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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13766/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/1910 e verten- te tra
TRA
(P.IVA ), in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1
Rapp.te p.t. Rag. , rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano De Parte_2
Nigris De Maria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento al
Corso Garibaldi n.184, in virtù di procura speciale allegata in calce all'atto intro- duttivo, poi la costituita Curatela fallimentare, come rapp.ta e difesa,
-ATTRICE-
e
, in persona del in carica (C.F. )-e Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
la , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di P.IVA_3
Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla via Diaz, 11
-CONVENUTI-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione in riassunzione notificata il 19/5/23, la Curatela fal- Co limentare in esito Parte_1 Parte_3 CP_4
alla declinazione di competenza del Tribunale di Benevento origi- nariamente investito, si opponeva alla allegata ingiunzione di pa- gamento dell'importo netto di euro 587.295,53, notificatale dalla ed adottata ex RD 639 del 1910, premet- Controparte_3
tendo di essere aggiudicataria-affidataria, come da convenzioni sti- pulate con quest'ultima amministrazione, di servizio di accoglien- za di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, attivi- tà per la quale essa introitava mensilmente dalla P.A. il contributo quale via via comprovato da appositi reports sottoscritti dai fruitori stranieri ed appunto periodicamente sottoposti all'organismo pre- fettizio per la corresponsione delle somme dovutele. Deduceva a riguardo, in massima sintesi, che l'assunto provvedimento doveva fondarsi su titolo esecutivo che tuttavia -essendo nella specie man- cante- si sarebbe dovuto formare attraverso apposito e preordinato giudizio contenzioso, senza attivazione diretta di siffatta ingiunzio- ne, lamentando essa inoltre nel merito -per il contestato periodo
2016/017 per il quale aveva sottoposto e consegnato alla CP_3
Par sannita i reports in originale- secondo la Parte_4
consolidata prassi degli uffici prefettizi ai cui funzionari, cioè, gli incaricati dipendenti di consegnavano infatti, diretta- Parte_1 mente a mano, tali originali senza (però) ottenerne ricevuta (occor- re poi rilevare che l'impugnata ingiunzione evidenziava testual- mente le seguenti criticità cartacee : “…la Ragioneria Territoriale dello Stato, Sede di Benevento, in ordine al controllo effettuato sul
Rendiconto del cap. 2351 dell' esercizio 2016, ha riscontrato alcu- ne criticità concernenti la documentazione allegata agli ordini di pagamento effettuati a favore della società Controparte_5
c., in particolare, ha rilevato la non idoneità dei Persona_1
report attestanti la presenza dei migranti e la necessità di acquisi- re gli esemplari originali degli stessi, sottoscritti dai migranti, stabilendo, in assenza di tale documentazione, il recupero delle somme corrisposte”) (enfasi aggiunte). Nell'atto riassuntivo si leg- ge tra l'altro, prima a proposito degli atti stipulati inter partes e, poi, della consegna in originale della documentazione giustificati- va, : “… Convenzione n. Prot.26970 del 31/05/2016, per la forni- tura di servizi di assistenza e utenza di immigrati extracomunitari presso la sede della società sita in Benevento alla via G.M. Galanti
n.38 (Vds Doc.1); 2) Convenzione n. Prot. 12833 del 16/10/2015, per la fornitura di servizi di assistenza e utenza di immigrati extra- comunitari presso la sede della società sita in Faicchio alla Fra- zione Massa, Via Pozzarachelle snc (Vds Doc.2); 3) Convenzione
n. Prot. 12824 del 16/10/2015, per la fornitura di servizi di assi- stenza e utenza di immigrati extracomunitari presso la sede della società sita in Pietrelcina alla via Fontanelle snc (Vds Doc.3).…la circostanza addotta, del mancato deposito dei report originali con le sottoscrizioni dei migranti ospitati, non è veritiera in quanto, come già innanzi fatto presente (circostanza che si chiede di pro- vare con testi in corso di causa) tutti i report cartacei originali per
l'intero periodo del rapporto sono stati consegnati sempre dal di- pendente della società Avv. Vincenzo Altieri, il quale veniva ac- compagnato a volte dal Legale Rapp.te della Società Rag.
[...]
, a volte dal socio Rag. , a volte dal Parte_2 Persona_2
Rag. e a volte dal commercialista della Società Persona_3
Dott. Detti report venivano consegnati nelle ma- Parte_6
ni dei dipendenti della , a volte al Sig. CP_3 Parte_7
[..
, a volte alla Sig.ra , a volte alla Sig.ra Parte_8 [...]
, i quali non rilasciavano mai nessuna ri- Controparte_6
cevuta di tali consegne. A ogni buon conto NESSUN OBBLIGO
DI CONSEGNA DEGLI ORIGINALI DEI REPORT È PREVI-
STA CONTRATTUALMENTE PER IL PAGAMENTO DELLE
FATTURE, poiché nei contratti è previsto che il pagamento dove- va essere disposto previa consegna dei report a mezzo di invio te- lematico. Come già detto, all'epoca non esisteva nessuna norma di legge che sancisse l'obbligatorietà della rendicontazione stabilen- do quali documenti dovessero essere depositati, per cui nel caso in esame gli obblighi a cui deve farsi riferimento sono solo quelli con- trattualmente previsti. Dunque I PAGAMENTI SONO STATI
EFFETTUATI NON CERTO PER ERRORE SCUSABILE MA
IN VIRTÙ DELL'ADEMPIMENTO DA PARTE
DELL'AFFIDATARIO DELLE CONDIZIONI CONTRAT-
TUALMENTE PREVISTE. Ribadendo ancora una volta che in mancanza di deposito degli originali dei report la non CP_3
provvedeva alla liquidazione delle fatture e che tutti i report firma- ti dai migranti sono stati consegnati in originale ai funzionari competenti della , che mai hanno provveduto a protocol- CP_3
lare tali documenti né a rilasciare nessuna ricevuta, si deve soste- nere, senza tema di smentita, che I PAGAMENTI SONO STATI
EFFETTUATI DOPO UN CONTROLLO DELLA RITUALITÀ
DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA, come risulta di- chiarato nei decreti autorizzativi delle liquidazioni a firma del
[...] [...] Per_
o del Vice Prefetto Vicario. Dunque non può sostenersi che i pagamenti delle fatture da parte della siano avvenuti CP_3
per un errore scusabile, né che non esisteva una valida causa sol- vendi. Pertanto nessun indebito oggettivo è riscontrabile nel caso in esame. Da ciò discende l'illegittimità dell'ingiunzione oppo- sta”.
Per tali riassunti motivi (ma v., amplius, citazione introduttiva),
l'opponente chiedeva quindi caducarsi la contestata ingiunzione di pagamento.
L'Avvocatura di Stato, all'uopo costituitasi per il
[...]
e per la , chiedeva a sua volta CP_1 Controparte_7
respingersi ogni avversa pretesa (v. costituzione in atti).
Laddove vi sia già titolo esecutivo, l'ingiunzione ex RD 639/1910 varrà come intimazione di pagamento -una sorta di precetto- su ti- tolo appunto preesistente (v. Cass. 24926/21), ciò evitando anche un'ultronea duplicazione dei titoli (ad es., secondo Cass. 24552/24 per tale “ingiunzione ex art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, quale atto prodromico all'espropriazione forzata, non possono che trovare applicazione - quantomeno in linea generale, fatte salve eventuali incompatibilità tra specifiche prescrizioni positive afferenti i due istituti – i princìpi giuridici dettati (per come elaborati in via di esegesi da questa Corte) in tema di cartella di pagamento, stante la descritta omologia strutturale e funzionale tra i due atti (per la equiparazione di disciplina, cfr. Cass. 26/07/2023, n. 22722)”). Di- versamente, nella specie, per un'entrata di diritto privato riveniente da vicende conseguenti ai contratti di affidamento, va osservato che la P.A. ha facoltà, come oltre, di ottenere -a certe condizioni- tutti i documenti giustificativi del caso in formato originale, per cui l'emessa ingiunzione, se quei documenti autentici non siano stati forniti, forma allora e costituisce il titolo sul credito privatistico, di natura pecuniaria/restitutoria, ove l'ingiunzione stessa non sia stata opposta da controparte, ai sensi del RegioDecreto n. 639/1910; op- pure perché, al contrario, ove l'opposizione sia stata invece propo- sta e venga poi respinta in sede giudiziale, risulta allora così accer- tata, funzionalmente, la posizione di diritto vantata dalla stessa amministrazione, con la conseguenza che il titolo venga quindi cri- stallizzato, nell'insieme, in via processuale (in questa sostanziale direzione, tra le altre, v. anche Cass. 7133/25 secondo cui l'ingiunzione in questione ha natura di atto con funzione accertati- va e non costituisce un atto esecutivo).
Del resto, ciò è in linea con la corrente interpretazione di legittimità secondo cui siffatta opposizione è esercitabile non solo per conte- stare vizi proprii del provvedimento ma anche per verificarne ed esaminarne il sottostante rapporto di merito.
Pertanto, ricorrendo nella specie proprio quest'ultima ipotesi, oc- corre allora accertare se esista o meno un credito restitutorio a fa- vore della P.A., controvertendosi, infatti, della idoneità o meno dei reports negoziali (resi o comunque prodotti in copia) al fine, ri- spettivamente, di poter mantenere o di dover restituire le somme pubbliche già ex adverso erogate.
Tanto chiarito, non è dunque necessario che si proceda ad un pre- liminare giudizio contenzioso in altra sede, potendo invece diretta- mente verificarsi -nel presente procedimento- la fondatezza delle dedotte ragioni dei soggetti di causa.
Nel merito, occorre osservare che le parti deducono che i proprii dipendenti, gli uni di e gli altri della P.A., rispettivamen- Parte_1
te, hanno consegnato gli originali agli uffici prefettizi e, per contro, hanno invece ricevuto solo copie.
A riguardo, per sola sintesi rappresentativa, può riportarsi la se- guente nota prefettizia : Va poi aggiunto che, rispetto alla disciplina ministeriale intervenuta in subiecta materia, l'istante ne deduce la successività -e quindi l'inapplicabilità- in relazione ai già conclusi atti negoziali. A pre- scindere da ogni altra considerazione sul punto, va invero comun- que evidenziato, in linea generale, che in materia di revoca di con- tributi -ma, analogamente o, ancor più, in materia di restituzione di somme ipoteticamente non dovute- tale revoca di contributi [o qui l'ingiunzione restitutoria] per violazione delle regole convenzionali fa fronte a un rapporto di natura negoziale e comunque paritaria, che è disciplinato dai principi e regole di diritto comune, in particolare per quanto riguarda
l'inadempimento contrattuale. Questi principi hanno portata generale, perché riguardano in genere gli atti costitutivi di rapporti giuridici venuti in essere per l'incontro di varie e convergenti volontà, in ordine ai quali trovano appli- cazione principi comunque generali del diritto (pacta sunt servanda) tanto che quei principi sono per richiamo di legge espressamente applicabili finan- che alle convenzioni di diritto pubblico ai sensi dell'art. 11 (Accordi integrati- vi o sostitutivi del provvedimento), comma 2, della legge n. 241 del 1990 («Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili») e agli Accordi fra pubbliche amministrazioni dell'art. 15. (Cons.Stato 1545/21) : tra siffatti principii negoziali e di diritto comune, laddove sia parte la P.A., si colloca an- che il criterio per cui l'erogazione di danaro di provenienza pubblica sia sotto- posta ad idonei ed efficienti controlli, potendo ciò efficacemente avvenire, in sostanza, anche o principalmente attraverso l'allegazione di parte di documenti originali o resi conformi, specie se ne faccia ragionevole richiesta la parte pubblica involgendo, tali controlli, vicende, soggetti e rapporti di tipo interna- zionale, come nella specie avviene. Infatti, i giustificativi di spesa devono es- sere, in consimili situazioni di spesa pubblica, in formato originale o in copia conforme (cfr. ad es. Corte dei Conti deliberazione n. 3/24 che, sia pure per il diverso caso -e per la diversa disciplina- dei rimborsi di consiglieri regionali, afferma appunto il criterio, invero di logica pratica generale, secondo cui i do- cumenti di spesa vanno consegnati alla P.A. in originale o conformati, doven- dosi, precisamente, “…inviare i rendiconti e la unita documentazione…in ori- ginale o copia conforme all'originale (mediante apposizione della sottoscri- zione, della data e della formula di rito “copia conforme dell'originale” su ogni singolo documento…con espressa evidenziazione dell'inerenza della spese alle finalità istituzionale…”.
In sostanza, tali criteri, adottati nel maneggio ed erogazione di danaro pubbli- co, ed inoltre anche all'interno di rapporti convenzionali con i designati affi- datari, appaiono configurare un utile vademecum o un idoneo parametro gene- rale di riferimento circa le modalità di compilazione -originale/conformata- degli atti di riferimento, in particolare di quelli giustificativi delle uscite di de- naro pubblico.
Nella specie, come si è visto, l'istante riferisce di aver consegnato gli originali ma, curiosamente, e contrariamente a criteri di diligenza negoziale minima, non se ne è fatto rilasciare dalla sannita la relativa ricevuta di depo- CP_3
sito.
Sicchè, in definitiva, nel permanere del premesso contrasto inter partes circa la pretesa consegna di tali reports in formato originale, o invece semplicemen- te in copia, si evidenzia in ogni caso che le copie versate in atti non recano nemmeno le indicate conformità cartolari (v. sopra).
Insomma, non c'è nulla di autentico, o almeno ciò non è idoneamente provato, rilevando peraltro che, ictu oculi, le firme individuali degli stranieri sono ov- viamente incomprensibili e che esse, invero, in molteplici casi recano una ri- corrente sbarra grafica orizzontale sulla sigla appunto apposta dai fruitori.
In sostanza, atteso il parallelo contrasto reciproco tra le richiamate dichiara- zioni extragiudiziali, resta quindi discusso ed improvato -tra le parti- se siano stati o meno consegnati all'amministrazione i ripetuti documenti originali (ri- badendosi che l'interessata non si è fatta consegnare apposita ricevuta di alle- gazione dei reports autentici). Mentre, si ripete, non risultano poi attestate neppure idonee forme di conformazione degli scritti prodotti in copia. Sicchè, effettivamente, con questa sola oggettiva presenza in atti di mere copie non può dirsi soddisfatto né sufficientemente provato, a fronte di specifica ec- cezione di controparte, il legittimo requisito della doverosa allegazione di ido- nea documentazione giustificativa soprattutto se, come nella specie, venga es- sa dubitata di legittimità e autenticità.
Deve ritenersi dunque fondato -nel merito- il suddetto atto a funzione accerta- tiva rappresentato dalla impugnata ingiunzione fiscale nel senso che, in pre- senza della legittima richiesta pubblica di sottoporle gli originali dei necessari reports, controparte non ha tuttavia risolutivamente dimostrato né di aver con- segnato tali atti autentici né, comunque, di averne reso alla P.A. una idonea copia conformata (v. sopra). Apparendo inoltre recessiva, sul piano della dili- genza minima, la ripetuta condotta della società odierna opponente, già ricor- data, laddove essa ha mancato di chiedere -a controparte- la ricevuta dell'asserito (e non dimostrato) deposito degli originali documentali, quanto mai necessari per vicende come quelle in rassegna.
Invero, non risulta poi necessariamente ostativa a tali conclusioni neanche un pregresso controllo prefettizio al cui esito, inzialmente, gli adempimenti di parte siano apparsi rituali. Certo, una tale vicenda sarebbe stata considerata ad es. a fini di un chiesto risarcimento pubblico (che qui non sarebbe stato pertan- to concesso pur contestualmente rigettandosi l'opposizione ) o per le spese di lite (che qui infatti vengono compensate) ma non sembra che essa sia altresì idonea a precludere o rimuovere una eventuale manchevolezza cognitiva, ori- ginaria, di cui poi l'organo preposto si avveda, o per la quale nutra almeno dubbi, chiedendo pertanto, successivamente, i report originari (o conformati) proprio per svolegere le più puntuali verifiche del caso.
In definitiva, un essenziale presupposto contrattuale -il chiesto documento ori- ginale o parificato, dimostrativo dell'esborso - è rimasto in sé inadempiuto, non venendo nemmeno dimostrato, mancandone ragionevole ricevuta di depo- sito, che gli originali stessi fossero stati ab initio consegnati alla P.A. o che lo fossero stati, almeno, in modalità conformata.
Ciò, in conseguenza, rende fondata la pretesa pubblica di natura restitutoria
(pretesa che, nel quantum, non appare poi efficacemente contestata da parte attrice, essendo essa inoltre raccordabile proprio agli importi originariamente riprodotti nella documentazione giustificativa).
La proposta opposizione deve essere pertanto respinta. Infine, considerata la particolarità della vicenda, che vede inoltre coinvolti - quali odierne parti processuali- un soggetto collettivo (il ) ed un Parte_9
soggetto pubblico (la P.A.), appare allora complessivamente opportuno, ed equo, compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in riassunzione proposta da Parte_10 ei confronti del e della con
[...] Controparte_1 Controparte_3
citazione notificata, così provvede :
a)respinge la proposta opposizione;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 21/5/25. Il giudice unico Antonio Attanasio