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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 09/06/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 848/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RANIERI NOBILE, con domicilio eletto in in Guardiagrele (Ch),
Via Roma, 135/c, presso il difensore.
ATTORE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
, ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento -
Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
a) rigettare l'opposizione proposta dal sig. avverso la Controparte_1 richiesta di convalida di sfratto in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, sfornita di ogni e qualsiasi supporto probatorio;
b) condannare i sig.ri e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore della sig.ra dell'importo di Parte_1
pagina1 di 6 € 3.200,00 relativo ai canoni da maggio 2024 a gennaio 2025, oltre ai canoni eventualmente dovuti dal mese di febbraio 2025 in poi a titolo di occupazione dell'immobile locato;
c) condannare i sig.ri e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese e competenze del giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nessuno ha concluso per i convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La signora ha concesso in locazione ai signori Parte_1
e con un contratto stipulato il 1° Controparte_1 Controparte_2 agosto 2022 e regolarmente registrato l'11/08/2022 L'immobile in
Lanciano C.da Villa Andreoli, n. 208, come di seguito descritto: a) piano
S1, terra e primo piano, Cat. A4, cl. 4, di circa 8,5 vani, foglio 38, p.lla 569, sub 1, rendita € 482,89, ammobiliato;
b) piano S1m Cat. C6, cl. 2, di ci circa mq. 22, foglio 38, p.lla 569, sub 2, rendita € 82,94
Il canone di locazione pattuito era di € 400,00 mensili, da versare entro il giorno 20 di ogni mese La locatrice ha dedotto la morosità dei conduttori nel pagamento del canone per i mesi da maggio a settembre
2024 (in totale € 2.000,00 ed ha intimato sfratto per morosità con atto del
26/09/2024
All'udienza del 2/12/2024 è comparso il solo sig. Controparte_1 che ha dedotto l'esistenza di proprie poste creditorie nei confronti della locatrice ed ha chiesto termine per rivolgersi ad un legale (cfr, a verbale:
…bollette da sistemare come ad esempio una bolletta dell'acqua – intestata a mia compagna - di € 1.400,00 dovuta a fronte di una perdita nell'impianto, e di avere svolto dei lavori di pulizia della terra davanti casa;
dichiara di essere in graduatoria per l'assegnazione di una abitazione da parte del;
) Controparte_3
Il difensore della locatrice ha contrastato le deduzioni averse ed ha chiesto ordinanza di rilascio, aggiornando alla data l'ammontare dei canoni scaduti.
pagina2 di 6 La fase sommaria è stata definita con ordinanza di rilascio provvisorio, indicazione della data del rilascio, rinvio in mediazione, mutamento del rito con termine per scritti integrativi.
La mediazione introdotta dalla locatrice non ha avuto esito per mancata partecipazione dei conduttori;
i conduttori non hanno depositato scritti integrativi nella fase di merito;
all'udienza del 7/4/2025 il difensore della locatrice ha confermato la morosità, ed ha dichiarato che l'ordinanza di rilascio era stata eseguita il 19/03/2025; in assenza di istanze istruttorie il giudizio è stato rinviato per la decisione all'udienza del 09/06/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Va innanzitutto dichiarata la contumacia dei convenuti in quanto nella fase sommaria è comparso personalmente il solo sig. CP_1 mentre nella successiva fase di merito, dopo la conversione del rito, pu rendendosi necessaria la costituzione a mezzo di procuratore abilitato, l'incombente non è stato perfezionato.
II. Nel merito si deve rilevare che la parte attrice ha fornito la prova del rapporto dedotto in giudizio, allegando il contratto di locazione registrato ed ha dedotto l'inadempimento corrispondente al mancato pagamento dei ratei di locazione a partire dal mese di maggio 2024.
III. Il conduttore ha dichiarato la sussistenza di “bollette da CP_1 sistemare”, indicando in particolare l'esistenza di una bolletta di e
1400,00 intestata alla propria compagna, e di avere svolto dei lavori di pulizia della terra davanti casa.Va quindi valutata pertinenza e rilevanza di tali dichiarazioni ai fini del giudizio.
Con l'intimazione di sfratto per morosità e citazione per convalida il locatore si avvale della procedura speciale volta all'emanazione del provvedimento di convalida che consiste nella dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore. In ciò va ricondotta la necessità di produrre il contratto, vale a dire la necessità di provare il rapporto contrattuale azionato,
pagina3 di 6 e dichiarare la persistenza della morosità, che consiste nella allegazione dell'altrui inadempimento.
IV. L'art.5 della L. 392/78 codifica la rilevanza dell'inadempimento nel mancato pagamento di un solo rateo di locazione (o di oneri accessori contrattualmente quantificati il cui importo equivalga quello di due ratei) e questo esclude il vaglio del giudice sull'ammontare dell'inadempimento, quindi sulla sua gravità ai fini dello scioglimento del contratto.
V. Il giudice può invece valutare le deduzioni dell'inadempiente ai fini della giustificazione dell'inadempimento.
Ciò si riconduce alla disciplina generale in tema di inadempimento contrattuale che pone ad onere della parte adempiente la prova di sussistenza del rapporto contrattuale e la deduzione dell'altrui inadempimento, ed a carico dell'inadempiente l'onere di dimostrare che l'inadempimento è giustificato o a sé non imputabile.
VI. Ebbene nel caso di specie le deduzioni del a verbale CP_1
d'udienza non sono idonee fornire la prova di sussistenza di una ragione giustificatrice dell'inadempimento: per quanto attiene l'esistenza della bolletta di € 1.400,00 va in primo luogo rilevato che l'affermata intestazione della medesima alla propria compagna, dimostra che egli non è legittimato all'eccezione in quanto non è titolare dell'utenza, né risulta autore del relativo esborso;
ciò a prescindere dalla circostanza che non v'è prova documentale di questo presunto controcredito, né – come riferisce il – che CP_1
l'ammontare dei consumi in essa riportati sia riferibile alla asserita perdita, anch'essa non dimostrata, e quindi ad un danno dell'impianto imputabile al locatore su cui esso conduttore non sia tempestivamente intervenuto nell'inerzia del locatore.
VII. Le ulteriori poste creditorie genericamente riferite ad altre bollette ed a lavori di pulizia della terra svolti sull'area davanti casa sono rimaste sfornite di adeguata specificazione e prova. Si deve peraltro rilevare che l'art. 9 del contratto prevede la stipula diretta da parte dei conduttori dei contratti per la fornitura di energia elettrica acqua pagina4 di 6 metano telefono e quant'altro necessario;
quindi, manca anche la prova sull'esistenza di poste esulanti da tale previsione contrattuale, addebitabili al locatore.
VIII. D'altro canto, posto che la posizione di contrasto è fondata solo sulla pretesa esistenza di controcrediti, risulta che non è stata contestata la regolare fruizione dell'immobile da parte dei conduttori;
quindi, risulta regolarmente adempiuta la prestazione del locatore, mentre non si rinvengono elementi da cui poter ritenere giustificata l'astensione, totale o parziale, dal pagamento del canone di locazione, che è l'obbligazione principale del conduttore
IX. L'inadempimento del conduttore risulta così acclarato e non giustificato ed il contratto va dichiarato risolto per inadempimento del conduttore. Ne consegue la condanna al pagamento dei canoni dovuti in misura di € 400,00 ciascuno come da contratto fino alla data del rilascio, quindi per i mesi da maggio 2024 a marzo 2025, per il totale di € 4.000,00.
X. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 425,00
Fase introduttiva 425,00
Fase istruttoria – trattazione 850,00
Fase decisionale 850,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara la contumacia dei convenuti non costituiti nella fase di merito e così dispone:
1. Dichiara risolto per l'inadempimento dei conduttori il contratto di locazione del 01/08/2022 registrato in Lanciano il 11/08/2022 al n.
1862 serie 3T relativo all'immobile in Lanciano C.da Villa Andreoli,
n. 208,
2. Prende atto dell'intervenuto rilascio in esecuzione dell'ordinanza resa ex art.665 cpc pagina5 di 6 3. ND , Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di di € 4.000,00 per Parte_1 canoni di locazione fino a marzo 2025, oltre interessi legali da ciascuna scadenza al saldo
4. ND , Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare a le spese di lite, che liquida in Parte_1
€ 101,60 per esborsi, € 2.550,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 17 giugno 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 09/06/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 848/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RANIERI NOBILE, con domicilio eletto in in Guardiagrele (Ch),
Via Roma, 135/c, presso il difensore.
ATTORE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
, ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento -
Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
a) rigettare l'opposizione proposta dal sig. avverso la Controparte_1 richiesta di convalida di sfratto in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, sfornita di ogni e qualsiasi supporto probatorio;
b) condannare i sig.ri e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore della sig.ra dell'importo di Parte_1
pagina1 di 6 € 3.200,00 relativo ai canoni da maggio 2024 a gennaio 2025, oltre ai canoni eventualmente dovuti dal mese di febbraio 2025 in poi a titolo di occupazione dell'immobile locato;
c) condannare i sig.ri e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese e competenze del giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nessuno ha concluso per i convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La signora ha concesso in locazione ai signori Parte_1
e con un contratto stipulato il 1° Controparte_1 Controparte_2 agosto 2022 e regolarmente registrato l'11/08/2022 L'immobile in
Lanciano C.da Villa Andreoli, n. 208, come di seguito descritto: a) piano
S1, terra e primo piano, Cat. A4, cl. 4, di circa 8,5 vani, foglio 38, p.lla 569, sub 1, rendita € 482,89, ammobiliato;
b) piano S1m Cat. C6, cl. 2, di ci circa mq. 22, foglio 38, p.lla 569, sub 2, rendita € 82,94
Il canone di locazione pattuito era di € 400,00 mensili, da versare entro il giorno 20 di ogni mese La locatrice ha dedotto la morosità dei conduttori nel pagamento del canone per i mesi da maggio a settembre
2024 (in totale € 2.000,00 ed ha intimato sfratto per morosità con atto del
26/09/2024
All'udienza del 2/12/2024 è comparso il solo sig. Controparte_1 che ha dedotto l'esistenza di proprie poste creditorie nei confronti della locatrice ed ha chiesto termine per rivolgersi ad un legale (cfr, a verbale:
…bollette da sistemare come ad esempio una bolletta dell'acqua – intestata a mia compagna - di € 1.400,00 dovuta a fronte di una perdita nell'impianto, e di avere svolto dei lavori di pulizia della terra davanti casa;
dichiara di essere in graduatoria per l'assegnazione di una abitazione da parte del;
) Controparte_3
Il difensore della locatrice ha contrastato le deduzioni averse ed ha chiesto ordinanza di rilascio, aggiornando alla data l'ammontare dei canoni scaduti.
pagina2 di 6 La fase sommaria è stata definita con ordinanza di rilascio provvisorio, indicazione della data del rilascio, rinvio in mediazione, mutamento del rito con termine per scritti integrativi.
La mediazione introdotta dalla locatrice non ha avuto esito per mancata partecipazione dei conduttori;
i conduttori non hanno depositato scritti integrativi nella fase di merito;
all'udienza del 7/4/2025 il difensore della locatrice ha confermato la morosità, ed ha dichiarato che l'ordinanza di rilascio era stata eseguita il 19/03/2025; in assenza di istanze istruttorie il giudizio è stato rinviato per la decisione all'udienza del 09/06/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Va innanzitutto dichiarata la contumacia dei convenuti in quanto nella fase sommaria è comparso personalmente il solo sig. CP_1 mentre nella successiva fase di merito, dopo la conversione del rito, pu rendendosi necessaria la costituzione a mezzo di procuratore abilitato, l'incombente non è stato perfezionato.
II. Nel merito si deve rilevare che la parte attrice ha fornito la prova del rapporto dedotto in giudizio, allegando il contratto di locazione registrato ed ha dedotto l'inadempimento corrispondente al mancato pagamento dei ratei di locazione a partire dal mese di maggio 2024.
III. Il conduttore ha dichiarato la sussistenza di “bollette da CP_1 sistemare”, indicando in particolare l'esistenza di una bolletta di e
1400,00 intestata alla propria compagna, e di avere svolto dei lavori di pulizia della terra davanti casa.Va quindi valutata pertinenza e rilevanza di tali dichiarazioni ai fini del giudizio.
Con l'intimazione di sfratto per morosità e citazione per convalida il locatore si avvale della procedura speciale volta all'emanazione del provvedimento di convalida che consiste nella dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore. In ciò va ricondotta la necessità di produrre il contratto, vale a dire la necessità di provare il rapporto contrattuale azionato,
pagina3 di 6 e dichiarare la persistenza della morosità, che consiste nella allegazione dell'altrui inadempimento.
IV. L'art.5 della L. 392/78 codifica la rilevanza dell'inadempimento nel mancato pagamento di un solo rateo di locazione (o di oneri accessori contrattualmente quantificati il cui importo equivalga quello di due ratei) e questo esclude il vaglio del giudice sull'ammontare dell'inadempimento, quindi sulla sua gravità ai fini dello scioglimento del contratto.
V. Il giudice può invece valutare le deduzioni dell'inadempiente ai fini della giustificazione dell'inadempimento.
Ciò si riconduce alla disciplina generale in tema di inadempimento contrattuale che pone ad onere della parte adempiente la prova di sussistenza del rapporto contrattuale e la deduzione dell'altrui inadempimento, ed a carico dell'inadempiente l'onere di dimostrare che l'inadempimento è giustificato o a sé non imputabile.
VI. Ebbene nel caso di specie le deduzioni del a verbale CP_1
d'udienza non sono idonee fornire la prova di sussistenza di una ragione giustificatrice dell'inadempimento: per quanto attiene l'esistenza della bolletta di € 1.400,00 va in primo luogo rilevato che l'affermata intestazione della medesima alla propria compagna, dimostra che egli non è legittimato all'eccezione in quanto non è titolare dell'utenza, né risulta autore del relativo esborso;
ciò a prescindere dalla circostanza che non v'è prova documentale di questo presunto controcredito, né – come riferisce il – che CP_1
l'ammontare dei consumi in essa riportati sia riferibile alla asserita perdita, anch'essa non dimostrata, e quindi ad un danno dell'impianto imputabile al locatore su cui esso conduttore non sia tempestivamente intervenuto nell'inerzia del locatore.
VII. Le ulteriori poste creditorie genericamente riferite ad altre bollette ed a lavori di pulizia della terra svolti sull'area davanti casa sono rimaste sfornite di adeguata specificazione e prova. Si deve peraltro rilevare che l'art. 9 del contratto prevede la stipula diretta da parte dei conduttori dei contratti per la fornitura di energia elettrica acqua pagina4 di 6 metano telefono e quant'altro necessario;
quindi, manca anche la prova sull'esistenza di poste esulanti da tale previsione contrattuale, addebitabili al locatore.
VIII. D'altro canto, posto che la posizione di contrasto è fondata solo sulla pretesa esistenza di controcrediti, risulta che non è stata contestata la regolare fruizione dell'immobile da parte dei conduttori;
quindi, risulta regolarmente adempiuta la prestazione del locatore, mentre non si rinvengono elementi da cui poter ritenere giustificata l'astensione, totale o parziale, dal pagamento del canone di locazione, che è l'obbligazione principale del conduttore
IX. L'inadempimento del conduttore risulta così acclarato e non giustificato ed il contratto va dichiarato risolto per inadempimento del conduttore. Ne consegue la condanna al pagamento dei canoni dovuti in misura di € 400,00 ciascuno come da contratto fino alla data del rilascio, quindi per i mesi da maggio 2024 a marzo 2025, per il totale di € 4.000,00.
X. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 425,00
Fase introduttiva 425,00
Fase istruttoria – trattazione 850,00
Fase decisionale 850,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara la contumacia dei convenuti non costituiti nella fase di merito e così dispone:
1. Dichiara risolto per l'inadempimento dei conduttori il contratto di locazione del 01/08/2022 registrato in Lanciano il 11/08/2022 al n.
1862 serie 3T relativo all'immobile in Lanciano C.da Villa Andreoli,
n. 208,
2. Prende atto dell'intervenuto rilascio in esecuzione dell'ordinanza resa ex art.665 cpc pagina5 di 6 3. ND , Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di di € 4.000,00 per Parte_1 canoni di locazione fino a marzo 2025, oltre interessi legali da ciascuna scadenza al saldo
4. ND , Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare a le spese di lite, che liquida in Parte_1
€ 101,60 per esborsi, € 2.550,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 17 giugno 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina6 di 6