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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 931/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 21 dicembre 2022, da
(c.f. , rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura speciale rilasciata su foglio separato dagli Avv.ti Nicola Pavan (pec:
e Marina Vianello (pec: Email_1
, Email_2
appellante
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla
Avvocatura Distrettuale di Venezia domiciliataria per legge presso i propri uffici in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63 (pec:
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appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 391/2022 d.d. 21.06.2022, non notificata.-
In punto: ricostruzione carriera docente transitato dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore.-
CONCLUSIONI
APPELLANTE:
Nel merito: in totale riforma della impugnata sentenza di primo grado sentenza n.
391/2022 emessa dal Tribunale di Padova – Sezione Lavoro e depositata in cancelleria completa di motivazione in data 22.12.2022, accogliersi le domande formulate in primo grado dalla ricorrente e quindi Parte_1
“1. in via preliminare accertare e dichiarare l'illegittimità o comunque sospendere e disapplicare i decreti protocollati al n. 2248 del 11.3.2016 e n. 5816 del 23.6.2016 e ogni altro decreto protocollato in data antecedente o successivo e connesso ai precedenti con riguardo alla ricostruzione di carriera della ricorrente;
2. in via principale: accertare e per l'effetto dichiarare che la SI , ut Parte_1 supra rappresentata e difesa, ha diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici degli anni di ruolo maturati nella scuola elementare ai fini una corretta ricostruzione della carriera, con conseguente riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio degli anni di ruolo maturati nella scuola elementare dal
1.9.1997 al 1.9.2014;
3. condannare Controparte_2
in persona del cf con sede a OM (cap. 00185)
[...] CP_3 P.IVA_1
Viale Trastevere, n. 76/A, l' (c. f. Controparte_4
), in pers. del Direttore Generale p. t., Via Forte Marghera, 191, 30173 P.IVA_2
Venezia-Mestre UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PADOVA - Ambito Territoriale per le provincie di Padova e Rovigo, CF in persona del Dirigente pro P.IVA_3 tempore, via Delle Cave 180, 35036 Padova a collocare la SI , nel Parte_1 livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, nonché a corrispondere alla stessa le conseguenti differenze stipendiali, e pertanto, al pagamento, in favore della docente ricorrente della differenza tra gli stipendi percepiti
e quelli spettanti;
2
4. condannare Controparte_2
in persona del cf con sede a OM (cap. 00185)
[...] CP_3 P.IVA_1
Viale Trastevere, n. 76/A; (c. f. Controparte_5
), in pers. del Direttore Generale p. t., Via Forte Marghera, 191, 30173 P.IVA_2
Venezia-Mestre; SCOLASTICO TERRITORIALE DI PADOVA - Ambito Territoriale CP_4 per le provincie di Padova e Rovigo, CF in persona del Dirigente pro P.IVA_3 tempore, via Delle Cave 180, 35036 Padova ad adottare tutti i provvedimenti consequenziali utili alla corretta evasione della richiesta del riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato nei ruoli precedenti.”
Ci si riporta integralmente, alle deduzioni e argomentazioni contenute nel ricorso ex 414
c.p.c. nonché alle domande e conclusioni formulate e alla produzione documentale depositata che qui vengono integralmente richiamate e riproposte nel presente ricorso in appello.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATA:
“Rigettarsi l'appello proposto, siccome infondato, per i motivi esposti. Con rifusione dei compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova rigettava il ricorso depositato in data 9 aprile 2021 da con Parte_1 compensazione delle spese di causa.
Esponeva il giudice in fatto che la ricorrente - assunta con contratto a tempo indeterminato come insegnante di scuola elementare in data 01.09.1997 - otteneva a decorrere dal 01.09.2014 il passaggio al ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado e che, all'atto del passaggio di ruolo, non veniva riconosciuta l'integrale anzianità pregressa di ruolo pari a diciassette (17) anni ma, in applicazione del criterio c.d. temporizzazione, quella corrispondente alla posizione stipendiale 9, pari ad anni undici (11), mesi quattro (4) e giorni sei (6) di servizio.
La ricorrente agiva allora in giudizio per il riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, del servizio di ruolo svolto nella scuola elementare
3 dal 01.09.1997 al 01.09.2014, con condanna del a corrispondere le CP_1 dovute differenze retributive.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, in relazione alle CP_1 sole differenze economiche pretese la prescrizione quinquennale a decorrere dalla diffida stragiudiziale del 22.11.2019.
Nel merito replicava che il criterio della temporizzazione prevede che il docente, in caso di passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, venga collocato nella classe di anzianità corrispondente al maturato economico della classe di provenienza, conservando la differenza tra lo stipendio tabellare previsto per tale classe e quanto prima percepito a titolo di assegno ad personam (pari ad €
918,50).
A sostegno della propria decisione il giudice del lavoro euganeo così argomentava:
“L'art. 83 d.p.r. 417/74 (emanato in attuazione dell'accordo sindacale del 20 aprile
1983) stabilisce che in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
L'art. 57 l. 312/88 estende la possibilità di passaggio di ruolo anche al personale insegnante delle scuole primarie.
L'art. 6 del d.p.r. 345/83 stabilisce che “nei casi di passaggio a qualifica funzionale o
a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale”.
La fattispecie in esame rientra nella disposizione sopra citata, dovendosi intendere per ruolo inferiore la collocazione dei relativi insegnamenti in un ordine progressivo lungo tutto il percorso scolastico.
L'istituto della temporizzazione non esclude la facoltà del docente di chiedere la integrale ricostruzione della carriera, ove più favorevole.
4 Manca tuttavia in atti, e non allegato, che la ricorrente abbia formulato tale domanda con istanza dalla stessa sottoscritta”.
2. Impugna la sentenza svolgendo due (2) motivi di appello con Parte_1
i quali insiste nel “riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio degli anni di ruolo maturati nella scuola elementare dal
1.9.1997 al 1.9.2014”, con conseguente nuovo inquadramento giuridico ed economico e con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate per il periodo 01.04.2014 al
09.04.2021 (pari ad € 18.742,56) nonché di quelle successive maturate e maturande come indicato nel ricorso ex art. 414 c.p.c..
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 77 e 83 del Dpr. n. 417/1974 e dell'art. 57 della l. n.
312/1980, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Evidenzia che il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato la normativa adottabile al caso di specie, applicando, senza neppure motivare la scelta interpretativa eseguita, l'art. 6 del Dpr. n. 345/1983, ignorando il combinato disposto degli artt. 77 e 83 del Dpr. n. 417/1974 e dell'art. 57 della l. n. 312/1980
e la giurisprudenza di legittimità e di merito richiamate nel ricorso ex art. 414
c.p.c. che si sono espresse in casi analoghi.
Valorizza che, nel caso di specie, sono presenti tutti i requisiti di cui alla tabella h dell'art. 77 del Dpr. n. 417/1974 posto che la ricorrente era un docente di scuola elementare dal 1997, in possesso del titolo di studio della laurea in lingue e letteratura straniera conseguito nell'anno 1992.
Dunque, conclude “la comparazione andava eseguita tra temporizzazione e integrale ricostruzione di carriera, valutando tutti i servizi di ruolo e non di ruolo svolti in precedenza, e non come sembra sia stato fatto tra temporizzazione e ricostruzione di carriera ex art. 485 TU della scuola”.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'erronea interpretazione della circolare ministeriale del 24.3.1999 n. 78 e del diritto del docente all'applicazione del trattamento più favorevole tra temporizzazione e ricostruzione integrale di carriera.
5 In particolare, deduce che dalla lettura della suddetta circolare si ravvisa un obbligo in capo all'amministrazione e non già a carico del docente, al fine di neutralizzare il pregiudizio economico, di procedere ad una ricostruzione di carriera (se più favorevole alla temporizzazione) valutando complessivamente tutti i servizi di ruolo e non di ruolo svolti in precedenza.
Evidenzia, altresì, che la ricorrente è stata retrocessa dalla posizione stipendiale
15, relativa a 17 anni di servizio di ruolo, alla posizione stipendiale 9, corrispondente ad 11 anni, 4 mesi e 6 giorni di servizio.
Rileva che non si reperisce alcuna norma e, il giudice di prime cure non fornisce indicazione alcuna, che richieda al docente di procedere ad un'istanza sottoscritta dallo stesso, al fine di esercitare un'opzione tra temporizzazione e ricostruzione di carriera evidenziando, altresì, che la missiva del 22.11.2019 inviata dal proprio difensore avv. PAVAN sia sufficiente ad integrare tale requisito.
3. Radicatosi il contraddittorio il Controparte_1 difende la sentenza, chiedendone in via principale l'integrale conferma ed insistendo, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione di ogni eventuale differenza retributiva.
Sottolinea che, nel caso di specie, per ottenere l'inquadramento nel nuovo ruolo opera ex art. 6 del Dpr. n. 345/83 il criterio fondato sulla “temporizzazione”.
Rimarca, altresì, che non trovano, altresì, considerazione le norme che disciplinano i requisiti del passaggio di ruolo (artt. 77 del Dpr. n. 417/1974 e art. 57 della l. n. 312/1980), mentre l'art. 83 del Dpr. n. 417/1984, non può che riferirsi all'istituto dalla ricostruzione di carriera, come previsto dalla normativa vigente volta per volta e quindi all'art. 485 T.U. della Scuola norma di pari rango normativo.
Precisa che “una volta che il docente abbia ottenuto la conferma in servizio nel nuovo ruolo si procede alla ricostruzione di carriera, in cui si valuta come servizio preruolo (da non confondere, in questo caso come servizio svolto nel corso di rapporti a termine, quindi l'applicazione dell'art. 485 T.U. non potrebbe essere contestata con riferimento alla normativa eurounitaria) tutto il servizio svolto in precedenza”.
6 Valorizza, altresì, che a partire dal momento in cui sono state trasferite le funzioni relative agli Istituti scolastici, è stato approntato un sistema informatico
(sistema SIDI) che procede in maniera informatizzata all'elaborazione dei dati utili per gestione dell'inquadramento e progressione in carriera del personale scolastico che “calcola automaticamente se il trattamento economico risultante dalla nuova ricostruzione di carriera appaia più favorevole per il dipendente o se viceversa risulti più conveniente quello risultante dalla temporizzazione e lo applica di default, in base al principio di favor per il dipendente”.
Rileva che non si può applicare un sistema c.d. misto creando un tertium genus ed applicando contemporaneamente i profili favorevoli della temporizzazione e della ricostruzione della carriera non considerando quelli sfavorevoli.
Dunque, l'interessato che, ove in prospettiva ritenga che un criterio sia più favorevole di quello risultante dal sistema, dovrà espressamente chiedere il riquadramento con il diverso sistema.
Evidenzia che, nel caso di specie, una tale istanza non è stata presentata e che un tanto non sembra surrogabile da una mera contestazione da parte del legale in virtù del mandato ad litem conferito.
5. Dopo un paio di rinvii d'ufficio per riequilibrio del ruolo, la causa è stata discussa all'udienza del 13 febbraio 2025 e decisa con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. tenuto conto che con le note autorizzate parte appellante ha rinunziato alla domanda di condanna in forma specifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In fatto va precisato che la ricorrente, docente nella scuola primaria dal dicembre
1985 (di ruolo dal 1997) è, poi, transitata alla scuola secondaria di secondo grado con decorrenza 01.09.2014 e confermata (dopo l'anno di prova) in ruolo dal 01.09.2015.
7. L'Amministrazione, all'atto del passaggio di ruolo, aveva applicato il sistema della temporizzazione ex art. 6 del Dpr. n. 345/1983 alla data del 01.09.2014, determinando un'anzianità ai fini giuridici ed economici di 11 anni, 4 mesi 6 giorni, di cui 9 anni riferiti alla posizione di inquadramento (e 2 anni, 4 mesi e 6 giorni quale temporizzazione del valore eccedente). L'inquadramento stipendiale era quello corrispondente all'anzianità di 9 anni (con accantonamento del residuo
7 pari ad anni 2, mesi 4 e giorni 6 per il passaggio alla successiva posizione).
8. All'ulteriore data del 01.09.2015 (conferma in ruolo) veniva determinata l'anzianità effettiva, tenuto conto dell'anzianità complessiva antecedente al passaggio alla scuola superiore secondo i criteri di calcolo del c.d. preruolo (nei sensi del calcolo del servizio di ruolo maturato per il servizio presso le scuole elementari e non invece con riferimento al c.d. preruolo relativo ai contratti a termine antecedenti all'assunzione in servizio di ruolo del 1997) ai sensi dell'art. 485 del T.U. della Scuola (pari ad anni 12 ai fini economici e giuridici ed anni 4 ai soli fini economici) nonché dell'anzianità nel ruolo (anni 1) per un totale di anni 13 (ai fini giuridici ed economici) ed anni 4 (ai soli fini economici).
9. Poiché il “trattamento retributivo” derivante dall'anzianità effettiva (anni 13) non era migliorativo rispetto a quello derivante dall'applicazione del meccanismo della c.d. temporizzazione veniva confermato le anzianità, inquadramento ed il trattamento economico in godimento.
10. L'appellante insiste nel riconoscimento integrale del servizio di ruolo maturato quale docente di scuola elementare per un'anzianità pari a diciassette (17) anni come peraltro già richiesto in limine litis, laddove precisa fin da ora la Corte
l'ordinamento - a confutazione dell'eccezione sulla quale insiste l'appellata fondata sul rilievo del giudice di prime cure che “L'istituto della temporizzazione non esclude la facoltà del docente di chiedere la integrale ricostruzione della carriera, ove più favorevole;
manca tuttavia in atti, e non allegato, che la ricorrente abbia formulato tale domanda con istanza dalla stessa sottoscritta” - non prevede alcuna sorta di preclusione processuale per non aver specificamente contestato in via amministrativa il criterio ricostruttivo della carriera risultante dal “sistema informatico”.
11. L'appello è parzialmente fondato e da accogliere per quanto di ragione.
12. Il thema decidendum della causa va delimitato all'accertamento della legittimità
o meno della ricostruzione della carriera operata con il decreto n. 5816 d.d.
23.06.2016 in ragione del doversi tenere conto o meno del servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza con riferimento alla data successive all'assunzione in ruolo.
In questa sede, dunque, non si discute del servizio prestato a tempo determinato
8 presso le scuole elementari, ma della ricostruzione della carriera della docente di scuola primaria (elementare) immessa nella scuola secondaria di 2° grado
(superiore)
13. Osserva il Collegio che al momento del passaggio ad altro ruolo (nella specie da scuola primaria a scuola secondaria), per il calcolo dell'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza (scuola primaria) nelle ipotesi come quella in esame dove la docente aveva svolto il c.d. servizio di preruolo (inteso nel ruolo precedente) sono possibili in astratto tre (3) diversi metodi di computo:
a) quello del calcolo dell'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza
(c.d. integrale ricostruzione della carriera), ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 83 del Dpr. n. 417/1974 e dell'art. 37 della l. n. 57/1980; nella fattispecie per un'anzianità pari a diciassette (17) anni;
b) quello del calcolo per effetto del meccanismo di cui all'art. 485 T.U. della
Scuola (c.d. riconoscimento del servizio agli effetti della carriera del servizio di preruolo per il personale docente delle scuole di istruzione secondaria) per il quale i primi 4 anni di servizio preruolo sono interamente utili;
il restante servizio, oltre i 4 anni, viene così conteggiato: i 2/3 di servizio è riconosciuto così utile ai fini giuridici ed economici;
l'1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici;
c) quello della c.d. temporizzazione, ai sensi ex art. 6 del Dpr. n. 345/1983, per il quale il valore economico del ruolo di provenienza maturato per progressione di carriera viene trasformato in anzianità nel ruolo acquisito con mantenimento di un assegno ad personam assorbibile per consentire la conservazione del trattamento stipendiale riconosciuto nel ruolo di provenienza.
14. E' opportuno un breve richiamo alla normativa di riferimento.
14.1. L'art. 83 del Dpr. n. 417/1984 (passaggio ad altro ruolo) dispone che "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
14.2. L'art. 57 della l. n. 312/1980 (passaggi di ruolo) stabilisce che "I passaggi di
9 ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art.77 cit.".
15. Va allora data continuità alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U.
n. 22726/2022, Cass. n. 8605/2024 punto 7.) che nel pronunciarsi in ordine al passaggio di insegnante dalla scuola di infanzia a quella secondaria ha rilevato - affermando principi di carattere generale - che “in virtù del sopravvenire dell'art.
57 della legge n. 312 del 1980, l'art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo, dell'introduzione delle diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, della prevista osmosi tra
i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti”, con la conseguenza che “si è così imposta un'interpretazione univoca di detta norma, nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici”, laddove “una lettura restrittiva dell'art. 83 del d.P.R. n. 417 del 1974
(norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti - e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge n. 312 del
1980 - avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, considerata la piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado nei termini evidenziati, l'anzianità per il servizio di ruolo deve essere riconosciuta anche nel passaggio del docente dal ruolo della scuola primaria (elementare) immessa a quello della scuola secondaria di 2° grado
(superiore).
16. Irrilevante è invece l'arresto Cass. n. 20960/2023 nella quale (diversamente dal caso in esame) il devoluto è limitato - in relazione all'intero periodo del servizio prestato presso la scuola elementare di provenienza - alla sola alternativa fra l'applicazione del sistema della temporizzazione ex art. 6 del Dpr. n. 345/1983
10 (fino alla data di assunzione presso l'istituto superiore) e quello di cui all'art. 485 del Dlgs. n. 297/1994 (successivamente alla data di assunzione presso l'istituto superiore) e l'applicazione per l'intero periodo del predetto meccanismo di cui al citato art. 485 del T.U della Scuola.
17. L'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata laddove il primo atto interruttivo anche in ordine alle differenze retributive risale alla lettera di diffida d.d. 22.11.2019 (cfr. pec doc. 10 ricorrente) ed essendo allora non azionabili le somme maturate prima del 22.11.2014.
18. Il gravame va disatteso con riferimento alla domanda di condanna al pagamento delle somme maturande successive al 09.04.2021 in quanto si verte su condanna in futuro, che in assenza di certezze sull'attualità della prestazione e sulla persistenza dell'inadempimento contrattuale, è prevista in “ipotesi eccezionali” (cfr. art. 664 comma 1° c.p.c., art. 657 c.p.c., art. 18 comma 2° della l. n. 300/1970) “delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre
i casi espressamente previsti” (cfr. Cass. n. 2661/2022, Cass. n. 8405/2014).
19. Con riferimento agli accessori va riconosciuta la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali (art. 22, comma 36, l. n. 724/1994).
20. Occorre altresì tener conto degli interventi normativi che si sono succeduti nel corso del tempo con riferimento al c.d. blocco della progressione economica per gli anni 2010, 2011 e 2012, ed, in particolare, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella l. n. 122/2010.
Pertanto, nel calcolare l'anzianità di servizio e le differenze retributive spettanti all'appellante, dovrà tenersi conto che l'intero servizio prestato nell'anno solare
2013 non è utile ai fini economici, avendo l'art. 1 lett. b) d.P.R. n. 122/2013 prorogato sino al 31.12.2013 le disposizioni in materia di blocco degli scatti di anzianità dettate dall'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 cit., ma non anche agli effetti giuridici dell'anzianità di servizio (cfr. Cass. 16133/2024; cfr. C.d.A. VE n.
664/2024).
Dovrà computarsi, invece, anche a fini economici tutta l'anzianità maturata in forza degli anni di ruolo prestati dal 01.01.2010 al 31.12.2012, annualità con riferimento alle quali è stato disposto il recupero dell'anzianità rispettivamente con decreto interministeriale n. 3/2011, con il CCNL comparto scuola sottoscritto
11 nel marzo 2013 e con il CCNL 7 agosto 2014.
21. Ne consegue, pertanto, che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con accertamento del diritto della ricorrente: all'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici per intero degli anni di servizio di ruolo prestati quale docente di scuola primaria dal Cont 01.01.1997 al 01.09.2014 e con condanna del alla ricostruzione della carriera, computando per intero i predetti anni di servizio prima del passaggio nel ruolo della scuola secondaria avvenuto in data 01.09.2014; ad essere inquadrata nella fascia stipendiale corrispondente al periodo di servizio Cont effettivamente prestato e con condanna del a corrispondere le differenze retributive maturate dal 22.11.2014 al 09.04.2021 nonché alla maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
22. Le spese di spese lite di entrambi i gradi di giudizio sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri prossimi ai minimi di cui alle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni (valore dichiarato €
18.742,56), tenuto conto della semplicità e serialità delle questioni di causa seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) accerta il diritto di al riconoscimento per intero degli anni Parte_1 di servizio di ruolo prestati quale docente di scuola primaria dal 01.01.1997 al 01.09.2014 nei limiti di cui al c.d. blocco della progressione economica per l'anno 2013;
2) e per l'effetto, condanna il : Controparte_1
a) alla ricostruzione della carriera computando per intero i predetti anni di servizio prima del passaggio nel ruolo della scuola secondaria avvenuto in data 01.09.2014;
b) ad inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente al periodo di servizio effettivamente prestato;
12 c) a corrispondere le eventuali differenze retributive maturate dal 22.11.2014 al 09.04.2021 nonché la maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
d) a rifondere a le spese di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1 liquidate quanto al primo grado in € 2.109,00 e quanto al grado di appello in € 1.984,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege,
IVA e CPA.
Venezia, 06.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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