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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17646 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 62413/2020 R.G.A.C.
Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
Sezione XIII Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 62413 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa da
(C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
il 27.10.1953, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.11.1986, e (C.F. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._3
16.11.1987, in qualità di eredi di , tutti elettivamente domiciliati in Via Persona_1
E. Faà di Bruno n. 4, presso e nello studio dell'Avvocato Paolo Palleschi (C.F.
), che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto C.F._4
di citazione.
- Attori - nei confronti di
(C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Roma, in Viale Oxford n. 81, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore. - Convenuta (contumace) -
Oggetto: risarcimento del danno da morte cagionato da responsabilità medica.
Conclusioni: come da note scritte depositate - ex art. 127 ter c.p.c. - per la prevista udienza del 16.06.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_3
per ivi sentire accertare e Controparte_1
dichiarare la responsabilità dei sanitari in relazione al decesso del proprio prossimo congiunto;
per l'effetto gli attori hanno chiesto la condanna della Persona_1
Struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, iure proprio e iure hereditatis.
A fondamento della loro domanda risarcitoria, gli attori hanno dedotto:
1) che, in data 26.03.2012, alle ore 18:29, accedeva al Pronto Soccorso Persona_1
dell'Ospedale di Frascati, ove veniva posta diagnosi di “Emorragia sub aracnoidea fronto – parieto biemisferica lungo la grande falce. Emorragia corni posteriori ventricoli laterale nel III e IV ventricolo. Non shif linea mediana”; che, pertanto, il paziente veniva trasferito in pari data presso il Reparto di Neurochirurgia del
POLICLINICO TOR VERGATA, previa esecuzione al P.S. di TAC cranio e consulenze neurologiche;
2) che, in data 27.03.2012, veniva sottoscritto dalla moglie del de cuius un modulo di consenso informato in cui venivano indicati i dettagli dell'intervento chirurgico da eseguire e i relativi rischi (in particolare, si rappresentava la situazione clinica nei seguenti termini:“…siamo in presenza di un aneurisma della arteria comunicante anteriore che si è rotto, mettendo ora a rischio la vita del paziente nel caso si rompesse ancora, cosa possibile…”); che, in pari data, il paziente sottoscriveva Persona_1
personalmente il consenso informato alla procedura anestesiologica;
3) che, in data 28.03.2012, veniva eseguito l'intervento chirurgico di intervento di craniotomia e clipping per aneurisma arteria comunicante anteriore, che iniziava alle ore 09:45 e terminava alle ore 15:30; successivamente, il paziente veniva trasferito in
Terapia intensiva (TIPO) ove rimaneva solo per nr. 16 ore, in quanto, in data
29.03.2012, alle ore 09:40, veniva trasferito al Reparto di degenza di Neurochirurgia;
4) che, in data 30.03.2012, le condizioni del paziente avevano iniziato a peggiorare, come evidenziato nelle consulenze specialistiche effettuate (“Paz. febbrile, abbondanti secrezioni respiratorie. Leucocitosi neutrofila. Alcalosi respiratoria…”; “Paziente operato per aneurisma cerebrale mercoledì (28/03), inviato in reparto dalla Terapia
Intensiva. Poiché il paziente dagli esami in reparto presentava (di venerdì e sabato) gravi disturbi elettrolitici, è stata eseguita terapia idonea ed inoltre dialisi urgente che ha eseguito più volte sabato e domenica con miglioramento di naltremia e osmolarità”);
5) che, aggravatasi ulteriormente la situazione clinica, il paziente veniva nuovamente trasferito in Terapia Intensiva, ove nonostante le cure decedeva in data 06.04.2012;
6) che, come evidenziato dalla CTP redatta dal dott. , i sanitari erano Persona_2
responsabili per avere precocemente ed imprudentemente dimesso il paziente Per_1
dal Reparto di Terapia Intensiva (appena 16 ore dopo l'intervento chirurgico),
[...]
laddove la permanenza per un periodo più lungo avrebbe consentito il costante monitoraggio dei parametri vitali e di laboratorio e, quindi il tempestivo rilievo e trattamento degli squilibri elettrolitici e le problematiche di tipo infettivo, evitando così il decesso del paziente;
7) che, inoltre, i sanitari erano ulteriormente responsabili per la lesione del diritto di autodeterminazione del paziente, il quale si era sottoposto all'intervengo chirurgico senza sottoscrivere il relativo consenso informato;
8) che, in conseguenza della condotta colposa ed errata dei sanitari – che integrava altresì gli estremi del reato di cui agli artt. 589-590 sexies c.p. - gli attori avevano subito: a) iure proprio, un danno da perdita parentale (pari ad € 300.000,00 per ciascun congiunto, per un totale di € 900.000,00), ed un danno patrimoniale per il mancato sostentamento economico da parte del de cuius (nella misura minima di € 25.000,00 ciascuno, per un totale di € 75.000,00); b) iure hereditatis, un danno biologico terminale (pari ad € 25.000,00 ciascuno, per un totale di € 75.000,00) ed un danno da lesione al diritto di autodeterminazione (pari ad € 50.000,00 ciascuno, per un totale di
€ 150.000,00).
Alla prima udienza del 09.06.2021, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della Controparte_1
; quindi, sono stati concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, comma
[...]
VI, c.p.c., richiesti da Parte attrice.
La causa veniva assegnata a questo giudice il 12.7.2022 che il 22.11.2022 disponeva
CTU medico legale, ad opera della dott.ssa (specialista in medicina Persona_3
legale), e del dott. (specialista in neurochirurgia), depositata Persona_4
in data 03.10.2023.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 19.7.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Invero, dall'esame della documentazione medica svolto dai CC.TT.UU. (pagg. 7 e ss. della relazione depositata in atti), emerge che giungeva al P.S. di Persona_1
Frascati per “Riferita perdita di coscienza dopo episodio di vomito, riferita presenza di sangue misto al vomito precedenti accessi per analoga sintomatologia”, ed ivi veniva diagnosticata “Emorragia subaracnoidea fronto-parieto biemisferica lungo la grande falce. Emorragia corni posteriori ventricoli laterali e nel III e IV ventricolo.
Non shift linea mediana”; il paziente veniva quindi inviato, per competenza neurochirurgica, presso il , ove accedeva in data Controparte_1 26.03.2012, ed ivi ricoverato, in data 27.03.2012, in regime di ricovero ordinario presso l'UOC Neurochirurgia Degenze, con diagnosi principale di emorragia subaracnoidea, nonché di ipertensione arteriosa;
in data 28.03.2012, il paziente veniva Persona_1
sottoposto ad intervento di craniotomia e clipping per aneurisma arteria comunicante anteriore;
quindi, stante il regolare decorso post-operatorio, in data 30.03.2012 il paziente veniva trasferito dalla TIPO (terapia intensiva post-operatoria) nel reparto di degenza neurochirurgica.
Con riferimento alla contestazione svolta dagli attori in ordine alla gestione della fase post-operatoria (prematuro trasferimento nel Reparto di neurochirurgia, intempestivo rilievo e trattamento delle complicanze), devono ritenersi pienamente coerenti e condivisibili – nonché rimaste prive di confutazioni, posto che non sono state formulate note critiche al riguardo – le considerazioni svolte dai CC.TT.UU. incaricati,
i quali hanno escluso la responsabilità dei sanitari nel caso di specie.
Dalla CTU “il decorso post-operatorio nei giorni del 29 e 30.03.2012, presso la
Terapia Intensiva Rianimatoria è stato regolare con emodinamica stabile, respiro spontaneo, assenza di febbre, parametri ematologici ed ematochimici nella norma, quadro neurologico caratterizzato da pupille isocoriche isocicliche reagenti allo stimolo luminoso, paziente reattivo, movimento spontaneo di tutti 4 gli arti, movimento finalizzato arto superiore sinistro, apertura spontanea degli occhi.
Il 30.03.2012, alle H 10:00, il paziente, stante il regolare decorso clinico, fu trasferito nel reparto di neurochirurgia.
Nel primo pomeriggio del 30.03, per la comparsa di febbre a 38°C, fu richiesta una consulenza infettivologica che pose il sospetto di un addensamento polmonare basale.
Per il riscontro di ipernatremia (Sodio 170mEq/L) fu richiesto una consulenza nefrologica.
Il 31 marzo (circa ore 10.00) ed il 01.04.2012 (ore 8:00 e 19:00) il sig. venne Per_1
sottoposto a tre sedute dialisi con temporaneo miglioramento della sodiemia, dell'osmolarità e del quadro neurologico (occhi aperti, risposta spontanea ai 4 arti). La comparsa di ipernatremia nei pazienti affetti da ESA è stata messa in relazione con una disregolazione dell'asse ipotalamo-ipofisario, presumibilmente dovuta a una transitoria o permanente compromissione della funzione ipotalamica, direttamente causata dall'impatto dell'emorragia7, 8.
La presenza di ipernatriemia, nel caso in esame, vista la presenza all'intervento chirurgico di sangue fresco a livello del chiasma ottico e del riscontro di sangue nel
III e IV ventricolo, in zone prossime all'ipotalamo, in particolare ai nuclei sopraottici e paraventricolari, può essere spiegata con una disregolazione ipotalamica conseguente all'emorragia subaracnoidea con diretta lesione del nucleo ipotalamico anteriore a causa della presenza di sangue e molto logicamente, aumento locale della pressione del sangue e liquor nelle cisterne basali oppure a causa di una dilatazione del terzo ventricolo dovuta al sangue intraventricolare con compressione e disfunzione dei nuclei ipotalamici anteriori.
L'insorgenza di ipernatriemia in concomitanza di una emorragia subaracnoidea acuta rappresenta una complicanza piuttosto rara rispetto all'iponatriemia.
L'ipernatriemia, inoltre, sebbene non se ne sia esaustivamente compreso il meccanismo eziopatogenetico, è gravata da una prognosi negativa anche a distanza di mesi in quanto potrebbe far aumentare la suscettibilità all'edema cerebrale.
La distinta relazione tra la funzione regolatrice cerebrale integra e l'omeostasi degli elettroliti suggerisce che la disnatriemia potrebbe essere un surrogato endocrinologico per l'entità della lesione cerebrale precoce successiva all'ESA10. In ogni caso, l'incidenza e il decorso della disnatriemia e, inoltre, la sua associazione con le lesioni cerebrali iniziali e l'esito funzionale rimangono poco chiari.
La comparsa di ipernatremia successivamente a un'ESA è concordemente accettata come fattore prognostico negativo.
In ogni caso, l'ipernatremia é stata correttamente trattata con più sedute emodialitiche che hanno corretto lo stato ipernatriemico: dal valore di 170 mEq/L del 31.03, il valore del sodio era sceso a 164 mEq/l del 31.03, a 161 mEq/L dello 01.04 e a 152 mEq/L e 157 mEq/L dello 02.04, per poi mantenersi abbastanza stabile nei giorni successivi tra 150, 151, 148 e 148 mEq/l.
Il giorno 02.04.2012, per il peggioramento del quadro neurologico con uno stato soporoso a occhi chiusi, sguardo deviato a dx, mancata risposta agli stimoli dolorosi,
GCS = 3, tachipnea, alcalosi respiratoria (EGA PH 7.58; PC02 22; P02 114; Na+
144; K+ 3,4; HC03 20.6) il paziente fu intubato, trasferito nuovamente in terapia intensiva e sottoposto a TC cranio urgente, senza m.d.c, che mostrò estesa ipodensità della sostanza bianca fronto-basale para mesiale biemisferica con estensione sotto corticale anteriore bilaterale più evidente omolateralmente all'accesso chirurgico, i corni anteriori dei ventricoli laterali erano divaricati, residuava una componente ematica intraassiale più evidente in sede temporale sinistra. Era presente edema cerebrale biemisferico, con marcata riduzione degli spazi subaracnoidei.
La degenza presso la Terapia Intensiva dal 2.4.12 è stata caratterizzata da emodinamica piuttosto stabile (tendente all'ipotensione), respirazione mediante intubazione, poliuria e persistenza di ipernatriemia.
La sera dello 03.04.2012, il quadro neurologico mostrò un ulteriore peggioramento: non erano più presenti i riflessi fotomotore, corneale e carenale, il GCS era = 3.
Questa condizione neurologica rimase persistente fino alle ore 10:30 dello 06.04 2012 quando fu eseguito un EEG che risultò piatto e fu pertanto iniziata la procedura di accertamento della morte cerebrale e poi, successivamente, le procedure per la donazione d'organi praticate lo 07.04.2012 (pagg. 70 E SS. della CTU).
I CTU hanno chiarito che :“Tutto questo è spiegabile con l'insorgenza di vasospasmo”
( pag.73 e ss.) “L'aneurisma intracranico è una dilatazione di un vaso sanguigno cerebrale a causa della debolezza della parete, in genere nei punti dove il vaso si ramifica. In genere ciò provoca sintomi soltanto in caso di rottura, evenienza drammatica che può portare a morte o a danni neurologici molto gravi causati dall'emorragia subaracnoidea. Perciò la rottura di un aneurisma è un'emergenza medica a prognosi grave: in statistica tre soggetti su cinque con emorragia subaracnoidea muoiono entro due settimane mentre la metà dei sopravvissuti riporta gravi danni cerebrali e disabilità permanenti.
La gravità della rottura di un aneurisma dipende dall'entità dell'emorragia subaracnoidea, dall'associazione di un ematoma cerebrale, dall'insorgenza di uno spasmo arterioso più o meno diffuso.
Dopo una prima rottura persiste il pericolo di una recidiva emorragica, rischio particolarmente temibile, più grave dell'accidente iniziale, tanto da essere mortale nel
70% dei casi, specie nella prima settimana.
Il trattamento di una rottura aneurismatica si basa sull'esclusione dell'aneurisma, che può essere attuata per via neurochirurgica o per via endovascolare. La scelta del metodo chirurgico dipende dalle caratteristiche dell'aneurisma e dalle condizioni del paziente, frutto di una discussione multidisciplinare fra il neurochirurgo, il neuroradiologo interventista e l'anestesista-rianimatore, sempre nella condizione di urgenza terapeutica.
Nel caso de quo il signor sebbene in apparente buona salute, era affetto da Per_1
lesioni aneurismatiche cerebrali sintomatiche, di cui una si era rotta con sanguinamento la prima volta il pomeriggio del 26 marzo 2012 e poi la mattina del 28 marzo 2012, alle ore 8.00, proprio appena dopo che il paziente era entrato nel blocco operatorio per essere sottoposto all'intervento neurochirurgico in open. Dunque, le condizioni del signor erano veramente gravi, a rischio vita;
di ciò i sanitari Per_1
avevano informato i familiari. Nonostante che le prime quarantotto ore dall'intervento, di cui oltre ventiquattro trascorse in terapia intensiva, erano decorse regolarmente, il paziente purtroppo iniziò a manifestare i segni dell'edema cerebrale irreversibile, caratterizzato da ipernatriemia da disregolazione ipotalamica (tra il 30-
31 marzo e l'1 aprile 2012) e da insufficienza respiratoria (dal 2 aprile 2012), tanto da raggiungere uno stato di coma il 3 aprile 2012, a cui seguiva il decesso con elettroencefalogramma piatto il 6 aprile 2012” (pagg. 80/81)
Pertanto, ai quesiti i CTU hanno risposto nel modo che segue: “esecuzione del trattamento”: fin dal pronto soccorso al signor fu Per_1
correttamente effettuata la profilassi attraverso la somministrazione di nimodipina, unico farmaco valido per migliorare la prognosi nell'emorragia subaracnoidea.
Anche la procedura di angiografia del 27 marzo 2012 e l'intervento di esclusione dell'aneurisma per via craniotomica del 28 marzo 2012 furono eseguiti secondo scienza medica. Pure la grave ipernatriemia manifestata a partire dal 30 marzo 2012 fu adeguatamente corretta mediante sedute emodialitiche.
“danno (nesso causale)”: nel caso de quo non sono stati riscontrati errori o ritardi nella diagnosi né nell'esecuzione delle cure attribuibili a colpa medica.
“eventuali precedenti morbosi del soggetto e la relazione di concorso o coesistenza con il decesso”: il signor di 55 anni, era affetto da: Per_1
• ipertensione arteriosa con riferiti scarsi controlli tensivi da alcuni mesi per la quale però non assumeva terapia farmacologica
• probabili pregressi episodi di microfissurazione aneurismatica in rapporto di concorso e coesistenza con le cause principali del decesso il 6 aprile 2012, cioè:
• emorragia subaracnoidea causata da una prima rottura di aneurisma il 26 marzo 2012
• aggravamento delle condizioni neurologiche il 28 marzo 2012 alle ore 8.00 all'ingresso nel blocco operatorio
• terza rottura di aneurisma intraoperatoria (28 marzo 2012)
• ipernatriemia comparsa a partire dalla seconda giornata post-operatoria.
Tutto ciò conduceva all'edema ed all'ischemia cerebrale irreversibili, nonostante i trattamenti adeguatamente praticati, dunque al coma ed al decesso per morte cerebrale.
Con riferimento, invece, all'asserita lesione del diritto di autodeterminazione del paziente, emerge che il consenso informato all'intervento chirurgico è stato sottoscritto non dal paziente personalmente, bensì dalla moglie (“l'informativa Persona_1
datata 27 marzo 2012 ai trattamenti chirurgici non risulta acquisita dal paziente bensì dalla di lui moglie, quantunque verosimilmente quel giorno le condizioni neurologiche permettessero al signor di prestare un valido consenso”, pag. 82 della CTU). Per_1
Tuttavia, in primo luogo non è stato dimostrato che, qualora correttamente informato, il paziente non si sarebbe sottoposto all'intervento chirurgico, ed anzi deve presumersi il contrario, stante il carattere salva-vita dell'intervento in questione (come rilevato anche dai CC.TT.UU.:“le condizioni del signor erano gravi fin dal suo arrivo Per_1
in pronto soccorso il 26 marzo 2012, perché affetto da emorragia cerebrale causata dalla rottura di un aneurisma, ciò che rappresentava un'emergenza neurochirurgica a rischio vita. Perciò, come risposto al precedente quesito, non c'erano altre valide alternative alle due procedure chirurgiche effettuate dai sanitari del policlinico
[...]
” (pag. 83 della consulenza). CP_1
Posto che può presumersi che il paziente avrebbe prestato il proprio consenso, occorre osservare come nel caso di specie il deficit informativo sia stato dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione (cfr. l'atto di citazione), e pertanto occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia;
ed infatti “se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'è prova del contrario, come nella specie), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248 del 2018;
Cass. n. 28895 del 2019). Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione. Con ciò, però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se, come detto, danno risarcibile. Ed è qui che emerge la peculiarità dell'ipotesi che si sta, in concreto, considerando;
peculiarità rappresentata dal rilievo che, mentre nel caso di deficit informativo eziologicamente rilevante nella determinazione del danno da lesione del diritto alla salute danno risarcibile è per l'appunto rappresentato dalle conseguenze di tale lesione, secondo i noti criteri che le definiscono sul piano relazionale e morale, nel caso in cui ─ quale quello di specie ─ non è questo il danno che viene in considerazione, è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. Va dunque ribadito che un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni” (Cass. sez. 3, ord. n. 16633 del 12/06/2023).
Nel caso di specie, non risulta neppure allegato (né tantomeno dimostrato) che, a causa del presunto deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio Persona_1
patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità) diverso dalla lesione del diritto alla salute;
ed, infatti, la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l'"eventus-damni", e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento (nel caso di specie, la violazione dell'autodeterminazione), ma richiede altresì per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria - in forma specifica o per equivalente - della
"deminutio" cagionata al danneggiato) della prova della esistenza di una "determinata conseguenza pregiudizievole" di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile
-secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. - all'"eventum-damni", non essendo certamente predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile,
l'ipotesi di danni “in re ispa” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. nr. 17806/2020).
In definitiva, per tutti i motivi fin qui esposti, la domanda proposta dagli attori non può trovare accoglimento. Nulla per le spese di lite, stante la contumacia della Struttura sanitaria convenuta,
. Controparte_1
Le spese della CTU seguono la soccombenza e vengono poste definitivamente a carico degli attori.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda proposta dagli attori;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone le spese della CTU, liquidate come da decreto in atti, in favore dei dottori e definitivamente a carico degli attori. Persona_4 Persona_3
Roma, 16.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Ornella Baiocco
Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
Sezione XIII Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 62413 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa da
(C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
il 27.10.1953, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.11.1986, e (C.F. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._3
16.11.1987, in qualità di eredi di , tutti elettivamente domiciliati in Via Persona_1
E. Faà di Bruno n. 4, presso e nello studio dell'Avvocato Paolo Palleschi (C.F.
), che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto C.F._4
di citazione.
- Attori - nei confronti di
(C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Roma, in Viale Oxford n. 81, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore. - Convenuta (contumace) -
Oggetto: risarcimento del danno da morte cagionato da responsabilità medica.
Conclusioni: come da note scritte depositate - ex art. 127 ter c.p.c. - per la prevista udienza del 16.06.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_3
per ivi sentire accertare e Controparte_1
dichiarare la responsabilità dei sanitari in relazione al decesso del proprio prossimo congiunto;
per l'effetto gli attori hanno chiesto la condanna della Persona_1
Struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, iure proprio e iure hereditatis.
A fondamento della loro domanda risarcitoria, gli attori hanno dedotto:
1) che, in data 26.03.2012, alle ore 18:29, accedeva al Pronto Soccorso Persona_1
dell'Ospedale di Frascati, ove veniva posta diagnosi di “Emorragia sub aracnoidea fronto – parieto biemisferica lungo la grande falce. Emorragia corni posteriori ventricoli laterale nel III e IV ventricolo. Non shif linea mediana”; che, pertanto, il paziente veniva trasferito in pari data presso il Reparto di Neurochirurgia del
POLICLINICO TOR VERGATA, previa esecuzione al P.S. di TAC cranio e consulenze neurologiche;
2) che, in data 27.03.2012, veniva sottoscritto dalla moglie del de cuius un modulo di consenso informato in cui venivano indicati i dettagli dell'intervento chirurgico da eseguire e i relativi rischi (in particolare, si rappresentava la situazione clinica nei seguenti termini:“…siamo in presenza di un aneurisma della arteria comunicante anteriore che si è rotto, mettendo ora a rischio la vita del paziente nel caso si rompesse ancora, cosa possibile…”); che, in pari data, il paziente sottoscriveva Persona_1
personalmente il consenso informato alla procedura anestesiologica;
3) che, in data 28.03.2012, veniva eseguito l'intervento chirurgico di intervento di craniotomia e clipping per aneurisma arteria comunicante anteriore, che iniziava alle ore 09:45 e terminava alle ore 15:30; successivamente, il paziente veniva trasferito in
Terapia intensiva (TIPO) ove rimaneva solo per nr. 16 ore, in quanto, in data
29.03.2012, alle ore 09:40, veniva trasferito al Reparto di degenza di Neurochirurgia;
4) che, in data 30.03.2012, le condizioni del paziente avevano iniziato a peggiorare, come evidenziato nelle consulenze specialistiche effettuate (“Paz. febbrile, abbondanti secrezioni respiratorie. Leucocitosi neutrofila. Alcalosi respiratoria…”; “Paziente operato per aneurisma cerebrale mercoledì (28/03), inviato in reparto dalla Terapia
Intensiva. Poiché il paziente dagli esami in reparto presentava (di venerdì e sabato) gravi disturbi elettrolitici, è stata eseguita terapia idonea ed inoltre dialisi urgente che ha eseguito più volte sabato e domenica con miglioramento di naltremia e osmolarità”);
5) che, aggravatasi ulteriormente la situazione clinica, il paziente veniva nuovamente trasferito in Terapia Intensiva, ove nonostante le cure decedeva in data 06.04.2012;
6) che, come evidenziato dalla CTP redatta dal dott. , i sanitari erano Persona_2
responsabili per avere precocemente ed imprudentemente dimesso il paziente Per_1
dal Reparto di Terapia Intensiva (appena 16 ore dopo l'intervento chirurgico),
[...]
laddove la permanenza per un periodo più lungo avrebbe consentito il costante monitoraggio dei parametri vitali e di laboratorio e, quindi il tempestivo rilievo e trattamento degli squilibri elettrolitici e le problematiche di tipo infettivo, evitando così il decesso del paziente;
7) che, inoltre, i sanitari erano ulteriormente responsabili per la lesione del diritto di autodeterminazione del paziente, il quale si era sottoposto all'intervengo chirurgico senza sottoscrivere il relativo consenso informato;
8) che, in conseguenza della condotta colposa ed errata dei sanitari – che integrava altresì gli estremi del reato di cui agli artt. 589-590 sexies c.p. - gli attori avevano subito: a) iure proprio, un danno da perdita parentale (pari ad € 300.000,00 per ciascun congiunto, per un totale di € 900.000,00), ed un danno patrimoniale per il mancato sostentamento economico da parte del de cuius (nella misura minima di € 25.000,00 ciascuno, per un totale di € 75.000,00); b) iure hereditatis, un danno biologico terminale (pari ad € 25.000,00 ciascuno, per un totale di € 75.000,00) ed un danno da lesione al diritto di autodeterminazione (pari ad € 50.000,00 ciascuno, per un totale di
€ 150.000,00).
Alla prima udienza del 09.06.2021, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della Controparte_1
; quindi, sono stati concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, comma
[...]
VI, c.p.c., richiesti da Parte attrice.
La causa veniva assegnata a questo giudice il 12.7.2022 che il 22.11.2022 disponeva
CTU medico legale, ad opera della dott.ssa (specialista in medicina Persona_3
legale), e del dott. (specialista in neurochirurgia), depositata Persona_4
in data 03.10.2023.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 19.7.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Invero, dall'esame della documentazione medica svolto dai CC.TT.UU. (pagg. 7 e ss. della relazione depositata in atti), emerge che giungeva al P.S. di Persona_1
Frascati per “Riferita perdita di coscienza dopo episodio di vomito, riferita presenza di sangue misto al vomito precedenti accessi per analoga sintomatologia”, ed ivi veniva diagnosticata “Emorragia subaracnoidea fronto-parieto biemisferica lungo la grande falce. Emorragia corni posteriori ventricoli laterali e nel III e IV ventricolo.
Non shift linea mediana”; il paziente veniva quindi inviato, per competenza neurochirurgica, presso il , ove accedeva in data Controparte_1 26.03.2012, ed ivi ricoverato, in data 27.03.2012, in regime di ricovero ordinario presso l'UOC Neurochirurgia Degenze, con diagnosi principale di emorragia subaracnoidea, nonché di ipertensione arteriosa;
in data 28.03.2012, il paziente veniva Persona_1
sottoposto ad intervento di craniotomia e clipping per aneurisma arteria comunicante anteriore;
quindi, stante il regolare decorso post-operatorio, in data 30.03.2012 il paziente veniva trasferito dalla TIPO (terapia intensiva post-operatoria) nel reparto di degenza neurochirurgica.
Con riferimento alla contestazione svolta dagli attori in ordine alla gestione della fase post-operatoria (prematuro trasferimento nel Reparto di neurochirurgia, intempestivo rilievo e trattamento delle complicanze), devono ritenersi pienamente coerenti e condivisibili – nonché rimaste prive di confutazioni, posto che non sono state formulate note critiche al riguardo – le considerazioni svolte dai CC.TT.UU. incaricati,
i quali hanno escluso la responsabilità dei sanitari nel caso di specie.
Dalla CTU “il decorso post-operatorio nei giorni del 29 e 30.03.2012, presso la
Terapia Intensiva Rianimatoria è stato regolare con emodinamica stabile, respiro spontaneo, assenza di febbre, parametri ematologici ed ematochimici nella norma, quadro neurologico caratterizzato da pupille isocoriche isocicliche reagenti allo stimolo luminoso, paziente reattivo, movimento spontaneo di tutti 4 gli arti, movimento finalizzato arto superiore sinistro, apertura spontanea degli occhi.
Il 30.03.2012, alle H 10:00, il paziente, stante il regolare decorso clinico, fu trasferito nel reparto di neurochirurgia.
Nel primo pomeriggio del 30.03, per la comparsa di febbre a 38°C, fu richiesta una consulenza infettivologica che pose il sospetto di un addensamento polmonare basale.
Per il riscontro di ipernatremia (Sodio 170mEq/L) fu richiesto una consulenza nefrologica.
Il 31 marzo (circa ore 10.00) ed il 01.04.2012 (ore 8:00 e 19:00) il sig. venne Per_1
sottoposto a tre sedute dialisi con temporaneo miglioramento della sodiemia, dell'osmolarità e del quadro neurologico (occhi aperti, risposta spontanea ai 4 arti). La comparsa di ipernatremia nei pazienti affetti da ESA è stata messa in relazione con una disregolazione dell'asse ipotalamo-ipofisario, presumibilmente dovuta a una transitoria o permanente compromissione della funzione ipotalamica, direttamente causata dall'impatto dell'emorragia7, 8.
La presenza di ipernatriemia, nel caso in esame, vista la presenza all'intervento chirurgico di sangue fresco a livello del chiasma ottico e del riscontro di sangue nel
III e IV ventricolo, in zone prossime all'ipotalamo, in particolare ai nuclei sopraottici e paraventricolari, può essere spiegata con una disregolazione ipotalamica conseguente all'emorragia subaracnoidea con diretta lesione del nucleo ipotalamico anteriore a causa della presenza di sangue e molto logicamente, aumento locale della pressione del sangue e liquor nelle cisterne basali oppure a causa di una dilatazione del terzo ventricolo dovuta al sangue intraventricolare con compressione e disfunzione dei nuclei ipotalamici anteriori.
L'insorgenza di ipernatriemia in concomitanza di una emorragia subaracnoidea acuta rappresenta una complicanza piuttosto rara rispetto all'iponatriemia.
L'ipernatriemia, inoltre, sebbene non se ne sia esaustivamente compreso il meccanismo eziopatogenetico, è gravata da una prognosi negativa anche a distanza di mesi in quanto potrebbe far aumentare la suscettibilità all'edema cerebrale.
La distinta relazione tra la funzione regolatrice cerebrale integra e l'omeostasi degli elettroliti suggerisce che la disnatriemia potrebbe essere un surrogato endocrinologico per l'entità della lesione cerebrale precoce successiva all'ESA10. In ogni caso, l'incidenza e il decorso della disnatriemia e, inoltre, la sua associazione con le lesioni cerebrali iniziali e l'esito funzionale rimangono poco chiari.
La comparsa di ipernatremia successivamente a un'ESA è concordemente accettata come fattore prognostico negativo.
In ogni caso, l'ipernatremia é stata correttamente trattata con più sedute emodialitiche che hanno corretto lo stato ipernatriemico: dal valore di 170 mEq/L del 31.03, il valore del sodio era sceso a 164 mEq/l del 31.03, a 161 mEq/L dello 01.04 e a 152 mEq/L e 157 mEq/L dello 02.04, per poi mantenersi abbastanza stabile nei giorni successivi tra 150, 151, 148 e 148 mEq/l.
Il giorno 02.04.2012, per il peggioramento del quadro neurologico con uno stato soporoso a occhi chiusi, sguardo deviato a dx, mancata risposta agli stimoli dolorosi,
GCS = 3, tachipnea, alcalosi respiratoria (EGA PH 7.58; PC02 22; P02 114; Na+
144; K+ 3,4; HC03 20.6) il paziente fu intubato, trasferito nuovamente in terapia intensiva e sottoposto a TC cranio urgente, senza m.d.c, che mostrò estesa ipodensità della sostanza bianca fronto-basale para mesiale biemisferica con estensione sotto corticale anteriore bilaterale più evidente omolateralmente all'accesso chirurgico, i corni anteriori dei ventricoli laterali erano divaricati, residuava una componente ematica intraassiale più evidente in sede temporale sinistra. Era presente edema cerebrale biemisferico, con marcata riduzione degli spazi subaracnoidei.
La degenza presso la Terapia Intensiva dal 2.4.12 è stata caratterizzata da emodinamica piuttosto stabile (tendente all'ipotensione), respirazione mediante intubazione, poliuria e persistenza di ipernatriemia.
La sera dello 03.04.2012, il quadro neurologico mostrò un ulteriore peggioramento: non erano più presenti i riflessi fotomotore, corneale e carenale, il GCS era = 3.
Questa condizione neurologica rimase persistente fino alle ore 10:30 dello 06.04 2012 quando fu eseguito un EEG che risultò piatto e fu pertanto iniziata la procedura di accertamento della morte cerebrale e poi, successivamente, le procedure per la donazione d'organi praticate lo 07.04.2012 (pagg. 70 E SS. della CTU).
I CTU hanno chiarito che :“Tutto questo è spiegabile con l'insorgenza di vasospasmo”
( pag.73 e ss.) “L'aneurisma intracranico è una dilatazione di un vaso sanguigno cerebrale a causa della debolezza della parete, in genere nei punti dove il vaso si ramifica. In genere ciò provoca sintomi soltanto in caso di rottura, evenienza drammatica che può portare a morte o a danni neurologici molto gravi causati dall'emorragia subaracnoidea. Perciò la rottura di un aneurisma è un'emergenza medica a prognosi grave: in statistica tre soggetti su cinque con emorragia subaracnoidea muoiono entro due settimane mentre la metà dei sopravvissuti riporta gravi danni cerebrali e disabilità permanenti.
La gravità della rottura di un aneurisma dipende dall'entità dell'emorragia subaracnoidea, dall'associazione di un ematoma cerebrale, dall'insorgenza di uno spasmo arterioso più o meno diffuso.
Dopo una prima rottura persiste il pericolo di una recidiva emorragica, rischio particolarmente temibile, più grave dell'accidente iniziale, tanto da essere mortale nel
70% dei casi, specie nella prima settimana.
Il trattamento di una rottura aneurismatica si basa sull'esclusione dell'aneurisma, che può essere attuata per via neurochirurgica o per via endovascolare. La scelta del metodo chirurgico dipende dalle caratteristiche dell'aneurisma e dalle condizioni del paziente, frutto di una discussione multidisciplinare fra il neurochirurgo, il neuroradiologo interventista e l'anestesista-rianimatore, sempre nella condizione di urgenza terapeutica.
Nel caso de quo il signor sebbene in apparente buona salute, era affetto da Per_1
lesioni aneurismatiche cerebrali sintomatiche, di cui una si era rotta con sanguinamento la prima volta il pomeriggio del 26 marzo 2012 e poi la mattina del 28 marzo 2012, alle ore 8.00, proprio appena dopo che il paziente era entrato nel blocco operatorio per essere sottoposto all'intervento neurochirurgico in open. Dunque, le condizioni del signor erano veramente gravi, a rischio vita;
di ciò i sanitari Per_1
avevano informato i familiari. Nonostante che le prime quarantotto ore dall'intervento, di cui oltre ventiquattro trascorse in terapia intensiva, erano decorse regolarmente, il paziente purtroppo iniziò a manifestare i segni dell'edema cerebrale irreversibile, caratterizzato da ipernatriemia da disregolazione ipotalamica (tra il 30-
31 marzo e l'1 aprile 2012) e da insufficienza respiratoria (dal 2 aprile 2012), tanto da raggiungere uno stato di coma il 3 aprile 2012, a cui seguiva il decesso con elettroencefalogramma piatto il 6 aprile 2012” (pagg. 80/81)
Pertanto, ai quesiti i CTU hanno risposto nel modo che segue: “esecuzione del trattamento”: fin dal pronto soccorso al signor fu Per_1
correttamente effettuata la profilassi attraverso la somministrazione di nimodipina, unico farmaco valido per migliorare la prognosi nell'emorragia subaracnoidea.
Anche la procedura di angiografia del 27 marzo 2012 e l'intervento di esclusione dell'aneurisma per via craniotomica del 28 marzo 2012 furono eseguiti secondo scienza medica. Pure la grave ipernatriemia manifestata a partire dal 30 marzo 2012 fu adeguatamente corretta mediante sedute emodialitiche.
“danno (nesso causale)”: nel caso de quo non sono stati riscontrati errori o ritardi nella diagnosi né nell'esecuzione delle cure attribuibili a colpa medica.
“eventuali precedenti morbosi del soggetto e la relazione di concorso o coesistenza con il decesso”: il signor di 55 anni, era affetto da: Per_1
• ipertensione arteriosa con riferiti scarsi controlli tensivi da alcuni mesi per la quale però non assumeva terapia farmacologica
• probabili pregressi episodi di microfissurazione aneurismatica in rapporto di concorso e coesistenza con le cause principali del decesso il 6 aprile 2012, cioè:
• emorragia subaracnoidea causata da una prima rottura di aneurisma il 26 marzo 2012
• aggravamento delle condizioni neurologiche il 28 marzo 2012 alle ore 8.00 all'ingresso nel blocco operatorio
• terza rottura di aneurisma intraoperatoria (28 marzo 2012)
• ipernatriemia comparsa a partire dalla seconda giornata post-operatoria.
Tutto ciò conduceva all'edema ed all'ischemia cerebrale irreversibili, nonostante i trattamenti adeguatamente praticati, dunque al coma ed al decesso per morte cerebrale.
Con riferimento, invece, all'asserita lesione del diritto di autodeterminazione del paziente, emerge che il consenso informato all'intervento chirurgico è stato sottoscritto non dal paziente personalmente, bensì dalla moglie (“l'informativa Persona_1
datata 27 marzo 2012 ai trattamenti chirurgici non risulta acquisita dal paziente bensì dalla di lui moglie, quantunque verosimilmente quel giorno le condizioni neurologiche permettessero al signor di prestare un valido consenso”, pag. 82 della CTU). Per_1
Tuttavia, in primo luogo non è stato dimostrato che, qualora correttamente informato, il paziente non si sarebbe sottoposto all'intervento chirurgico, ed anzi deve presumersi il contrario, stante il carattere salva-vita dell'intervento in questione (come rilevato anche dai CC.TT.UU.:“le condizioni del signor erano gravi fin dal suo arrivo Per_1
in pronto soccorso il 26 marzo 2012, perché affetto da emorragia cerebrale causata dalla rottura di un aneurisma, ciò che rappresentava un'emergenza neurochirurgica a rischio vita. Perciò, come risposto al precedente quesito, non c'erano altre valide alternative alle due procedure chirurgiche effettuate dai sanitari del policlinico
[...]
” (pag. 83 della consulenza). CP_1
Posto che può presumersi che il paziente avrebbe prestato il proprio consenso, occorre osservare come nel caso di specie il deficit informativo sia stato dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione (cfr. l'atto di citazione), e pertanto occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia;
ed infatti “se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'è prova del contrario, come nella specie), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248 del 2018;
Cass. n. 28895 del 2019). Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione. Con ciò, però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se, come detto, danno risarcibile. Ed è qui che emerge la peculiarità dell'ipotesi che si sta, in concreto, considerando;
peculiarità rappresentata dal rilievo che, mentre nel caso di deficit informativo eziologicamente rilevante nella determinazione del danno da lesione del diritto alla salute danno risarcibile è per l'appunto rappresentato dalle conseguenze di tale lesione, secondo i noti criteri che le definiscono sul piano relazionale e morale, nel caso in cui ─ quale quello di specie ─ non è questo il danno che viene in considerazione, è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. Va dunque ribadito che un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni” (Cass. sez. 3, ord. n. 16633 del 12/06/2023).
Nel caso di specie, non risulta neppure allegato (né tantomeno dimostrato) che, a causa del presunto deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio Persona_1
patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità) diverso dalla lesione del diritto alla salute;
ed, infatti, la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l'"eventus-damni", e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento (nel caso di specie, la violazione dell'autodeterminazione), ma richiede altresì per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria - in forma specifica o per equivalente - della
"deminutio" cagionata al danneggiato) della prova della esistenza di una "determinata conseguenza pregiudizievole" di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile
-secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. - all'"eventum-damni", non essendo certamente predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile,
l'ipotesi di danni “in re ispa” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. nr. 17806/2020).
In definitiva, per tutti i motivi fin qui esposti, la domanda proposta dagli attori non può trovare accoglimento. Nulla per le spese di lite, stante la contumacia della Struttura sanitaria convenuta,
. Controparte_1
Le spese della CTU seguono la soccombenza e vengono poste definitivamente a carico degli attori.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda proposta dagli attori;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone le spese della CTU, liquidate come da decreto in atti, in favore dei dottori e definitivamente a carico degli attori. Persona_4 Persona_3
Roma, 16.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Ornella Baiocco