry3 4.1.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione agli artt. 595 e 51 cod. pen., sostanzialmente riproponendo, con maggiore ampiezza argomentativa, le critiche svolte nell'atto di appello del P.M. e aggiungendo che le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, oltre a rilevare il difetto di giurisdizione, avevano ritenuto non provati gli addebiti. Si precisa che il Giudice di pace neppure aveva considerato le deposizioni dei testi MB e dello stesso De LU oltre che il contenuto della memoria e della produzione documentale della parte civile. Da tali risultanze emergeva che il De LU non aveva mai svolto alcun ruolo gestorio o amministrativo, ma si era limitato a esprimere, a richiesta, un parere non vincolante;
anche il contatto con il AN, peraltro sollecitato da quest'ultimo, nasceva dalle formali contestazioni rivolte alla società amministrata da quest'ultimo e che avevano condotto, all'esito del diverso affidamento della fornitura, ad un risparmio per la Lega. 4.1.2. Con il secondo motivo si contesta la condanna del querelante al pagamento delle spese legali, rilevando che il Giudice di pace, anche a tal fine, aveva valorizzato l'intervenuta emissione, alla data del ricorso immediato, delle sentenze degli organi di giustizia sportiva, poi annullati per difetto di giurisdizione. Inoltre, la quantificazione era non dimostrata e sproporzionata. 4.2. Con l'atto integrativo si sviluppano le considerazioni contenute nell'atto di appello e si sottolinea che le espressioni e i toni utilizzati dall'imputato si sono tradotti in un attacco gratuito ed infamante, in danno della parte civile. 5. Con ordinanza del 18 settembre 2023 il Tribunale di Vercelli, richiamate le conclusioni di Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, Catalano, Rv. 283748 - 0, «convertito l'appello, anche ai fini penali, della parte civile ricorrente, depositato in data 30 novembre 2022 (e successivo atto di integrazione depositato in data 2 dicembre 2022) e l'appello del pubblico ministero depositato in data 10 dicembre 2022» in ricorsi per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti presso questa Corte. 6. È stata trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, memoria nell'interesse del AN, con la quale si chiede che gli atti di impugnazione vengano dichiarati inammissibili o rigettati. 7. In data 15 febbraio 2024 si è svolta la trattazione orale del procedimento. Considerato in dliritto 3 1. L'impugnazione del P.M., il primo motivo dell'impugnazione proposta nell'interesse del De LU, anche alla luce dell'integrazione operata con atto ulteriore, si caratterizzano per plurime ragioni di inammissibilità delle quali si darà conto nel prosieguo. Pur ponendosi gli atti di impugnazione ai confini della stessa ammissibilità formale, a fronte di una esposizione ripetitiva e non lineare, che non consente un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza (alla stregua di un vizio già enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte: v., ad es., di recente, Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 - 01), è possibile enucleare i vizi sopra riassunti. Ora, l'iniziativa dell'imputato, come rivelato dai destinatari della comunicazione inviata per posta elettronica, era diretta a denunciare l'assunzione, da parte del De LU, presidente di un organo collegiale di garanzia e controllo, di un ruolo gestorio nell'attività del soggetto controllato. Il cenno al mancato contribuito "alla soluzione di normali e fisiologiche problematiche verificatesi in corso di annata" va inquadrato all'interno del cuore della denuncia effettuata dall'imputato, in difetto di elementi obiettivi che consentano di ricondurre l'espressione ad altri significati ritraibili dal testo e dal contesto e non dalle impressioni che ne traggono gli atti di impugnazione. Ciò posto, del tutto inutilmente si indugia in questi ultimi nel lamentare la mancata verifica dei rapporti contrattuali intrattenuti dalla società amministrata dal AN con la Lega Nazionale Dilettanti e nella documentazione che attesta i vantaggi conseguiti per effetto del mancato rinnovo della fornitura alla medesima società. L'oggetto del processo è, infatti, costituito dall'accertamento del carattere diffamatorio delle espressioni adoperate dall'imputato e il sindacato di legittimità deve esplicarsi sul controllo della decisione di assoluzione impugnata. Premesso che l'individuazione dei destinatari rivela chiaramente l'intenzione del denunciante di sollecitare un controllo di legalità sull'operato del De LU e di segnalare quelli che, a suo avviso, erano comportamenti inopportuni da parte del presidente del collegio dei revisori dei conti, si osserva che, in generale, la giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044 - 01). 4 In questa prospettiva, il fatto - vero - sul quale, sia pure sulla base di valutazioni che i ricorrenti non condividono, era stato sollecitato l'intervento dei destinatari della comunicazione è rappresentato dal coinvolgimento del De LU nel procedimento che avrebbe condotto all'assegnazione della fornitura ad un diverso soggetto imprenditoriale. Quello che si insiste nell'indicare come un parere doveroso e non vincolante, da parte del De LU, in disparte il tema - qui irrilevante - dell'esattezza di quest'ultima conclusione (che, in effetti, appare collidere con il fatto che il De LU, al momento della condotta - per quanto qui interessa e senza che rilevi l'attuale permanenza nella carica - era presidente di un organo chiamato ad operare nella sua collegialità: né viene dedotto il fondamento di competenze istituzionali monocratiche), è il frutto di una valutazione dei ricorrenti, laddove il punto centrale, sul quale si innesta la critica dell'imputato, è rappresentato dalla concretezza della condotta tenuta e dalla diversa valutazione che viene sottoposta all'esame dei destinatari istituzionali della comunicazione asseritamente diffamatoria. Per questa ragione, anche le indicazioni testimoniali, per quanto è dato intendere dai brani riportati negli atti di impugnazione, sono prive di concludenza, perché esprimono il diverso avviso dei dichiaranl:i, ma non fanno che confermare la verità dei fatti storici denunciati in toni che non rivelano alcuna incontinente aggressione alla personalità del De LU. La decisione finale delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, evocata nell'atto di impugnazione del De LU, non può affatto essere intesa come smentita della superiore premessa, proprio perché essa, per quanto riportato dall'atto di impugnazione più ampio depositato nel novembre del 2022 presso il Tribunale di Napoli, indipendentemente dal rilievo che ritiene gli addebiti (ossia le contestazioni di violazioni, non le condotte) prima facie non provati, si arresta alla dichiarazione di incompetenza degli organi sportivi. In questa prospettiva, non si tratta in questa sede di verific:are la legittimità o l'opportunità dell'operato del De LU, queste costituendo il frutto di una valutazione che appunto veniva sollecitata dall'imputato ai destinatari istituzionali, nell'esercizio del suo diritto di critica. Sebbene le precedenti considerazioni siano assorbenti ai fini del rigetto delle doglianze in esame, per completezza e soprattutto in ragione di quanto si dirà a proposito del secondo motivo, si aggiunge quanto segue. Proprio l'esito dei procedimenti sportivi richiamati dalla sentenza impugnata conferma che si trattava di un dubbio non irragionevole del AN. Va, peraltro, precisato che prendere atto di ciò non significa utilizzare atti non utilizzabili, ma considerare che, pur da parte di organi poi ritenuti privi di 5 competenza a decidere, si è ritenuto di cogliere profili di illegittimità dell'operato del De LU. A questo riguardo, si impongono una serie di precisazioni. Innanzitutto, quanto appena detto non intende assumere come vincolante la decisione di organi incompetenti, ma prendere atto - ciò che solo assume rilievo nel presente processo per diffamazione - che la critica esercitata dal AN non appariva neppure irragionevole, oltre a basarsi su fatti veri. Inoltre, da quest'ultima premessa discende, come detto, la manifesta infondatezza della critica relativa all'impiego, ai fini del decidere, di atti inutilizzabili. Siffatta categoria viene evocata negli atti di impugnazione senza indicare la normativa di riferimento e senza specificare quali atti non sarebbe possibile includere nella piattaforma utilizzabile. Se si trattasse, come si può ritenere, delle decisioni finali, appare evidente la manifesta assenza di base normativa della critica, posto che di tali decisioni non si assume il contenuto di accertamento vincolante nell'ordinamento di riferimento - ciò che presuppone la loro provenienza da organi forniti della potestà di decidere - ma il loro significato - oggetto di critiche assolutamente generiche - di conferma della non irragionevolezza e pretestuosità delle valutazioni del AN. 2. La seconda doglianza è manifestamente infondata e aspecifica. La Corte Costituzionale, interpretando gli artt. 427, comma 2 e 542 cod. proc. pen., ha escluso qualsiasi automatismo della condanna alle spese del querelante in caso di assoluzione, ritenendo che la stessa non possa prescindere da un atteggiamento colposo nella proposizione della querela (sentenze n. 180 e 423 del 1993) e, sulla scia di detta lettura costituzionalmente orientata del comma 2 dell'art. 427 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato, assolto per non aver commesso il fatto, deve essere preceduta da un motivato giudizio positivo sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sez. 2, n. 3099 del 23/11/2022, Marino, Rv. 284345 - 01; Sez. 2, n. 56929 del 3/10/2017, Sovrana, Rv. 271697 - 01; Sez. 5, n. 47967 del 7/10/2014, Vecchio, Rv. 261042 - 01), con la conseguenza che la condanna deve essere esclusa allorché risulti che l'attribuzione del reato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante stesso;
con la ulteriore precisazione che «non deve trattarsi di un rimprovero ex post, [in quanto] ciò che viene censurato è la colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile in chi abbia esercitato il diritto di querela con riguardo al silenzio o alla sottovalutazione - quali condotte tenute al momento del "racconto" 6 ú) esposto in querela - di aspetti noti e rilevanti sul piano dei fatti» (Sez. 2, n. 56929/2017 cit.). Ora, razionalmente la sentenza impugnata ha colto profili di colpa nella decisione del De LU di intraprendere la presente iniziativa quando già erano emersi dati (le sopra ricordate decisioni degli organi di giustizia sportiva) che confermavano la non irragionevolezza e pretestuosità dell'esercizio del diritto di critica esercitato dal AN. In questa prospettiva, per le ragioni sopra indicate sub 1, non alcun rilievo l'annullamento delle stesse per ragioni di incompetenza. Le restanti critiche sulla sproporzione della liquidazione sono di assoluta genericità. 3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso della parte civile, consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, la parte civile va condannata (alla stregua dei principi ribaditi da Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635 - 0) alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna la medesima parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato nel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 15/02/2024