TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/10/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 529/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile- Agraria, in composizione collegiale, così composto
Dott. Andrea AMADEI – Presidente
Dott. Mariagrazia GALATI – Giudice est.
Dott. Valentina ANDRIZZI – Giudice
P. Agr. Giovanni ALBANESE - Esperto
P. Agr. Domenico PRETEROTI - Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 529/2025 R.G.. vertente
TRA
nato il [...] a [...] (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Zurzolo e Giovanna Mollica che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1 [...]
) e , nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe di Salvo, domiciliatario, giusta procura in atti;
-RESISTENTI-
NONCHE' nata a [...] il [...](CF: ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 in proprio e nella qualità di procuratrice della sig.ra CP_3
(CF: ), nata a [...] il [...], in
[...] CodiceFiscale_4 virtù di procura rilasciata per Notaio n data 19.1.2010 Rep. 56308 – Per_1 Racc. 4969, rappresentate e difese dall'avv. Ferdinando Iacopino, domiciliatario, giusta procura in atti;
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA -
All'udienza collegiale del 07.10.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo allegato al verbale, di cui veniva data lettura, sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti che devono intendersi qui integralmente trascritte.
Oggetto: prelazione agraria e diritto di riscatto
Fatto e diritto
I.- Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. iscritto al n. 799/2023 r.g., ritualmente notificato, – premettendo di essere coltivatore diretto e Parte_1 affittuario dei terreni siti in agro del comune di Camini, in C.da Ellera meglio indicati nell'atto introduttivo, ha evocato in giudizio e Controparte_1
al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto di prelazione Parte_2 sui fondi rustici oggetto di cessione in favore dei predetti in forza di atto di compravendita per Notaio – rep. 9317, racc. 5880 del Persona_2
28.7.2022 e trascritto il 10.8.2022.
A fondamento della domanda ha esposto che con il predetto atto notarile erano state effettuate due vendite da parte di e Controparte_2 CP_3
in favore di e senza
[...] Controparte_1 Parte_2 effettuare la preventiva denuncia ex lege prevista ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione;
che, quale coltivatore diretto dei fondi nei due anni precedenti la stipula, era stato destinatario di un contratto di cessione di quote Agea – Arcea per il periodo 2015-2020 da parte della precedente proprietaria per percepire in luogo di quest'ultima gli aiuti comunitari;
che, inoltre, aveva provveduto ogni anno al pagamento dell'affitto corrispondendo
120 litri di olio oltre gli ortaggi necessari per il sostentamento della famiglia, aveva pagato la somma di euro 1.000,00 in favore del geom. per il CP_4 pagamento di lavori commissionati dalla . CP_2
Ha dedotto sulla sussistenza dei presupposti per il riscatto del fondo oggetto dell'atto di compravendita rep. 9317, racc. 5880 del 27.7.2022 e trascritto il
10.8.2022.
Ha concluso, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale – previo accertamento della sua qualità di coltivatore diretto del fondo di cui all'atto di compravendita sopra indicato – di dichiarare che il diritto alla prelazione di cui all'art. 8, legge
2 n. 590/1965 e, per l'effetto, disporre il riscatto allo stesso prezzo di cui all'atto di vendita in favore di e . Controparte_1 Parte_2
I.
2- Nel costituirsi in giudizio e hanno Controparte_1 Parte_2 eccepito la insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 8, l. 590/1965 per il riconoscimento della prelazione agraria e, segnatamente: i) hanno negato che il avesse coltivato i terreni per almeno due anni ovvero che fosse Pt_1 stato affittuario e coltivatore diretto deducendo che: a) i terreni già a far data dal 22.01.2014 erano condotti in locazione, dalla società Sud Exotica srl;
b) il contratto di affitto esibito dal è disconosciuto nelle sottoscrizioni sul Pt_1 presupposto che questi non avrebbe mai coltivato i fondi ma – secondo la propria prospettazione – sarebbe stato incaricato stagionalmente dalla propria dante causa per la sola raccolta delle olive, per come risulterebbe dalle scritture private del 14.10.2020 e 18.10.2021 attestanti una vendita in favore del delle sole olive per un prezzo di euro 2.500,00 da versarsi in Pt_1 due rate entro 20 gg. unitamente all'olio e con testuale restituzione delle chiavi;
c) i terreni in ogni caso non erano coltivati poiché dopo il loro acquisto, già in data 04.11.2022 si era reso necessario un intervento di espianto e reimpianto dell'uliveto; d) in ogni caso il contratto di fitto non avrebbe potuto essere provato per presunzioni;
e) nella scrittura privata in atti – di cui si è eccepita la inammissibilità – i beni risulterebbero locati all'impresa ZZ RI
AN sicchè questi interverrebbe quale legale rappresentante della impresa con la conseguenza che, a seguito della riforma, quale imprenditore agricolo professionale (Iap) avrebbe potuto invocare il diritto di prelazione solo in qualità di proprietario del fondo confinante (art. 7 legge n. 590/1965), e non quale affittuario del fondo offerto in vendita;
f) ad ogni buon conto tale contratto conterrebbe previsioni contrarie alla legge e sarebbe incompleto con riferimento ad alcuni elementi essenziali;
ii) in relazione al secondo requisito previsto dall'art. 8 cit. (ossia che il coltivatore diretto non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille - salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria) hanno evidenziato che il con diversi atti di compravendita (cfr. atto pubblico Pt_1 per Notar del 08.02.2021, rep. 6549/4096; e, atto pubblico per Notar Per_2 del 12.05.2022, rep. 8764/5509) aveva alienato e trasferito fondi Per_2 rustici il cui imponibile fondiario sarebbe superiore al limite di legge nel biennio antecedente al 27.07.2022; iii) in relazione al terzo requisito nulla avrebbe allegato il a dimostrazione di possedere la necessaria capacità Pt_1 lavorativa richiesta per avvalersi e vedersi riconosciuto il diritto di prelazione
3 tenuto conto che questi sarebbe proprietario – a loro dire - di ben 117 terreni agricoli estesi per centinaia di ettari.
Hanno concluso chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa di e , l'accoglimento delle seguenti testuali : Controparte_2 Controparte_3
“1) in via principale, ritenere e dichiarare tutte infondate le richieste avversarie per le causali meglio infra esposte rigettando la domanda come proposta;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, dichiarare la civile responsabilità delle sigg.re Controparte_3
e e, per l'effetto, condannarle solidalmente al risarcimento Controparte_2 del danno sofferto dai sigg.ri e per la somma che sarà CP_1 Pt_2 accerta in corso di causa e, comunque, in misura non inferiore al valore della vendita;
3) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
I.
3- Con decreto del 28.11.2023 il Giudice titolare del procedimento n.
799/2023 r.g. ha autorizzato la chiamata in causa di e Controparte_2
le quali hanno eccepito in via preliminare la incompetenza Controparte_3 del Tribunale ordinario per essere competente la Sezione specializzata agraria, nonché l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione nei loro confronti e il difetto di legittimazione attiva e/o, comunque, nel merito, la carenza di prova circa la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti di cui all'art. 8 della legge n. 590/1965. Hanno concluso chiedendo di dichiarare l'incompetenza del Tribunale Ordinario in favore della Sezione specializzata agraria al fine di accertare che nessun contratto agrario era stato stipulato tra le parti deducenti e il e, per Pt_1
l'effetto, nel merito, rigettare il ricorso per essere pienamente valido l'atto di compravendita rep. 9317, racc. 5880 del 27.7.2022 e trascritto il 10.8.2022.
In subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, hanno chiesto la condanna al pagamento in proprio favore delle somme che i resistenti hanno domandato a titolo di risarcimento dei danni quale corrispettivo dovuto per il mancato svolgimento dei doveri di custodia.
I.
4- Con ordinanza resa in data 23.2.2025 il Giudice titolare del procedimento ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della Sezione specializzata agraria e fissato il termine per la riassunzione con compensazione delle spese di lite relative alla predetta fase.
I.
5- Con atto di citazione in riassunzione del 30.5.2025 ha adito la Parte_1
Sezione specializzata agraria insistendo nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
I.
6- In seguito alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione, la difesa dei terzi chiamati, e , ha eccepito la tardività Controparte_2 Controparte_3
4 della riassunzione chiedendo, in via preliminare, la estinzione del procedimento;
nel merito, hanno resistito alla domanda e reiterato le proprie deduzioni ed eccezioni come meglio esplicate nella propria memoria.
Parimenti e si sono costituiti con Controparte_1 Parte_2 memoria di costituzione depositata in data 26.09.2025 alla quale si fa rinvio.
I.
7- Alla udienza collegiale del 07.10.2025 la difesa dei resistenti ha prestato adesione alla eccezione preliminare di estinzione sollevata dai terzi chiamati chiedendo la decisione della causa sul punto. La difesa dei ricorrenti ha contestato l'eccezione rappresentando la tempestività della riassunzione e insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni nonché delle istanze istruttorie.
II.- La domanda è infondata nel merito e, pertanto va respinta.
In applicazione del principio della "ragione più liquida", la causa può essere decisa nel merito sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, tralasciando la eccezione di tardività della riassunzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 del Cpc.
II.
1- In punto di diritto è appena il caso di premettere che al fine dell' esercizio del diritto al riscatto agrario e quindi per l'accoglimento della domanda in concreto esercitata, occorre dimostrare la sussistenza da parte del richiedente dei requisiti di cui all'art. 8 della legge 590/1965 e, dunque, oltre al fondamentale presupposto dell'esercizio della attività di coltivatore diretto sul fondo posto in vendita, devono ricorrere gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, legge n. 590 del 1965 e cioè: a) la durata biennale dell'attività di coltivazione sul fondo confinante da parte del proprietario che rivesta la qualifica di coltivatore diretto;
b) l'assenza di vendite, nel biennio precedente, di altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore alle lire mille (salvo il caso di cessione a fini di ricomposizione fondiaria); c) il possesso della forza lavorativa adeguata, da riconoscersi allorquando la estensione complessiva dei terreni, quelli posseduti dal confinante in proprietà o enfiteusi e quelli oggetto della prelazione (o del riscatto) non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Aggiungasi che per ritenersi sussistente la qualifica di coltivatore diretto devono sussistere i presupposti di cui all'art. 31 della L. n. 590 del 1965 che testualmente
5 prevede che “ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
Inoltre, in relazione ai predetti requisiti, la giurisprudenza ha chiarito che deve effettuarsi una valutazione prospettica e prognostica pro futuro ma anche - e soprattutto - una verifica empirica e concreta sulla condizione e sulla coltivazione del fondo sia al momento dell'esercizio del diritto di riscatto sia nei due anni antecedenti alla compravendita. In altre parole, sulla base di tale norma, non deve accertarsi soltanto se, in relazione alla dimensione del fondo ed alle sue condizioni nonché alle dimensioni della famiglia del coltivatore diretto, "la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo"; deve anche e soprattutto accertarsi se nell'arco temporale sopra indicato quel fondo era coltivato personalmente e direttamente dalla famiglia del coltivatore diretto, in misura non inferiore ad un terzo rispetto alla complessiva forza lavoro occorrente.
Da ultimo, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui spetta al coltivatore diretto del fondo offerto in vendita dal concedente ovvero al coltivatore diretto-proprietario del fondo confinante (a norma della L. n. 817 del 1971, art. 7) l'onere della prova dell'esistenza delle condizioni, non solo soggettive ma anche oggettive, alle quali, secondo la formulazione della L. n.
590 del 1965, art. 8, comma 1, è subordinata l'insorgenza del diritto di prelazione e di quello succedaneo di riscatto: e ciò in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2697 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n.6320/88; n.1804/89;
n.8855/90; n.2028/93; n.6878/00; n.25742/08). È appena il caso di sottolineare che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto, ai sensi della L. n. 817 del 1971, art. 7 e L. n. 590 del 1965, art. 8, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, in relazione alle necessità culturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena (cfr. Cass. n. 21621/07; n. 1112/06; n.
1020/06).
6 II.
2- Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa, in primo luogo si ritiene che l'atto introduttivo sia carente già in punto di allegazione circa la qualifica di coltivatore diretto dell'attore, alla stregua della nozione fissata dalla L. n. 590 del 1965, art. 31 nonché in ordine alla prova della coltivazione (mancando qualsivoglia precisazione con riferimento agli attrezzi utilizzati per l'esercizio di tale attività, alla iscrizione o meno nell'Albo dei coltivatori diretti, al tipo di colture e alla attività agricola svolta) e all'apporto lavorativo fornito anche in relazione agli altri fondi posseduti dall'attore.
Ad ogni buon conto, ad avviso del Collegio, è dirimente la circostanza – provata documentalmente dalla diesa dei resistenti (cfr. doc n. 12 allegato alla memoria di costituzione) – da cui risulta che il nel biennio Pt_1 antecedente la vendita di cui è causa ha alienato a terzi fondi di sua proprietà
(segnatamente in data 08.2.2021 in favore di e in pari data Parte_3 in favore di ). Tanto è sufficiente per ritenere che non Parte_4 sussistono i presupposti di cui all'art. 8 legge n. 590/1965 con la conseguenza che qualsivoglia attività istruttoria articolata finalizzata a provare la qualità di coltivatore diretto- affittuario in capo al appare oltremodo Pt_1 superflua poiché – anche qualora fosse provata tale presupposto – non risulterebbe integrato il secondo requisito previsto dalla disposizione normativa citata ossia non aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille.
Peraltro, tale circostanza non è stata smentita dall'attore il quale in sede di memoria autorizzata ex art. 281 duodecies, IV comma, c.p.c. depositata nel giudizio n. 799/2023 R.G. ha ammesso che le vendite sono state effettuate per l'appunto nel biennio (2021/2022) e, dunque, nei due anni precedenti l'atto di compravendita del 28.7.2022 che in questa sede intende vanificare;
per dovere di completezza, infatti, si osserva che ai sensi dell'art. 8 cit. si deve avere riguardo all'atto notarile di vendita di cui si lamenta che sia avvenuto in violazione del diritto di prelazione e non la data di stipula del contratto di affitto (effettivamente datato 04.6.2020 sebbene registrato solo in data 19.9.2023 e, dunque, successivamente rispetto alla data di deposito del ricorso iscritto al n. 799/23 R.G.)
Per tali ragioni, la domanda si appalesa generica e non provata e, pertanto, va respinta.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Pt_1
sia nei confronti dei resistenti che dei terzi chiamati. Alla liquidazione si
[...] procede come in dispositivo limitatamente alla presente fase sulla base del
D.M n. 147/2022 per le fasi studio, introduttiva e decisoria (stante l'assenza di
7 attività istruttoria) in misura inferiore ai medi tariffari in considerazione dell'attività difensiva espletata e del tenore delle difese quasi integralmente riproduttive di quanto già dedotto nel giudizio iscritto al n. 799/23 R.G. Va precisato che il valore della controversia è quello dichiarato e non contestato di euro 615.000,00 (superiore ad €520.000,00). Tuttavia, tenuto conto della modesta entità dell'attività espletata in questa sede, come già evidenziato, si reputa opportuno disporre l'aumento percentuale previsto dall'art. 6 dm
55/2014 rispetto ai valori medi di riferimento previsti con riguardo allo scaglione compreso tra €260.000,01 ed €520.000,00 in misura inferiore al
30% (“fino al 30%”); inoltre, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compensi è quella standard non essendovi i presupposti per applicare le variazioni in aumento previste dall'art. 4, commi 2, D.M. n. 55 del 2014 non essendoci distinzione tra le posizioni in relazione alle difese spiegate.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dei Parte_1 resistenti in solido che liquida in complessivi euro 6.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dei terzi Parte_1 chiamati in solido che liquida in complessivi euro 6.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4. fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Locri il 07.10.2025
Il Presidente Il Giudice est. dott. Andrea Amadei dott.ssa Mariagrazia Galati .
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile- Agraria, in composizione collegiale, così composto
Dott. Andrea AMADEI – Presidente
Dott. Mariagrazia GALATI – Giudice est.
Dott. Valentina ANDRIZZI – Giudice
P. Agr. Giovanni ALBANESE - Esperto
P. Agr. Domenico PRETEROTI - Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 529/2025 R.G.. vertente
TRA
nato il [...] a [...] (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Zurzolo e Giovanna Mollica che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1 [...]
) e , nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe di Salvo, domiciliatario, giusta procura in atti;
-RESISTENTI-
NONCHE' nata a [...] il [...](CF: ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 in proprio e nella qualità di procuratrice della sig.ra CP_3
(CF: ), nata a [...] il [...], in
[...] CodiceFiscale_4 virtù di procura rilasciata per Notaio n data 19.1.2010 Rep. 56308 – Per_1 Racc. 4969, rappresentate e difese dall'avv. Ferdinando Iacopino, domiciliatario, giusta procura in atti;
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA -
All'udienza collegiale del 07.10.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo allegato al verbale, di cui veniva data lettura, sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti che devono intendersi qui integralmente trascritte.
Oggetto: prelazione agraria e diritto di riscatto
Fatto e diritto
I.- Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. iscritto al n. 799/2023 r.g., ritualmente notificato, – premettendo di essere coltivatore diretto e Parte_1 affittuario dei terreni siti in agro del comune di Camini, in C.da Ellera meglio indicati nell'atto introduttivo, ha evocato in giudizio e Controparte_1
al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto di prelazione Parte_2 sui fondi rustici oggetto di cessione in favore dei predetti in forza di atto di compravendita per Notaio – rep. 9317, racc. 5880 del Persona_2
28.7.2022 e trascritto il 10.8.2022.
A fondamento della domanda ha esposto che con il predetto atto notarile erano state effettuate due vendite da parte di e Controparte_2 CP_3
in favore di e senza
[...] Controparte_1 Parte_2 effettuare la preventiva denuncia ex lege prevista ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione;
che, quale coltivatore diretto dei fondi nei due anni precedenti la stipula, era stato destinatario di un contratto di cessione di quote Agea – Arcea per il periodo 2015-2020 da parte della precedente proprietaria per percepire in luogo di quest'ultima gli aiuti comunitari;
che, inoltre, aveva provveduto ogni anno al pagamento dell'affitto corrispondendo
120 litri di olio oltre gli ortaggi necessari per il sostentamento della famiglia, aveva pagato la somma di euro 1.000,00 in favore del geom. per il CP_4 pagamento di lavori commissionati dalla . CP_2
Ha dedotto sulla sussistenza dei presupposti per il riscatto del fondo oggetto dell'atto di compravendita rep. 9317, racc. 5880 del 27.7.2022 e trascritto il
10.8.2022.
Ha concluso, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale – previo accertamento della sua qualità di coltivatore diretto del fondo di cui all'atto di compravendita sopra indicato – di dichiarare che il diritto alla prelazione di cui all'art. 8, legge
2 n. 590/1965 e, per l'effetto, disporre il riscatto allo stesso prezzo di cui all'atto di vendita in favore di e . Controparte_1 Parte_2
I.
2- Nel costituirsi in giudizio e hanno Controparte_1 Parte_2 eccepito la insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 8, l. 590/1965 per il riconoscimento della prelazione agraria e, segnatamente: i) hanno negato che il avesse coltivato i terreni per almeno due anni ovvero che fosse Pt_1 stato affittuario e coltivatore diretto deducendo che: a) i terreni già a far data dal 22.01.2014 erano condotti in locazione, dalla società Sud Exotica srl;
b) il contratto di affitto esibito dal è disconosciuto nelle sottoscrizioni sul Pt_1 presupposto che questi non avrebbe mai coltivato i fondi ma – secondo la propria prospettazione – sarebbe stato incaricato stagionalmente dalla propria dante causa per la sola raccolta delle olive, per come risulterebbe dalle scritture private del 14.10.2020 e 18.10.2021 attestanti una vendita in favore del delle sole olive per un prezzo di euro 2.500,00 da versarsi in Pt_1 due rate entro 20 gg. unitamente all'olio e con testuale restituzione delle chiavi;
c) i terreni in ogni caso non erano coltivati poiché dopo il loro acquisto, già in data 04.11.2022 si era reso necessario un intervento di espianto e reimpianto dell'uliveto; d) in ogni caso il contratto di fitto non avrebbe potuto essere provato per presunzioni;
e) nella scrittura privata in atti – di cui si è eccepita la inammissibilità – i beni risulterebbero locati all'impresa ZZ RI
AN sicchè questi interverrebbe quale legale rappresentante della impresa con la conseguenza che, a seguito della riforma, quale imprenditore agricolo professionale (Iap) avrebbe potuto invocare il diritto di prelazione solo in qualità di proprietario del fondo confinante (art. 7 legge n. 590/1965), e non quale affittuario del fondo offerto in vendita;
f) ad ogni buon conto tale contratto conterrebbe previsioni contrarie alla legge e sarebbe incompleto con riferimento ad alcuni elementi essenziali;
ii) in relazione al secondo requisito previsto dall'art. 8 cit. (ossia che il coltivatore diretto non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille - salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria) hanno evidenziato che il con diversi atti di compravendita (cfr. atto pubblico Pt_1 per Notar del 08.02.2021, rep. 6549/4096; e, atto pubblico per Notar Per_2 del 12.05.2022, rep. 8764/5509) aveva alienato e trasferito fondi Per_2 rustici il cui imponibile fondiario sarebbe superiore al limite di legge nel biennio antecedente al 27.07.2022; iii) in relazione al terzo requisito nulla avrebbe allegato il a dimostrazione di possedere la necessaria capacità Pt_1 lavorativa richiesta per avvalersi e vedersi riconosciuto il diritto di prelazione
3 tenuto conto che questi sarebbe proprietario – a loro dire - di ben 117 terreni agricoli estesi per centinaia di ettari.
Hanno concluso chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa di e , l'accoglimento delle seguenti testuali : Controparte_2 Controparte_3
“1) in via principale, ritenere e dichiarare tutte infondate le richieste avversarie per le causali meglio infra esposte rigettando la domanda come proposta;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, dichiarare la civile responsabilità delle sigg.re Controparte_3
e e, per l'effetto, condannarle solidalmente al risarcimento Controparte_2 del danno sofferto dai sigg.ri e per la somma che sarà CP_1 Pt_2 accerta in corso di causa e, comunque, in misura non inferiore al valore della vendita;
3) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
I.
3- Con decreto del 28.11.2023 il Giudice titolare del procedimento n.
799/2023 r.g. ha autorizzato la chiamata in causa di e Controparte_2
le quali hanno eccepito in via preliminare la incompetenza Controparte_3 del Tribunale ordinario per essere competente la Sezione specializzata agraria, nonché l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione nei loro confronti e il difetto di legittimazione attiva e/o, comunque, nel merito, la carenza di prova circa la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti di cui all'art. 8 della legge n. 590/1965. Hanno concluso chiedendo di dichiarare l'incompetenza del Tribunale Ordinario in favore della Sezione specializzata agraria al fine di accertare che nessun contratto agrario era stato stipulato tra le parti deducenti e il e, per Pt_1
l'effetto, nel merito, rigettare il ricorso per essere pienamente valido l'atto di compravendita rep. 9317, racc. 5880 del 27.7.2022 e trascritto il 10.8.2022.
In subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, hanno chiesto la condanna al pagamento in proprio favore delle somme che i resistenti hanno domandato a titolo di risarcimento dei danni quale corrispettivo dovuto per il mancato svolgimento dei doveri di custodia.
I.
4- Con ordinanza resa in data 23.2.2025 il Giudice titolare del procedimento ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della Sezione specializzata agraria e fissato il termine per la riassunzione con compensazione delle spese di lite relative alla predetta fase.
I.
5- Con atto di citazione in riassunzione del 30.5.2025 ha adito la Parte_1
Sezione specializzata agraria insistendo nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
I.
6- In seguito alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione, la difesa dei terzi chiamati, e , ha eccepito la tardività Controparte_2 Controparte_3
4 della riassunzione chiedendo, in via preliminare, la estinzione del procedimento;
nel merito, hanno resistito alla domanda e reiterato le proprie deduzioni ed eccezioni come meglio esplicate nella propria memoria.
Parimenti e si sono costituiti con Controparte_1 Parte_2 memoria di costituzione depositata in data 26.09.2025 alla quale si fa rinvio.
I.
7- Alla udienza collegiale del 07.10.2025 la difesa dei resistenti ha prestato adesione alla eccezione preliminare di estinzione sollevata dai terzi chiamati chiedendo la decisione della causa sul punto. La difesa dei ricorrenti ha contestato l'eccezione rappresentando la tempestività della riassunzione e insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni nonché delle istanze istruttorie.
II.- La domanda è infondata nel merito e, pertanto va respinta.
In applicazione del principio della "ragione più liquida", la causa può essere decisa nel merito sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, tralasciando la eccezione di tardività della riassunzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 del Cpc.
II.
1- In punto di diritto è appena il caso di premettere che al fine dell' esercizio del diritto al riscatto agrario e quindi per l'accoglimento della domanda in concreto esercitata, occorre dimostrare la sussistenza da parte del richiedente dei requisiti di cui all'art. 8 della legge 590/1965 e, dunque, oltre al fondamentale presupposto dell'esercizio della attività di coltivatore diretto sul fondo posto in vendita, devono ricorrere gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, legge n. 590 del 1965 e cioè: a) la durata biennale dell'attività di coltivazione sul fondo confinante da parte del proprietario che rivesta la qualifica di coltivatore diretto;
b) l'assenza di vendite, nel biennio precedente, di altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore alle lire mille (salvo il caso di cessione a fini di ricomposizione fondiaria); c) il possesso della forza lavorativa adeguata, da riconoscersi allorquando la estensione complessiva dei terreni, quelli posseduti dal confinante in proprietà o enfiteusi e quelli oggetto della prelazione (o del riscatto) non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Aggiungasi che per ritenersi sussistente la qualifica di coltivatore diretto devono sussistere i presupposti di cui all'art. 31 della L. n. 590 del 1965 che testualmente
5 prevede che “ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
Inoltre, in relazione ai predetti requisiti, la giurisprudenza ha chiarito che deve effettuarsi una valutazione prospettica e prognostica pro futuro ma anche - e soprattutto - una verifica empirica e concreta sulla condizione e sulla coltivazione del fondo sia al momento dell'esercizio del diritto di riscatto sia nei due anni antecedenti alla compravendita. In altre parole, sulla base di tale norma, non deve accertarsi soltanto se, in relazione alla dimensione del fondo ed alle sue condizioni nonché alle dimensioni della famiglia del coltivatore diretto, "la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo"; deve anche e soprattutto accertarsi se nell'arco temporale sopra indicato quel fondo era coltivato personalmente e direttamente dalla famiglia del coltivatore diretto, in misura non inferiore ad un terzo rispetto alla complessiva forza lavoro occorrente.
Da ultimo, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui spetta al coltivatore diretto del fondo offerto in vendita dal concedente ovvero al coltivatore diretto-proprietario del fondo confinante (a norma della L. n. 817 del 1971, art. 7) l'onere della prova dell'esistenza delle condizioni, non solo soggettive ma anche oggettive, alle quali, secondo la formulazione della L. n.
590 del 1965, art. 8, comma 1, è subordinata l'insorgenza del diritto di prelazione e di quello succedaneo di riscatto: e ciò in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2697 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n.6320/88; n.1804/89;
n.8855/90; n.2028/93; n.6878/00; n.25742/08). È appena il caso di sottolineare che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto, ai sensi della L. n. 817 del 1971, art. 7 e L. n. 590 del 1965, art. 8, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, in relazione alle necessità culturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena (cfr. Cass. n. 21621/07; n. 1112/06; n.
1020/06).
6 II.
2- Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa, in primo luogo si ritiene che l'atto introduttivo sia carente già in punto di allegazione circa la qualifica di coltivatore diretto dell'attore, alla stregua della nozione fissata dalla L. n. 590 del 1965, art. 31 nonché in ordine alla prova della coltivazione (mancando qualsivoglia precisazione con riferimento agli attrezzi utilizzati per l'esercizio di tale attività, alla iscrizione o meno nell'Albo dei coltivatori diretti, al tipo di colture e alla attività agricola svolta) e all'apporto lavorativo fornito anche in relazione agli altri fondi posseduti dall'attore.
Ad ogni buon conto, ad avviso del Collegio, è dirimente la circostanza – provata documentalmente dalla diesa dei resistenti (cfr. doc n. 12 allegato alla memoria di costituzione) – da cui risulta che il nel biennio Pt_1 antecedente la vendita di cui è causa ha alienato a terzi fondi di sua proprietà
(segnatamente in data 08.2.2021 in favore di e in pari data Parte_3 in favore di ). Tanto è sufficiente per ritenere che non Parte_4 sussistono i presupposti di cui all'art. 8 legge n. 590/1965 con la conseguenza che qualsivoglia attività istruttoria articolata finalizzata a provare la qualità di coltivatore diretto- affittuario in capo al appare oltremodo Pt_1 superflua poiché – anche qualora fosse provata tale presupposto – non risulterebbe integrato il secondo requisito previsto dalla disposizione normativa citata ossia non aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille.
Peraltro, tale circostanza non è stata smentita dall'attore il quale in sede di memoria autorizzata ex art. 281 duodecies, IV comma, c.p.c. depositata nel giudizio n. 799/2023 R.G. ha ammesso che le vendite sono state effettuate per l'appunto nel biennio (2021/2022) e, dunque, nei due anni precedenti l'atto di compravendita del 28.7.2022 che in questa sede intende vanificare;
per dovere di completezza, infatti, si osserva che ai sensi dell'art. 8 cit. si deve avere riguardo all'atto notarile di vendita di cui si lamenta che sia avvenuto in violazione del diritto di prelazione e non la data di stipula del contratto di affitto (effettivamente datato 04.6.2020 sebbene registrato solo in data 19.9.2023 e, dunque, successivamente rispetto alla data di deposito del ricorso iscritto al n. 799/23 R.G.)
Per tali ragioni, la domanda si appalesa generica e non provata e, pertanto, va respinta.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Pt_1
sia nei confronti dei resistenti che dei terzi chiamati. Alla liquidazione si
[...] procede come in dispositivo limitatamente alla presente fase sulla base del
D.M n. 147/2022 per le fasi studio, introduttiva e decisoria (stante l'assenza di
7 attività istruttoria) in misura inferiore ai medi tariffari in considerazione dell'attività difensiva espletata e del tenore delle difese quasi integralmente riproduttive di quanto già dedotto nel giudizio iscritto al n. 799/23 R.G. Va precisato che il valore della controversia è quello dichiarato e non contestato di euro 615.000,00 (superiore ad €520.000,00). Tuttavia, tenuto conto della modesta entità dell'attività espletata in questa sede, come già evidenziato, si reputa opportuno disporre l'aumento percentuale previsto dall'art. 6 dm
55/2014 rispetto ai valori medi di riferimento previsti con riguardo allo scaglione compreso tra €260.000,01 ed €520.000,00 in misura inferiore al
30% (“fino al 30%”); inoltre, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compensi è quella standard non essendovi i presupposti per applicare le variazioni in aumento previste dall'art. 4, commi 2, D.M. n. 55 del 2014 non essendoci distinzione tra le posizioni in relazione alle difese spiegate.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dei Parte_1 resistenti in solido che liquida in complessivi euro 6.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dei terzi Parte_1 chiamati in solido che liquida in complessivi euro 6.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4. fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Locri il 07.10.2025
Il Presidente Il Giudice est. dott. Andrea Amadei dott.ssa Mariagrazia Galati .
8