Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 19.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo
Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 996/2022 R.G. promossa da
(C.F.: , residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Mirandola (MO), via G. Di Vittorio n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv.
Jacopo Mannini;
RICORRENTE contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1
sede in Viale Reiter n. 72 Modena, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: progressione economica - differenze retributive pagina 1 di 10
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note finali del
09.09.2024: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, in variazione alle conclusioni prospettate in sede di ricorso per effetto degli intervenuti adempimenti parzialmente posti in essere dal resistente ordinare a , (C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Suo Direttore, legale rappresentante pro - tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21,
1 – di erogare al sig. , entro la data prevista per la corresponsione Pt_1 della retribuzione relativa al secondo mese successivo a quello di adozione della sentenza, la somma di € 1.117,89 così come riportata n Doc.33, ovvero la diversa somma che codesto Giudice andrà espressamente a determinare per una eventuale differente quantificazione della rivalutazione monetaria / interessi legali;
2 – di erogare al sig. , quantificandone il valore in sentenza (€ 36,02?) Pt_1
e non demandandone la quantificazione al resistente, entro la data prevista per la corresponsione della retribuzione relativa al secondo mese successivo a quello di adozione della sentenza, la rivalutazione monetaria / interessi legali calcolati sulle somme di colonna “importo non corrisposto” di Doc.33, così come eventualmente variate dal Giudice per effetto di quanto precisato al precedente punto 1, dalle corrispondenti date esposte in colonna “decorr oneri non corrisp.” del medesimo Doc.33 fino alla data di determinazione di codesto
Giudice (Vds. tabella pag.9);
3 – di erogare al sig. , entro la data prevista per la corresponsione Pt_1 della retribuzione relativa al secondo mese successivo a quello di adozione della sentenza, la somma d € 18,30 ritenuta in più nel mese di febbraio 2023
a titolo di ritenuta erariale a T.S. ovvero, in alternativa, procedere a ricalcolo puntuale di tutte le retribuzioni a partire dal mese di agosto 2015 come descritto nel precedente paragrafo 3 della sezione “questioni irrisolte rispetto alle domande proposte in ricorso” adottando l'aliquota per redditi a tassazione separata già individuata sul prospetto paga di febbraio 2023;
pagina 2 di 10 4 – modificare l'importo imponibile previdenziale sulla posizione assicurativa del sig. secondo i valori di seguito riportati: anno 2015 € 47.730,59, Pt_1 anno 2016 € 49.898,08, anno 2018 € 51.224,28, anno 2019 € 51.035,39, anno 2020 € 52.343,95, anno 2021 € 52.737,76, anno 2022 € 55.269,79, anno 2023 (limitatamente al periodo gennaio – marzo) € 11.640,00.
5 – con vittoria di spese secondo quanto già dedotto in sede di ricorso, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, anche per gli effetti economici che la sanzione illegittima avrebbe riverberato sulle retribuzioni fino a fine carriera oltre che sul trattamento pensionistico e sul trattamento di fine servizio, e della complessità della ricostruzione dei calcoli.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da memoria difensiva del
07.09.2023: “Voglia il Tribunale di Modena – Giudice del Lavoro: Dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite in considerazione del comportamento processuale del .” CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'11.11.2022, , Parte_1
premettendo di essere dipendente dell' dal 1988 e di aver CP_2
partecipato con riserva alle selezioni per le progressioni retributive dell'area C, in forza delle quali ha conseguito il diritto all'inquadramento nella posizione economica C5 del CCNL Funzioni Centrali, ha chiesto condannarsi l'ente convenuto ad inquadrarlo, a far data dall'1.01.2017, nella posizione economica acquisita, rivendicando il pagamento della complessiva somma di €. 9.390,37 (a titolo di differenze retributive del periodo 01.01.2017 - 31.08.2022), nonché quanto spettante, per le stesse ragioni, per il periodo successivo al 31.08.2022, oltre al versamento dei contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi di legge e degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla data di effettiva debenza al saldo.
pagina 3 di 10 2. L , tempestivamente costituitosi in giudizio, ha eccepito la CP_2
cessazione della materia del contendere, deducendo di aver già inquadrato l'attore nel livello rivendicato e di aver corrisposto i conguagli retributivi correlati all'inquadramento nel livello C5 (con decorrenza
01.01.2017), mediante versamento dell'importo di €. 9.896,52 con il cedolino paga del mese di febbraio 2023.
3. Sul merito
3.1. La controversia si inserisce in una cornice fattuale incontroversa, analiticamente descritta in ricorso, da ritenersi pacifica poiché non contestata ex adverso. , funzionario in servizio Parte_1 CP_2
presso la Direzione Regionale di Bologna, è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni con provvedimento del 21.07.2015, 1 sanzione rideterminata nella multa di due ore con sentenza del Tribunale di Modena del 18.02.2020, confermata dalla Corte di Appello di Bologna
(cfr. sentenza n. 461/2022, passata in giudicato 2).
Nel presente giudizio, il ricorrente chiede il ripristino della posizione retributiva e previdenziale conseguente alle suddette pronunce giudiziali, rivendicando l'inquadramento nel livello C5 (negato dall'Istituto previdenziale sino al passaggio in giudicato della pronuncia del giudice del gravame), oltre al pagamento di tutti gli emolumenti correlati al superiore inquadramento contrattuale, come maturati a decorrere dall'1.01.2017. 3.2. Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità,
“la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”
(cfr. Cass. Sent. n. 6909/2009).
Nella specie, l' , preso atto degli esiti delle selezioni per le CP_2
progressioni retributive dell'area C e dell'utile posizionamento in graduatoria del ricorrente, ha riconosciuto il livello superiore con nota del
16.12.2022 (prot. n. 53698 3), provvedendo ad inquadrare il dipendente nel livello C5 con decorrenza 01.01.2017 (cfr. nota del 17.02.2023 - prot. n. 5368 4). E' quindi venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale sulla domanda di inquadramento superiore. Analoga statuizione va emessa quanto alla richiesta di versamento della contribuzione previdenziale, posto che l' ha correttamente CP_1
computato i contributi dovuti sulle differenze retributive (cfr. buste paga5).
Persiste, invece, il contrasto in ordine alla quantificazione delle differenze retributive spettanti per il superiore inquadramento contrattuale. Da qui l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendosi esaurite le ragioni di contrasto tra le parti e permanendo rivendicazioni economiche da parte dell'attore.
CP_ 3 Cfr. doc. 2 fascicolo . CP_ 4 Cfr. doc. 1 fascicolo . 5 Cfr. doc.ti 20,21,22,23,24,25 fascicolo ricorrente.
pagina 5 di 10 Questi, infatti, afferma di vantare un credito di importo superiore alla somma già corrisposta dall'ente a titolo di capitale e interessi, ammontante a complessivi €. 9.896,52 (cfr. prospetto riepilogativo
. CP_3
3.3. L'importo riconosciuto dall non si discosta dal conteggio del CP_2
ricorrente, 7 in quanto include le seguenti voci: €. 9.138,31 per retribuzione tabellare, indennità di vacanza contrattuale e TEP;
€. 241,65 per compenso variabile di produttività; €. 10,41 per differenza straordinari. A tali voci sono state aggiunte le differenze retributive del periodo settembre - dicembre 2022.
Parte attrice rivendica le ulteriori somme di seguito riportate:
a) €. 24,65 a titolo di trattamento economico progressivo (cd. TEP);
b) €. 241,65 a titolo di compenso variabile di produttività;
c) €. 18,30 a titolo di maggiore ritenuta erariale;
d) €. 1.117,89 a titolo di interessi legali/rivalutazione monetaria.
3.4. Quanto alla voce retributiva TEP del periodo gennaio 2017 – maggio 2018, il ricorrente lamenta che la ritenuta mensile è stata conteggiata in modo errato (€. 106,65 anziché €. 105,20), con un danno di €. 24,65 (€. 1,45 x 17 mesi). Egli deduce che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del CCNI 2017, “la quota mensile di riassorbimento da dedurre dagli importi T.E.P. destinato ai beneficiari delle progressioni all'interno delle aree e, di conseguenza, la quota di T.E.P. da corrispondere loro, come determinata all'atto della sigla della contrattazione integrativa del
19/12/2017, permane invariata fino alla definizione di una diversa disciplina nell'ambito della stessa contrattazione integrativa.”
CP_ 6 Cfr. doc. 3 fascicolo . 7 Cfr. doc. 15 fascicolo ricorrente.
pagina 6 di 10 L' afferma viceversa che la quota TEP riassorbita è stata CP_2
correttamente quantificata in €. 106,50, pari a 70% dell'aumento contrattuale (€. 140,63).
La questione non deve essere esaminata in quanto il ricorrente ha rinunciato a tale pretesa all'udienza del 10.12.2024.
3.5. Con riferimento alla seconda voce, si rileva preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità avanzata dal convenuto
(cfr. note finali), in quanto l'attore ha formulato una tempestiva allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. pag. 14-15), tanto che le conclusioni includono anche la richiesta di condanna al pagamento del premio incentivante di €. 241,65.
Il ricorrente è stato assente dal servizio dal 22 al 31 luglio 2015, in esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione di dieci giorni.
L'art. 7 del CCNI del 2017 non àncora gli incentivi ordinari e speciali alle
“ore effettive lavorate”. 8 Tale compenso accessorio deve essere determinato sulla base delle ore utilizzate per il calcolo della retribuzione mensile.
Considerato che
, a seguito della statuizione giudiziale di illegittimità della sospensione, il ricorrente è stato regolarmente retribuito per l'intero mese di luglio e che gli obiettivi mensili risultano raggiunti dall'ufficio di appartenenza, va riconosciuto l'importo di €. 241,65 (cfr. conteggio 9), non specificamente contestato dal convenuto. La contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum (cfr. Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n.
761/2002).
La presenza “figurativa” in servizio (dal 22 al 31 luglio), quale effetto della sentenza di annullamento della sanzione disciplinare, non osta al riconoscimento del premio, in quanto non è da escludere che gli obiettivi siano stati raggiunti nel periodo precedente la sospensione. Quest'ultima circostanza, allegata da parte ricorrente, non è stata tempestivamente contestata dal convenuto.
3.6. Parte resistente non ha contestato le deduzioni attoree relative al calcolo errato della contribuzione e del conseguente maggiore imponibile assoggettato a tassazione separata, pertanto l'ente previdenziale è tenuto a restituire la somma di €. 18,30, quale maggiore tassazione IRPEF.
3.7. Come pacificamente riconosciuto dalle parti in causa, sulle differenze retributive spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi sugli importi netti maturati mese per mese, giusta la previsione di cui agli artt. 22, comma 36, L. n.
724/1994 e 16, comma 6, L. n. 412/1991.
Va riconosciuta la somma indicata dal ricorrente (€. 1.117,89), posto che l'Istituto previdenziale ha prestato adesione al conteggio attoreo (cfr. verbale d'udienza del 10.12.024).
3.8. Da ultimo, parte attrice lamenta che gli arretrati sono stati erroneamente imputati all'anno 2023, instando affinché le somme erogate vadano ad incrementare l'imponibile previdenziale secondo l'anno di competenza.
Si ritiene infondata la doglianza attorea per due ordini di motivi:
a) l' ha correttamente imputato le somme all'anno 2023, secondo il CP_2
principio di cassa;
b) non è stata fornita alcuna prova del danno asseritamente patito a seguito dell'imputazione secondo il criterio di cassa. Non vi è prova che il nuovo imponibile previdenziale, come ricostruito a pagina 12 delle note finali, possa determinare un incremento del trattamento pensionistico al momento del collocamento in quiescenza. Non sono state allegate perizie né calcoli prospettici comprovanti tale pregiudizio patrimoniale.
pagina 8 di 10 3.9. Il credito residuo del ricorrente ammonta a complessivi €.
1.377,84: €. 241,65 + €. 18,30 + €. 1.117,89. Spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo.
4. Sulle spese di lite
4.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che
“l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
4.2. Il comportamento processuale dell' - che ha riconosciuto il CP_2
superiore inquadramento e le relative differenze retributive in corso di causa -, la reciproca soccombenza e la controvertibilità delle questioni esaminate giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 40%.
La restante quota del 60% deve essere posta a carico dell' in CP_2
ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., in quanto residuano ulteriori crediti del ricorrente. Le spese vanno liquidate secondo i parametri del
D.M. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,00 a €.
26.000,00.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo
Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) NA l' a versare al ricorrente la complessiva somma di €. CP_2
1.377,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo;
2) NA l al pagamento del 60% delle spese di lite in favore CP_2
del ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 3.800,00 - già ridotta del 40% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge,
I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.
3) DICHIARA compensate le spese di lite nella misura del 40%.
Modena, 02 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Vincenzo Conte
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc.ti 2,3,4 fascicolo ricorrente.
pagina 4 di 10 8 Cfr. doc. 12 fascicolo ricorrente. 9 Cfr. doc.ti 19,26 fascicolo ricorrente.
pagina 7 di 10