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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. GI GL, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
733/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. SANTA SCAFFIDI FONTI in sostituzione dell'avv. SEBASTIANO LICCIARDELLO, la quale precisa le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con condanna alle spese di lite e distrazione. Osserva che l'offerta di controparte non è congrua, non corrispondendo ai minimi tariffari.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv. FRANCESCO CACCIOLA, il quale precisa le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere e, visto il comportamento processuale della parte, chiede la compensazione delle spese. In subordine ribadisce la proposta formulata in punto di spese, evidenziando che è congrua rispetto ai minimi tariffari.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. GI GL, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 733/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Sebastiano C.F._1
LO presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), , nata a [...] il [...] C.F._2 CP_2
(c.f. ), nata a [...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
Militello il 23 agosto 1986 (c.f. ), , nata CodiceFiscale_4 CP_4
a Sant'Agata di Militello il 9 ottobre 1991 (c.f. ) tutti CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Francesco Cacciola
OPPOSTI avente per OGGETTO: opposizione a PR
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti e verbali.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 19 giugno 2025 proponeva opposizione Parte_1 avverso il precetto con cui , , e gli Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 avevano intimato il pagamento delle provvisionali liquidate in seno al giudizio penale nonché il pagamento delle spese di lite del relativo procedimento di primo grado e di quello di appello.
Costituitesi con comparsa del 24 settembre 2025, le opposte dichiaravano di avere rinunciato al precetto con comunicazione eseguita il 4 luglio 2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Eseguite le verifiche preliminari e ritenuta matura per la definizione, la causa all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – È pacifico che “[l]a rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (v., per tutte, Cass., n. 351/2023).
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere e, in difetto di accordo, regolarsi solo il profilo delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Esse vanno poste a carico degli opposti in solido giacché è sufficiente esaminare il primo e il quarto motivo di censura avanzato da per Parte_1 comprendere la fondatezza dell'opposizione: da un lato, il precetto intima tra l'altro il pagamento della provvisionale in virtù della sentenza di primo grado (“Tutto quanto sopra premesso, in virtù ed esecuzione della sentenza n. 283/2023 del 23.3.2023 emessa dal
Tribunale di Patti - Sez. Penale, che è stata notificata al signor in copia Parte_1 conforme all'originale a mezzo pec in data 25.7.2023” cfr. atto di precetto) che, tuttavia, è stata confermata dalla decisione di appello, la quale “si sostituisce sempre a quella impugnata, tanto se la riforma, quanto se la conferma e, conseguentemente, contiene tutti gli estremi necessari per l'esercizio della pretesa esecutiva, salvo il caso in cui” – non ricorrente nella specie
– “non si determini alcun giudicato sulla pretesa sostanziale, ma soltanto un giudicato formale relativo esclusivamente alla improcedibilità - improponibilità del gravame” (Cass., n. 29205/2008); dall'altro veniva minacciata l'esecuzione forzata per le spese processuali liquidate nei giudizi penali senza considerare che l'art. 541 c.p.p. prevede sì la condanna alle spese qualora la sentenza penale accolga “la domanda di restituzione o di risarcimento del danno”, ma che l'art. 540 c.p.p. subordina l'efficacia esecutiva del capo risarcitorio contenuto nella sentenza di condanna – e a fortiori delle statuizione accessoria sulle spese – all'espressa richiesta di parte subordinata alla ricorrenza di
“giustificati motivi”.
Tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta e della semplicità delle questioni trattate, vanno applicati i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 260.000 determinato ex artt. 10, comma 2, e 104
c.p.c. giacché parte opposta ha cumulato distinte domande nei confronti del medesimo soggetto.
Va disposta la distrazione in favore dell'avv. Sebastiano LO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 733/2025 R.G., così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna gli opposti, in solido, a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 7.838,00 (di cui € 7.052,00 per compensi e il resto per esborsi) oltre spese generali, C.P.A. ed I.V..A come per legge con distrazione in favore dell'avv.
Sebastiano LO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
GI GL
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. GI GL, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
733/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. SANTA SCAFFIDI FONTI in sostituzione dell'avv. SEBASTIANO LICCIARDELLO, la quale precisa le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con condanna alle spese di lite e distrazione. Osserva che l'offerta di controparte non è congrua, non corrispondendo ai minimi tariffari.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv. FRANCESCO CACCIOLA, il quale precisa le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere e, visto il comportamento processuale della parte, chiede la compensazione delle spese. In subordine ribadisce la proposta formulata in punto di spese, evidenziando che è congrua rispetto ai minimi tariffari.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. GI GL, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 733/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Sebastiano C.F._1
LO presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), , nata a [...] il [...] C.F._2 CP_2
(c.f. ), nata a [...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
Militello il 23 agosto 1986 (c.f. ), , nata CodiceFiscale_4 CP_4
a Sant'Agata di Militello il 9 ottobre 1991 (c.f. ) tutti CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Francesco Cacciola
OPPOSTI avente per OGGETTO: opposizione a PR
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti e verbali.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 19 giugno 2025 proponeva opposizione Parte_1 avverso il precetto con cui , , e gli Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 avevano intimato il pagamento delle provvisionali liquidate in seno al giudizio penale nonché il pagamento delle spese di lite del relativo procedimento di primo grado e di quello di appello.
Costituitesi con comparsa del 24 settembre 2025, le opposte dichiaravano di avere rinunciato al precetto con comunicazione eseguita il 4 luglio 2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Eseguite le verifiche preliminari e ritenuta matura per la definizione, la causa all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – È pacifico che “[l]a rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (v., per tutte, Cass., n. 351/2023).
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere e, in difetto di accordo, regolarsi solo il profilo delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Esse vanno poste a carico degli opposti in solido giacché è sufficiente esaminare il primo e il quarto motivo di censura avanzato da per Parte_1 comprendere la fondatezza dell'opposizione: da un lato, il precetto intima tra l'altro il pagamento della provvisionale in virtù della sentenza di primo grado (“Tutto quanto sopra premesso, in virtù ed esecuzione della sentenza n. 283/2023 del 23.3.2023 emessa dal
Tribunale di Patti - Sez. Penale, che è stata notificata al signor in copia Parte_1 conforme all'originale a mezzo pec in data 25.7.2023” cfr. atto di precetto) che, tuttavia, è stata confermata dalla decisione di appello, la quale “si sostituisce sempre a quella impugnata, tanto se la riforma, quanto se la conferma e, conseguentemente, contiene tutti gli estremi necessari per l'esercizio della pretesa esecutiva, salvo il caso in cui” – non ricorrente nella specie
– “non si determini alcun giudicato sulla pretesa sostanziale, ma soltanto un giudicato formale relativo esclusivamente alla improcedibilità - improponibilità del gravame” (Cass., n. 29205/2008); dall'altro veniva minacciata l'esecuzione forzata per le spese processuali liquidate nei giudizi penali senza considerare che l'art. 541 c.p.p. prevede sì la condanna alle spese qualora la sentenza penale accolga “la domanda di restituzione o di risarcimento del danno”, ma che l'art. 540 c.p.p. subordina l'efficacia esecutiva del capo risarcitorio contenuto nella sentenza di condanna – e a fortiori delle statuizione accessoria sulle spese – all'espressa richiesta di parte subordinata alla ricorrenza di
“giustificati motivi”.
Tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta e della semplicità delle questioni trattate, vanno applicati i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 260.000 determinato ex artt. 10, comma 2, e 104
c.p.c. giacché parte opposta ha cumulato distinte domande nei confronti del medesimo soggetto.
Va disposta la distrazione in favore dell'avv. Sebastiano LO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 733/2025 R.G., così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna gli opposti, in solido, a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 7.838,00 (di cui € 7.052,00 per compensi e il resto per esborsi) oltre spese generali, C.P.A. ed I.V..A come per legge con distrazione in favore dell'avv.
Sebastiano LO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
GI GL