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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dr.ssa Maria
Bertha Romano, all' udienza del 20.05.2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 976/2025 R.G. lavoro e previdenza
TRA
Avv. AMBROSIO VINCENZO, rapp.to e difeso da sé stesso
OPPONENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t, rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA CP_1
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
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Con ricorso depositato il 14.02.2025 il ricorrente premetteva di aver ricevuto dall' di Nola CP_1
l'avviso di addebito n. 317 2025 0000171623 000 in data 13.02.2025, con il quale l'
[...]
gli chiedeva il pagamento della somma di € 8.391,59, a titolo di contributi previdenziali CP_2
dovuti alla gestione commercianti, in riferimento al periodo da 01/2023 a 12/2024.
La parte opponente eccepiva l'assoluta infondatezza della pretesa contributiva per l'assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla L. 662/1996 art. 1 co 202 e 203 per l'iscrizione alla gestione commercianti. A tal fine asseriva di essere socio, unitamente alle sorelle Persona_1
e della AM di Vincenzo MB s.n.c., società immobiliare in
[...] Persona_2 liquidazione la cui attività esclusiva era soltanto quella di percepire i proventi derivanti dalla locazione degli immobili di famiglia intestati alla società, pertanto deduceva che la partecipazione, quale socio, portasse ad escludere la sussistenza di quell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite.
Costituitosi l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per aver disposto lo CP_1 sgravio del credito contributivo di cui dell'avviso di addebito impugnato, come da relazione istruttoria che allegava agli atti, pertanto concludeva per la compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna venivano depositate le note di trattazione scritta, nelle quali entrambe le parti costituite si riportavano ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'accoglimento.
Pertanto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
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1. Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Occorre, preliminarmente, chiarire (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o CP_1
l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si CP_3
fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella / avviso di addebito o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
2.-Ciò posto, va evidenziato che i crediti di cui all'avviso di addebito, impugnato in questa sede, sono stati oggetto di provvedimento di sgravio, così come dedotto dall' nella memoria difensiva, tanto CP_1
si evince dalla documentazione allegata alla produzione dell'Istituto previdenziale, segnatamente dalla relazione istruttoria del 16.04.2025, nonché dalla schermata generale di gestione degli avvisi di addebito, afferenti la posizione previdenziale del ricorrente, ove tra gli altri è riportato l'avviso di addebito impugnato con l'indicazione del relativo sgravio.
Per quanto attiene alla data dell'intervenuto sgravio, dal momento che non è dato ricavarla dalla citata documentazione, il ricorrente nelle note di trattazione depositate per l'odierna udienza deduce che in data 5.03.2025 l' avrebbe provveduto alla cancellazione retroattiva della propria posizione CP_1
previdenziale con conseguente sgravio. La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ( ex multis,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
-Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo stato disposto dall' lo sgravio del credito contributivo, oggetto dell'avviso CP_1
di addebito impugnato in questa sede, così come dedotto nella memoria difensiva e come è dato riscontrare dalla documentazione suindicata, agli atti del fascicolo dell' . Controparte_2
3.-Per quanto attiene alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, va rilevato che l'istituto previdenziale con la notifica dell'avviso di addebito ha, sostanzialmente, costretto il ricorrente ad attivare gli strumenti di tutela giurisdizionale.
In termini astratti l'art. 91 c.p.c. sancisce, in tema di spese processuali, il principio generale ordinario della soccombenza secondo cui colui che ha provocato il giudizio e dunque la costituzione di controparte - proponendolo o resistendo illegittimamente - è onerato di sostenerne i relativi costi (c.d. principio di causalità).
Tale principio si atteggia in maniera particolare laddove viene in rilievo una pronuncia di cessazione della materia del contendere in cui, nonostante l'estinzione del giudizio, comunque, il Giudice è chiamato a pronunciarsi sulle spese in considerazione del comportamento assunto dalle parti. In materia, infatti, va richiamato il principio espresso dalla S.C. di Cassazione con la sentenza n. 24714 dell'11.08.2022, secondo cui “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”.
Ebbene applicando questi principi al caso di specie, appare evidente che gravava sull' che agisce CP_1 per il pagamento della propria pretesa creditoria, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l' doveva, quindi, dimostrare che il ricorrente, iscritto d'ufficio alla CP_1 gestione commercianti, partecipava personalmente al lavoro aziendale, ossia all'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, con carattere di abitualità, ed in misura prevalente rispetto all'utilizzo degli altri fattori produttivi, tuttavia l' previdenziale non ha fornito alcuna prova in CP_2
tal senso.
Ciò posto le spese vanno liquidate in favore del procuratore costituito come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede :
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
-condanna l' a pagare, in favore del ricorrente, le spese e competenze di causa che CP_1
si liquidano complessivamente in € 1.701,00 oltre IVA, CPA e spese generali, ex art. 2 comma 2 DM 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, quale difensore di sé stesso.
Così deciso in Nola, addì 20 MAGGIO 2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano