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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 7549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7549 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5047 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello, risarcimento danni vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Franco F. Grieco, presso il cui studio sito in Quarto (NA) alla Via Pietra Bianca n. 42 ha eletto domicilio;
- APPELLANTE -
E
, C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luca Gili e Patrizia Lauretta, presso il cui studio sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Aielli n. 105 ha eletto domicilio;
- APPELLANTE INCIDENTALE –
NONCHÉ
C.F. - P.IVA, società cui l' Controparte_2 P.IVA_1 [...]
- rappresentanza generale per l'Italia – con atto del 25.09.2019 ha Controparte_3 trasferito il proprio portafoglio assicurativo danni con efficacia a decorrere dal
01.10.2019, in persona del procuratore speciale , munita degli Controparte_4 occorrenti poteri giusta procura a rogito del Notaio di Milano del Persona_1
28.2.2020, rep. n. 9365, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuliano
Floris, presso il cui studio in Caserta al corso Trieste n. 55 ha eletto domicilio;
- APPELLATA -
E
, C.F. ; Controparte_5 C.F._3
- APPELLATO contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 20 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio, tempestivamente notificato in data 22/02/2022, ha interposto gravame avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli n. 22934/2021, depositata in Cancelleria il 28/07/2021, nei giudizi riuniti iscritti al n. 45163/17 R.G.A.C. ed al n. 72577/17 R.G.A.C., non notificata alle controparti processuali, con la quale erano state respinte le domande di risarcimento del danno avanzate in primo grado, con due autonomi giudizi poi riuniti, da e da Controparte_1 Parte_1
In primo grado gli appellanti avevano richiesto, ciascuno per il proprio titolo, il risarcimento dei danni subiti dalle proprie autovetture in conseguenza di un incidente stradale verificatosi il 14.09.2016, verso le ore 12.00 circa, a Quarto (NA) sulla Via Gramsci, esponendo che il conducente dell'autovettura Opel Meriva targata DG 644 TD, di proprietà di e garantita per la r.c.a. dalla Controparte_5 compagnia aveva causato l'incidente per Controparte_6 aver colliso, in uscita da un parcheggio lungo il margine della strada, l'autovettura
Mercedes Classe A targata FB 999 AE di proprietà di la quale, a causa Parte_1 dell'urto subito, era andata a scontrarsi con l'autovettura Fiat Multipla targata DH
080 FT di proprietà di , in sosta sul margine opposto della Controparte_1 strada.
Con l'appello principale ha lamentato l'erronea valutazione delle Parte_1 risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace di Napoli, giacché i testimoni escussi avevano riferito una dinamica del tutto coerente con le allegazioni dell'atto di citazione, senza che fossero emersi elementi per ritenere quanto da loro riferito non attendibile. Ad avviso dell'appellante vi era perciò stata una erronea e confusionaria valutazione delle prove testimoniali.
2 Ha, quindi, concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la compagnia di assicurazione appellata fosse condannata all'integrale risarcimento del danno da lui subito, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con appello incidentale, spiegato nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 19/07/2022 (più di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione e fissazione, fissata nell'atto di appello in data 16/09/2022), si è costituita in giudizio , chiedendo Controparte_1 anche lei la riforma della sentenza appellata e l'integrale risarcimento del danno subito, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è infine costituita la compagnia di assicurazione appellata eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché contestando nel merito la fondatezza dell'appello, assumendo che il giudice di primo grado aveva correttamente deciso nonché fatto buon governo di tutte le risultanze istruttorie.
Autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado mediante il deposito di copie digitali degli atti di parte e dei verbali di causa, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ed in data 20.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da
[...]
dopo lo spirare del termine semestrale per proporre Controparte_1 impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Invero l'art. 334 c.p.c. consente l'appello incidentale tardivo nei confronti di quelle sole parti nei cui confronti occorra integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331
c.p.c., ovvero nel solo caso di cause inscindibili.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, invece, nel caso, come quello di specie, in cui siano riunite due autonome domande proposte da due distinti soggetti nei confronti delle medesime parti convenute, non si verifica un caso di cause inscindibili e ciascun giudizio, pur deciso con un'unica sentenza, conserva la sua autonomia, sicché ove la parte sia soccombente in una delle due cause riunite, la proposizione dell'appello da parte dell'altra parte istante, non rivolto nei suoi confronti, non la rimette in termini per la contestazione del rigetto della sua domanda (cfr. Cass. civ., sent. n. 10263 del 18.05.2016 secondo cui: “in presenza di cause scindibili (nella specie, una domanda principale di accertamento di servitù e, a
3 seguito di chiamata in causa per garanzia, una domanda subordinata di rivalsa contro il terzo, fondata su titoli e rapporti diversi) è inammissibile
l'appello incidentale tardivo proposto dal convenuto contro il quale non sia stata proposta impugnazione e che abbia ricevuto la notifica degli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c.”;
Cass. civ., sent n. 26164 del 17.11.2020 secondo cui: “la parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.”; in termini Cass. civ., sent. n. 7700 del 21.03.2024).
Ne consegue che, nel caso in cui la parte istante in uno dei due giudizi riuniti non abbia proposto autonomo appello nel termine di decadenza di cui all'art. 327
c.p.c., trattandosi di statuizioni autonome ed interdipendenti l'una dall'altra, si deve ritenersi formato giudicato interno relativamente alla statuizione di rigetto della sua domanda.
“L'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause ab origine scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, secondo cui
l'impugnazione promossa dal convenuto soccombente verso l'unico attore vittorioso, pur notificata ex art. 332 c.p.c. anche all'altro, non legittimava quest'ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancando un interesse paritario tra le due parti appellate)” (cfr. Cass. civ., ord. n. 5290 del
28.02.2025).
L'appello incidentale tardivo, al più, per poter essere ritenuto validamente proposto, avrebbe dovuto essere rivolto contro l'appellante principale, non già, come nel caso in esame, contro le parti convenute in giudizio da detta parte, con inammissibile ampliamento dell'oggetto del giudizio di appello (cfr. Cass. civ., ord. n. 5989 del 04.03.2020, secondo cui: “nelle cause scindibili o indipendenti,
4 l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno”).
Per le predette ragioni l'appello incidentale proposto da Controparte_1 deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto.
3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale formulata dalla compagnia di assicurazione appellata è infondata e non merita accoglimento.
L'art. 342 c.p.c., nell'attuale formulazione, introdotta dall'art. 54, I comma, del d.l.
83/2012, convertito in legge 134/2012, richiede l'indicazione delle parti della sentenza che si è inteso appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Come di recente rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, non necessariamente l'atto di appello deve contenere l'indicazione della statuizione che il giudice di appello dovrebbe adottare, con formulazione di un “progetto alternativo di sentenza”, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza appellata o di parti di essa (cfr. Cass. civ., ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Affinché un atto di appello possa essere dichiarato ammissibile, infatti, occorre che siano intellegibili - come nel caso di specie è avvenuto - i motivi di doglianza ed i punti della sentenza appellata di cui si chiede la riforma, con specifica indicazione delle norme giuridiche che si assumono violate e della loro incidenza sulla decisione, oppure con specifica indicazione della erronea ricostruzione dei fatti di causa e della diversa ricostruzione degli stessi la quale, ad avviso dell'appellante, dovrebbe essere desunta dal materiale probatorio acquisito al processo.
Tale interpretazione della domanda si pone in linea con la finalità del processo, teso ad una pronuncia di merito e non già di mero rito (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n.
26242 del 12.12.2014), e con la strumentalità delle norme processuali rispetto alla
“giustizia della decisione”, senza che le stesse possano essere ritenute “il fine stesso del processo” (cfr. Cass. civ., ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Nella fattispecie l'appellante principale ha espressamente indicato le ragioni per la quali ha ritenuto errata la motivazione fondante la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria da lui proposta, indicando le ragioni per le quali le
5 deposizioni dei testimoni ascoltati in primo grado dovevano ritenersi attendibili e, quindi, provato quanto dedotto nell'atto di citazione.
Alla luce di quanto esposto, va quindi affermata l'ammissibilità dell'appello principale proposto, con il quale non solo sono state mosse specifiche censure avverso le motivazioni articolate dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione, ma è, altresì, stata enunciata la differente decisione ed i differenti criteri di interpretazione dei fatti e delle risultanze istruttorie che il
Giudice di Pace avrebbe dovuto applicare.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
è assorbita dalla pronuncia della presente sentenza.
4. Nel merito l'appello principale è fondato e merita parziale accoglimento per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Il Giudice di Pace di Napoli ha fondato la propria statuizione di rigetto della domanda risarcitoria sul mancato accertamento del fatto storico determinato dalla mancanza di prove documentali, quali documentazione fotografica, raffigurante il luogo dell'incidente, la quale costituisse elemento di riscontro di quanto riferito dai testimoni, e dalla scarsa attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni degli attori nei giudizi riuniti, a suo avviso lacunose, pur avendo
“pedissequamente confermato le circostanze dedotte in citazione”, poiché nessuno dei due aveva precisato il punto esatto della strada nel quale si era verificato l'incidente e poiché i due testimoni avevano reso dichiarazioni diverse, avendo l'uno detto che si trovava davanti ad un panificio, l'altro all'altezza della stazione della Cumana, e poiché uno aveva dichiarato che via Gramsci era strada a senso unico di marcia e l'altro che la Fiat Multipla era in sosta “sull'altra corsia”, così lasciando intendere che la strada avesse due corsie di marcia. Da ultimo ha rilevato che i nominativi dei testimoni non erano stati indicati nel modello CAI, sebbene il secondo testimone avesse dichiarato di aver fornito i suoi dati anagrafici al momento dell'incidente.
L'appellante ha lamentato che vi sarebbe stata un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare della prova testimoniale.
Dall'esame del fascicolo di primo grado e dei verbali di causa, quanto lamentato appare fondato.
Va rilevato che “le cause riunite per ragioni di opportunità conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e
6 delle prove acquisite nell'una o nell'altra. Ne consegue che le prove acquisite in una causa non possono essere utilizzate nell'altra esonerando la parte dal relativo onere probatorio, ma ciascuna causa deve essere decisa in base alle prove in essa proposte, ancorché possano essere comuni - oltre i principi di diritto applicati - anche i criteri di valutazione delle stesse” (cfr.
Cass. civ., sent. n. 2664 del 08.02.2006; Cass. civ., sent. n. 19373 del 03.08.2017, secondo cui “le cause riunite conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell'una o nell'altra; tale principio può essere mitigato per le prove costituende, in quanto formatesi nel contradditorio delle parti dopo che sia stata disposta la riunione”).
Occorre, quindi, prioritariamente verificare se quanto riferito dal testimone indicato in primo grado dall'appellante principale ed ascoltato Testimone_1 nel corso dell'udienza del 17/07/2020, dopo la deposizione del testimone indicato dalla , ascoltato all'udienza del 17/07/2019, sia CP_1 Testimone_2 esaustiva ed idonea a provare quanto descritto nell'atto di citazione in primo grado dell'appellante principale.
A parere di questo Tribunale, il testimone ha reso una deposizione Tes_1 attendibile e collimante con la dinamica dell'incidente riferita dall'appellante, attore in primo grado.
Il predetto testimone ha, infatti, affermato di aver assistito ad un incidente verificatosi su strada ubicata nei pressi della stazione della Cumana in Quarto, che stava percorrendo a piedi, nel mese di settembre del 2016, verso le ore 12:00, riferendo che un'autovettura Opel Meriva, ripartendo da una posizione di sosta dal margine destro della strada ed immettendosi nel flusso della circolazione senza segnalare la sua manovra, aveva urtato un'autovettura Mercedes che sopraggiungeva, con danni localizzati nella parte anteriore laterale sinistra della e nella parte laterale della CP_7
Mercedes il cui conducente, dopo la collisione ed “anche per cercare di evitare l'impatto”, aveva urtato un veicolo Fiat Multipla in sosta sull'altra corsia. Ha aggiunto di aver dato nell'immediatezza le sue generalità al conducente del veicolo Mercedes e che tale automobile aveva riportato danni agli sportelli sul lato destro, al paraurti, al parafango ed alla parte anteriore laterale sinistra, riconoscendo nelle fotografie prodotte l'autovettura ed i danni ripotati.
Il testimone ha perciò fornito adeguate coordinate spazio-temporali, idonee a inquadrare il luogo e il tempo del sinistro in maniera conforme alle allegazioni dell'atto di citazione, ed ha descritto danni coerenti con la dinamica del sinistro.
7 Non può, inoltre, ritenersi che quanto da lui riferito sia inattendibile solo perché il nominativo dei testimoni non era stato indicato negli atti stragiudiziali o negli atti di citazione del giudizio di primo grado.
Nei casi di sinistri con soli danni a cose, infatti, l'obbligo di identificare i testimoni già dalla denuncia del sinistro o dal primo atto formale del danneggiato è stato introdotto dall'art. 135, comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni Private nel 2017, ovvero un anno dopo il sinistro per cui è causa.
La condotta processuale posta in essere dalla difesa dell'appellante in primo grado è stata dunque processualmente corretta, giacché nessuna norma imponeva al danneggiato di dover indicare già nella fase stragiudiziale o quantomeno nell'atto di citazione i nominativi dei testimoni di cui riteneva di volersi avvalere. L'omessa tempestiva indicazione del testimone, al massimo, avrebbe potuto essere valorizzata per fondare un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese nel caso in cui le stesse fossero state contrastanti o ritenute per altri motivi non attendibili.
La dedotta genericità della deposizione testimoniale, peraltro, non può, di per sé sola considerata, ragionevolmente fondare un giudizio di inattendibilità di quanto da lui riferito. Invero, sarebbe stato onere del giudice di primo grado quello di porre ulteriori domande a chiarimento o precisazione del narrato, onde saggiare la bontà del ricordo e, comunque, l'attendibilità della deposizione testimoniale.
Tale accurato esame sarebbe stato vieppiù opportuno in considerazione del fatto che l'appellato contumace, come da scheda Ivass prodotta in primo grado dalla compagnia di assicurazione appellata, risulta aver ben ventuno ricorrenze nell'arco temporale che va dal 07/07/2011 al 10/02/2017, ed aver rivestito la qualifica di responsabile di un incidente stradale in sette occasioni risalenti all'anno 2016, fra cui quella per cui è causa.
In mancanza di un più accurato esame testimoniale, a fronte di una deposizione, seppur generica, comunque collimante con le allegazioni dell'atto di citazione, la domanda deve ritenersi provata (cfr. Cass. civ. ord. n. 17981 del 28.08.2020, secondo cui: “in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo
l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la
8 deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire;
in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, si da costituire motivazione apparente”; in senso conforme Cass. civ., ord. n. 32456 del 03.11.2022).
Allo stesso modo, le contraddizioni sottolineate dalla compagnia di assicurazione convenuta, relative al contrasto con le dichiarazioni rese dl testimone indicato dall'altra parte attrice, circa l'esatta posizione dell'autovettura Fiat Multipla al momento del sinistro, non sono sufficienti per fondare un giudizio di inattendibilità della deposizione del testimone è infatti prassi comune Tes_1 utilizzare in modo del tutto errato i termini “carreggiata” e “corsia”, scambiandoli per sinonimi, sicché, pur avendo il testimone chiarito che la strada è a Tes_2 senso unico di marcia, non ha sconfessato tale asserzione il fatto che il testimone abbia riferito che la fosse parcheggiata sull'altra corsia. Tes_1 Pt_2
Entrambi i testimoni, inoltre, pur non avendo indicato il punto esatto della strada in cui si trovavano, hanno riferito di trovarsi sulla medesima strada, la quale conduce alla stazione della Cumana di Quarto, esattamente individuata dal testimone come via Gramsci. Tes_2
Ne consegue che non sono emersi elementi, i quali abbiano potuto avvalorare il giudizio di inattendibilità della prova testimoniale del testimone dell'appellante principale ed il giudizio di mancanza di prova dell'incidente stradale espresso dal giudice di prima istanza.
Ciò posto, non può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nell'incidente di cui all'art. 2054, II comma,
c.c., norma applicabile quando il danneggiato non abbia fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare la produzione del danno.
Non è applicabile alla fattispecie, infatti, la giurisprudenza formatasi in relazione alla differente ipotesi del tamponamento e, quindi, di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo tamponante, applicabile solo nel caso in cui si tratti di veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia (cfr. Cass. civ., ord. n.
17896 del 01.06.2022), non applicandosi alla fattispecie in esame, in cui lo scontro si è verificato lateralmente, da parte di veicolo che si stava immettendo nel flusso della circolazione.
9 Ciò detto, la manovra di immissione nel flusso della circolazione della Opel
Meriva, seppur non segnalata, come riferito dal testimone escusso, non ha fatto venire meno la presunzione di pari responsabilità dell'appellante nella produzione del danno.
Invero il testimone nulla ha riferito sulla velocità di immissione nel Tes_1 flusso della circolazione della Opel Meriva, asserendo solo che la manovra fu
“abbastanza repentina” e che l'autovettura dell'appellante stesse sopraggiungendo quando fu posta in essere questa manovra (“ad un certo punto ho visto che la CP_7 dalla posizione di sosta sulla destra si immetteva nel flusso della circolazione andando ad urtare un veicolo Mercedes che in quel momento sopraggiungeva”).
Il testimone non ha poi indicato alcuna manovra di emergenza posta in essere dal conducente della Mercedes prima della collisione, affermando che “a seguito della collisione” il conducente della Mercedes “anche cercando di evitare l'impatto” (che, all'evidenza, già vi era stato) “perse il controllo del veicolo” andando ad urtare con la sua parte anteriore angolare sinistra contro altra automobile in sosta sul lato opposto, quindi imputando di fatto a detta manovra ed alla perdita di controllo del veicolo dell'appellante la seconda collisione.
Tale circostanza, unitamente al fatto che i danni all'autovettura dell'appellante hanno riguardato tutta la fiancata sinistra, dallo sportello laterale anteriore destro, con sua rientranza, fino al parafango posteriore, con segni di striatura, sono indicativi del movimento del veicolo dell'appellante al momento della prima collisione ed anche della velocità non prudenziale che doveva avere.
Proprio per tale velocità l'autovettura dell'appellante non si arrestò al momento della collisione primaria, proseguendo la sua marcia e perdendo anche il controllo dell'andamento dell'autovettura, andando ad urtarne un'altra.
Deve, perciò, ritenersi che, nonostante la manovra non segnalata di immissione nel flusso della circolazione dell'autovettura del il comportamento di CP_5 guida dell'appellante, che nel mentre sopraggiungeva, non fosse esente da colpa, procedendo a velocità non prudenziale, non ponendo in essere manovre di emergenza prima del primo impatto e perdendo il controllo del veicolo subito dopo.
Non può perciò ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità del conducente dell'autovettura Mercedes nella produzione del danno.
Deve, perciò, dichiararsi che la responsabilità dell'incidente è ascrivibile in misura
10 paritaria e concorrente al comportamento di guida del conducente dell'autovettura di proprietà di ed al comportamento di guida Controparte_5 dell'appellante principale, alla guida del veicolo di sua proprietà e danneggiato, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Ritenuto, quindi, in tali termini provato l'an debeatur e passando alla quantificazione dei danni subiti, l'attore ha prodotto un preventivo di riparazione relativo alle spese di riparazione dell'autovettura di sua proprietà, rinvenuta già riparata al momento dell'ispezione operata dal perito assicurativo.
La giurisprudenza di legittimità afferma che i preventivi prodotti non forniscono valida prova del danno (cfr. Cass. civ., sent. n. 11765 del 15.05.2013), essendo assimilabili alle perizie di parte che non costituiscono mezzi di prova e non esonerano la parte dall'onere probatorio cui è tenuta (cfr. Cass. civ., sent. n. 944 del 18.12.1987;
Cass. civ., sent. n. 5687 del 18.04.2001; Cass. civ., sent. n. 20821 del 26.09.2006; Cass. civ., sent. n. 2063 del 29.01.2010), sicché il giudice non ha un onere di specifica motivazione ove non intenda recepirne il contenuto.
Nel momento in cui, peraltro, sia stata “provata, o non contestata, l'esistenza del danno”
(cfr. Cass. civ., sent. n. 8004 del 18.04.2005), viene ritenuto possibile porre a fondamento della sua liquidazione equitativa un “preventivo di spesa - che deve considerarsi alla stregua di una mera stima di parte delle spese occorrenti per le riparazioni del danno -, se adeguatamente dettagliato in ordine alle singole voci relative agli interventi da realizzare (…) tanto più nel caso in cui, come nella specie, nessuna delle parti abbia richiesto di espletare una c.t.u. estimativa ed il Giudice di merito abbia ritenuto superfluo conferire
l'incarico all'ausiliario, considerando sufficienti gli elementi di stima del danno patrimoniale offerti dalla documentazione prodotta in giudizio” (cfr. Cass. civ., ord. n. 3297 del
12.02.2018).
Ciò detto, il preventivo di riparazione prodotto in primo grado da Parte_1 indica il costo di riparazione anche di danni alla fiancata sinistra (allo sportello, al retrovisore ed al parafango posteriore sul lato sinistro, i quali non sono compatibili con la dinamica dell'incidente riferita dal testimone ascoltato).
Appare maggiormente rispondente alla liquidazione equitativa del danno la stima operata dal perito assicurativo alla data del fatto dannoso (con listino di ricambi aggiornato al 01/02/2015), di € 1.884,56, oltre I.V.A.
La metà di tale importo, pari ad € 942,28 deve essere posta a carico della compagnia di assicurazione appellata e di , in solido. Controparte_5
11 Trattandosi di credito risarcitorio deve aderirsi all'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art.
1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata, di anno in anno, secondo indici Istat FOI.
In applicazione di detti calcoli la somma dovuta è pari ad € 1.241,17, dovendo sulla somma di € 942,28, dovuta al momento del fatto dannoso (14.09.2016) sono dovuti la rivalutazione monetaria, per il complessivo ammontare di € 196,87, e gli interessi sulla somma annualmente rivalutata, pari ad € 120,02.
L'I.V.A. sulla somma dovuta a titolo di sorta capitale è dovuta “poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata” (cfr Cass. civ., sent. n. 10023 del
14.10.1997; in termini Cass. civ., sent. n. 1688 del 27.01.2010; Cass. civ., sent. n. 21739 del 27.08.2019).
È indifferente, a tal fine, la circostanza che non sia stata provata l'effettiva riparazione del veicolo, giacché ai fini della determinazione dell'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno occorre fare riferimento non già a ciò che si è effettivamente speso, bensì a ciò che si dovrebbe spendere per ripristinare la situazione precedente all'incidente. Per tale motivo, il risarcimento del danno si estende a tutti gli oneri accessori e comprende anche l'I.V.A., anche se la riparazione non è ancora avvenuta o, come nel caso di specie, non sia stato provato l'esborso sostenuto a tal fine perché
l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente
12 (cfr Trib. Pisa, sent. n. 912 del 06.07.2021).
Non sono dovuti interessi sulle somme richieste a titolo di I.V.A. perché difetta la prova della previa emissione di fattura commerciale, costituente il presupposto di cui all'art. 6 del D.P.R. 633/1972 per richiedere il rimborso dell'I.V.A. Detta imposta, inoltre, deve essere calcolata sulla sola sorta capitale liquidata in sentenza giacché, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/1972, dalla base imponibile alla quale applicare l'aliquota
I.V.A. sono esclusi gli interessi moratori (cfr Cass. civ., sent. n. 21775 del 15.10.2014;
Cass. civ., sent. n. 22228 del 30.10.2015).
5. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in applicazione del D.M. 55/14, aggiornato in forza del D.M. 147/22, stante il solo parziale accoglimento della domanda dell'appellante principale, si compensano per la metà nel rapporto processuale con le parti appellate soccombenti, mentre per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio, riconoscendo i compensi, per il giudizio di primo grado, in base alle citate tariffe (cfr. Cass. civ., sent. n. 30529 del 19.12.2017) ed in misura media sullo scaglione di valore fino ad € 5.200,00 e, per il giudizio di appello, in misura minima in applicazione del medesimo scaglione tariffario, stante l'assenza di attività difensiva complessa e dato il valore della domanda in relazione allo scaglione tariffario di riferimento.
L'appellante principale ha, altresì, diritto alla ripetizione della metà di quanto versato a titolo di contributo unificato per entrambi i gradi di giudizio, una volta provato il relativo esborso in quanto “in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione” (cfr Cass. civ., sent. n. 18529 del 10.07.2019; in termini Cass. civ., sent. n. 38943 del 07.12.2021).
Le spese del presente giudizio di appello, liquidate secondo i medesimi criteri già enunciati, seguono inoltre la soccombenza nel rapporto processuale fra l'appellante incidentale e la compagnia di assicurazione appellata.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 5047/2022 R.G.A.C., pendente tra Pt_1
e contro ,
[...] Controparte_1 Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, e contro avente Controparte_5 ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 22934/2021 del Giudice di Pace di
Napoli, depositata in Cancelleria in data 28.07.2021, non notificata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_5 dell'importo di € 1.241,17, oltre I.V.A., nella misura di legge, su detto Parte_1 importo ed oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c. sulla sorta capitale dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
c) compensa per la metà le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto processuale fra l'appellante principale e le parti appellate soccombenti, condannando la in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1 della restante metà delle spese di lite, metà che si liquida, per il giudizio di primo grado, in misura pari a € 632,50 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge e, per il giudizio di secondo grado, in misura pari ad € 23,47 per spese vive ed € 639,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
d) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_6 spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in misura pari ad € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge.
Napoli, 31 luglio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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