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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2604/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12657/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1642259733692021 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2001/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nullità dell'avviso con vittoria di spese. Resistente/Appellato: inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Campania notificava al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 164225973369/2021 con il quale richiedeva euro 231,66, anno 2021, per tassa auto 2021.
L'OS presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti. Concludeva per la nullità dell'avviso con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio, la Regione Campania chiedeva che si dichiarasse l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dai documenti prodotti da parte resistente si evince che l'avviso in questione – anche a non voler considerare la scissione degli effetti tra notificante e notificatario - è stato fatto recapitare al ricorrente in data 17 luglio
2024 (vedi raccomandata 14700028986), cioè nei tre anni di legge, ed impugnato dopo circa un anno.
Da ciò l'inammissibilità del ricorso ex articolo 21, I comma, D. Lgs. 546/1992: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile in ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 250,00, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12657/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1642259733692021 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2001/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nullità dell'avviso con vittoria di spese. Resistente/Appellato: inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Campania notificava al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 164225973369/2021 con il quale richiedeva euro 231,66, anno 2021, per tassa auto 2021.
L'OS presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti. Concludeva per la nullità dell'avviso con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio, la Regione Campania chiedeva che si dichiarasse l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dai documenti prodotti da parte resistente si evince che l'avviso in questione – anche a non voler considerare la scissione degli effetti tra notificante e notificatario - è stato fatto recapitare al ricorrente in data 17 luglio
2024 (vedi raccomandata 14700028986), cioè nei tre anni di legge, ed impugnato dopo circa un anno.
Da ciò l'inammissibilità del ricorso ex articolo 21, I comma, D. Lgs. 546/1992: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile in ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 250,00, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.