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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice HI TO, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 2107/2022 R.G., proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Trigiante e Alessandra Parte_1
Casamassima, domiciliatari, giusta mandato in atti
-parte ricorrente- contro
Controparte_1
-parte resistente, contumace- nonchè contro in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
-altra parte resistente, contumace-
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. depositato il 16/02/2022 (decreto di fissazione di udienza notificato il 16/03/2022), , premesso di aver aderito, in Parte_1 qualità di dipendente macchinista di Ferrovie dello Stato, alla polizza convenzionata di inidoneità temporanea o definitiva al servizio per malattia o infortunio n. 361205029
(con efficacia dal 01/06/2017 al 01/06/2021; cfr. all. 1 ricorso introduttivo), ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di Bari l'
[...]
(contraente, di qui anche solo ) e Controparte_3 CP_4 Controparte_1
(assicuratore), per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto del sig. alla copertura assicurativa con Parte_1
1 TRIBUNALE DI BARI
riferimento al sinistro meglio descritto in fatto (sinistro n. 2021000152055 relativamente al contratto di polizza 361205029), già denunciato nei termini di legge nei confronti di e in Controparte_1 Controparte_5 considerazione del contenuto della polizza 361205029, stipulata con Controparte_1 per il tramite di ed effetto 1.6.17 –
[...] Controparte_5
1.6.21;
- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. e/o a corrispondere nei confronti del Controparte_5 sig. la somma di € 40.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino Parte_1 al soddisfo, a titolo di indennizzo per l'evento da cui è conseguita l'inidoneità definitiva alle mansioni lavorative (macchinista treni), stante la copertura assicurativa di cui alla polizza n. 361205029, pienamente operante nella fattispecie.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano distrattari”.
In fatto, il ricorrente ha esposto quanto segue:
- che, ai sensi dell'art. 11 della polizza, “L'assicurazione potrà essere stipulata da persone che non abbiano compiuto il 65° anno di età e cesserà automaticamente al raggiungimento del 65° anno di età” (art. 11); tale limite di età fu dapprima diminuito a
60 anni (appendice di variazione n. 004 del 01/12/2016) e, in seguito, riportato a 65 anni
(appendice di variazione n. 019 del 22/12/2017);
- che, quale garanzia indennitaria per l'inidoneità definitiva al servizio da infortunio o gravi eventi, la polizza cristallizzò il pagamento una tantum di un importo pari a
€40.000,00 (art. 4);
- che nel maggio del 2021, all'età di 61 anni, al fu diagnosticata una leucemia Pt_1 mieloide cronica, cui conseguì l'inidoneità definitiva al servizio e la successiva messa in quiescenza nel dicembre 2021;
- di aver pertanto richiesto l'attivazione della predetta garanzia indennitaria;
- che l' , con nota del 22/10/2021, comunicò l'indisponibilità della Compagnia CP_4 assicuratrice al pagamento dell'indennizzo, sulla scorta della limitazione della copertura indennitaria, relativa esclusivamente agli assicurati con non oltre i 60 anni di età, invece già superati dal ricorrente al momento della diagnosi della indicata patologia.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, inutilmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, la parte ricorrente ha dunque introdotto il presente giudizio, spiegando le
2 TRIBUNALE DI BARI
riportate conclusioni, per ottenere il pagamento dell'indennità richiesta.
I.2.- Le parti resistenti, pur ritualmente evocate, non si sono costituite e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia (ord. 15/12/2022).
I.3.- Istruita con prove documentali, la causa viene cartolarmente discussa all'ud.
27/11/2025, previa concessione di memorie finali.
II.- La domanda è infondata.
II.1.- Sulla base delle riportate premesse in fatto, il ricorrente ha dedotto CP_ l'illegittimità del diniego opposto da (su “suggerimento” di ) al CP_1 CP_1 pagamento dell'indennizzo richiesto, lamentando l'errata interpretazione e applicazione delle norme del contratto (come modificato delle appendici di variazione allegate), e in particolare degli artt. 4 e 11, dolendosi della violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c..
Più nello specifico, la parte ricorrente, invocando l'applicazione degli artt. 1362 e 1363
c.c. in tema di interpretazione del contratto, ha sostenuto quanto segue: “le parti hanno voluto regolamentare il rapporto contrattuale come segue. Hanno inizialmente stabilito la possibilità di stipula della polizza fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Successivamente, ne hanno abbassato la soglia fino al compimento del sessantesimo anno di età per poi rialzarla nuovamente fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Ne consegue l'applicazione della prima polizza, la n.
361205029 e la conseguente copertura assicurativa, atteso che l'evento causativo della inidoneità definitiva alla mansione è intervenuto nel maggio 2021 (la polizza sarebbe scaduta il 1 giugno 2021) durante la vigenza della polizza in questione con copertura sino ai sessantacinque anni di età del sig. ” (cfr. pag. 5 ricorso); “Il Pt_1 comportamento delle controparti, a parere della sottoscritta difesa, costituisce anche una evidente violazione della disposizione di cui all'art. 1363 c.c. “Interpretazione complessiva della clausola”, a norma del quale: “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”. Ora, è evidente che l'art. 11 del contratto di polizza “Limite di età” contiene il preciso riferimento ad entrambe le appendici di variazione contenute nel contratto stesso. Con la conseguenza che l'interpretazione sistematica delle clausole, l'una per mezzo delle altre, non può non avvenire che nel senso indicato dal sig. . […] Non v'è alcun dubbio, allora, circa la copertura assicurativa con Pt_1 riferimento alla situazione del ricorrente, la cui malattia, causa della inidoneità
(definitiva) allo svolgimento delle mansioni lavorative, è stata diagnosticata nel maggio
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2021, allorché lo stesso aveva compiuto 61 anni di età, e dunque durante la piena vigenza della polizza sia in termini di validità temporale (la polizza sarebbe scaduta il 1 giugno 2021) che con riferimento al limite di età, stabilito, concordemente dai contraenti, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, nell'ultima variazione di appendice intervenuta” (cfr. pagg. 7 e 8 ricorso); “il comportamento complessivo delle parti, soprattutto quello successivo alla conclusione del contratto, va valutato in senso favorevole alle tesi del sig. . Come chiarito, quest'ultimo ha sottoscritto il 28 Pt_1 aprile 2021, una seconda polizza del medesimo contenuto di quella per cui è causa ed in continuità alla stessa con scadenza (la prima polizza) al 1° giugno 2021. È evidente che, a questa data, il sig. aveva già compiuto sessanta anni di età e, stando al Pt_1 discorso di controparte, la polizza 361205029 avrebbe dovuto essere automaticamente
e da tempo cessata, con conseguente impossibilità di adesione ad una nuova polizza del medesimo contenuto e, per giunta, in continuità rispetto alla prima” (cfr. pag. 5 ricorso).
La prospettazione non merita condivisione.
II.2.- Procedendo per gradi, l'art. 11 della polizza in oggetto, testualmente innanzi riportato, individua nel 65° anno di età dell'assicurato un duplice limite: un primo limite per la stipulazione del contratto di assicurazione e un secondo limite per la sua efficacia (tale pattuizione, come detto, è stata oggetto di variazioni - appendice nn.
004 e 019 - che, in sinergica combinazione tra loro, hanno di fatto lasciato inalterata la previsione originaria); pertanto, con il raggiungimento del 65° anno di età dell'assicurato, la polizza cui questo abbia precedentemente aderito giunge a scadenza, determinandosi la cessazione del periodo di copertura assicurativo pattiziamente concordato.
Tale disposizione negoziale va letta alla luce dell'art. 4 del contratto (inserito nella macroarea rubricata “Oggetto della copertura”), il quale prevede due distinte garanzie assicurative: un'indennità per la temporanea inidoneità al servizio conseguente a malattia o infortunio, calcolata in €25,00 al giorno per un massimo di 365 gg. per anno assicurativo, con una franchigia di 20 gg. iniziali;
un'indennità per l'inidoneità definitiva al servizio, conseguente a infortunio o gravi eventi, forfettariamente calcolata in “€60.000,00 una tantum per assicurati fino a 40 anni di età; € 40.000,00 una tantum per assicurati da 41 ai 59 anni di età (fino al compimento del 60° anno di età)”.
È proprio su quest'ultima pattuizione che si fonda il diniego (legittimo, per le
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motivazioni di seguito esposte) opposto alla richiesta di indennizzo avanzata dalla parte ricorrente, avendo quest'ultima ricevuto la diagnosi della patologia causativa della definitiva inidoneità al servizio all'età di 61 anni, con conseguente esclusione della fattispecie dall'ambito di copertura della garanzia delineato dal citato art. 4.
Ciò posto, l'impianto difensivo sviluppato dalla parte ricorrente si incentra sull'apparente contraddizione manifestata dal combinato disposto degli artt. 4 e 11, i quali, pur prevedendo limiti di età differenti, dovrebbero, secondo la prospettazione di parte e in lettura sinergica delle intenzioni dei contraenti, essere intesi come idonei a estendere la copertura assicurativa per inidoneità definitiva al servizio al di là di quanto letteralmente enunciato all'art. 4, con l'effetto di riconoscere il diritto al pagamento dell'indennità anche a beneficiari con età superiore a 60 anni e, comunque, sino ai 65 anni.
II.3.- In via di inquadramento pretorio, per costante insegnamento giurisprudenziale, nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo contenuto nell'art. 1362
c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass., n. 20294/2019).
Dunque, se è vero che nella costruzione legislativa delle coordinate interpretative della volontà negoziale al testo letterale delle clausole è assegnato un valore prioritario ma non certo assoluto (pur nell'applicazione del noto brocardo per cui in claris non fit intepretatio), la dissociazione dal significato letterale degli articoli del contratto è comunque giustificata dall'emersione, nel corso del procedimento ermeneutico, di elementi che, in contrasto con tale significato, illuminino una diversa volontà dei contraenti, da indagare secondo un criterio logico-sistematico.
Ebbene, in applicazione delle esposte coordinate pretorie, le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente non risultano condivisibili, sulla base del tenore testuale del contratto
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letto alla luce della riscontrata complessiva coerenza interna del negozio.
Gli artt. 4 e 11, pur prevedendo diversi limiti di età, disciplinano differenti fattispecie: deve evidenziarsi, infatti, che sussiste precisa alterità concettuale tra l'ambito temporale di efficacia della polizza, cui si riferisce l'art. 11, e l'oggetto della copertura assicurativa garantito, convenuto all'art. 4.
In altri termini, l'art. 11 identifica il perimetro temporale di operatività della polizza assicurativa, ossia il periodo di tempo in cui l'assicurato è da ritenersi coperto dalla garanzia pattuita contro il rischio assicurato, mentre l'art. 4 circoscrive l'ambito oggettivo di tale garanzia che, nel caso in esame, si articola nella già esaminata duplice indennità per l'inidoneità temporanea e per quella definitiva. Quest'ultima, in particolare, è riconosciuta non a tutti gli assicurati (come per l'ipotesi di inidoneità temporanea), ma soltanto a coloro i quali non abbiano superato i 60 anni, ancorché la vigenza della polizza sia estesa anche a soggetti più anziani, con il limite finale di 65 anni.
La regolamentazione pattizia ha dunque inteso differenziare, sia nel quantum che nel quomodo (e con scelta inequivoca, frutto di insindacabile autonomia negoziale),
l'ipotesi dell'inidoneità temporanea da quella dell'inidoneità definitiva.
L'apparente antinomia degli artt. 4 e 11 della polizza, in considerazione del differente limite anagrafico considerato da siffatti articoli, non è pertanto tale, nel quadro della differente portata applicativa delle due pattuizioni.
La polizza assicurativa, infatti, prevedendo all'art. 4 due distinte garanzie indennitarie, ha fissato un differente ambito quantitativo e anagrafico di copertura, senza cadere in contraddizioni logiche, con la conseguenza che la copertura indennitaria per inabilità temporanea (pari a €25,00 al giorno per un anno) è garantita a tutti i soggetti aderenti al contratto, con il limite generale di efficacia della polizza di cui all'art. 11, mentre l'indennità per inidoneità definitiva al servizio ha una copertura più ristretta, venendo assicurata solo ai soggetti di età inferiore ai 60 anni.
Va poi dato atto che le appendici in variazione richiamate dal ricorrente, nn. 004 e 019, si riferiscono esclusivamente all'art. 11 e non anche all'art. 4; pertanto, l'estensione del limite di età che esse determinano (in particolare la voce n. 019) è da ricollegarsi, esclusivamente, al limite di età relativo alla vigenza della polizza assicurativa e non anche all'oggetto della copertura, che quindi rimane invariato (la pattuizione delle due appendici ha determinato nel complesso l'applicazione dell'originario limite di età).
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Anzi, dalle due appendici si ricava una sostanziale conferma dell'originaria volontà pattizia, che deve essere individuata proprio nella scelta di limitare la copertura assicurativa della garanzia indennitaria per inidoneità definitiva a un perimetro applicativo (età) differente da quello pattuita per l'inidoneità temporanea.
Conclusivamente, nel caso di specie non emergono elementi indicatori di uno sviamento della volontà contrattuale dal significato letterale delle parole adoperate.
Non muta le rassegnate conclusioni la successiva adesione a una seconda polizza convenzione n. 400614279 (avente medesime parti ma copertura parzialmente differente, essendo in quest'ultima polizza dedotta in garanzia un'indennità per inidoneità permanente più ampia, articolata in scaglioni decrescenti sino ai 65 anni di età), comunque non azionata nel presente giudizio e che a ogni modo nulla riferisce in ordine alla copertura pattuita nella prima, ancorata a quanto espressamente convenuto tra le parti.
Dunque, essendo la diagnosi di leucemia mieloide cronica intervenuta soltanto nel maggio 2021, allorché il aveva già raggiunto il 61° anno di età, l'evento Pt_1 azionato quale causa di inidoneità permanente al servizio deve ritenersi escluso dall'ambito della relativa copertura indennitaria.
Ne consegue l'infondatezza della domanda, che merita pertanto le sorti del rigetto.
III.- La contumacia delle parti vittoriose esonera dalla regolamentazione delle spese processuali.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso in epigrafe, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) NULLA per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 19/12/2025
Il Giudice
HI TO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice HI TO, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 2107/2022 R.G., proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Trigiante e Alessandra Parte_1
Casamassima, domiciliatari, giusta mandato in atti
-parte ricorrente- contro
Controparte_1
-parte resistente, contumace- nonchè contro in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
-altra parte resistente, contumace-
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. depositato il 16/02/2022 (decreto di fissazione di udienza notificato il 16/03/2022), , premesso di aver aderito, in Parte_1 qualità di dipendente macchinista di Ferrovie dello Stato, alla polizza convenzionata di inidoneità temporanea o definitiva al servizio per malattia o infortunio n. 361205029
(con efficacia dal 01/06/2017 al 01/06/2021; cfr. all. 1 ricorso introduttivo), ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale di Bari l'
[...]
(contraente, di qui anche solo ) e Controparte_3 CP_4 Controparte_1
(assicuratore), per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto del sig. alla copertura assicurativa con Parte_1
1 TRIBUNALE DI BARI
riferimento al sinistro meglio descritto in fatto (sinistro n. 2021000152055 relativamente al contratto di polizza 361205029), già denunciato nei termini di legge nei confronti di e in Controparte_1 Controparte_5 considerazione del contenuto della polizza 361205029, stipulata con Controparte_1 per il tramite di ed effetto 1.6.17 –
[...] Controparte_5
1.6.21;
- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. e/o a corrispondere nei confronti del Controparte_5 sig. la somma di € 40.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino Parte_1 al soddisfo, a titolo di indennizzo per l'evento da cui è conseguita l'inidoneità definitiva alle mansioni lavorative (macchinista treni), stante la copertura assicurativa di cui alla polizza n. 361205029, pienamente operante nella fattispecie.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano distrattari”.
In fatto, il ricorrente ha esposto quanto segue:
- che, ai sensi dell'art. 11 della polizza, “L'assicurazione potrà essere stipulata da persone che non abbiano compiuto il 65° anno di età e cesserà automaticamente al raggiungimento del 65° anno di età” (art. 11); tale limite di età fu dapprima diminuito a
60 anni (appendice di variazione n. 004 del 01/12/2016) e, in seguito, riportato a 65 anni
(appendice di variazione n. 019 del 22/12/2017);
- che, quale garanzia indennitaria per l'inidoneità definitiva al servizio da infortunio o gravi eventi, la polizza cristallizzò il pagamento una tantum di un importo pari a
€40.000,00 (art. 4);
- che nel maggio del 2021, all'età di 61 anni, al fu diagnosticata una leucemia Pt_1 mieloide cronica, cui conseguì l'inidoneità definitiva al servizio e la successiva messa in quiescenza nel dicembre 2021;
- di aver pertanto richiesto l'attivazione della predetta garanzia indennitaria;
- che l' , con nota del 22/10/2021, comunicò l'indisponibilità della Compagnia CP_4 assicuratrice al pagamento dell'indennizzo, sulla scorta della limitazione della copertura indennitaria, relativa esclusivamente agli assicurati con non oltre i 60 anni di età, invece già superati dal ricorrente al momento della diagnosi della indicata patologia.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, inutilmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, la parte ricorrente ha dunque introdotto il presente giudizio, spiegando le
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riportate conclusioni, per ottenere il pagamento dell'indennità richiesta.
I.2.- Le parti resistenti, pur ritualmente evocate, non si sono costituite e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia (ord. 15/12/2022).
I.3.- Istruita con prove documentali, la causa viene cartolarmente discussa all'ud.
27/11/2025, previa concessione di memorie finali.
II.- La domanda è infondata.
II.1.- Sulla base delle riportate premesse in fatto, il ricorrente ha dedotto CP_ l'illegittimità del diniego opposto da (su “suggerimento” di ) al CP_1 CP_1 pagamento dell'indennizzo richiesto, lamentando l'errata interpretazione e applicazione delle norme del contratto (come modificato delle appendici di variazione allegate), e in particolare degli artt. 4 e 11, dolendosi della violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c..
Più nello specifico, la parte ricorrente, invocando l'applicazione degli artt. 1362 e 1363
c.c. in tema di interpretazione del contratto, ha sostenuto quanto segue: “le parti hanno voluto regolamentare il rapporto contrattuale come segue. Hanno inizialmente stabilito la possibilità di stipula della polizza fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Successivamente, ne hanno abbassato la soglia fino al compimento del sessantesimo anno di età per poi rialzarla nuovamente fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Ne consegue l'applicazione della prima polizza, la n.
361205029 e la conseguente copertura assicurativa, atteso che l'evento causativo della inidoneità definitiva alla mansione è intervenuto nel maggio 2021 (la polizza sarebbe scaduta il 1 giugno 2021) durante la vigenza della polizza in questione con copertura sino ai sessantacinque anni di età del sig. ” (cfr. pag. 5 ricorso); “Il Pt_1 comportamento delle controparti, a parere della sottoscritta difesa, costituisce anche una evidente violazione della disposizione di cui all'art. 1363 c.c. “Interpretazione complessiva della clausola”, a norma del quale: “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”. Ora, è evidente che l'art. 11 del contratto di polizza “Limite di età” contiene il preciso riferimento ad entrambe le appendici di variazione contenute nel contratto stesso. Con la conseguenza che l'interpretazione sistematica delle clausole, l'una per mezzo delle altre, non può non avvenire che nel senso indicato dal sig. . […] Non v'è alcun dubbio, allora, circa la copertura assicurativa con Pt_1 riferimento alla situazione del ricorrente, la cui malattia, causa della inidoneità
(definitiva) allo svolgimento delle mansioni lavorative, è stata diagnosticata nel maggio
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2021, allorché lo stesso aveva compiuto 61 anni di età, e dunque durante la piena vigenza della polizza sia in termini di validità temporale (la polizza sarebbe scaduta il 1 giugno 2021) che con riferimento al limite di età, stabilito, concordemente dai contraenti, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, nell'ultima variazione di appendice intervenuta” (cfr. pagg. 7 e 8 ricorso); “il comportamento complessivo delle parti, soprattutto quello successivo alla conclusione del contratto, va valutato in senso favorevole alle tesi del sig. . Come chiarito, quest'ultimo ha sottoscritto il 28 Pt_1 aprile 2021, una seconda polizza del medesimo contenuto di quella per cui è causa ed in continuità alla stessa con scadenza (la prima polizza) al 1° giugno 2021. È evidente che, a questa data, il sig. aveva già compiuto sessanta anni di età e, stando al Pt_1 discorso di controparte, la polizza 361205029 avrebbe dovuto essere automaticamente
e da tempo cessata, con conseguente impossibilità di adesione ad una nuova polizza del medesimo contenuto e, per giunta, in continuità rispetto alla prima” (cfr. pag. 5 ricorso).
La prospettazione non merita condivisione.
II.2.- Procedendo per gradi, l'art. 11 della polizza in oggetto, testualmente innanzi riportato, individua nel 65° anno di età dell'assicurato un duplice limite: un primo limite per la stipulazione del contratto di assicurazione e un secondo limite per la sua efficacia (tale pattuizione, come detto, è stata oggetto di variazioni - appendice nn.
004 e 019 - che, in sinergica combinazione tra loro, hanno di fatto lasciato inalterata la previsione originaria); pertanto, con il raggiungimento del 65° anno di età dell'assicurato, la polizza cui questo abbia precedentemente aderito giunge a scadenza, determinandosi la cessazione del periodo di copertura assicurativo pattiziamente concordato.
Tale disposizione negoziale va letta alla luce dell'art. 4 del contratto (inserito nella macroarea rubricata “Oggetto della copertura”), il quale prevede due distinte garanzie assicurative: un'indennità per la temporanea inidoneità al servizio conseguente a malattia o infortunio, calcolata in €25,00 al giorno per un massimo di 365 gg. per anno assicurativo, con una franchigia di 20 gg. iniziali;
un'indennità per l'inidoneità definitiva al servizio, conseguente a infortunio o gravi eventi, forfettariamente calcolata in “€60.000,00 una tantum per assicurati fino a 40 anni di età; € 40.000,00 una tantum per assicurati da 41 ai 59 anni di età (fino al compimento del 60° anno di età)”.
È proprio su quest'ultima pattuizione che si fonda il diniego (legittimo, per le
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motivazioni di seguito esposte) opposto alla richiesta di indennizzo avanzata dalla parte ricorrente, avendo quest'ultima ricevuto la diagnosi della patologia causativa della definitiva inidoneità al servizio all'età di 61 anni, con conseguente esclusione della fattispecie dall'ambito di copertura della garanzia delineato dal citato art. 4.
Ciò posto, l'impianto difensivo sviluppato dalla parte ricorrente si incentra sull'apparente contraddizione manifestata dal combinato disposto degli artt. 4 e 11, i quali, pur prevedendo limiti di età differenti, dovrebbero, secondo la prospettazione di parte e in lettura sinergica delle intenzioni dei contraenti, essere intesi come idonei a estendere la copertura assicurativa per inidoneità definitiva al servizio al di là di quanto letteralmente enunciato all'art. 4, con l'effetto di riconoscere il diritto al pagamento dell'indennità anche a beneficiari con età superiore a 60 anni e, comunque, sino ai 65 anni.
II.3.- In via di inquadramento pretorio, per costante insegnamento giurisprudenziale, nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo contenuto nell'art. 1362
c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass., n. 20294/2019).
Dunque, se è vero che nella costruzione legislativa delle coordinate interpretative della volontà negoziale al testo letterale delle clausole è assegnato un valore prioritario ma non certo assoluto (pur nell'applicazione del noto brocardo per cui in claris non fit intepretatio), la dissociazione dal significato letterale degli articoli del contratto è comunque giustificata dall'emersione, nel corso del procedimento ermeneutico, di elementi che, in contrasto con tale significato, illuminino una diversa volontà dei contraenti, da indagare secondo un criterio logico-sistematico.
Ebbene, in applicazione delle esposte coordinate pretorie, le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente non risultano condivisibili, sulla base del tenore testuale del contratto
5 TRIBUNALE DI BARI
letto alla luce della riscontrata complessiva coerenza interna del negozio.
Gli artt. 4 e 11, pur prevedendo diversi limiti di età, disciplinano differenti fattispecie: deve evidenziarsi, infatti, che sussiste precisa alterità concettuale tra l'ambito temporale di efficacia della polizza, cui si riferisce l'art. 11, e l'oggetto della copertura assicurativa garantito, convenuto all'art. 4.
In altri termini, l'art. 11 identifica il perimetro temporale di operatività della polizza assicurativa, ossia il periodo di tempo in cui l'assicurato è da ritenersi coperto dalla garanzia pattuita contro il rischio assicurato, mentre l'art. 4 circoscrive l'ambito oggettivo di tale garanzia che, nel caso in esame, si articola nella già esaminata duplice indennità per l'inidoneità temporanea e per quella definitiva. Quest'ultima, in particolare, è riconosciuta non a tutti gli assicurati (come per l'ipotesi di inidoneità temporanea), ma soltanto a coloro i quali non abbiano superato i 60 anni, ancorché la vigenza della polizza sia estesa anche a soggetti più anziani, con il limite finale di 65 anni.
La regolamentazione pattizia ha dunque inteso differenziare, sia nel quantum che nel quomodo (e con scelta inequivoca, frutto di insindacabile autonomia negoziale),
l'ipotesi dell'inidoneità temporanea da quella dell'inidoneità definitiva.
L'apparente antinomia degli artt. 4 e 11 della polizza, in considerazione del differente limite anagrafico considerato da siffatti articoli, non è pertanto tale, nel quadro della differente portata applicativa delle due pattuizioni.
La polizza assicurativa, infatti, prevedendo all'art. 4 due distinte garanzie indennitarie, ha fissato un differente ambito quantitativo e anagrafico di copertura, senza cadere in contraddizioni logiche, con la conseguenza che la copertura indennitaria per inabilità temporanea (pari a €25,00 al giorno per un anno) è garantita a tutti i soggetti aderenti al contratto, con il limite generale di efficacia della polizza di cui all'art. 11, mentre l'indennità per inidoneità definitiva al servizio ha una copertura più ristretta, venendo assicurata solo ai soggetti di età inferiore ai 60 anni.
Va poi dato atto che le appendici in variazione richiamate dal ricorrente, nn. 004 e 019, si riferiscono esclusivamente all'art. 11 e non anche all'art. 4; pertanto, l'estensione del limite di età che esse determinano (in particolare la voce n. 019) è da ricollegarsi, esclusivamente, al limite di età relativo alla vigenza della polizza assicurativa e non anche all'oggetto della copertura, che quindi rimane invariato (la pattuizione delle due appendici ha determinato nel complesso l'applicazione dell'originario limite di età).
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Anzi, dalle due appendici si ricava una sostanziale conferma dell'originaria volontà pattizia, che deve essere individuata proprio nella scelta di limitare la copertura assicurativa della garanzia indennitaria per inidoneità definitiva a un perimetro applicativo (età) differente da quello pattuita per l'inidoneità temporanea.
Conclusivamente, nel caso di specie non emergono elementi indicatori di uno sviamento della volontà contrattuale dal significato letterale delle parole adoperate.
Non muta le rassegnate conclusioni la successiva adesione a una seconda polizza convenzione n. 400614279 (avente medesime parti ma copertura parzialmente differente, essendo in quest'ultima polizza dedotta in garanzia un'indennità per inidoneità permanente più ampia, articolata in scaglioni decrescenti sino ai 65 anni di età), comunque non azionata nel presente giudizio e che a ogni modo nulla riferisce in ordine alla copertura pattuita nella prima, ancorata a quanto espressamente convenuto tra le parti.
Dunque, essendo la diagnosi di leucemia mieloide cronica intervenuta soltanto nel maggio 2021, allorché il aveva già raggiunto il 61° anno di età, l'evento Pt_1 azionato quale causa di inidoneità permanente al servizio deve ritenersi escluso dall'ambito della relativa copertura indennitaria.
Ne consegue l'infondatezza della domanda, che merita pertanto le sorti del rigetto.
III.- La contumacia delle parti vittoriose esonera dalla regolamentazione delle spese processuali.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso in epigrafe, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) NULLA per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 19/12/2025
Il Giudice
HI TO
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