Art. 14. Prova del diritto a succedere
Il diritto di successione al titolare di rendite nominative o miste si prova presentando alla Amministrazione del debito pubblico:
a) nel caso di successione testamentaria:
1) l'estratto dell'atto di morte;
2) l'atto o gli atti di ultima volonta';
3) un'attestazione di notorieta' formata, nel mandamento in cui si e' aperta la successione, innanzi al pretore ed al cancelliere da esso delegato, o ad un notaio, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei a norma di legge, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato e' l'unico o, nel caso di piu' testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volonta' del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredita' o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre le persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredita' o altri diritti alla successione;
b) nel caso di successione intestata:
1) l'estratto dell'atto di morte;
2) un'attestazione di notorieta' formata nel modo indicato al n. 3 della lettera a) con la quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali e' devoluta per legge la successione.
Sia per le successioni testamentarie che per quelle intestate deve farsi constare dall'attestazione di notorieta' il luogo dove il defunto ebbe l'ultimo suo domicilio.
Il diritto di successione al titolare di rendite nominative o miste si prova presentando alla Amministrazione del debito pubblico:
a) nel caso di successione testamentaria:
1) l'estratto dell'atto di morte;
2) l'atto o gli atti di ultima volonta';
3) un'attestazione di notorieta' formata, nel mandamento in cui si e' aperta la successione, innanzi al pretore ed al cancelliere da esso delegato, o ad un notaio, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei a norma di legge, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato e' l'unico o, nel caso di piu' testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volonta' del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredita' o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre le persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredita' o altri diritti alla successione;
b) nel caso di successione intestata:
1) l'estratto dell'atto di morte;
2) un'attestazione di notorieta' formata nel modo indicato al n. 3 della lettera a) con la quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali e' devoluta per legge la successione.
Sia per le successioni testamentarie che per quelle intestate deve farsi constare dall'attestazione di notorieta' il luogo dove il defunto ebbe l'ultimo suo domicilio.