Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIAN
Tribunale di Brindisi
Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi, avv. Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente,
sentenza nella causa iscritta al n. 1465/2022 R.G., e vertente tra Parte 1 C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. C. Assanti, presso il cui studio a Oria invia Bastia n.9 è elettivamente domiciliata;
opponente e
P.I. P.IVA 1 e per essa nella qualità di mandataria Controparte_2 Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. G. Cotrone presso il cui studio a Bari in via Sparano n. 141;
opposta
Fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la sig.ra Parte 1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 198/2022 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 26.02.22, su ricorso di Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t. con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 25707,44 oltre interessi di mora e spese legali, in quanto coobbligata perchè sottoscrittrice della richiesta di prestito personale in qualità di garante del sig.
Parte 2
L'opponente assume di non essere a conoscenza del vantato credito da Controparte_3 nei propri confronti, in quanto le presunte firme a lei attribuite, apposte sul contratto, per i quali è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo opposto sono apocrife. Pertanto ha chiesto dichiarare
20002304476529 stipulato dal Sig. Parte 2 con la Findomestic Banca Spa, in quanto non lo ha mai sottoscritto per le motivazioni di cui in premessa;
ha chiesto accogliere l' opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni di cui in premessa, e dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo, con revoca del medesimo;
infine chiede la condanna della società opposta alle spese di lite con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
,Controparte_3 costituitasi tempestivamente in giudizio, reiterata la prospettazione in fatto e in diritto posta a base del ricorso ex art 633 cpc ha chiesto in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di Controparte_3
,
dell'importo di Euro 25.707,44, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
La causa, è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in atti dalle parti, disposta CTU grafologica, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9 ottobre 2024, nella quale è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
In via preliminare è da rigettare l'eccezione di improcedibilità, proposta dall'opponente per la prima volta in sede di deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c..
A tal proposito questo decidente si riporta integralmente ai principi edotti in materia dal giudice di legittimità atteso che trova piena applicazione nella fattispecie in esame: "Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga - e va rimarcato che nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
- il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del ricordato decreto legislativo." (Cass. Civ., sent. 12896/2021).
Ciò posto, il decidente trova significativi e definitivi elementi di cognizione alla luce delle risultanze peritali in quanto costituiscono il risultato di approfondite e competenti indagini tali da assumere idonea valenza probatoria anche per effetto della carenza di elementi diversi o contrari di riscontro. Ed invero il CTU nel proprio elaborato peritale attesta: le tre firme in verifica a nome apparente
Parte 1 'poste sulla "Richiesta di prestito personale" di Findomestic, datata 17/11/2016, "
non sono attribuibili alla mano della sig.ra Parte 1 in quanto i riscontri effettuati, sia a '
livello qualitativo che quantitativo, sono risultati a favore dell'eterografia. " ( pag. 35 elaborato peritale).
Parte 1Orbene, in base alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, le firme a nome di apposte sul documento posto a corredo della richiesta di Decreto ingiuntivo non erano, autentiche.
Ciò posto, osserva questo decidente che in relazione alla particolare fattispecie in esame, lo strumento processuale della consulenza finisce con l'acquisire elemento di prova preciso, conferente e determinante ai fini della decisione.
In conclusione, in virtù di tale quadro probatorio è emerso che i documenti posti a corredo della richiesta di Decreto ingiuntivo e precisamente la firma ivi apposta, riconducibile a Parte 1 apocrifa.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si rigetta ogni altra richiesta.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate secondo i parametri dettati per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà.
Spese CTU definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1465/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo n.198/2022 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 26.02.22;
Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t. e per essa nella Condanna qualità di mandataria Controparte_4 al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi euro 2500,00 oltre spese generali al 15 % IVA CPA per legge in favore dell'opponente;
Spese CTU definitivamente a carico di parte opposta.
Brindisi, 14 febbraio 2025
Il Gop
dott.ssa Vittoria Uggenti