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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8936 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 16163 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti MAZZELLA DI BOSCO Parte_1
GI e MA EL
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 10.7.2024 la ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità della nota del CP_ 22.05.2024 notificata in data 13.06.2024 a mezzo della quale l' ha disposto la revoca della prestazione di
Reddito di cittadinanza concessale a seguito di domanda n. RDC -2021-5062908, con richiesta di ripetizione di indebito pari ad € 2.790,70, nel periodo da Febbraio 2022 a Marzo 2023; provvedimento motivato dalla mancata comunicazione da parte sua della variazione occupazionale entro il termine di legge di 30 giorni.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto la ricorrente non aveva comunicato l'inizio dell'attività lavorativa presso la BAIANO GROUP SRL, ove risulta aver lavorato con contratto a tempo determinato dal 23/12/2021 fino al 30/11/2022, e dal 1/12/2022 con contratto a tempo indeterminato.
Nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 30.04.2025 la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che la come documentato dal C2 storico depositato agli atti del giudizio, aveva lavorato Pt_1 anche dal 20.06.2020 fino al 10.12.2021 presso la società sulla scorta della stessa tipologia CP_2 contrattuale(part- time 18 ore settimanali) e del medesimo inquadramento contrattuale applicato nell'anno
2022 dalla Baiano Group, per cui la mancata comunicazione della modifica occupazionale nei trenta giorni non integrava un comportamento fraudolento;
deducendo inoltre che la pur avendo cambiato il Pt_1 datore di lavoro, ha conseguito nell'anno 2022 il medesimo trattamento economico percepito nell'anno 2021, come risultava dalle . buste paga depositate agli atti del giudizio ed anche dalla comunicazione CP_3 CP_ depositate dall' La difesa della parte ricorrente sosteneva che la circostanza che negli anni 2021, 2022
e 2023 la situazione economica della non era cambiata palesava che la mancata comunicazione Pt_1
1 della modifica occupazionale nei trenta giorni è certamente frutto di una dimenticanza e non può essere ascritto ad un intento fraudolento da parte della . Pt_1
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 16/10/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda non è fondata e va pertanto respinta.
CP_ Giova richiamare il quadro normativo entro il quale va considerata la legittimità della revoca dell' disposta ai sensi dell'art 7 comma 4 della L. 26/2019 .
La legge prevede in sostanza due ipotesi di revoca: una conseguente a condanna penale ( ipotesi prevista nel terzio comma) , l'altra ( quella di cui al quarto comma, qui in esame ) legata all'esistenza oggettiva di un mendacio.
Il comma 4 dell'art . 7 della L. 26/2019 prevede un'altra ipotesi di revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva disposta in sede amministrativa ( che va ad aggiungersi a quella di cui al precedente comma 3 ) per il caso in cui «si accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante».
Orbene a parere del giudice il comma 4 nella sua linearità impone di ritenere che la revoca del beneficio in fruizione consegua direttamente e soltanto dall'accertamento dell'illecito consistente nel mendacio o nell'omissione, non essendo condizionata all'esistenza del reato o al dolo.
È sufficiente quindi che esista il comportamento oggettivo descritto dalla norma, purchè si tratti di una falsità
o di una omissione che abbia riflessi sul diritto o sulla misura del reddito di cittadinanza.
La parte ricorrente ha inoltrato domanda per il reddito di cittadinanza nell'anno 2021 come risulta dagli atti di causa, e dunque in un momento in cui ella già aveva un rapporto di lavoro dipendente, in particolare quello con il datore CF SR ( rapporto intercorso nel periodo dal 26.6.2020 sino al 10.12.2021 ) .
Sulla base del testo di legge la parte beneficiaria del RDC deve provvedere a comunicare l'avvio di nuova attività di lavoro subordinato, nozione che evidentemente ricomprende
- il caso di beneficiaria del RDC inoccupata alla data della ammissione del beneficio che nelle more della percezione della prestazione reperisca una occupazione quale dipendente, ma anche
- il caso della beneficiaria che, già titolare di rapporto di lavoro subordinato alla data di proposizione della domanda di ammissione al beneficio, nelle more della percezione della prestazione concluda il proprio rapporto di lavoro e reperisca poi una altra occupazione, sempre di tipo subordinato.
In coerenza a quanto appena sopra richiamato circa la rilevanza ai fini della revoca del RdC delle omissioni di comunicazioni solo di vicende capaci di produrre riflessi sul diritto o sulla misura del reddito di cittadinanza,
l'unica eccezione al predetto obbligo di comunicazione della variazione lavorativa è l'ipotesi della inferiore o pari remuneratività della nuova occupazione. Orbene, va rilevato che nonostante il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza fosse chiaramente motivato con riferimento alla mancata comunicazione della variazione lavorativa, la parte ricorrente non ha introdotto nel ricorso il tema della pari remuneratività dei rapporti di lavoro subordinato in capo ad ella succedutisi. Questo argomento difensivo, invero, è stato inammissibilmente introdotto solo nelle note;
né in nessun modo può ritenersi, a fronte della chiarezza della motivazione del provvedimento impugnato ( per omessa comunicazione della variazione lavorativa), che la esigenza di tale difesa sia sorta solo all'esito del deposito della memoria di costituzione di parte convenuta.
Invero nel ricorso parte ricorrente afferma la illegittimità della revoca
2 A) perché per ella non vi era stata alcuna variazione dello status lavorativo, visto che - a parte brevissimo periodo in cui era rimasta inoccupata ( dal 11.12.2021 al 22.12.2021) - era stata sempre lavoratrice dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato;
B) per la sussistenza di tutti i requisiti, anche reddituali, per la percezione del reddito di cittadinanza.
Entrambi i motivi vanno disattesi.
CP_ Circa il primo, lo stesso va disatteso a cagione della sua artificiosità: invero l' ha posto a base della revoca qui contestata la mancata comunicazione non della variazione dello stato occupazionale, ma tout court della variazione occupazionale .
Del pari, non è rilevante nella odierna vicenda ( inerente ad una revoca conseguita da una omessa comunicazione ) la questione della ricorrenza o meno dei requisiti della erogazione del reddito di cittadinanza, atteso che il provvedimento impugnato è fondato non sulla insussistenza di tali requisiti ma – nei termini specificamente connessi alla natura del reddito di cittadinanza di cui sopra- sulla omissione di una comunicazione obbligatoria per legge.
Infine, quand' anche volesse superarsi – come non è - la inammissibilità per tardività della argomentazione difensiva sollevata in note di discussione di pari remuneratività della occupazione reperita dalla ricorrente alle dipendenze di Baiano Group rispetto a quella alle dipendenze di CF SR, va comunque rilevato per altro, autonomo profilo, che detta difesa resta al comunque livello di una pura allegazione. Infatti nonostante la difesa di parte ricorrente invochi a corroboro dell'argomento difensivo predetto le risultanze del C2 storico e delle buste paghe versate in atti, non può il giudice esimersi dal rilevare che sono state fornite all'esame del giudice solo le buste paga afferenti al periodo di lavoro alle dipendenze di Baiano Group, e neppure una di quelle emesse da CF SR o qualunque altra documentazione ( ad esempio l'estratto conto contributivo) utile a suffragare la dedotta pari remuneratività.
Le spese di lite, liquidate in euro 1.280,00 come da dispositivo, vanno compensate per intero attesa la peculiarità della vicenda.
PQM
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Napoli, all' esito della udienza cartolare del 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
3
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 16163 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti MAZZELLA DI BOSCO Parte_1
GI e MA EL
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 10.7.2024 la ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità della nota del CP_ 22.05.2024 notificata in data 13.06.2024 a mezzo della quale l' ha disposto la revoca della prestazione di
Reddito di cittadinanza concessale a seguito di domanda n. RDC -2021-5062908, con richiesta di ripetizione di indebito pari ad € 2.790,70, nel periodo da Febbraio 2022 a Marzo 2023; provvedimento motivato dalla mancata comunicazione da parte sua della variazione occupazionale entro il termine di legge di 30 giorni.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto la ricorrente non aveva comunicato l'inizio dell'attività lavorativa presso la BAIANO GROUP SRL, ove risulta aver lavorato con contratto a tempo determinato dal 23/12/2021 fino al 30/11/2022, e dal 1/12/2022 con contratto a tempo indeterminato.
Nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 30.04.2025 la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che la come documentato dal C2 storico depositato agli atti del giudizio, aveva lavorato Pt_1 anche dal 20.06.2020 fino al 10.12.2021 presso la società sulla scorta della stessa tipologia CP_2 contrattuale(part- time 18 ore settimanali) e del medesimo inquadramento contrattuale applicato nell'anno
2022 dalla Baiano Group, per cui la mancata comunicazione della modifica occupazionale nei trenta giorni non integrava un comportamento fraudolento;
deducendo inoltre che la pur avendo cambiato il Pt_1 datore di lavoro, ha conseguito nell'anno 2022 il medesimo trattamento economico percepito nell'anno 2021, come risultava dalle . buste paga depositate agli atti del giudizio ed anche dalla comunicazione CP_3 CP_ depositate dall' La difesa della parte ricorrente sosteneva che la circostanza che negli anni 2021, 2022
e 2023 la situazione economica della non era cambiata palesava che la mancata comunicazione Pt_1
1 della modifica occupazionale nei trenta giorni è certamente frutto di una dimenticanza e non può essere ascritto ad un intento fraudolento da parte della . Pt_1
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 16/10/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda non è fondata e va pertanto respinta.
CP_ Giova richiamare il quadro normativo entro il quale va considerata la legittimità della revoca dell' disposta ai sensi dell'art 7 comma 4 della L. 26/2019 .
La legge prevede in sostanza due ipotesi di revoca: una conseguente a condanna penale ( ipotesi prevista nel terzio comma) , l'altra ( quella di cui al quarto comma, qui in esame ) legata all'esistenza oggettiva di un mendacio.
Il comma 4 dell'art . 7 della L. 26/2019 prevede un'altra ipotesi di revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva disposta in sede amministrativa ( che va ad aggiungersi a quella di cui al precedente comma 3 ) per il caso in cui «si accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante».
Orbene a parere del giudice il comma 4 nella sua linearità impone di ritenere che la revoca del beneficio in fruizione consegua direttamente e soltanto dall'accertamento dell'illecito consistente nel mendacio o nell'omissione, non essendo condizionata all'esistenza del reato o al dolo.
È sufficiente quindi che esista il comportamento oggettivo descritto dalla norma, purchè si tratti di una falsità
o di una omissione che abbia riflessi sul diritto o sulla misura del reddito di cittadinanza.
La parte ricorrente ha inoltrato domanda per il reddito di cittadinanza nell'anno 2021 come risulta dagli atti di causa, e dunque in un momento in cui ella già aveva un rapporto di lavoro dipendente, in particolare quello con il datore CF SR ( rapporto intercorso nel periodo dal 26.6.2020 sino al 10.12.2021 ) .
Sulla base del testo di legge la parte beneficiaria del RDC deve provvedere a comunicare l'avvio di nuova attività di lavoro subordinato, nozione che evidentemente ricomprende
- il caso di beneficiaria del RDC inoccupata alla data della ammissione del beneficio che nelle more della percezione della prestazione reperisca una occupazione quale dipendente, ma anche
- il caso della beneficiaria che, già titolare di rapporto di lavoro subordinato alla data di proposizione della domanda di ammissione al beneficio, nelle more della percezione della prestazione concluda il proprio rapporto di lavoro e reperisca poi una altra occupazione, sempre di tipo subordinato.
In coerenza a quanto appena sopra richiamato circa la rilevanza ai fini della revoca del RdC delle omissioni di comunicazioni solo di vicende capaci di produrre riflessi sul diritto o sulla misura del reddito di cittadinanza,
l'unica eccezione al predetto obbligo di comunicazione della variazione lavorativa è l'ipotesi della inferiore o pari remuneratività della nuova occupazione. Orbene, va rilevato che nonostante il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza fosse chiaramente motivato con riferimento alla mancata comunicazione della variazione lavorativa, la parte ricorrente non ha introdotto nel ricorso il tema della pari remuneratività dei rapporti di lavoro subordinato in capo ad ella succedutisi. Questo argomento difensivo, invero, è stato inammissibilmente introdotto solo nelle note;
né in nessun modo può ritenersi, a fronte della chiarezza della motivazione del provvedimento impugnato ( per omessa comunicazione della variazione lavorativa), che la esigenza di tale difesa sia sorta solo all'esito del deposito della memoria di costituzione di parte convenuta.
Invero nel ricorso parte ricorrente afferma la illegittimità della revoca
2 A) perché per ella non vi era stata alcuna variazione dello status lavorativo, visto che - a parte brevissimo periodo in cui era rimasta inoccupata ( dal 11.12.2021 al 22.12.2021) - era stata sempre lavoratrice dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato;
B) per la sussistenza di tutti i requisiti, anche reddituali, per la percezione del reddito di cittadinanza.
Entrambi i motivi vanno disattesi.
CP_ Circa il primo, lo stesso va disatteso a cagione della sua artificiosità: invero l' ha posto a base della revoca qui contestata la mancata comunicazione non della variazione dello stato occupazionale, ma tout court della variazione occupazionale .
Del pari, non è rilevante nella odierna vicenda ( inerente ad una revoca conseguita da una omessa comunicazione ) la questione della ricorrenza o meno dei requisiti della erogazione del reddito di cittadinanza, atteso che il provvedimento impugnato è fondato non sulla insussistenza di tali requisiti ma – nei termini specificamente connessi alla natura del reddito di cittadinanza di cui sopra- sulla omissione di una comunicazione obbligatoria per legge.
Infine, quand' anche volesse superarsi – come non è - la inammissibilità per tardività della argomentazione difensiva sollevata in note di discussione di pari remuneratività della occupazione reperita dalla ricorrente alle dipendenze di Baiano Group rispetto a quella alle dipendenze di CF SR, va comunque rilevato per altro, autonomo profilo, che detta difesa resta al comunque livello di una pura allegazione. Infatti nonostante la difesa di parte ricorrente invochi a corroboro dell'argomento difensivo predetto le risultanze del C2 storico e delle buste paghe versate in atti, non può il giudice esimersi dal rilevare che sono state fornite all'esame del giudice solo le buste paga afferenti al periodo di lavoro alle dipendenze di Baiano Group, e neppure una di quelle emesse da CF SR o qualunque altra documentazione ( ad esempio l'estratto conto contributivo) utile a suffragare la dedotta pari remuneratività.
Le spese di lite, liquidate in euro 1.280,00 come da dispositivo, vanno compensate per intero attesa la peculiarità della vicenda.
PQM
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Napoli, all' esito della udienza cartolare del 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
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