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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/05/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3233/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3233/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gianfranco Bocellari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, Pierlombardo n. 30, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. – in proprio e quale legale Controparte_1 C.F._2
rappresentante di (P.IVA Controparte_2
) – rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Cappa e Silvia Gussetti ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, via G. Carducci
n.11, giusta procura in atti.
APPELLATE pagina 1 di 18 OGGETTO: mediazione
CONCLUSIONI:
PER : Parte_1
“L'attore, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, insta affinché Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello Voglia, rigettata ogni avversa e contraria domanda, istanza ed eccezione, così decidere,
In via istruttoria: rinnovarsi ex art. 356 c.p.c. totalmente o parzialmente, ammettendo, in quanto occorra, prova per testi sui capitoli, già articolati in primo grado e non ammessi, che seguono:
1.“Vero che nell'avvicinarsi della data del rogito, fissata per il 2.10.2020 a Milano, la NO mi conferì incarico per raccogliere la documentazione Controparte_1
necessaria alla stipula;
2.“Vero che, in data 8.09.2020, inviai all'agenzia il mio preventivo, comprendente anche la ricerca della pratica edilizia presso il comune di Noli e la redazione della relazione di regolarità edilizia (o “stato legittimo”);
3.“Vero che la Signora affermò di non volere la documentazione di regolarità CP_1
edilizia, limitando il mio incarico all'APE ed alla variazione catastale di un accessorio;
4. “Vero che trasmettevo la mia e-mail del 2.11.2020 nonché la mia PEC 30.11.2020 di cui alla produzione rispettivamente sub 6 e 3 dall'attore, e che mi vengono esibite”;
Teste: geom. Corso Garibaldi n.189 - 18038 SAN REMO (IM), PEC: Testimone_1
Con delega al Tribunale di Imperia. Email_1
5. “Vero che, che in data 26.09.2020, presso il mio studio in Noli ed in mia presenza,
l'attore mi esibì il fascicolo consegnatogli poco prima dalla NO , in vista del rogito CP_1
del
2.10.2020”; pagina 2 di 18 6. “Vero che, nel predetto fascicolo mancava qualsiasi documentazione comunale”;
7. "Vero che lo stesso giorno ed in mia presenza, l'attore, anche su mio suggerimento, chiamò al telefono la NO per interpellarla sulla regolarità Controparte_1
urbanistica dell'appartamento”;
8. "Vero che la Signora in un primo momento, irrigidita, rifiutò, e l'attore CP_1
dovette insistere facendo presente che, altrimenti, non avrebbe potuto iniziare le opere necessarie;
9. "Vero che, in una seconda telefonata di poco successiva, la Signora affermò CP_1
anche che avrebbe immediatamente incaricato il geometra per Testimone_1
acquisire la relativa documentazione presso il Comune”;
10.“Vero che la Signora affermò che sarebbero occorsi oltre 30 gg. per CP_1
ricevere quanto richiesto”;
11. “Vero che la Signora affermò che il certificato avrebbe comunque attestato CP_1
la regolarità dell'immobile”;
12. “Vero che per il motivo di cui sopra la Signora dichiarò che non occorreva CP_1
rimandare il rogito;
13. “Vero che, successivamente ai fatti per cui è causa, la NO mi conferiva CP_1
l'incarico professionale di verificare e certificare la conformità urbanistica di altro appartamento, della stessa proprietà, sito nel medesimo condominio al piano quarto, per la cui vendita era stata incaricata dal ”. Parte_2
Teste: Geom. Via Colombo 97, 17026, Noli, PEC Tes_2
Con delega al Tribunale di Savona. Email_2
Principalmente e nel merito: in totale o parziale riforma della sentenza n. 7164 impugnata condannare le appellate alla ripetizione della somma di € 13.908,00=
(tredicimilanovecentotto/00), o comunque della somma ritenuta di giustizia, percepita a titolo di emolumento e/o provvigione, per le ragioni esposte in narrativa, aumentata secondo l'indice di svalutazione monetaria ISTAT e degli interessi legali. pagina 3 di 18 In ogni caso: condannare le convenute al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore dello scrivente difensore distrattario nonché la rifusione delle competenze già corrisposte alla controparte, pari all'importo liquidato in primo grado, in € 6.182,29=.
Con riconoscimento della maggiorazione prevista ai sensi del D.M. n. 110 del 7 agosto
2023.”
PER VICENZA TRIDENTE e Controparte_2
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis,
- IN PRELIMINARE e/o PREGIUDIZIALE: anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
348 bis C.p.c., dichiarare inammissibile, improcedibile e/o manifestamente infondato
l'appello proposto dall'appellante , nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , con l'Atto di citazione in appello datato 21-11-2023 CodiceFiscale_3
introduttivo del presente procedimento d'appello, per i motivi esposti dalle appellate nella propria già depositata Comparsa di costituzione e risposta datata 19 gennaio
2024;
- NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: comunque respingere in quanto infondato nel merito l'appello proposto dal predetto appellante con l'Atto di Parte_1
citazione in appello datato 21-11-2023, per i motivi esposti dalle appellate nella propria
Comparsa di costituzione e risposta datata 19 gennaio 2024 sopra citata, del pari nel merito in ogni caso confermando in ogni sua parte l'impugnata Sentenza n. 7164 pronunciata il 15.09.2023 e pubblicata il 20.9.2023 del Tribunale civile monocratico di
Milano, resa a decisione del procedimento civile rubricato al R.G. n. 12989/2021;
- NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nella sola denegata ipotesi di mancata conferma della predetta Sentenza n. 7164 del 15.09.23 e pubblicata il 20.9.2023 del
Tribunale civile monocratico di Milano ex adverso impugnata, le odierne appellate ripropongono e ribadiscono integralmente le domande, istanze eccezioni e conclusioni pagina 4 di 18 tutte già proposte in primo grado come precisate e richiamate nella propria Comparsa conclusionale 11-05-2023 depositata in prime cure, occorrendo per ottenere eventuale riesame delle stesse e non incorrere in acquiescenza ai sensi e per gli effetti dell'art.
346 c.p.c., come già esposto dalle appellate nella propria già depositata Comparsa di costituzione e risposta datata 19 gennaio 2024;
- IN OGNI CASO: Con vittoria a favore delle appellate suddette delle competenze, onorari e spese del presente giudizio d'appello, oltre rimborso spese generali 15% ex
D.M. Giustizia 55/2014 e ss.mm.ii., oltre IVA e CPA come per legge ove dovute, oltre che con vittoria delle competenze e spese di lite del primo grado del giudizio, anche come già liquidate nell'impugnata Sentenza di primo grado del Tribunale civile di
Milano, nella misura di legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 7164/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano con la quale è stata respinta la domanda, da esso proposta, di condanna della sig.ra in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1
dell'agenzia immobiliare , alla restituzione della somma di euro Controparte_2
13.908,00, da questa percepita a titolo di provvigione ex art. 1755 c.c., per inadempimento di detta convenuta agli obblighi informativi previsti dall'art. 1759 c.c.
Vicende processuali
1) Il sig. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la Parte_1
sig.ra in proprio e quale legale rappresentante dell'agenzia Controparte_1
immobiliare , esponendo in fatto: Controparte_2
pagina 5 di 18 - di aver acquistato, in data 2.10.2020, dal sig. un Persona_1
appartamento sito in Noli al prezzo di euro 380.000,00;
- di aver corrisposto, per tale compravendita, alla NO , a titolo di Controparte_1
provvigione, la somma di euro 13.908,00 tramite assegno bancario non trasferibile;
- che il sig. – accortosi poco prima del rogito dell'assenza, tra la Parte_1
documentazione consegnatagli, della certificazione di regolarità edilizia – aveva contatto la mediatrice, la quale lo aveva rassicurato in ordine all'assenza di vizi;
- che la mediatrice aveva comunque conferito incarico ad un proprio tecnico per reperire la documentazione mancante presso il Comune di Noli, senza tuttavia rinviare la data fissata per il rogito;
- che una volta stipulato il contratto definitivo di compravendita, il Comune dava seguito alla richiesta di accesso agli atti, trasmettendo la planimetria dell'immobile dalla quale emergeva un'irregolarità edilizia: l'immobile risultava, infatti, catastalmente comprensivo anche di un'ulteriore porzione la cui proprietà era stata, invero, già ceduta a terzi decenni prima. Il frazionamento dell'immobile era infatti avvenuto abusivamente, senza previa autorizzazione del Comune, al quale lo scorporo non era mai stato segnalato;
- che, conseguentemente, il contratto di compravendita doveva considerarsi nullo per violazione di legge o comunque risolvibile per inadempimento, avendo il compratore consegnato un bene affetto da vizi tali da renderlo del tutto inidoneo ad assolvere la funzione economico-sociale cui era preordinato (cd. vendita aliud pro alio);
- che anche la mediatrice si era resa inadempiente agli obblighi di diligenza sulla medesima gravante, avendo omesso di fornire alla parte acquirente le dovute informazioni sulla regolarità urbanistica dell'immobile;
- che, in ogni caso, la convenuta non avrebbe avuto diritto ad ottenere la provvigione dal sig. avendo agito in qualità di mandataria del solo venditore. Parte_1
pagina 6 di 18 Concludeva, dunque, domandando la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 13.908,00 percepita a titolo di provvigione.
2) Si costituiva la sig.ra in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1
dell , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità delle domande Controparte_2
attoree per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Quanto al merito, deduceva:
- che dal rogito risultava espressamente che la sig.ra avesse agito non già come CP_1
mandataria del venditore, bensì in qualità di mediatrice ex art. 1754 c.c.;
- che, infatti. sig. aveva contrattato le condizioni per l'acquisto Parte_1
dell'immobile direttamente con l'agenzia;
- che l'agenzia immobiliare non era tenuta ad effettuare le verifiche tecnico-urbanistiche, sicché alcuna responsabilità era configurabile in seno ad;
Controparte_2
- che non era ravvisabile alcuna violazione di legge idonea a giustificare la nullità del contratto e che, in ogni caso, legittimato passivo di una siffatta azione di nullità sarebbe stato esclusivamente il venditore.
3) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7164/2023, rigettava integralmente le domande attoree, condannando, per l'effetto, il sig. al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno del proprio convincimento:
- dal rogito notarile e dalla visura della società emergeva che avesse CP_2 CP_2
agito non in qualità di mandataria del venditore, ma come mediatrice autonoma ed imparziale nell'ambito di una mediazione tipica bilaterale;
- conseguentemente, gravava su entrambe le parti (compreso l'acquirente) l'obbligo di corrispondere la provvigione, sicché il pagamento effettuato dal sig. in Parte_1
favore della convenuta risultava assistito da idonea causa giustificatrice. Di qui l'infondatezza della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. formulata da parte attrice;
pagina 7 di 18 - né poteva assumere rilievo ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione la dedotta negligenza della mediatrice. La violazione da parte del mediatore dell'obbligo di comunicare alle parti le circostanze idonee ad influire sulla conclusione dell'affare, quand'anche accertata, avrebbe potuto dar luogo esclusivamente ad una responsabilità risarcitoria. Parte attrice, tuttavia, non aveva formulato alcuna domanda di risarcimento del danno, ma solo una domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.;
- non potevano parimenti trovare accoglimento le censure relative alla validità del contratto di compravendita per carenza di legittimazione passiva della convenuta: le relative azioni dovevano, infatti, essere proposte nei confronti del venditore.
4) Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame il sig. Parte_1
articolando sei motivi di appello che possono essere così sintetizzati.
4.1) Con il primo motivo, parte appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale non si sarebbe pronunciato, nel merito, sulla dedotta negligenza della mediatrice stante la mancata proposizione di una domanda risarcitoria, ancorché la convenuta nulla avesse dedotto sul punto. Nella prospettazione di parte appellante, dal momento che la parte interessata a far valere l'assenza della domanda risarcitoria (id est la mediatrice convenuta) nulla aveva eccepito sul punto, il giudice non avrebbe potuto rilevare siffatta carenza d'ufficio.
4.2) Con il secondo motivo, parte appellante si è lamentata che il Tribunale abbia qualificato l'allora convenuta quale mediatrice e non già come mandataria del venditore.
Tale ultima qualifica emergerebbe, in tesi, dalla circostanza – riportata in sede di atto notarile– per cui l'agenzia aveva rinunciato alla provvigione da parte del venditore. Ciò sarebbe stato sintomatico, nella prospettazione di parte appellante, dell'avvenuta conclusione tra il venditore e l'agenzia di un contratto di mandato (gratuito per il primo) in forza del quale il venditore si sarebbe assicurato i servizi del mediatore senza pagare la provvigione, a fronte della concessione all'agenzia del diritto di trattare l'affare in esclusiva. pagina 8 di 18 4.3) Con il terzo motivo, parte appellante ha eccepito la violazione dell'art. 113 co. 1
c.p.c. Nella prospettazione di parte appellante, invero, il giudice di prime cure avrebbe potuto (e dovuto), in applicazione del principio iura novit curia, riqualificare la domanda ripetitoria in termini di domanda risarcitoria e, conseguentemente, accogliere le pretese attoree.
4.4) Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la negligenza del mediatore potesse giustificare un'azione di ripetizione della provvigione pagata. In particolare, l'impugnante ha censurato il capo di sentenza in cui il giudice, in via di obiter dictum, ha affermato che, a fronte di una negligenza del mediatore, il mancato pagamento della provvigione potrebbe, al più, essere fatto valere in via di eccezione ex art. 1460 c.c. Tale statuizione, nella prospettazione di parte appellante,concreterebbe una violazione degli artt. 99 e 100
c.p.c., atteso che ogni diritto, in ossequio ai principi generali in materia di tutela giurisdizionale, può essere fatto valere sia in via di azione che in via di eccezione.
4.5) Con il quinto motivo, parte appellante ha dedotto la ripetibilità ex art. 2033 c.c. della provvigione pagata in caso di negligenza del mediatore. Nella prospettazione di parte appellante, invero, tra il mediatore e le parti si instaurerebbe un contatto sociale qualificato, con conseguente applicazione delle norme in materia di contratti. Ne discenderebbe, in tesi, che l'inadempimento del mediatore agli obblighi di informazione sul medesimo gravanti darebbe luogo alla risoluzione del rapporto ex art. 1453 c.c., con conseguente diritto in capo alla controparte ad ottenere la ripetizione della prestazione eseguita (id est il pagamento della provvigione).
4.6) Con il sesto motivo, parte appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto provata la qualifica di mediatrice in seno ad CP_2 CP_2
, ancorché nessuna prova in tal senso fosse stata prodotta dall'allora convenuta,
[...]
gravata del relativo onere probatorio. L'odierna appellata, invero, si era limitata a produrre in giudizio la prova dell'iscrizione della società al ruolo dei mediatori, pagina 9 di 18 iscrizione che, tuttavia, essendo obbligatoria anche per i mandatari, non avrebbe alcun valore probatorio.
5) Si è costituita in giudizio la sig.ra in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante dell' , eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_2
dell'art. 348bis c.p.c., nonché, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito.
In particolare, parte appellata ha dedotto:
- di aver contestato, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, la mancata proposizione di una domanda risarcitoria;
- che si era sempre qualificata come agenzia di mediazione immobiliare;
CP_2
- che, infatti, il aveva contattato ed aveva trattato l'affare esclusivamente Parte_1
con l'agenzia;
- che il ruolo di mediatrice da quest'ultima svolto era stato riconosciuto dalle stesse parti del contratto di vendita in sede di rogito notarile;
- che la rinuncia ad ottenere il pagamento della provvigione dalla parte venditrice non vale di per sé a qualificare il mediatore come mandatario;
d'altronde è lo stesso art. 1755
c.c., in tema di provvigione dovuta al mediatore, a riconoscere la possibilità che le parti pattuiscano che la medesima gravi esclusivamente su una parte;
- che, quand'anche la domanda restitutoria formulata da controparte fosse riqualificabile in termini di domanda risarcitoria, ne difetterebbero i presupposti. Non sarebbe infatti imputabile all'agenzia alcuna negligenza, atteso che quest'ultima non sarebbe stata tenuta a verificare la regolarità della situazione urbanistica dell'immobile, soprattutto in considerazione del fatto che il sig. si era affidato per la verifica degli aspetti Parte_1
tecnici dell'affare ad un professionista di sua fiducia (il geometra ); Tes_2
- che, in ogni caso, l'irregolarità edilizia dell'immobile era stata sanata mediante pratica edilizia/urbanistica di accertamento conservativo ex art. 48 L.R. Liguria n. 16/2008 i cui costi erano stati integralmente sostenuti dal venditore.
pagina 10 di 18 6) Alla prima udienza del 10.4.2024, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. al 7.5.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Motivi della decisione
7) In via preliminare, deve essere considerata superata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348bis c.p.c. sollevata dalla parte appellata, avendo questa Corte, all'esito della prima udienza, dato corso ordinario al giudizio fissando udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. con assegnazione dei termini per gli atti difensivi conclusionali in vista della decisione.
8) Quanto al merito, ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare preliminarmente il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la qualificazione giuridica dell'attività svolta da Controparte_2
Congiuntamente alla trattazione di siffatta doglianza, si impone, stante la sua intrinseca connessione, anche l'esame del sesto motivo di appello: esso afferisce, infatti, alla medesima questione, ancorché sotto il diverso profilo del regime probatorio.
Nella prospettazione di parte appellante, avrebbe agito, in relazione Controparte_2
alla compravendita immobiliare per cui è causa, non in qualità di mediatrice autonoma ed imparziale, bensì come mandataria della sola parte venditrice, sicché graverebbe esclusivamente su quest'ultima l'onere di pagare la provvigione.
Tale ricostruzione è del tutto infondata.
Giova preliminarmente osservare che il mediatore si differenzia dal mandatario per il fatto di svolgere la propria attività, protesa alla conclusione dell'affare, in modo autonomo ed imparziale, senza essere legato ad una delle parti da un vincolo contrattuale;
diversamente, il mandatario agisce su incarico e nell'interesse di una sola pagina 11 di 18 delle parti, sicché potrà pretendere il pagamento della provvigione solo da chi gli ha conferito l'incarico e indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'affare. (Cfr. ex multis Cass n. 482/2019). Il diritto alla provvigione del mediatore sorge invece ex lege per effetto della sola conclusione dell'affare (ove questa sia causalmente riconducibile all'attività di mediazione), diritto che il mediatore può vantare, salvo diversa pattuizione, nei confronti di entrambe le parti.
Tanto premesso, nel caso di specie emergono plurimi elementi idonei a qualificare l'attività svolta da come attività di mediazione ex art. 1754 c.c. Controparte_2
Anzitutto, l'odierna appellata risulta essere una società di intermediazione immobiliare regolarmente iscritta all'albo dei mediatori, come risulta dalla visura prodotta in atti
(doc. 1). Né emerge che, difformemente alla propria qualificazione formale,
[...]
abbia, nel caso in esame, agito nell'esclusivo interesse della parte venditrice;
CP_2
dagli atti e documenti di causa risulta, al contrario, che l'odierna appellata abbia prestato assistenza anche alla parte acquirente – accompagnandola, nella dichiarata veste di agenzia immobiliare, nella visita dell'immobile e fungendosi da tramite per la trasmissione della proposta d'acquisto– nell'evidente esclusivo interesse alla conclusione dell'affare.
Dirimente in tal senso si rivela la circostanza, valorizzata anche dal giudice di primo grado, per cui entrambe le parti della compravendita, ivi compreso l'acquirente odierno appellante, abbiano espressamente riconosciuto, in sede di rogito notariale, di essersi
“avvalse del mediatore (cfr. doc. 1 Controparte_3
fascicolo primo grado appellante).
Vero è che nel predetto rogito si dà espressamente atto che la sola parte acquirente ha provveduto al pagamento della provvigione;
l'unilateralità dell'obbligo di corresponsione della provvigione non è tuttavia indice sintomatico dell'esistenza di un rapporto di mandato, atteso che, in ossequio al disposto di cui all'art. 1755 co. 2 – dettato proprio in tema di mediazione – le parti sono libere, nell'esercizio della loro pagina 12 di 18 autonomia privata, di convenire non solo la misura della provvigione, ma anche la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna di esse. La legittimità di una mediazione gratuita ex uno latere è stata, d'altronde, recentemente ribadita anche dalla
Suprema Corte, la quale, nell'ambito della sentenza n. 9604/2023, ha qualificato in termini di mediazione (e non di mandato) l'attività svolta dall'agenzia immobiliare, ancorché l'obbligo di pagare la provvigione fosse stato pattuito a carico del solo promissario acquirente.
9) Parimenti infondata si rivela la pretesa violazione dell'art. 2697 c.c., eccepita dall'odierno appellante con il sesto motivo di gravame.
In particolare, parte impugnante si duole che il Tribunale abbia ritenuto provata la qualifica di mediatrice in seno ad , ancorché quest'ultima, gravata del Controparte_2
relativo onere probatorio, avesse prodotto in atti la sola attestazione di iscrizione nel registro dei mediatori, di per sé insufficiente a dimostrare che la convenuta avesse effettivamente agito nel caso de quo in qualità di mediatrice e non di mandataria della parte venditrice.
Sul punto si osserva quanto segue.
Il Tribunale ha posto a fondamento del proprio convincimento non solo la visura prodotta in atti dalla convenuta attestante la sua iscrizione nell'albo dei mediatori, ma anche (e soprattutto) la dichiarazione resa delle parti in sede di rogito notarile di essersi avvalse dell'attività di mediazione di Controparte_2
A nulla rileva che siffatto documento – sulla cui idoneità probatoria la Corte ritiene di concordare con il Tribunale– sia stato prodotto in atti dall'attore e non dalla convenuta
(cioè, la parte gravata sul punto del relativo onere probatorio).
Costituisce, infatti, principio di diritto consolidato quello per cui il giudice deve basare il proprio convincimento su tutte le prove acquisite, di chiunque sia stata l'iniziativa; e quindi, senza dare rilievo al fatto che un mezzo di prova sia stato offerto dalla parte gravata dall'onere probatorio ovvero dall'altra (Cfr. SSUU n. 28498/2005). pagina 13 di 18 Alla luce delle suesposte considerazioni, merita condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, qualificata l'attività svolta da in Controparte_2
termini di mediazione immobiliare ed accertato l'obbligo del pagamento della relativa provvigione in seno all'attore acquirente, ha disatteso la domanda ex art. 2033 c.c. da quest'ultimo proposta.
Invero, il pagamento dell'importo di euro 13.908,00 effettuato dall'odierno appellante in favore trova giustificazione nell'obbligo di pagamento della Controparte_2
provvigione previsto ex lege in conseguenza della conclusione dell'affare (e pattuito convenzionalmente a carico esclusivo del compratore), sicché il medesimo non può considerarsi indebito, come tale suscettibile di ripetizione.
10) Parimenti deve essere confermato il capo di sentenza con il quale il Tribunale, premesso che la violazione degli obblighi informativi gravanti sul mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c. determina l'insorgere di una responsabilità risarcitoria, ha rigettato le pretese attoree sul presupposto che il sig. non avesse formulato alcuna Parte_1
domanda in tal senso.
Sul punto l'odierno appellante ha formulato due censure, oggetto del primo e del terzo motivo di gravame che verranno pertanto esaminati congiuntamente.
10.1) In particolare, con il primo motivo di appello, l'impugnante lamenta la pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice rilevato d'ufficio la carenza di domanda risarcitoria, in assenza di qualsivoglia deduzione sul punto da parte della convenuta.
La censura è infondata e deve essere disattesa.
Anzitutto, giova osservare che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante,
, allora convenuta, aveva fin dalla comparsa di costituzione in primo Controparte_2
grado eccepito la mancata proposizione da parte dell'attore di una domanda risarcitoria
(Cfr. pag. 9 comparsa di costituzione ove si legge testualmente : “risulta altresì evidente che la domanda avversaria non sia risarcitoria, bensì meramente restitutoria della pagina 14 di 18 quota di provvigione corrisposta da controparte alla [… ] Ciò appare CP_2
infatti non solo documentale (si veda quanto già sopra esposto), bensì incontestato ed anzi chiaramente riconosciuto sia nella ricostruzione dei fatti (pur partigiana e capziosa) fatte da controparte in Atto di citazione, nonché nel tenore letterale delle domande e considerazioni in punto di diritto dell'attore medesimo.”).
In ogni caso, anche in assenza di siffatta contestazione ad opera della convenuta, il
Tribunale avrebbe potuto (e anzi dovuto) rilevare d'ufficio la mancata formulazione della domanda risarcitoria. Come noto, il giudice è tenuto al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato che vieta l'attribuzione alla parte di un bene della vita non richiesto, sicché, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, una violazione dell'art. 112 c.p.c. si sarebbe configurata proprio ove il Tribunale avesse disposto una condanna risarcitoria in danno della convenuta, in assenza della relativa domanda.
10.2) Siffatte considerazioni valgono ad escludere anche la fondatezza del connesso terzo motivo di gravame, avente ad oggetto la pretesa violazione del principio iura novit curia.
In particolare, nella prospettazione di parte appellante, il giudice – una volta individuato nella responsabilità risarcitoria il rimedio predisposto dall'ordinamento per la violazione degli obblighi informativi da parte del mediatore – avrebbe dovuto autonomamente riqualificare la domanda ripetitoria in domanda risarcitoria.
Sul punto si osserva quanto segue.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato poc'anzi menzionato – pur non impedendo una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero una differente qualificazione giuridica – preclude al giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la violazione di siffatto dovere si configura non solo quando il giudice attribuisce alla parte un bene della vita neanche virtualmente compreso pagina 15 di 18 nella domanda, ma anche quando, pur mantenendosi nell'ambito del medesimo petitum, ponga a base della decisione una diversa causa petendi. (Cfr. ex multis Cass. n.
11289/2018).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Tribunale non avrebbe potuto autonomamente riqualificare la domanda di ripetizione di indebito in domanda risarcitoria senza incorrere in una indebita alterazione degli elementi obiettivi di identificazione della domanda. La causa petendi dell'azione ex art. 2033 c.c. si identifica nel pagamento non dovuto, mentre quella della domanda risarcitoria si concreta in un fatto produttivo di danni quale conseguenza del contegno avversario.
Avendo l'allora attore preteso la restituzione della provvigione pagata perché in tesi non dovuta, una riqualificazione della domanda in termini risarcitori – in assenza dell'allegazione del pregiudizio asseritamente patito– si sarebbe risolta in una violazione dell'art. 112 c.p.c.
In ogni caso, pare anche opportuno rimarcare che l'odierna appellata ha dedotto che l'abuso edilizio, che avrebbe dato origine alla controversia, è stato sanato mediante la procedura di accertamento conservativo prevista dall' art. 48 Legge regionale Liguria 6 giugno 2008 n. 16, le cui spese sono state sopportate integralmente dalla parte venditrice. La circostanza, oltre che documentalmente provata (Cfr. docc. 15-16 e 21-25 fascicolo primo grado appellata) non è stata oggetto di contestazione da parte dall'odierno appellante.
Ne consegue che, in assenza di un pregiudizio causalmente riconducibile all'inadempimento contestato all'agenzia, la domanda risarcitoria, quand'anche ritualmente formulata, non avrebbe, comunque, potuto trovare accoglimento.
11) Quanto, infine, al tema delle possibili conseguenze scaturenti dalla violazione degli obblighi informativi gravanti sul mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c. – questione sollevata da parte appellante con il quarto e il quinto motivo di appello– si osserva quanto segue. pagina 16 di 18 L'odierno impugnante con gli esaminandi motivi deduce, in estrema sintesi, che l'inottemperanza del mediatore all'obbligo di comunicare alle parti le circostanze relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla sua conclusione, può giustificare - oltre ad una condanna risarcitoria - anche una declaratoria di risoluzione del rapporto di mediazione, con conseguente obbligo del mediatore alla restituzione della provvigione eventualmente incamerata.
Sul punto valgano le seguenti considerazioni.
Vero è che la Suprema Corte ha a più riprese affermato che, in astratto, l'inadempimento del mediatore può giustificare la tutela risolutoria, con conseguente perdita del mediatore del diritto alla provvigione (cfr. ex multis Cass n. 18515/2009); ma è altrettanto vero che l'azione di risoluzione, diversamente da quella risarcitoria, postula che l'inadempimento di una parte sia di importanza non scarsa, avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.).
Orbene, nel caso in esame deve ritenersi che l'inadempimento di , Controparte_2
quand'anche accertato, non potrebbe, comunque, considerarsi di importanza tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
Ed invero, il sig. malgrado l'assenza della certificazione attestante la Parte_1
regolarità edilizia dell'immobile, si è comunque determinato a stipulare il contratto definitivo di compravendita, così dimostrando di ritenere in ogni caso preponderante la convenienza dell'affare.
A fronte di siffatta evidenza non può escludersi il diritto del mediatore alla provvigione, essendo fuori discussione che abbia messo in relazione tra loro le Controparte_2
parti e che queste, per effetto di siffatta attività, siano addivenute alla conclusione dell'affare.
12) In definitiva, non avendo il sig. formulato alcuna domanda risarcitoria Parte_1
nei confronti dell'appellata e non sussistendo i presupposti per una declaratoria di risoluzione del rapporto di mediazione ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., la domanda di pagina 17 di 18 ripetizione della somma corrisposta dall'odierno appellante a titolo di provvigione non può trovare accoglimento.
L'appello deve, conseguentemente, essere rigettato.
13) Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM
55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
14) Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7164/2023, così provvede: Parte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 CP_1
– in proprio e quale legale rappresentante di
[...] Controparte_2
le spese del presente grado di appello, liquidate in complessivi euro
[...]
3.966,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Lorenzo Orsenigo Marianna Galioto pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3233/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gianfranco Bocellari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano, Pierlombardo n. 30, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. – in proprio e quale legale Controparte_1 C.F._2
rappresentante di (P.IVA Controparte_2
) – rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Cappa e Silvia Gussetti ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, via G. Carducci
n.11, giusta procura in atti.
APPELLATE pagina 1 di 18 OGGETTO: mediazione
CONCLUSIONI:
PER : Parte_1
“L'attore, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, insta affinché Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello Voglia, rigettata ogni avversa e contraria domanda, istanza ed eccezione, così decidere,
In via istruttoria: rinnovarsi ex art. 356 c.p.c. totalmente o parzialmente, ammettendo, in quanto occorra, prova per testi sui capitoli, già articolati in primo grado e non ammessi, che seguono:
1.“Vero che nell'avvicinarsi della data del rogito, fissata per il 2.10.2020 a Milano, la NO mi conferì incarico per raccogliere la documentazione Controparte_1
necessaria alla stipula;
2.“Vero che, in data 8.09.2020, inviai all'agenzia il mio preventivo, comprendente anche la ricerca della pratica edilizia presso il comune di Noli e la redazione della relazione di regolarità edilizia (o “stato legittimo”);
3.“Vero che la Signora affermò di non volere la documentazione di regolarità CP_1
edilizia, limitando il mio incarico all'APE ed alla variazione catastale di un accessorio;
4. “Vero che trasmettevo la mia e-mail del 2.11.2020 nonché la mia PEC 30.11.2020 di cui alla produzione rispettivamente sub 6 e 3 dall'attore, e che mi vengono esibite”;
Teste: geom. Corso Garibaldi n.189 - 18038 SAN REMO (IM), PEC: Testimone_1
Con delega al Tribunale di Imperia. Email_1
5. “Vero che, che in data 26.09.2020, presso il mio studio in Noli ed in mia presenza,
l'attore mi esibì il fascicolo consegnatogli poco prima dalla NO , in vista del rogito CP_1
del
2.10.2020”; pagina 2 di 18 6. “Vero che, nel predetto fascicolo mancava qualsiasi documentazione comunale”;
7. "Vero che lo stesso giorno ed in mia presenza, l'attore, anche su mio suggerimento, chiamò al telefono la NO per interpellarla sulla regolarità Controparte_1
urbanistica dell'appartamento”;
8. "Vero che la Signora in un primo momento, irrigidita, rifiutò, e l'attore CP_1
dovette insistere facendo presente che, altrimenti, non avrebbe potuto iniziare le opere necessarie;
9. "Vero che, in una seconda telefonata di poco successiva, la Signora affermò CP_1
anche che avrebbe immediatamente incaricato il geometra per Testimone_1
acquisire la relativa documentazione presso il Comune”;
10.“Vero che la Signora affermò che sarebbero occorsi oltre 30 gg. per CP_1
ricevere quanto richiesto”;
11. “Vero che la Signora affermò che il certificato avrebbe comunque attestato CP_1
la regolarità dell'immobile”;
12. “Vero che per il motivo di cui sopra la Signora dichiarò che non occorreva CP_1
rimandare il rogito;
13. “Vero che, successivamente ai fatti per cui è causa, la NO mi conferiva CP_1
l'incarico professionale di verificare e certificare la conformità urbanistica di altro appartamento, della stessa proprietà, sito nel medesimo condominio al piano quarto, per la cui vendita era stata incaricata dal ”. Parte_2
Teste: Geom. Via Colombo 97, 17026, Noli, PEC Tes_2
Con delega al Tribunale di Savona. Email_2
Principalmente e nel merito: in totale o parziale riforma della sentenza n. 7164 impugnata condannare le appellate alla ripetizione della somma di € 13.908,00=
(tredicimilanovecentotto/00), o comunque della somma ritenuta di giustizia, percepita a titolo di emolumento e/o provvigione, per le ragioni esposte in narrativa, aumentata secondo l'indice di svalutazione monetaria ISTAT e degli interessi legali. pagina 3 di 18 In ogni caso: condannare le convenute al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore dello scrivente difensore distrattario nonché la rifusione delle competenze già corrisposte alla controparte, pari all'importo liquidato in primo grado, in € 6.182,29=.
Con riconoscimento della maggiorazione prevista ai sensi del D.M. n. 110 del 7 agosto
2023.”
PER VICENZA TRIDENTE e Controparte_2
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis,
- IN PRELIMINARE e/o PREGIUDIZIALE: anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
348 bis C.p.c., dichiarare inammissibile, improcedibile e/o manifestamente infondato
l'appello proposto dall'appellante , nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , con l'Atto di citazione in appello datato 21-11-2023 CodiceFiscale_3
introduttivo del presente procedimento d'appello, per i motivi esposti dalle appellate nella propria già depositata Comparsa di costituzione e risposta datata 19 gennaio
2024;
- NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: comunque respingere in quanto infondato nel merito l'appello proposto dal predetto appellante con l'Atto di Parte_1
citazione in appello datato 21-11-2023, per i motivi esposti dalle appellate nella propria
Comparsa di costituzione e risposta datata 19 gennaio 2024 sopra citata, del pari nel merito in ogni caso confermando in ogni sua parte l'impugnata Sentenza n. 7164 pronunciata il 15.09.2023 e pubblicata il 20.9.2023 del Tribunale civile monocratico di
Milano, resa a decisione del procedimento civile rubricato al R.G. n. 12989/2021;
- NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nella sola denegata ipotesi di mancata conferma della predetta Sentenza n. 7164 del 15.09.23 e pubblicata il 20.9.2023 del
Tribunale civile monocratico di Milano ex adverso impugnata, le odierne appellate ripropongono e ribadiscono integralmente le domande, istanze eccezioni e conclusioni pagina 4 di 18 tutte già proposte in primo grado come precisate e richiamate nella propria Comparsa conclusionale 11-05-2023 depositata in prime cure, occorrendo per ottenere eventuale riesame delle stesse e non incorrere in acquiescenza ai sensi e per gli effetti dell'art.
346 c.p.c., come già esposto dalle appellate nella propria già depositata Comparsa di costituzione e risposta datata 19 gennaio 2024;
- IN OGNI CASO: Con vittoria a favore delle appellate suddette delle competenze, onorari e spese del presente giudizio d'appello, oltre rimborso spese generali 15% ex
D.M. Giustizia 55/2014 e ss.mm.ii., oltre IVA e CPA come per legge ove dovute, oltre che con vittoria delle competenze e spese di lite del primo grado del giudizio, anche come già liquidate nell'impugnata Sentenza di primo grado del Tribunale civile di
Milano, nella misura di legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 7164/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano con la quale è stata respinta la domanda, da esso proposta, di condanna della sig.ra in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1
dell'agenzia immobiliare , alla restituzione della somma di euro Controparte_2
13.908,00, da questa percepita a titolo di provvigione ex art. 1755 c.c., per inadempimento di detta convenuta agli obblighi informativi previsti dall'art. 1759 c.c.
Vicende processuali
1) Il sig. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la Parte_1
sig.ra in proprio e quale legale rappresentante dell'agenzia Controparte_1
immobiliare , esponendo in fatto: Controparte_2
pagina 5 di 18 - di aver acquistato, in data 2.10.2020, dal sig. un Persona_1
appartamento sito in Noli al prezzo di euro 380.000,00;
- di aver corrisposto, per tale compravendita, alla NO , a titolo di Controparte_1
provvigione, la somma di euro 13.908,00 tramite assegno bancario non trasferibile;
- che il sig. – accortosi poco prima del rogito dell'assenza, tra la Parte_1
documentazione consegnatagli, della certificazione di regolarità edilizia – aveva contatto la mediatrice, la quale lo aveva rassicurato in ordine all'assenza di vizi;
- che la mediatrice aveva comunque conferito incarico ad un proprio tecnico per reperire la documentazione mancante presso il Comune di Noli, senza tuttavia rinviare la data fissata per il rogito;
- che una volta stipulato il contratto definitivo di compravendita, il Comune dava seguito alla richiesta di accesso agli atti, trasmettendo la planimetria dell'immobile dalla quale emergeva un'irregolarità edilizia: l'immobile risultava, infatti, catastalmente comprensivo anche di un'ulteriore porzione la cui proprietà era stata, invero, già ceduta a terzi decenni prima. Il frazionamento dell'immobile era infatti avvenuto abusivamente, senza previa autorizzazione del Comune, al quale lo scorporo non era mai stato segnalato;
- che, conseguentemente, il contratto di compravendita doveva considerarsi nullo per violazione di legge o comunque risolvibile per inadempimento, avendo il compratore consegnato un bene affetto da vizi tali da renderlo del tutto inidoneo ad assolvere la funzione economico-sociale cui era preordinato (cd. vendita aliud pro alio);
- che anche la mediatrice si era resa inadempiente agli obblighi di diligenza sulla medesima gravante, avendo omesso di fornire alla parte acquirente le dovute informazioni sulla regolarità urbanistica dell'immobile;
- che, in ogni caso, la convenuta non avrebbe avuto diritto ad ottenere la provvigione dal sig. avendo agito in qualità di mandataria del solo venditore. Parte_1
pagina 6 di 18 Concludeva, dunque, domandando la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 13.908,00 percepita a titolo di provvigione.
2) Si costituiva la sig.ra in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1
dell , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità delle domande Controparte_2
attoree per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Quanto al merito, deduceva:
- che dal rogito risultava espressamente che la sig.ra avesse agito non già come CP_1
mandataria del venditore, bensì in qualità di mediatrice ex art. 1754 c.c.;
- che, infatti. sig. aveva contrattato le condizioni per l'acquisto Parte_1
dell'immobile direttamente con l'agenzia;
- che l'agenzia immobiliare non era tenuta ad effettuare le verifiche tecnico-urbanistiche, sicché alcuna responsabilità era configurabile in seno ad;
Controparte_2
- che non era ravvisabile alcuna violazione di legge idonea a giustificare la nullità del contratto e che, in ogni caso, legittimato passivo di una siffatta azione di nullità sarebbe stato esclusivamente il venditore.
3) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7164/2023, rigettava integralmente le domande attoree, condannando, per l'effetto, il sig. al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno del proprio convincimento:
- dal rogito notarile e dalla visura della società emergeva che avesse CP_2 CP_2
agito non in qualità di mandataria del venditore, ma come mediatrice autonoma ed imparziale nell'ambito di una mediazione tipica bilaterale;
- conseguentemente, gravava su entrambe le parti (compreso l'acquirente) l'obbligo di corrispondere la provvigione, sicché il pagamento effettuato dal sig. in Parte_1
favore della convenuta risultava assistito da idonea causa giustificatrice. Di qui l'infondatezza della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. formulata da parte attrice;
pagina 7 di 18 - né poteva assumere rilievo ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione la dedotta negligenza della mediatrice. La violazione da parte del mediatore dell'obbligo di comunicare alle parti le circostanze idonee ad influire sulla conclusione dell'affare, quand'anche accertata, avrebbe potuto dar luogo esclusivamente ad una responsabilità risarcitoria. Parte attrice, tuttavia, non aveva formulato alcuna domanda di risarcimento del danno, ma solo una domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.;
- non potevano parimenti trovare accoglimento le censure relative alla validità del contratto di compravendita per carenza di legittimazione passiva della convenuta: le relative azioni dovevano, infatti, essere proposte nei confronti del venditore.
4) Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame il sig. Parte_1
articolando sei motivi di appello che possono essere così sintetizzati.
4.1) Con il primo motivo, parte appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale non si sarebbe pronunciato, nel merito, sulla dedotta negligenza della mediatrice stante la mancata proposizione di una domanda risarcitoria, ancorché la convenuta nulla avesse dedotto sul punto. Nella prospettazione di parte appellante, dal momento che la parte interessata a far valere l'assenza della domanda risarcitoria (id est la mediatrice convenuta) nulla aveva eccepito sul punto, il giudice non avrebbe potuto rilevare siffatta carenza d'ufficio.
4.2) Con il secondo motivo, parte appellante si è lamentata che il Tribunale abbia qualificato l'allora convenuta quale mediatrice e non già come mandataria del venditore.
Tale ultima qualifica emergerebbe, in tesi, dalla circostanza – riportata in sede di atto notarile– per cui l'agenzia aveva rinunciato alla provvigione da parte del venditore. Ciò sarebbe stato sintomatico, nella prospettazione di parte appellante, dell'avvenuta conclusione tra il venditore e l'agenzia di un contratto di mandato (gratuito per il primo) in forza del quale il venditore si sarebbe assicurato i servizi del mediatore senza pagare la provvigione, a fronte della concessione all'agenzia del diritto di trattare l'affare in esclusiva. pagina 8 di 18 4.3) Con il terzo motivo, parte appellante ha eccepito la violazione dell'art. 113 co. 1
c.p.c. Nella prospettazione di parte appellante, invero, il giudice di prime cure avrebbe potuto (e dovuto), in applicazione del principio iura novit curia, riqualificare la domanda ripetitoria in termini di domanda risarcitoria e, conseguentemente, accogliere le pretese attoree.
4.4) Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la negligenza del mediatore potesse giustificare un'azione di ripetizione della provvigione pagata. In particolare, l'impugnante ha censurato il capo di sentenza in cui il giudice, in via di obiter dictum, ha affermato che, a fronte di una negligenza del mediatore, il mancato pagamento della provvigione potrebbe, al più, essere fatto valere in via di eccezione ex art. 1460 c.c. Tale statuizione, nella prospettazione di parte appellante,concreterebbe una violazione degli artt. 99 e 100
c.p.c., atteso che ogni diritto, in ossequio ai principi generali in materia di tutela giurisdizionale, può essere fatto valere sia in via di azione che in via di eccezione.
4.5) Con il quinto motivo, parte appellante ha dedotto la ripetibilità ex art. 2033 c.c. della provvigione pagata in caso di negligenza del mediatore. Nella prospettazione di parte appellante, invero, tra il mediatore e le parti si instaurerebbe un contatto sociale qualificato, con conseguente applicazione delle norme in materia di contratti. Ne discenderebbe, in tesi, che l'inadempimento del mediatore agli obblighi di informazione sul medesimo gravanti darebbe luogo alla risoluzione del rapporto ex art. 1453 c.c., con conseguente diritto in capo alla controparte ad ottenere la ripetizione della prestazione eseguita (id est il pagamento della provvigione).
4.6) Con il sesto motivo, parte appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto provata la qualifica di mediatrice in seno ad CP_2 CP_2
, ancorché nessuna prova in tal senso fosse stata prodotta dall'allora convenuta,
[...]
gravata del relativo onere probatorio. L'odierna appellata, invero, si era limitata a produrre in giudizio la prova dell'iscrizione della società al ruolo dei mediatori, pagina 9 di 18 iscrizione che, tuttavia, essendo obbligatoria anche per i mandatari, non avrebbe alcun valore probatorio.
5) Si è costituita in giudizio la sig.ra in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante dell' , eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_2
dell'art. 348bis c.p.c., nonché, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito.
In particolare, parte appellata ha dedotto:
- di aver contestato, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, la mancata proposizione di una domanda risarcitoria;
- che si era sempre qualificata come agenzia di mediazione immobiliare;
CP_2
- che, infatti, il aveva contattato ed aveva trattato l'affare esclusivamente Parte_1
con l'agenzia;
- che il ruolo di mediatrice da quest'ultima svolto era stato riconosciuto dalle stesse parti del contratto di vendita in sede di rogito notarile;
- che la rinuncia ad ottenere il pagamento della provvigione dalla parte venditrice non vale di per sé a qualificare il mediatore come mandatario;
d'altronde è lo stesso art. 1755
c.c., in tema di provvigione dovuta al mediatore, a riconoscere la possibilità che le parti pattuiscano che la medesima gravi esclusivamente su una parte;
- che, quand'anche la domanda restitutoria formulata da controparte fosse riqualificabile in termini di domanda risarcitoria, ne difetterebbero i presupposti. Non sarebbe infatti imputabile all'agenzia alcuna negligenza, atteso che quest'ultima non sarebbe stata tenuta a verificare la regolarità della situazione urbanistica dell'immobile, soprattutto in considerazione del fatto che il sig. si era affidato per la verifica degli aspetti Parte_1
tecnici dell'affare ad un professionista di sua fiducia (il geometra ); Tes_2
- che, in ogni caso, l'irregolarità edilizia dell'immobile era stata sanata mediante pratica edilizia/urbanistica di accertamento conservativo ex art. 48 L.R. Liguria n. 16/2008 i cui costi erano stati integralmente sostenuti dal venditore.
pagina 10 di 18 6) Alla prima udienza del 10.4.2024, il consigliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. al 7.5.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Motivi della decisione
7) In via preliminare, deve essere considerata superata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348bis c.p.c. sollevata dalla parte appellata, avendo questa Corte, all'esito della prima udienza, dato corso ordinario al giudizio fissando udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. con assegnazione dei termini per gli atti difensivi conclusionali in vista della decisione.
8) Quanto al merito, ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare preliminarmente il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la qualificazione giuridica dell'attività svolta da Controparte_2
Congiuntamente alla trattazione di siffatta doglianza, si impone, stante la sua intrinseca connessione, anche l'esame del sesto motivo di appello: esso afferisce, infatti, alla medesima questione, ancorché sotto il diverso profilo del regime probatorio.
Nella prospettazione di parte appellante, avrebbe agito, in relazione Controparte_2
alla compravendita immobiliare per cui è causa, non in qualità di mediatrice autonoma ed imparziale, bensì come mandataria della sola parte venditrice, sicché graverebbe esclusivamente su quest'ultima l'onere di pagare la provvigione.
Tale ricostruzione è del tutto infondata.
Giova preliminarmente osservare che il mediatore si differenzia dal mandatario per il fatto di svolgere la propria attività, protesa alla conclusione dell'affare, in modo autonomo ed imparziale, senza essere legato ad una delle parti da un vincolo contrattuale;
diversamente, il mandatario agisce su incarico e nell'interesse di una sola pagina 11 di 18 delle parti, sicché potrà pretendere il pagamento della provvigione solo da chi gli ha conferito l'incarico e indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'affare. (Cfr. ex multis Cass n. 482/2019). Il diritto alla provvigione del mediatore sorge invece ex lege per effetto della sola conclusione dell'affare (ove questa sia causalmente riconducibile all'attività di mediazione), diritto che il mediatore può vantare, salvo diversa pattuizione, nei confronti di entrambe le parti.
Tanto premesso, nel caso di specie emergono plurimi elementi idonei a qualificare l'attività svolta da come attività di mediazione ex art. 1754 c.c. Controparte_2
Anzitutto, l'odierna appellata risulta essere una società di intermediazione immobiliare regolarmente iscritta all'albo dei mediatori, come risulta dalla visura prodotta in atti
(doc. 1). Né emerge che, difformemente alla propria qualificazione formale,
[...]
abbia, nel caso in esame, agito nell'esclusivo interesse della parte venditrice;
CP_2
dagli atti e documenti di causa risulta, al contrario, che l'odierna appellata abbia prestato assistenza anche alla parte acquirente – accompagnandola, nella dichiarata veste di agenzia immobiliare, nella visita dell'immobile e fungendosi da tramite per la trasmissione della proposta d'acquisto– nell'evidente esclusivo interesse alla conclusione dell'affare.
Dirimente in tal senso si rivela la circostanza, valorizzata anche dal giudice di primo grado, per cui entrambe le parti della compravendita, ivi compreso l'acquirente odierno appellante, abbiano espressamente riconosciuto, in sede di rogito notariale, di essersi
“avvalse del mediatore (cfr. doc. 1 Controparte_3
fascicolo primo grado appellante).
Vero è che nel predetto rogito si dà espressamente atto che la sola parte acquirente ha provveduto al pagamento della provvigione;
l'unilateralità dell'obbligo di corresponsione della provvigione non è tuttavia indice sintomatico dell'esistenza di un rapporto di mandato, atteso che, in ossequio al disposto di cui all'art. 1755 co. 2 – dettato proprio in tema di mediazione – le parti sono libere, nell'esercizio della loro pagina 12 di 18 autonomia privata, di convenire non solo la misura della provvigione, ma anche la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna di esse. La legittimità di una mediazione gratuita ex uno latere è stata, d'altronde, recentemente ribadita anche dalla
Suprema Corte, la quale, nell'ambito della sentenza n. 9604/2023, ha qualificato in termini di mediazione (e non di mandato) l'attività svolta dall'agenzia immobiliare, ancorché l'obbligo di pagare la provvigione fosse stato pattuito a carico del solo promissario acquirente.
9) Parimenti infondata si rivela la pretesa violazione dell'art. 2697 c.c., eccepita dall'odierno appellante con il sesto motivo di gravame.
In particolare, parte impugnante si duole che il Tribunale abbia ritenuto provata la qualifica di mediatrice in seno ad , ancorché quest'ultima, gravata del Controparte_2
relativo onere probatorio, avesse prodotto in atti la sola attestazione di iscrizione nel registro dei mediatori, di per sé insufficiente a dimostrare che la convenuta avesse effettivamente agito nel caso de quo in qualità di mediatrice e non di mandataria della parte venditrice.
Sul punto si osserva quanto segue.
Il Tribunale ha posto a fondamento del proprio convincimento non solo la visura prodotta in atti dalla convenuta attestante la sua iscrizione nell'albo dei mediatori, ma anche (e soprattutto) la dichiarazione resa delle parti in sede di rogito notarile di essersi avvalse dell'attività di mediazione di Controparte_2
A nulla rileva che siffatto documento – sulla cui idoneità probatoria la Corte ritiene di concordare con il Tribunale– sia stato prodotto in atti dall'attore e non dalla convenuta
(cioè, la parte gravata sul punto del relativo onere probatorio).
Costituisce, infatti, principio di diritto consolidato quello per cui il giudice deve basare il proprio convincimento su tutte le prove acquisite, di chiunque sia stata l'iniziativa; e quindi, senza dare rilievo al fatto che un mezzo di prova sia stato offerto dalla parte gravata dall'onere probatorio ovvero dall'altra (Cfr. SSUU n. 28498/2005). pagina 13 di 18 Alla luce delle suesposte considerazioni, merita condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, qualificata l'attività svolta da in Controparte_2
termini di mediazione immobiliare ed accertato l'obbligo del pagamento della relativa provvigione in seno all'attore acquirente, ha disatteso la domanda ex art. 2033 c.c. da quest'ultimo proposta.
Invero, il pagamento dell'importo di euro 13.908,00 effettuato dall'odierno appellante in favore trova giustificazione nell'obbligo di pagamento della Controparte_2
provvigione previsto ex lege in conseguenza della conclusione dell'affare (e pattuito convenzionalmente a carico esclusivo del compratore), sicché il medesimo non può considerarsi indebito, come tale suscettibile di ripetizione.
10) Parimenti deve essere confermato il capo di sentenza con il quale il Tribunale, premesso che la violazione degli obblighi informativi gravanti sul mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c. determina l'insorgere di una responsabilità risarcitoria, ha rigettato le pretese attoree sul presupposto che il sig. non avesse formulato alcuna Parte_1
domanda in tal senso.
Sul punto l'odierno appellante ha formulato due censure, oggetto del primo e del terzo motivo di gravame che verranno pertanto esaminati congiuntamente.
10.1) In particolare, con il primo motivo di appello, l'impugnante lamenta la pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice rilevato d'ufficio la carenza di domanda risarcitoria, in assenza di qualsivoglia deduzione sul punto da parte della convenuta.
La censura è infondata e deve essere disattesa.
Anzitutto, giova osservare che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante,
, allora convenuta, aveva fin dalla comparsa di costituzione in primo Controparte_2
grado eccepito la mancata proposizione da parte dell'attore di una domanda risarcitoria
(Cfr. pag. 9 comparsa di costituzione ove si legge testualmente : “risulta altresì evidente che la domanda avversaria non sia risarcitoria, bensì meramente restitutoria della pagina 14 di 18 quota di provvigione corrisposta da controparte alla [… ] Ciò appare CP_2
infatti non solo documentale (si veda quanto già sopra esposto), bensì incontestato ed anzi chiaramente riconosciuto sia nella ricostruzione dei fatti (pur partigiana e capziosa) fatte da controparte in Atto di citazione, nonché nel tenore letterale delle domande e considerazioni in punto di diritto dell'attore medesimo.”).
In ogni caso, anche in assenza di siffatta contestazione ad opera della convenuta, il
Tribunale avrebbe potuto (e anzi dovuto) rilevare d'ufficio la mancata formulazione della domanda risarcitoria. Come noto, il giudice è tenuto al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato che vieta l'attribuzione alla parte di un bene della vita non richiesto, sicché, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, una violazione dell'art. 112 c.p.c. si sarebbe configurata proprio ove il Tribunale avesse disposto una condanna risarcitoria in danno della convenuta, in assenza della relativa domanda.
10.2) Siffatte considerazioni valgono ad escludere anche la fondatezza del connesso terzo motivo di gravame, avente ad oggetto la pretesa violazione del principio iura novit curia.
In particolare, nella prospettazione di parte appellante, il giudice – una volta individuato nella responsabilità risarcitoria il rimedio predisposto dall'ordinamento per la violazione degli obblighi informativi da parte del mediatore – avrebbe dovuto autonomamente riqualificare la domanda ripetitoria in domanda risarcitoria.
Sul punto si osserva quanto segue.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato poc'anzi menzionato – pur non impedendo una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero una differente qualificazione giuridica – preclude al giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la violazione di siffatto dovere si configura non solo quando il giudice attribuisce alla parte un bene della vita neanche virtualmente compreso pagina 15 di 18 nella domanda, ma anche quando, pur mantenendosi nell'ambito del medesimo petitum, ponga a base della decisione una diversa causa petendi. (Cfr. ex multis Cass. n.
11289/2018).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Tribunale non avrebbe potuto autonomamente riqualificare la domanda di ripetizione di indebito in domanda risarcitoria senza incorrere in una indebita alterazione degli elementi obiettivi di identificazione della domanda. La causa petendi dell'azione ex art. 2033 c.c. si identifica nel pagamento non dovuto, mentre quella della domanda risarcitoria si concreta in un fatto produttivo di danni quale conseguenza del contegno avversario.
Avendo l'allora attore preteso la restituzione della provvigione pagata perché in tesi non dovuta, una riqualificazione della domanda in termini risarcitori – in assenza dell'allegazione del pregiudizio asseritamente patito– si sarebbe risolta in una violazione dell'art. 112 c.p.c.
In ogni caso, pare anche opportuno rimarcare che l'odierna appellata ha dedotto che l'abuso edilizio, che avrebbe dato origine alla controversia, è stato sanato mediante la procedura di accertamento conservativo prevista dall' art. 48 Legge regionale Liguria 6 giugno 2008 n. 16, le cui spese sono state sopportate integralmente dalla parte venditrice. La circostanza, oltre che documentalmente provata (Cfr. docc. 15-16 e 21-25 fascicolo primo grado appellata) non è stata oggetto di contestazione da parte dall'odierno appellante.
Ne consegue che, in assenza di un pregiudizio causalmente riconducibile all'inadempimento contestato all'agenzia, la domanda risarcitoria, quand'anche ritualmente formulata, non avrebbe, comunque, potuto trovare accoglimento.
11) Quanto, infine, al tema delle possibili conseguenze scaturenti dalla violazione degli obblighi informativi gravanti sul mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c. – questione sollevata da parte appellante con il quarto e il quinto motivo di appello– si osserva quanto segue. pagina 16 di 18 L'odierno impugnante con gli esaminandi motivi deduce, in estrema sintesi, che l'inottemperanza del mediatore all'obbligo di comunicare alle parti le circostanze relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla sua conclusione, può giustificare - oltre ad una condanna risarcitoria - anche una declaratoria di risoluzione del rapporto di mediazione, con conseguente obbligo del mediatore alla restituzione della provvigione eventualmente incamerata.
Sul punto valgano le seguenti considerazioni.
Vero è che la Suprema Corte ha a più riprese affermato che, in astratto, l'inadempimento del mediatore può giustificare la tutela risolutoria, con conseguente perdita del mediatore del diritto alla provvigione (cfr. ex multis Cass n. 18515/2009); ma è altrettanto vero che l'azione di risoluzione, diversamente da quella risarcitoria, postula che l'inadempimento di una parte sia di importanza non scarsa, avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.).
Orbene, nel caso in esame deve ritenersi che l'inadempimento di , Controparte_2
quand'anche accertato, non potrebbe, comunque, considerarsi di importanza tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
Ed invero, il sig. malgrado l'assenza della certificazione attestante la Parte_1
regolarità edilizia dell'immobile, si è comunque determinato a stipulare il contratto definitivo di compravendita, così dimostrando di ritenere in ogni caso preponderante la convenienza dell'affare.
A fronte di siffatta evidenza non può escludersi il diritto del mediatore alla provvigione, essendo fuori discussione che abbia messo in relazione tra loro le Controparte_2
parti e che queste, per effetto di siffatta attività, siano addivenute alla conclusione dell'affare.
12) In definitiva, non avendo il sig. formulato alcuna domanda risarcitoria Parte_1
nei confronti dell'appellata e non sussistendo i presupposti per una declaratoria di risoluzione del rapporto di mediazione ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., la domanda di pagina 17 di 18 ripetizione della somma corrisposta dall'odierno appellante a titolo di provvigione non può trovare accoglimento.
L'appello deve, conseguentemente, essere rigettato.
13) Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM
55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
14) Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7164/2023, così provvede: Parte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 CP_1
– in proprio e quale legale rappresentante di
[...] Controparte_2
le spese del presente grado di appello, liquidate in complessivi euro
[...]
3.966,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Lorenzo Orsenigo Marianna Galioto pagina 18 di 18