Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 37307 2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 25/10/2025 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. CIPRIANI ANTONIETTA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
) , nato a [...] in data [...] rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. MORONI ALBERTO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19/11/2024
OGGETTO: separazione
1. Dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio contratto il 25/06/2010 in Milano, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano, al n. 0648, Parte 01, serie 01), ordinando alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo del presente capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
2. Disporre che i coniugi seguano un percorso di sostegno alla genitorialità fino al bisogno, possibilmente nella stessa struttura nella quale oggi è seguito , con spese a carico del Sig. Per_1
che ne ha la capacità economica;
CP_1
3. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente e residenza abituale presso e con la madre nella casa familiare sita in Milano, via Caduti in Missione di Pace, n.13, alla quale pure sono assegnati gli eventuali arredi e corredi non di sua proprietà;
4. Disporre che, fatti salvi diversi accordi migliorativi tra le parti, il padre potrà frequentarebe tenere con sé secondo il seguente schema: Per_1
- a fine settimana alterni dal venerdì, dopo la fine della scuola, sino al lunedì mattina;
- il lunedì e il martedì il padre potrà tenere con sé il figlio tutto il pomeriggio, per riportarlo a casa dalla madre alle ore 21.00, cena compresa;
- durante il periodo estivo (dalla chiusura delle scuole sino alla loro riapertura), i genitori potranno trascorre con il figlio almeno quindici giorni consecutivi, nel periodo che sarà previamente concordato tra i genitori, in ragione anche degli impegni lavorativi, entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie, ciascun genitore trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, il periodo dal
23 dicembre sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino alla riapertura delle scuole.
Terminato detto periodo, si riprenderà il collocamento di , secondo il principio Per_1 dell'alternanza, esattamente come era stato sospeso prima dell'interruzione natalizia;
- durante le festività pasquali ciascun genitore trascorrerà con il figlio, secondo il principio dell'alternanza, il periodo dal mercoledì santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola. Terminato detto periodo si riprenderà il collocamento di secondo il principio Per_1 dell'alternanza, esattamente come era stato sospeso prima dell'interruzione pasquale;
- il principio dell'alternanza verrà rispettato anche per gli eventuali ponti scolastici infrannuali;
- nei giorni in cui si festeggeranno eventi particolari (compleanno dei genitori, feste della mamma, del papà, etc) rimarrà con il genitore coinvolto, salvo impegni scolastici ed extrascolastici Per_1 e/o di lavoro dei genitori, da comunicare con congruo preavviso all'altro genitore;
nell'ipotesi di eventi importanti che coinvolgono direttamente ciascun genitore si impegna ad informare e Per_1 coinvolgere l'altro al fine di garantirne la congiunta presenza e partecipazione;
- durante il periodo di permanenza il padre si farà carico di gestire e rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici di;
Per_1
- I genitori si comunicheranno di volta in volta ove si recheranno in vacanza con i figli minori e si impegneranno a rendersi reperibili l'uno all'altra in tale periodo;
in caso di vacanze all'estero, ci dovrà necessariamente essere il preventivo consenso di entrambi i genitori.
5. Disporre che il padre, Sig. , provveda al mantenimento di , in via indiretta, CP_1 Per_1
mediante versamento alla Signora dell'importo di euro 800,00 mensili (per 12 Parte_1
mensilità), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
6. Disporre che il Sig. provveda al pagamento delle spese per di almeno un corso CP_1 Per_1
sportivo annuale, monosettimale, scelto dal minore, e alle visite e cure mediche extra servizio sanitario, già in corso, fino al bisogno, oltre al 50% delle ulteriori spese come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017
7. Rigettare l'avversa domanda di addebito della separazione a carico della Signora Pt_1
essendo stato il Sig. a essersi reso inadempiente, in modo grave e perdurante, ai doveri CP_1
che discendono dal matrimonio per i motivi indicati in atti e che qui si intendono integralmente ritrascritti, con ogni conseguenza di legge.
Chiede inoltre che decorso il termine di legge ex art. 3 della L n. 898/1970 dalla comparizione dei coniugi nella causa di separazione, stante la domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, fissata l'udienza di comparizione, codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, preso atto della volontà della Signora Parte_1
di non volersi riconciliare, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI DOMANDA DI DIVORZIO
I.Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 25/06/2010 Parte_1 CP_1
in Milano, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano, al n. 0648, Parte 01, serie 01.
II.Confermare il provvedimento della separazione
III.Condannare la parte resistente alle spese del processo. Precisazione parte resistente:
, minore d'età, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
collocamento preferenziale presso il padre al quale, per tale ragione, è assegnata la casa familiare e relative pertinenze di Milano, Via Caduti in Missione di Pace n. 13 con quanto l'arreda e correda.
La Sig.ra lascerà la casa coniugale asportando i propri effetti personali nel termine Parte_1
stabilito dal Giudice.
La madre potrà esercitare il diritto di visita del figlio minore con ampia libertà previo accordo con il padre e, comunque, almeno 2 giorni settimanali consecutivi da concordare con il Sig. CP_1
con n. 1 pernotto dalla mattina alle 08.00 del primo giorno alla sera alle 20.00 del secondo giorno in cui il bambino sarà accompagnato a casa presso il padre;
ciò, oltre ai week end alternati con orari da concordare in ragione degli impegni lavorativi della Sig.ra Parte_1
Per quanto attiene alle vacanze estive, e previo accordo con il padre, la madre potrà trascorrere con
, almeno due settimane anche non continuative, mentre le vacanze natalizie saranno divise Per_1
equamente tra i genitori con naturale alternanza negli anni per i giorni dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01. Anche per le vacanze pasquali sarà seguita l'alternanza annuale per cui durante Per_1
tale periodo starà con ciascun genitore ad anni alterni.
La madre corrisponderà al padre un contributo al mantenimento di nella misura stabilita dal Per_1
Giudice.
Le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse saranno suddivise fra i Per_1
genitori nella misura del 50% secondo i termini e le modalità di cui al Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Milano.
In via riconvenzionale: accertato e dato che la Sig.ra ha intrapreso la relazione Parte_1
extraconiugale di cui in atti, dichiarare che siffatta condotta integra violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 II comma c.c.; per l'effetto, dichiarare la separazione dei coniugi con addebito della stessa alla Sig.ra con ogni conseguenza di legge. Parte_1
In sede divorzile: accertato e dato che la Sig.ra ha proposto contestualmente alla Parte_1
domanda di declaratoria di separazione dei coniugi anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per l'effetto accogliere anche nell'instaurando giudizio di divorzio le conclusioni rassegnate nel presente procedimento in punto di affidamento, collocamento e contributo al mantenimento del figlio minore, nonché di addebito alla Sig.ra della cessazione del Parte_1
vincolo matrimoniale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile a Milano in data 25/6/2010 (trascritto gli atti dello Stato Civile del
Comune di Milano - A. 2010 -N 648 – P I – S ), con , dalla cui unione è nato CP_1
in data 16/9/2013, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione e, decorso il Per_1
termine di legge, lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 14/11/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 3/3/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti necessari e ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 16/4/2025
Osservato in diritto
La separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nell'atto introduttivo non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda delle parti.
Il giudizio deve proseguire, decorso il termine di legge, per la pronuncia di divorzio.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art 151 c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 25/6/2010
[...]
(trascritto gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2010 -N 648 – P I – S ),
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16/4/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato