Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire ed a dare esecuzione all'aumento delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, nella misura che sara' deliberata ai sensi dei rispettivi statuti, il cui limite massimo e' stabilito nel 50 per cento e nel 100 per cento rispettivamente delle quote di 180 milioni di dollari, sottoscritte per l'ammissione nei due predetti Istituti, giusta la legge 23 marzo 1947, n. 132 .
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire ed a dare esecuzione all'aumento delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, nella misura che sara' deliberata ai sensi dei rispettivi statuti, il cui limite massimo e' stabilito nel 50 per cento e nel 100 per cento rispettivamente delle quote di 180 milioni di dollari, sottoscritte per l'ammissione nei due predetti Istituti, giusta la legge 23 marzo 1947, n. 132 .